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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2542/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2542/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Filici;
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Filici Parte_2
Attore contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Perri;
Convenuto
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere pagina 1 di 14 succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 15.09.2018 regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
premesso che: a) Il (parte muntuaria) e
[...] Parte_1 Parte_2
(fideiussore) stipulavano con Credito Cooperativo Mediocrati (BCC) contratto di mutuo chirografario del 29.1.2014 n. 015/020143/64, contratto di mutuo chirografario a 20.11.2015 n.
015/022393/83, contratto di mutuo chirografario a 29.05.2017 n. 015/023819/54 e rapporto di conto corrente n. 21888 del 12.10.2009;b) dalla perizia di parte depositata in atti, emergevano delle irregolarità e anomalie finanziarie sui rapporti di mutuo;
c) con riferimento ai contratto di mutuo n. 015/020143/64 e n. 015/022393/83, eccepivano: la gratuità del mutuo in applicazione della legge n. 108 del 1996 nonché dell'art. 1815 co. II c.c. in quanto il tasso effettivo di estinzione anticipata ed il tasso complessivo superano il tasso soglia di usura;
la violazione dell'art. 1346 c.c. per la presenza in contratto di un tasso alternativo indeterminato;
la violazione dell'art. 117 TUB in relazione all'ISC dichiarato in contratto in misura inferiore all'ISC effettivo;
d) con riferimento al contratto di mutuo n. 015/023819/54, eccepivano la gratuità del mutuo in applicazione della legge n. 108 del 1996 nonché dell'art. 1815 co. II c.c. in quanto il tasso effettivo di estinzione anticipata supera il tasso soglia di usura nonché la violazione dell'art. 117 TUB in relazione all'ISC dichiarato in contratto in misura inferiore all'ISC effettivo;
e) con riferimento al contratto di conto corrente n.
21888, eccepivano l'applicazione di interessi usurari, sia per usura oggettiva che soggettiva, nonché illegittimità dell'anatocismo e delle altre voci di spese ed oneri aggiunti applicati dall'istituto di credito. Dall'analisi dei documenti, precisavano che non è stato possibile effettuare l'analisi contrattuale e che i ricalcoli sono stati prudenzialmente effettuati ipotizzando la sussistenza di un contratto sottoscritto dal correntista e valido. In ottemperanza al divieto di anatocismo di cui alla
Legge di Stabilità 147/2014, il perito di parte escludeva qualsiasi capitalizzazione degli interessi e
Commissioni di MA OP (CMS), mentre per i periodi antecedenti, le competenze maturate venivano capitalizzate alla chiusura di ogni trimestre. Il totale degli interessi anatocistici veniva calcolato per tutti i trimestri analizzati, come illustrato alla sezione 4 (tabella “Calcolo degli interessi anatocistici”); f) con riferimento al contratto di fideiussione, , Parte_2
nella qualità di fideiussore, eccepiva la nullità del contratto ex art. 1956 cc sul presupposto che il creditore aveva concesso credito al terzo, senza speciale autorizzazione del fideiussore, pur conoscendo le sopravvenute difficoltà economiche del debitore garantito;
g) l'effetto civilistico del reato di usura determinava la nullità di qualsiasi stipulazione contrattuale ed il diritto ad ottenere il risarcimento ex art. 2043c.c. dei danni patrimoniali derivanti dalla pratica usuraria sul rapporto di pagina 2 di 14 conto corrente e rapporti di mutuo nonché del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa in una misura pari alla metà del danno patrimoniale.
