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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 4114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4114 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Romana Amarelli Consigliere Email_1
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 27 novembre 2025
,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2209/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], C. F. elett.te dom.ta in C.F._1
Sant'AN (NA) alla Via Cardinale Verde n. 23 presso lo studio dell'Avv. Do- menico Mirra C.F. - il quale dichiara di voler ricevere, ex CodiceFiscale_2 art. 176, comma 2 c.p.c., le comunicazioni relative al procedimento alla seguen-te casella pec: oppure al fax numero 081. Email_2
- dal quale, è rapp.to e difeso giusta procura in calce al ricorso intro- P.IVA_1 duttivo notificato
APPELLANTE
CONTRO
,in persona del Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore,
Appellato-non costituito OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord - sez. Lavoro- n° sentenza n. 631/2024 emessa nella causa R.G. 6085/2023, pubblicata il 13/02/2024 ,non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord ,in funzione di giudice del lavoro, in epigrafe indicata con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza ex , (riconosciuto con Numer_1 decorrenza dal 1.4.2021 in virtù di decreto di omologa del 09.12.2022 ) e compensate per la metà le spese di lite. La statuizione sulla compensazione delle spese per la metà veniva giustificata in questi termini :“ La correttezza del comportamento della parte convenuta che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua CP_1 metà…..”.
Il residuo veniva liquidato in complessivi in euro 932,00.
L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite, per violazione degli artt. 91 e 92 cpc atteso che il pagamento delle somme pari ad euro €. 13.119,26 era avvenuto solo nel mese di dicembre 2023 ( come da mod TE08 e cedolino di dicembre 2023) ossia dopo il deposito e la notifica del ricorso giudiziario del maggio 2023 nonché ben 12 mesi dopo la notifica del Decreto di Omologa e del modello AP70 . Ha evidenziato anche che il primo giudice, pur avendo ritenuto applicabile il principio della cd. “soccombenza virtuale”, di fatto aveva , poi, disapplicato lo stesso effettuando la compensazione parziale delle spese, sulla base di argomentazioni del tutto immotivate ed illogiche.
Ha concluso chiedendo la liquidazione delle spese per intero e la condanna dell' al pagamento integrali delle spese processuali del primo grado CP_1 quantificate in € 1.865,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con attribuzione, o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre al pagamento delle spese del grado con attribuzione. L' non si è costituito, sebbene ritualmente citato. CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione. Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei motivi di legge per compensare tra le parti le spese per la metà, ravvisandoli sostanzialmente nel comportamento processuale dell' che aveva provveduto al pagamento delle somme dovute CP_1 dopo il deposito del ricorso giudiziario. L'appellante censura la decisione in punto di spese adottata dal primo giudice, per aver erroneamente valorizzato – ai fini della parziale compensazione – la soddisfazione del proprio credito da parte dell' in epoca successiva al CP_1 deposito del ricorso, assumendo , invece, che la litispendenza si determina proprio con il deposito del ricorso giudiziario ,nella specie , avvenuto in data 18 maggio 2023 mentre il pagamento era avvenuto anche dopo la notifica del ricorso ossia il successivo mese di dicembre 2023.
La doglianza è fondata.
Nella specie ai fini della decisione occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 ,norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014), secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione previdenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Né sussiste alcuna ipotesi di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. Come infatti affermato dalla S. C. “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 -). E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. n. 77/2018 è riconducile la fattispecie in esame, atteso che nell'impugnata sentenza si fa riferimento al comportamento dell' CP_1 che provvedeva al pagamento in epoca successiva al deposito del ricorso giudiziario. La valutazione effettuata dal primo giudice è quindi del tutto erronea e non appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati.
Mette conto osservare che il pagamento dei ratei maturati e non riscossi richiesti nel giudizio di prime cure risulta cristallizzato, come da documentazione agli atti depositata dallo stesso in primo Controparte_2 grado , in epoca successiva al deposito del ricorso del maggio 2023 ( deposito che determina la pendenza della lite ) e precisamente il successivo mese di dicembre 2023 ; ciò denota, da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore del ricorrente era già stata svolta. Peraltro il primo giudice, nel caso de quo, pur avendo ritenuto applicabile il principio della cd. “soccombenza virtuale”, di fatto ha, poi, disapplicato lo stesso effettuando la compensazione parziale delle spese, sulla base di argomentazioni del tutto illogiche. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti “la cessazione della materia del contendere, che sopravvenga nel corso del processo, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. (Cass. civ., Ord. 16.06.2023 n. 17256).
E' evidente , quindi , che l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa fondata su criteri di verosimiglianza. ( v. Cass. sent. del 11/08/2022 n.24714 ; conf. sentenza del 29/11/2016 n. 24234). E , nella specie, è pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente, tant'è che l' ha provveduto alla liquidazione della relativa CP_1 prestazione, ma solo in corso di causa.
Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata.
Pertanto ,in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento per intero delle spese CP_1 del primo grado del giudizio nella misura di 1.865,00 , tenuto conto che parte appellante non ha contestato il quantum delle spese di lite come liquidate dal primo giudice ( quantificate nella misura ridotta al 50% pari ad euro 932,00) Ne consegue che,in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate per intero nella misura pari ad euro 1.865,00 , oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione .
Di conseguenza l' va condannato al pagamento della differenza tra l'importo CP_1 così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 932,50.
