TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10457 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 1.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 30968/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MARINA ARMELISASSO
RICORRENTE
contro
:
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_2 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO CAPOCCIA
RESISTENTE
OGGETTO: Differenze retributive;
straordinario
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.10.2023 il ricorrente ha premesso: di aver prestato attività lavorativa dal 20.2.2008 al 7.9.2021, presso il ristorante recante l'insegna “Chattenooga
Saloon” sito in Via Benedetto Croce 61/69, Roma;
che il rapporto era intercorso dal
20.2.2008 al 15.2.2018 con la CK LL s.r.l. e dal 16.2.2018 al 7.9.2021 con la odierna convenuta, subentrata nell'azienda; di essere stato inquadrato dalla CK LL nel V del
C.c.n.l. Turismo-Pubblici Esercizi e, dalla convenuta nel IV livello del medesimo CCNL;
di aver svolto le mansioni di cuoco;
che malgrado la natura part time di entrambi i contratti, aveva sempre osservato l'orario di 58 h settimanali, specificatamente indicato;
di non aver fruito delle ferie e dei permessi e di non aver ricevuto la connessa indennità sostituiva;
di aver lavorato durante le festività nazionali senza percepire la relativa maggiorazione;
di aver
1 fruito della Cassa dal 8.3.2020 percependo il relativo assegno dall'Inps; Parte_2 di aver percepito a titolo di TFR il solo importo di € 3.000,00.
Sulla scorta di tali premessi fattuali, assumendo il diritto all'inquadramento nel IV livello anche nel periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze della CK LL;
il diritto a percepire la retribuzione contrattualmente dovuta in considerazione dell'orario di Lavoro in concreto osservato, nonchè l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, oltre alla maggiorazione per le festività lavorate;
assumendo altresì la responsabilità solidale della odierna convenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c.; ha chiesto la condanna della CP_1 al pagamento delle differenze retributive maturate dal 20.2.2008 al 7.9.2021, quantificate in
€ 229,631,76 come da conteggi riportati nel ricorso
Costituitasi in giudizio la ha contestato l'asserita responsabilità solidale CP_1 ex art. 2112 c.c., negando l'esistenza di un trasferimento d'azienda e deducendo, in particolare, di aver provveduto a locare l'immobile direttamente dal proprietario e di aver ottenuto una nuova licenza, evidenziando altresì l'estraneità della società alla compagine sociale della CK LL.
Rilevato inoltre che il ricorrente aveva sempre osservato l'orario part time di 20 ore settimanali per 6 giorni alla settimana su turnazione e di aver sempre corrisposto la retribuzione contrattualmente spettante e di cui alle buste paga depositate in atti, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.Emerge documentalmente che in data 25.1.2018 la ha stipulato un CP_1 contratto di locazione di immobile ad uso commerciale con il sig. , proprietario Per_1 dell'immobile sito in Via Benedetto Croce n. 61/63/65/67 e 69 avente ad oggetto la locazione di tale unità immobiliare, concessa dal proprietario , “con il solo ed Per_1 esclusivo fine dell'esercizio dell'attività commerciale denominata “ ”. Parte_3
Dalla visura camerale depositata dal ricorrente emerge che la società convenuta risulta costituita nel febbraio 2016 e risulta aver iniziato l'attività di impresa in data
15.2.2018.
Il legale rapp.nte della convenuta, , nel corso dell'interrogatorio Tes_1 formale ha riferito di aver lavorato alle dipendenze della CK LL in qualità di direttore del locale di Via Benedetto Croce, condotto dalla CK LL sino al 2018. Precisato inoltre che il legale rapp.nte della CK LL, era il suo ex cognato, ha Persona_2
2 dichiarato di aver “preso il locale di Via Benedetto Croce perché mio cognato non voleva più rinnovare il contratto di locazione che era scaduto e così, conoscendo il proprietario delle mura, mi feci avanti io. Mio cognato mi lasciò parte degli arredi. Io cambiai la maggior parte dei macchinari della cucina. Quanto al personale alcuni li presi a lavorare altri no". Ha inoltre confermato che il locale di Via Benedetto Croce, “anche prima di rilevarlo” aveva il marchio “Chattanuga”; marchio che il aveva a suo tempo registrato e ceduto CP_2 gratuitamente al . Per_2
Il teste precisato di aver lavorato nel locale dal 2016, ha escluso Testimone_2 che nel 2018 ci furono cambiamenti, evidenziando che “Tutto è rimasto uguale;
sia come arredi, sia come macchinari, sia come personale;
ed anche la tipologia di locale, cioè steack- house messicana è rimasta uguale”.