Tanto premesso, gli attori concludevano chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito. Nel merito: -
Accertare e dichiarare, in via principale, che la convenuta ha proceduto sul rapporto di CP_2
mutuo nr. 015/020143/64- stipulato in data 29.01.2014, a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. 1815, secondo comma, Codice Civile. Infatti nel rapporto contrattuale è previsto esplicitamente che in caso di ritardato pagamento della rata l'interesse di mora è computato/addizionato su tutte le somme dovute, quindi anche sugli interessi contrattuali e non solo sul mero capitale. Pertanto al momento della stesura del contratto de quo, il mutuo è usurario in ragione del fatto che è stato pattuito un Tasso Complessivo ( tasso convenzionale a cui si addiziona finanziariamente il tasso di mora) che ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento al momento della stipula dell'atto (Tasso complessivo pari al 17,800%- interesse contrattuale al 7,900% + interesse di mora al 9,900%- tasso soglia vigente al momento della convenzione 17,325%.). In virtù di quanto sopra, dovrà trovare applicazione la gratuità del rapporto di mutuo ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1815,co.2,CC, con conseguente diritto degli odierni attori alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi corrispettivi, pari ad euro 29.085,04, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo con conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento a favore dell'attore della predetta somma indebitamente trattenuta, stante l'usurarietà del rapporto di mutuo;
-In via subordinata e/o concomitante, Dichiarare ed Accertare che il contratto di mutuo è usurato perché il TSU viene superato al momento della stipula nelle seguenti ipotesi: 1) il TAEG per effetto della lievitazione del costo prodotto della commissione per estinzione anticipata è superiore al tasso soglia usura. Infatti abbiamo un TAEG E.A. pari al 20,486 % a fronte di un tasso soglia di usura pari al 17,325%.; -
Tenuto conto della usurarietà del rapporto contrattuale, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815,com.2,CC, condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme CP_2
indebitamente percepite a titolo di interessi convenzionali e spese non dovute, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. Pertanto gli odierni attori, hanno diritto, in riferimento al contratto di mutuo nr. 015/020143/64, alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi - pari ad euro 29.085,04- oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo con conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento a favore dell'attore della predetta somma indebitamente trattenuta, stante l'usurarietà del rapporto di mutuo. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali;
- In via subordinata, accertare e dichiarare che la banca convenuta ha posto in essere la violazione di cui all'art.1346 c.c.. Infatti, per come meglio specificato in pagina 3 di 14 premessa, nel contratto de quo, è previsto un tasso alternativo indeterminato con conseguente applicazione del tasso legale ai sensi dell' art. 1284 c.c. in sostituzione degli interessi contrattuali.
Tale nullità, comporta il ricalcolo del piano di ammortamento, con la predetta sostituzione. In conseguenza di ciò, gli odierni attori hanno diritto, in riferimento al contratto di mutuo nr.
015/020143/64, a vedersi ripetute, perché non dovute, le somme corrisposte a titolo di interesse convenzionale- decurtate dalle somme dovute in virtù dell'applicazione del tasso legale- quantificati in euro 27.007,40, oltre rivalutazioni ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
-
Accertare e dichiarare, ancora in via subordinata e solo in caso di mancato accoglimento dell'usurarietà del rapporto di mutuo intercorso tra le parti che in caso di funzionamento fisiologico del rapporto di mutuo, si è in presenza di un contrattualmente dichiarato inferiore all' I.S.C. CP_3
verificato/calcolato. Questa circostanza comporta la nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art.117, comma 6, TUB con conseguente sostituzione del tasso contrattuale degli interessi convenzionali con quelli previsti dal comma 7 del predetto articolo, cioè con gli interessi del tasso minimo dei BOT. In conseguenza di ciò, dovrà essere accertato e dichiarato il diritto degli odierni attori, in riferimento al contratto di mutuo nr. 015/020143/64, a vedersi ripetute, perché non dovute, le somme corrisposte a titolo di interesse convenzionale- decurtate dalle somme dovute in virtù dell'applicazione del tasso minimo dei bot- quantificati in euro 28.771,43, oltre rivalutazione ed interessi legali;
