Art. 26. Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 24 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 25, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla Chiesa apostolica in Italia.
Articolo 26 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Articolo 25Articolo 27
Articolo 26 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
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22 agosto 2012
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