Art. 26. Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 24 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 25, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla Chiesa apostolica in Italia.
Articolo 25Articolo 27
Articolo 26 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Versione
22 agosto 2012
22 agosto 2012
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7562
- Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10409
- Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 2767
- Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2108
- Trib. Torino, sentenza 18/11/2025, n. 1993
- Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 472
- Articolo 18 della Legge 19 marzo 1983, n. 72
- Articolo 2 della Legge 21 febbraio 1963, n. 378