Sul rapporto di mutuo nr. 015/022393/83 -Accertare e dichiarare, in via principale, che la convenuta ha proceduto sul rapporto di mutuo nr. 015/022393/83- CP_2
stipulato in data 20.11.2015, a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. 1815, secondo comma, Codice Civile. Infatti nel rapporto contrattuale è previsto esplicitamente che in caso di ritardato pagamento della rata l'interesse di mora è computato/addizionato su tutte le somme dovute, quindi anche sugli interessi contrattuali e non solo sul mero capitale. Pertanto al momento della stesura del contratto de quo, il mutuo è usurario in ragione del fatto che è stato pattuito un
Tasso Complessivo ( tasso convenzionale a cui si addiziona finanziariamente il tasso di mora) che ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento al momento della stipula dell'atto
(Tasso complessivo pari al 13,100%- interesse contrattuale al 5,550% + interesse di mora al
7,550%- tasso soglia vigente al momento della convenzione 7,713%.). In virtù di quanto sopra, dovrà trovare applicazione la gratuità del rapporto di mutuo ai sensi e per gli effetti di cui all'art
1815,co.2,CC, con conseguente diritto degli odierni attori alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi corrispettivi, pari ad euro 13.929,68, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo con conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento a favore dell'attore della predetta somma indebitamente trattenuta, stante pagina 4 di 14 l'usurarietà del rapporto di mutuo;
-In via subordinata e/o concomitante, Dichiarare ed Accertare che il contratto di mutuo è usurato, anche in questo caso sin dalla stipula del contratto, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815,com.2, CC, in quanto nel suo funzionamento patologico abbiamo il tasso di mora superiore al tasso soglia di usura nelle seguenti fattispecie: 1) il Tasso Effettivo di (c.d. al momento della stipula del Pt_3 CP_4
contratto era pari al 9,958% e quindi superiore al tasso soglia usura pari al 7,713%; - Ancora,in via subordinata e/o concomitante, Dichiarare ed Accertare che il contratto di mutuo è usurato perché il
TSU viene superato al momento della stipula nelle seguenti ipotesi: 1) il TAEG per effetto della lievitazione del costo prodotto della commissione per estinzione anticipata è superiore al tasso soglia usura. Infatti abbiamo un TAEG E.A. pari al 18,136 % a fronte di un tasso soglia di usura pari al 7,713%.; -Tenuto conto della usurarietà del rapporto contrattuale, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815,com.2,CC, condannare la convenuta alla CP_2
restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi convenzionali e spese non dovute, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. Pertanto gli odierni attori, in riferimento al contratto di mutuo nr. 015/022393/83, hanno diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi - pari ad euro 13.929,68- oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo con conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento a favore dell'attore della predetta somma indebitamente trattenuta, stante l'usurarietà del rapporto di mutuo. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali;
- In via subordinata, accertare e dichiarare che la convenuta ha posto in essere la violazione di cui all'art.1346 c.c.. Infatti, CP_2
per come meglio specificato in premessa, nel contratto de quo, è previsto un tasso alternativo indeterminato con conseguente applicazione del tasso legale ai sensi dell' art. 1284 c.c. in sostituzione degli interessi contrattuali. Tale nullità, comporta il ricalcolo del piano di ammortamento, con la predetta sostituzione. In conseguenza di ciò, gli odierni attori, in riferimento al contratto di mutuo nr. 015/022393/83, hanno diritto a vedersi ripetute, perché non dovute, le somme corrisposte a titolo di interesse convenzionale- decurtate dalle somme dovute in virtù dell'applicazione del tasso legale quantificati in euro 13.488,09, oltre rivalutazione ed interessi legali;
- Accertare e dichiarare, ancora in via subordinata e solo in caso di mancato accoglimento dell'usurarietà del rapporto di mutuo intercorso tra le parti che in caso di funzionamento fisiologico del rapporto di mutuo, si è in presenza di un contrattualmente dichiarato inferiore all' I.S.C. CP_3
verificato/calcolato. Questa circostanza comporta la nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art.117, comma 6, TUB con conseguente sostituzione del tasso contrattuale degli interessi convenzionali con quelli previsti dal comma 7 del predetto articolo, cioè con gli interessi pagina 5 di 14 del tasso minimo dei BOT. In conseguenza di ciò ed in riferimento al contratto di mutuo nr.