Ai sensi dell'art. 2112 c.c. per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.
Ebbene, ritiene il giudicante, che pur in assenza di una formale cessione tra la CK
LL e l'odierna convenuta, l'esletata isttuttoria consenta di ritenere sussistenti gli elementi tipici del trasferimento d'azienda, stante la continuità aziendale ed il mero mutamento della sola titolarità dell'impresa, non ostando a tale fattispecie, la circostanza che tale trasferimento si sia attuato previa retrocessione al proprietario dell'unità immobiliare del contratto di locazione e stipula di un nuovo contratto di locazione, peraltro, espressamente condizionato, “all'esercizio dell'attività commerciale denominata “ ”. Parte_3
Il documentato acquisto nel corso del 2018 da parte della convenuta di una serie di beni strumentali non consente di attestare quella discontinuità allegata dalla società, trattandosi di una mera sostituzione fisiologica dei beni strumentali e/o dell'apporto di mere migliorie che, in ogni caso, non risultano di portata tale da stravolgere in maniera rilevante la dotazione complessiva del locale e della connessa attività imprenditoriale. Tes_ La circostanza, poi che i testi e abbiano riferito di essere stati Tes_2 eterodiretti dal già prima del 2018 non appare in alcun modo contraddittoria nè CP_2
3 idonea a screditare l'attendibilità di tali testimoni, risultando anzi un elemento che avvalora ulteriormente la stretta contiguità tra il e il , dimostrando come non fosse Per_2 CP_2 bene chiaro neppure ai dipendenti chi fosse il titolare effettivo del ristorante anche prima che il “rilevasse l'azienda”. CP_2
Di alcun rilievo è poi l'asserita chiusura del settore pizzeria sotto la gestione
[...]
non essendo avvenuta, per stessa ammissione della convenuta, all'atto del CP_1 passaggio di gestione, bensì oltre un anno e mezzo dopo (nell'ottobre 2019).
Lo stretto rapporto tra il ed il e le rispettive società, il mantenimento Per_2 CP_2 del marchio “Chattenooga”, la coincidenza dell'oggetto dell'attività d'impresa, il mantenimento sostanziale del complesso dei beni e del personale, la manifesta continuità dei contratti di locazione dell'unità immobiliare finalizzata all'esercizio di quella specifica attività di impresa, dimostrano la sussistenza di un trasferimento di azienda nei termini stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione civile sez. lav.,
31/07/2023, n.23242).
Ne segue l'applicabilità dell'invocato art. 2112 c.c.
2.Quanto alle differenze retributive rivendicate dal ricorrente, si osserva che dai contratti di lavoro stipulati in data 20.2.2008 e 17.2.2018 emerge che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di cuoco, pur risultando inquadrato nel V livello e poi nel IV livello del medesimo CCNL.
I testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di cuoco.
E' dunque fondata la domanda attorea volta ad accertare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel IV livello, ed alla connessa retribuzione, nel periodo dal 20.2.2008 al
17.2.2018, quando fu correttamente inquadrato nel IV livello dalla odierna convenuta.
Al IV livello del CCNL citato risultano infatti ascrivibili i profili del “cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina”.
Risulta inoltre documentalmente che entrambi i contratti di lavoro stipulati con i due datori di lavoro erano part time. Tes_ Tuttavia i testi e hanno confermato che l'orario del Tes_2 Tes_4 ricorrente era dalle 10.30 alle 15.00 circa e dalle 18.30 alle 24 circa, mentre il sabato e la
4 domenica non si faceva il turno del pranzo, riferendo altresì che il ricorrente (al pari di tutti gli altri dipendenti) godeva di un riposo settimanale.
Tali dichiarazioni non risultano smentite dai testi addotti dalla convenuta, che si sono limitati a riferire di aver osservato l'orario part time secondo il turno pranzo o cena di volta in volta indicato, precisando che il ricorrente era sempre presente durante il loro turno di lavoro.
Al di là di alcune marginali incongruenze, tutti i testi hanno coerentemente confermato il fatto che il ricorrente fosse una presenza fissa sul lavoro, che si trattasse del turno del pranzo o della cena, smentendo la ricostruzione della resistente. Commentato [p1]: Anche in tal caso non so se si tratti di circostanze desumibili dagli allegati.
