Articolo 2 della Legge 27 marzo 1995, n. 99
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 aprile 1995
Art. 2. 1. Per i locali destinati al consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori e' corrisposto dallo Stato ai comuni proprietari degli edifici di cui all'articolo 1 un contributo annuo commisurato al valore locativo dei locali stessi. Il contributo decorre dal 1 gennaio 1995 ed e' erogato con le modalita' previste dall' articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392 , e successive modificazioni. Le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, servizio telefonico ed ogni altro servizio, nonche' per forniture e riparazioni di mobili, strutture ed impianti dei locali medesimi sono a carico dei consigli dell'Ordine.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 392/1941 (Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari), e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 2. - Le spese indicate nell'art. 1, sono a carico esclusivo dei comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti comuni sedi di uffici giudiziari sara' corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1 gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge.
I contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.
I contributi suindicati potrano essere aumentati, con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, nel caso di costruzione, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia e relativo nuovo arredamento, sempre che tali costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati con legge su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno.
I contributi stessi potranno essere tuttavia riveduti ed eventualmente modificati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, allo scadere di ogni triennio".
Entrata in vigore il 18 aprile 1995
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