015/022393/83, dovrà essere accertato e dichiarato il diritto degli odierni attori a vedersi ripetute, perché non dovute, le somme corrisposte a titolo di interesse convenzionale- decurtate dalle somme dovute in virtù dell'applicazione del tasso minimo dei bot quantificati in euro 14.481,18, oltre rivalutazione ed interessi legali;
Sul rapporto di mutuo nr. 015/023819/54 -Accertare e dichiarare, in via principale, che la convenuta ha proceduto sul rapporto di mutuo n r. CP_2
015/023819/54- stipulato in data 29.05.2017, a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. 1815, secondo comma, Codice Civile. Infatti, il contratto di mutuo è usurato perché il TSU viene superato al momento della stipula nelle seguenti ipotesi: 1) il TAEG per effetto della lievitazione del costo prodotto della commissione per estinzione anticipata è superiore al tasso soglia usura. Infatti abbiamo un TAEG E.A. pari al 17,586 % a fronte di un tasso soglia di usura pari al 16,838%.; -
Tenuto conto della usurarietà del rapporto contrattuale, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815,com.2,CC, condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme CP_2
indebitamente percepite a titolo di interessi convenzionali e spese non dovute, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. Pertanto gli odierni attori, in riferimento al contratto di mutuo nr. 015/023819/54, hanno diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi - pari ad euro 2.857,00- oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo con conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento a favore dell'attore della predetta somma indebitamente trattenuta, stante l'usurarietà del rapporto di mutuo. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali;
- Accertare e dichiarare, in via subordinata e solo in caso di mancato accoglimento dell'usurarietà del rapporto di mutuo nr 015/023819/54 intercorso tra le parti che in caso di funzionamento fisiologico del rapporto di mutuo, si è in presenza di un I.S.C. contrattualmente dichiarato inferiore all' I.S.C. verificato/calcolato. Questa circostanza comporta la nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art.117, comma 6, TUB con conseguente sostituzione del tasso contrattuale degli interessi convenzionali con quelli previsti dal comma 7 del predetto articolo, cioè con gli interessi del tasso minimo dei BOT. In conseguenza di ciò ed in riferimento al contratto di mutuo nr. 015/023819/54, dovrà essere accertato e dichiarato il diritto degli odierni attori a vedersi ripetute, perché non dovute, le somme corrisposte a titolo di interesse convenzionale- decurtate dalle somme dovute in virtù dell'applicazione del tasso minimo dei bot- quantificati in euro 3.060,65, oltre rivalutazione ed interessi legali;
Sul rapporto di conto corrente nr. 21888 -Statuire, in via principale, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il (P.Iva: ) , con sede legale in Morano Parte_1 P.IVA_1
CA (CS), Via Nazionale nr. 116, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
pagina 6 di 14 , per il conto corrente, oggi chiuso, n° 21888 acceso presso la BCC Parte_2
Mediocrati, filiale di IL (CS), è creditore, in linea ripetitiva, della somma di euro 6.005,08 oltre interessi legali e rivalutazione, nei confronti della convenuta e, per l'effetto, considerato CP_2
che il rapporto bancario per cui vi è causa sia, ad oggi, chiuso, con il presente atto si richiede l'integrale restituzione/ ripetizione della somma sopra citata. Il predetto importo per il quale la banca è debitrice dell'odierno attore, è composta da: euro 4.164,07 dovuti per usura oggettiva nonché euro 1.841,01 per ulteriori competenze non dovute dal correntista a seguito della rideterminazione dei saldi debitori, il tutto, come detto, oltre interessi legali e rivalutazione;
-
Statuire e dichiarare che in virtù del diritto degli odierni attori di vedersi ripetere le somme sopra citate, alla data del 30.06.2018, il saldo di conto corrente non era di meno euro 20.564,08 come appariva alla banca, ma deve essere rideterminato in meno euro 14.559,00 a favore dell'odierna parte attrice, in quanto ha diritto a vedersi ripetuta la predetta somma;
- Condannare la BCC
Mediocrati in persona del suo l.r.p.t. a pagare, a favore del (P.Iva: ) , Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Morano CA (CS), Via Nazionale nr. 116, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , la somma di euro 6.005,08, Parte_2
indebitamente trattenuta, per tutti i motivi sopra esposti, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. - In via subordinata, e, nella sola denegata ipotesi di non applicazione della
Legge n. 108/96, per tutto quanto sopra narrato e dedotto, riconoscere l'odierna parte attrice, creditrice della banca convenuta, utilizzando le formule sull'usura della banca d'Italia della somma di euro 1.640,72, per come meglio specificato in narrativa, con conseguente condanna di ripetizione a favore dell'odierno attore della somma sopra citata e rettifica del saldo del conto corrente;
-Condannare la BCC Mediocrati, in persona del suo l.r.p.t. a pagare, nella denegata ipotesi in cui non fosse accertata la pratica usuraia, a favore del (P.Iva: Parte_1
) , con sede legale in Morano CA (CS), Via Nazionale nr. 116, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, sig. , la somma di euro 1.449,05, Parte_2
indebitamente trattenuta per anatocismo, ovvero quella maggiore o minore somme che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali;
- Riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali, anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese. Con conseguente diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente corrispsote;
. -Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura.