Le spese del grado seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese, con condanna al pagamento della differenza rispetto alla liquidazione eseguita in primo grado) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono, pertanto , applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 1.865,00 ;
-condanna l' al pagamento della somma di euro 932,50, pari alla differenza CP_1 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del presente grado di CP_1 giudizio che liquida in complessivi euro 340,00 oltre rimborso spese generali
,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 27.11.2025
Il Presidente est. rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Romana Amarelli Consigliere Email_1
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 27 novembre 2025
,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2209/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], C. F. elett.te dom.ta in C.F._1
Sant'AN (NA) alla Via Cardinale Verde n. 23 presso lo studio dell'Avv. Do- menico Mirra C.F. - il quale dichiara di voler ricevere, ex CodiceFiscale_2 art. 176, comma 2 c.p.c., le comunicazioni relative al procedimento alla seguen-te casella pec: oppure al fax numero 081. Email_2
- dal quale, è rapp.to e difeso giusta procura in calce al ricorso intro- P.IVA_1 duttivo notificato
APPELLANTE
CONTRO
,in persona del Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore,
Appellato-non costituito OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord - sez. Lavoro- n° sentenza n. 631/2024 emessa nella causa R.G. 6085/2023, pubblicata il 13/02/2024 ,non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord ,in funzione di giudice del lavoro, in epigrafe indicata con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza ex , (riconosciuto con Numer_1 decorrenza dal 1.4.2021 in virtù di decreto di omologa del 09.12.2022 ) e compensate per la metà le spese di lite. La statuizione sulla compensazione delle spese per la metà veniva giustificata in questi termini :“ La correttezza del comportamento della parte convenuta che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua CP_1 metà…..”.
Il residuo veniva liquidato in complessivi in euro 932,00.
L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite, per violazione degli artt. 91 e 92 cpc atteso che il pagamento delle somme pari ad euro €. 13.119,26 era avvenuto solo nel mese di dicembre 2023 ( come da mod TE08 e cedolino di dicembre 2023) ossia dopo il deposito e la notifica del ricorso giudiziario del maggio 2023 nonché ben 12 mesi dopo la notifica del Decreto di Omologa e del modello AP70 . Ha evidenziato anche che il primo giudice, pur avendo ritenuto applicabile il principio della cd. “soccombenza virtuale”, di fatto aveva , poi, disapplicato lo stesso effettuando la compensazione parziale delle spese, sulla base di argomentazioni del tutto immotivate ed illogiche.
Ha concluso chiedendo la liquidazione delle spese per intero e la condanna dell' al pagamento integrali delle spese processuali del primo grado CP_1 quantificate in € 1.865,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con attribuzione, o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre al pagamento delle spese del grado con attribuzione. L' non si è costituito, sebbene ritualmente citato. CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione. Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei motivi di legge per compensare tra le parti le spese per la metà, ravvisandoli sostanzialmente nel comportamento processuale dell' che aveva provveduto al pagamento delle somme dovute CP_1 dopo il deposito del ricorso giudiziario. L'appellante censura la decisione in punto di spese adottata dal primo giudice, per aver erroneamente valorizzato – ai fini della parziale compensazione – la soddisfazione del proprio credito da parte dell' in epoca successiva al CP_1 deposito del ricorso, assumendo , invece, che la litispendenza si determina proprio con il deposito del ricorso giudiziario ,nella specie , avvenuto in data 18 maggio 2023 mentre il pagamento era avvenuto anche dopo la notifica del ricorso ossia il successivo mese di dicembre 2023.
La doglianza è fondata.
Nella specie ai fini della decisione occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 ,norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014), secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione previdenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Né sussiste alcuna ipotesi di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. Come infatti affermato dalla S. C. “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 -). E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. n. 77/2018 è riconducile la fattispecie in esame, atteso che nell'impugnata sentenza si fa riferimento al comportamento dell' CP_1 che provvedeva al pagamento in epoca successiva al deposito del ricorso giudiziario. La valutazione effettuata dal primo giudice è quindi del tutto erronea e non appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati.
Mette conto osservare che il pagamento dei ratei maturati e non riscossi richiesti nel giudizio di prime cure risulta cristallizzato, come da documentazione agli atti depositata dallo stesso in primo Controparte_2 grado , in epoca successiva al deposito del ricorso del maggio 2023 ( deposito che determina la pendenza della lite ) e precisamente il successivo mese di dicembre 2023 ; ciò denota, da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore del ricorrente era già stata svolta. Peraltro il primo giudice, nel caso de quo, pur avendo ritenuto applicabile il principio della cd. “soccombenza virtuale”, di fatto ha, poi, disapplicato lo stesso effettuando la compensazione parziale delle spese, sulla base di argomentazioni del tutto illogiche. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti “la cessazione della materia del contendere, che sopravvenga nel corso del processo, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. (Cass. civ., Ord. 16.06.2023 n. 17256).
E' evidente , quindi , che l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa fondata su criteri di verosimiglianza. ( v. Cass. sent. del 11/08/2022 n.24714 ; conf. sentenza del 29/11/2016 n. 24234). E , nella specie, è pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente, tant'è che l' ha provveduto alla liquidazione della relativa CP_1 prestazione, ma solo in corso di causa.
Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata.
Pertanto ,in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento per intero delle spese CP_1 del primo grado del giudizio nella misura di 1.865,00 , tenuto conto che parte appellante non ha contestato il quantum delle spese di lite come liquidate dal primo giudice ( quantificate nella misura ridotta al 50% pari ad euro 932,00) Ne consegue che,in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate per intero nella misura pari ad euro 1.865,00 , oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione .
Di conseguenza l' va condannato al pagamento della differenza tra l'importo CP_1 così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 932,50.
Le spese del grado seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese, con condanna al pagamento della differenza rispetto alla liquidazione eseguita in primo grado) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono, pertanto , applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 1.865,00 ;
-condanna l' al pagamento della somma di euro 932,50, pari alla differenza CP_1 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del presente grado di CP_1 giudizio che liquida in complessivi euro 340,00 oltre rimborso spese generali
,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 27.11.2025
Il Presidente est. rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.