Versione
20 dicembre 1972
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10 aprile 2019
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Art. 3.
I materiali, ((...)) le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.
Le predette norme sono approvate ((con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno)) ((Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformita' alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.
Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.
Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformita' di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.
Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.))
I materiali, ((...)) le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.
Le predette norme sono approvate ((con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno)) ((Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformita' alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.
Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.
Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformita' di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.
Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.))
Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. pen., sez. VII, ordinanza 27/03/2018, n. 14139Provvedimento: […] 1. Il Tribunale di Spoleto, con la decisione in epigrafe indicata, ha condannato UI OS alla pena di C 1.500,00 di ammenda, relativamente al reato di cui all'art. 2, 3, e 5, della legge, 1083/1971. Commesso il 19 febbraio 2013. 2. Ricorre per Cassazione, l'imputato, personalmente, con un motivo di ricorso: violazione di legge, art. 40, cod. pen., 1, 2, 3 e 5, legge 1083/1971, travisamento delle prove (i testi indicavano che il gas era distribuito dalla Valnerina servizi s.p.a. e non dalla OS Impianti tecnologici).Leggi di più...
- condanna spese processuali·
- inammissibilità ricorso·
- condanna Cassa delle ammende·
- produzione verbali testimoniali·
- art. 40 cod. pen.·
- art. 2, 3, e 5 legge 1083/1971·
- genericità ricorso·
- affittuario azienda·
- travisamento delle prove·
- appaltatore impianti