-Statuire, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Banca convenuta, con la propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura oggettiva, così come contemplati dall'art. 644 c.p. -
pagina 7 di 14 Statuire e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto e, conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, procedere al ricalcolo, secondo le formule e norme della Legge n. 108/96, al fine di rideterminare i reali saldi conto (dare – avere tra le parti); - In considerazione di quanto dedotto in narrativa, statuire la liberazione del fideiussore, sig. dalla garanzia all'epoca prestata, ovvero ridurla nei limiti delle Parte_2
somme non dovute per i motivi di cui in narrativa;
-Condannare la banca al pagamento, a titolo di risarcimento danni, a favore degli odierni attori della somma di euro 75.053,68- euro 9.000,oo riferiti al rapporto di conto corrente- di cui: euro 50.035,79 a titolo di risarcimento danno patrimoniale, quantificato per un importo pari agli interessi usurai applicati e non dovuti sui contratti di mutuo nr. 015/020143/64, nr.015/022393/83, nr. 015/023819/54 nonché sul rapporto di conto corrente nr. 21888 ; euro 25.017,89 a titolo di risarcimento danni non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa in una misura pari alla metà del danno patrimoniale ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
-Condannare la banca al pagamento del costo delle consulenze di parte attrice pari ad euro 5.000,00; - Ordinare alla Banca convenuta di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi, con riferimento a tutti i rapporti oggetto di causa, ai sensi del 13°
e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n.139 dell'11.02.91 sotto la voce “ stato rapporto”: Contestato. -In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ai sensi di legge oltre accessori di legge.”
Si costituiva in giudizio il la quale contestava le avverse deduzioni, Controparte_1
perché infondate in fatto ed in diritto. In particolare, deduceva che, ai rapporti di mutuo e di conto corrente, il TAEG contrattuale, TAEG risultanti in base ai pagamenti effettuati, i TAEG risultanti in caso di estinzione anticipata del finanziamento ed il tasso di interesse di mora, veniva applicato in misura inferiore al tasso soglia di usura. Inoltre, contestava l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione ex art. 1957 c.c. sul presupposto che, nel caso in esame, risultava evidente il collegamento della fideiussione non alla scadenza dell'obbligazione principale ma all'adempimento dell'obbligazione pattuita.
Contestava, inoltre, le eccezioni sull'applicazione illegittima di interessi anatocistici rilevando la corretta capitalizzazione praticata dalla banca ai rapporti oggetto di rielaborazione, in quanto in tutti i contratti stipulati, successivi all'entrata in vigore del Dlgs 385/93 e nel pieno rispetto della delibera CICR del 9.2.2000 art. 3, veniva esplicitamente pattuito che l'interesse di mora sarebbe stato applicato non sulla sola quota capitale, ma su tutte le somme rimaste impagate e, pertanto, veniva contrattualmente prevista la possibilità di anatocismo nel calcolo degli interessi di mora.
pagina 8 di 14 Deduceva, infine, l'esclusione dell'anatocismo nelle operazioni di mutuo caratterizzate, come nel caso in esame, da un piano di ammortamento alla francese e pertanto chiedeva la condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 7.11.2024 tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive conclusionali.
Con comparsa conclusionale del 5.1.2025, parte attrice evidenziava che il presente giudizio veniva incardinato nell'anno 2018 e che, da allora ad oggi, vi sia stato, dopo un lungo periodo di pronunce contrastanti, un consolidamento giurisprudenziale, anche della Cassazione, contrario alle nullità contrattuali sollevate da parte attrice in relazione ai contratti di finanziamento nr. 015/022393/83, nr. 015/023819/54 e nr. 015/023819/54 oggetto di causa.
Pertanto, dava atto e contestualmente dichiarava espressa rinuncia a tutti i capi della domanda relativi all'usuarietà dei rapporti di finanziamento e di conto corrente nonchè alla domanda di risarcimento danni anch'essa fondata sull'usurarietà dei finanziamenti, venuta meno in considerazione del consolidamento giurisprudenziale successivo all'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
Inoltre, in tema di effetti anatocistici del piano di ammortamento dei finanziamenti chirografario n.
20143 stipulato il 29.01.2014 e finanziamento chirografario n. 22393 stipulato il 20.11.2015 entrambi a tasso variabile, sollevava eccezione di nullità contrattuale - rilevabile in ogni stato e grado del giudizio- sul presupposto della illegittimità per indeterminatezza del regime di capitalizzazione infrannuale o il regime finanziario applicato in violazione dell'art. 117 TUB. A tal fine, parte attrice formulava richiesta di rimessione della causa sul ruolo istruttorio per espletamento della integrazione della CTU in relazione ai due rapporti di finanziamento a tasso variabile per i quali si eccepisce la nullità contrattuale.
Parte attrice, previa rinuncia parziale alle domande avanzate nel presente giudizio, precisava così le seguenti conclusioni:” A)In via preliminare, si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo per l'espletamento della chiesta integrazione della CTU riferita ai due rapporti di finanziamenti a tasso variabile, per tutte le motivazioni in atti, e, riportate nel presente atto;
B)In via gradata, nell'ipotesi di mancata remissione della causa sul ruolo accertare e declarare: -rigettare tutte le eccezioni di nullità sollevate dalla parte convenuta, compresa l'eccezione di prescrizione, per tutte le motivazioni di cui in atti;
-Con riferimento al contratto di conto corrente oggetto di causa, tenuto conto delle nullità evidenziate dalla parte attrice la stessa ha diritto alla ripetizione della somma di euro 2.031,83 oltre interessi e rivalutazione;
-in merito ai rapporti di finanziamento a tasso variabile pagina 9 di 14 statuire la nullità del piano di ammortamento pattuito tra le parti per avere la banca utilizzato un regime finanziario composto mai pattuito e/o indicato nel piano di ammortamento. In conseguenza di quanto sopra statuire l'applicazione di un tasso corrispettivo superiore a quello pattuito con conseguente violazione dell'art 117 tub con diritto per parte attrice alla ripetizione delle seguenti somme corrisposte in eccesso, per come specificate nelle consulenze di parte: quanto al finanziamento nr. 20143 stipulato il 29.01.2014 il diritto alla ripetizione della somma di euro
28.771,43, oltre rivalutazione ed interessi legali;
quanto al finanziamento n. 22393 stipulato il
20.11.2015 il diritto alla ripetizione della somma di euro 14.481,18, oltre rivalutazione ed interessi legali;
C) Porre definitivamente in capo alla parte convenuta il costo della CTU. Con vittoria di spese e competenze legale, con distrazioni delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art
93 cpc. D) Nella denegata ipotesi di mancata remissione della causa sul ruolo per l'espletamento dell'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, si chiede al Giudice adito, nonchè nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda attrice, di tenere conto, ai fini della decisione, anche in merito alle spese di giustizia, del fatto dell'avvenuto consolidamento, in epoca successiva all'introduzione del giudizio, della gran parte degli orientamenti giurisprudenziali contrari alle tesi di parte attrice che ne ha preso atto rinunciando ai capi della domanda relativi.”
1. Sull'applicazione illegittima degli interessi anatocistici al contratto di conto corrente.
Prima di passare all'esame di merito delle domande avanzate, si dà atto della dichiarazione di parte attrice di rinuncia parziale alle domande avanzate, formalizzata nelle memorie conclusionali del 5.1.2025, depositate in atti.(Cfr Memoria conclusionale deposito 6.1.2025)
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere nei limiti della rinuncia alle relative domande.
Stante la restrizione del thema decidendum del presente giudizio, si procederà alla disamina nel merito delle rimanenti domande già avanzate e precisate dall'attore nelle memorie conclusionali del 5.1.2025.
Passando all'esame del merito della domanda di ripetizione somme, sul presupposto della illegittima applicazione di interessi anatocistici al rapporto di conto corrente n. 21888 del
12.10.2009, si evidenzia quanto osservato dal CTU dott. con specifico riferimento Per_1 all'esame della documentazione afferente il contratto di conto corrente in questione.
Nell'elaborato peritale del 13.9.2023 (Deposito CTU del 12.10.2023), il CTU ha innanzitutto esaminato le condizioni economiche del contratto di apertura del rapporto di conto corrente n.
21888, risalente al 12.10.2009 e sottoscritto dalle parti, ed evidenzia, per quanto qui interessa, che (pagg. 6-7) “emerge, in aderenza all'art. 120 TUB,: la regolare pattuizione dei tassi d'interesse pagina 10 di 14 creditore e debitore;
la regolare indicazione dei tassi effettivi, comprensivi degli effetti della capitalizzazione;
la reciprocità periodica, cadenza trimestrale, della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori”.(Doc. 8 Contratto c/c n. 21888 del 12.10.2009 fascicolo cartaceo BCC)
Il CTU precisa (pag.7), altresì, che è presente in atti un ulteriore contratto “lettera di apertura di conto corrente e documento di sintesi del 30.05.2012”, prodotto da parte attrice, contenente una serie di clausole e condizioni economiche, fra le altre la clausola di reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (con cadenza trimestrale) indicata nel documento di sintesi e sottoscritta dal correntista”.(Doc. 6 deposito del 15.1.2019 Avv. Filici)
Tuttavia, il CTU (pag.9) pone all'attenzione di questo giudice l'anomalia emergente nell'allegato documento di sintesi in punto di pattuizione del tasso d'interesse creditore, pari allo 0%.
Fatta questa precisazione, in esito alla disamina sul contenuto delle clausole afferenti il contratto di conto corrente, il c.t.u. ha ritenuto, diligentemente, di operare due ricalcoli (pag.11), a seconda che si valorizzi o meno la peculiarità dallo stesso riscontrata in relazione al contratto del 30.05.2012
(tasso creditore pari allo 0%).
Stante l'apprezzabile osservazione del CTU, sulla legittimità della pattuizione relativa alla determinazione del tasso creditore pari allo 0% ed un tasso debitore pari al 9,5%, si procede all'esame (Doc. 6 deposito del 15.1.2019 Avv. Filici) della lettera di apertura di conto corrente e accettazione con allegato documento di sintesi delle condizioni contrattuali del 30.05.2012
(afferenti il rapporto di conto corrente 21888 del 12.10.2009) e si osserva quanto segue:
In tema di conto corrente bancario, quando al medesimo si applica l'art. 120 co. II TUB sotto la vigenza della delibera CICR del 9.2.2000 (essendo il contratto in esame del 2009) quest'ultima ha
“salvato” la prassi della capitalizzazione degli interessi passivi, prevedendo una forma di reciprocità, ossia la possibilità di capitalizzare gli interessi attivi con la medesima cadenza prevista dal lato passivo, sia essa trimestrale, semestrale o annuale.
Dunque, può parlarsi di reciprocità solo quando, a parità di condizioni, si generano interessi sia dal lato attivo che da quello passivo del rapporto.
Ciò non accade in una fattispecie, come quella in esame, ove esposizioni debitorie generano interessi passivi (9,5%) mentre saldi attivi non generano alcun interesse attivo per effetto della previsione contrattuale di un tasso di interesse creditorio pari a 0%.
Ebbene, tale pattuizione di cui al documento di sintesi versato in atti, in realtà non risulta essere attuativa della delibera CICR, in quanto non comporta una effettiva reciprocità di riconoscimento degli interessi attivi e passivi, così da eludere lo spirito della norma, voluta dal legislatore proprio al fine di perequare le posizioni delle parti e di attenuare quella della banca contraente – parte forte pagina 11 di 14 del rapporto negoziale-, pertanto va accolta l'ipotesi formulata dal CTU che prevede la capitalizzazione semplice per il periodo di riferimento.
Ciò comporta la nullità della clausola in questione che ha disposto i criteri di calcolo e che prevede un interesse creditorio pari allo 0% e dunque inesistente, fatto salvo il restante contratto in forza del principio di conservazione del negozio nullo, potendosi ritenere che le parti lo avrebbero comunque stipulato, pur con una clausola diversa ex art. 1419 co.I cc.
Alla luce di quanto sopra, deve dichiararsi la nullità della pattuizione contrattuale nei limiti anzidetti, con conseguente rinvio all'operato del CTU con riferimento alla capitalizzazione semplice di cui alla ipotesi del secondo ricalcolo del rapporto elaborato (pag.22): “capitalizzazione degli interessi, con cadenza trimestrale fino al 30.05.2012, e semplice dal 01.06.2012 al 30.05.2017, con addebito degli interessi della frazione annua dal 2017 al 31.03.2018”.
Dal suddetto ricalcolo peritale del rapporto di conto corrente, le cui conclusioni possono essere poste a fondamento della presente decisione in ragione del carattere esaustivo dell'elaborato del
CTU, “emerge, a beneficio dell'attore, una somma da recuperare di euro 2.031,83 pari allo scarto tra il saldo emergente dagli estratti conto, di euro – (meno) 20.564,08, e il saldo ricalcolato, di euro
– (meno) 18.532,25.”
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto di parte attrice alla ripetizione della somma di euro 2.031,83.
2.Sulla eccezione di nullità del piano di ammortamento pattuito tra le parti in relazione ai contratti di mutuo.
E' infondata la doglianza di parte attrice circa la nullità del piano di ammortamento pattuito tra le parti in relazione al rapporto di mutuo chirografario n.20143 stipulato il 29.01.2014 e rapporto di mutuo chirografario n. 22393 stipulato il 20.11.2015, entrambi a tasso variabile, sul presupposto della illegittimità per indeterminatezza del regime di capitalizzazione infrannuale o il regime finanziario applicato in violazione dell'art. 117 TUB.
Secondo parte attrice, tale circostanza renderebbe i contratti di finanziamento indeterminati perché il mutuatario non sarebbe stato nelle condizioni di poter calcolare il costo dell'operazione ovvero di essere stato informato dettagliatamente sulla medesima.
Esaminata la documentazione contrattuale in atti, i contratti di mutuo in questione risultano essere conformi ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 e ss. c.c,. in quanto contengono rispettivamente:
l'importo erogato;
la durata del prestito;
periodicità del rimborso;
tasso di interesse;
indicazione del pagamento del debito a rate con piano di ammortamento alla francese. (doc. 10-11 deposito del
20.09.2018 Avv. Filici)
pagina 12 di 14 Inoltre, parte attrice ha sottoscritto tutta la documentazione contrattuale afferente i rispettivi rapporti di finanziamento n.20143 del 21.01.2014 e 22393 del 20.11.2015, giusta allegazione in atti dei contratti di mutuo, documenti di sintesi e piano di ammortamento.
Il fatto che il mutuario non possa calcolare agevolmente il costo dell'operazione, deriva già solo dalla scelta di un mutuo a tasso variabile che non consente di avere chiara contezza del costo finale dell'operazione.
Una volta fornita un'informazione chiara su tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale e sul modo in cui sono formate le rate del piano di ammortamento, non può sussistere alcuna indeterminatezza poichè parte attrice, in sede di stipula e sottoscrizione del contratto, ha avuto contezza di tutti gli elementi per una decisione informata.
A ciò deve aggiungersi, che la periodicità del rimborso secondo un piano di ammortamento alla francese con previsione di un tasso variabile, come già detto, proprio per la variabilità del tasso, implica la variazione dell' ammontare della rata in funzione dell'andamento del paramentro di riferimento.
Dunque, la peculiarità del piano di ammortamento in questione non consente una previsione a lungo termine, per cui lo stesso viene simulato indicativamente applicando il tasso di interesse vigente alla data di stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita potendosi poi conteggiare la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti.
Ed infatti, nel piano di ammortamento in allegato ai rispettivi contratti di mutuo sottoscritti da parte attrice è dato leggere che: “i dati riportati nel presente piano di ammortamento sono validi fino alla successiva modifica del valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse e/o dei costi aggiuntivi conformemente a quanto previsto nel contratto”. (doc. 10-11 deposito del 20.09.2018
Avv. Filici)
Alla luce delle suesposte argomentazioni, devono escludersi i profili di nullità invocati da parte attrice.
L'accoglimento della domanda, per quanto sin qui motivato, è assorbente di ogni ulteriore questione.
4.Sulle spese di lite.
Appare equo, in ragione della reciproca soccombenza compensare le spese di lite e porre a carico di parte convenuta le spese di CTU.
PQM
pagina 13 di 14 Il Tribunale di IL, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2542/18 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. In accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la nullità della pattuizione contrattuale di cui al contratto di conto corrente e documento di sintesi del 30.05.2012 relativa alla determinazione di un tasso di interesse creditorio pari allo 0% e per l'effetto dichiara il diritto della stessa ad ottenere dal la ripetizione Controparte_1
della somma di euro 2.031,83;
2. Rigetta le ulteriori domande della parte attrice;
3. Compensa le spese di liti tra le parti, e pone a carico della convenuta gli esborsi di CTU cosi come liquidati nel corso del giudizio.
IL, 03.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta Dott.ssa Teresa Talarico Pt_4
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