Del resto, incontestato che il ricorrente fosse l'unico cuoco al servizio del ristorante, appare fisiologico che egli doveva lavorare durante gli orari di apertura, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal contratto.
L'espletata istruttoria ha dunque consentito di accertare che il ricorrente osservava l'orario settimanale di 50h.
Precisato inoltre che risulta documentalmente che il ricorrente dal marzo 2020 è stato posto in cassa integrazione e che dall'espletata istruttoria non è emerso che egli sia mai rientrato al lavoro sino alla cessazione del rapporto occorsa il 7.9.2021, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione dovuta per il lavoro supplementare e straordinario prestato dal 20.2.2008 sino al marzo 2020, secondo le maggiorazioni previste dall'art. 58 del CCNL applicato al rapporto, a mente del quale: “nessuna maggiorazione è dovuta per le ore supplementari effettuate nel limite del 50% dell'orario contrattuale part time concordato, mentre per le ore eccedenti si applica la maggiorazione omnicomprensiva del 10%. Per prestazioni svolte in regime di lavoro straordinario valgono le normali maggiorazioni di cui all'art. 12” che, a sua volta prevede la maggiorazione del 30% per lo straordinario diurno.
E' invece da escludersi il diritto alla maggiorazione per il lavoro notturno che, ai sensi dell'art. 12 cit. è quello prestato dalle 24.00 alle 6.00, in cui il ricorrente non risulta aver prestato attività lavorativa. Del pari deve escludersi il diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi asseritamente non goduti, nonché dell'indennità per il lavoro festivo, in assenza di prova dei relativi fatti costitutivi.
5 3. Circa il quantum, i conteggi depositati dal ricorrente in data 30.6.2025 quantificano le differenze retributive in complessivi € 163.377,19 (di cui € 18.701,44 a titolo di TFR).
Detti conteggi risultano correttamente elaborati sulla scorta delle indicazioni dell'ufficio contenute nelle ordinanze del 3.12.2024 e 4.6.2025. Le contestazioni di parte convenuta contenute nelle note 24.7.2025 (peraltro limitate all'importo di € 3.998,00 a titolo di straordinario) non sono invece fondate, in considerazione delle risultanze delle buste paga e delle osservazioni in replica del ricorrente (contenute nelle odierne note di trattazione scritta).
Pertanto, accertata la responsabilità solidale della odierna convenuta in merito alle differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro intercorso con la CK LL, ex art. 2120 c.c.; accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel VI livello del CCNL
Pubblici Esercizi anche nel periodo dal 20.2.2008 sino al 17.2.2018; accertato altresì che malgrado il formale part time convenuto nei contratti di lavoro, il ricorrente ha osservato l'orario settimanale di 50 h, dal 20.2.2008 sino al marzo 2020, allorquando è stato assoggettato alla Cassa Integrazione sino alla cessazione del rapporto;
deve condannarsi la convenuta a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate dal CP_1
20.2.2008 al marzo 2020, quantificate nell'importo lordo di € 163.377,19 (di cui €
18.701,44 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 260.000,00) e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50% in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso: condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate dal 20.2.2008 al marzo 2020, quantificate nell'importo lordo di € 163.377,19 (di cui € 18.701,44 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
6 condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 6.698,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 20.10.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
7
Commentato [p2]: Dagli atti non ho avuto modo di vedere quanto effettivamente venisse corrisposto mensilmente al ricorrente, essendo tale indicazione negli allegati. Ho provato a calcolare in via equitativa moltiplicando la retribuzione tabellare vigente per i 162 mesi di lavoro e poi dimezzandola ricomprendendo forfettariamente tutte le voci mancanti. Non so se si tratti di un'operazione corretta.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 1.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 30968/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MARINA ARMELISASSO
RICORRENTE
contro
:
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_2 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO CAPOCCIA
RESISTENTE
OGGETTO: Differenze retributive;
straordinario
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.10.2023 il ricorrente ha premesso: di aver prestato attività lavorativa dal 20.2.2008 al 7.9.2021, presso il ristorante recante l'insegna “Chattenooga
Saloon” sito in Via Benedetto Croce 61/69, Roma;
che il rapporto era intercorso dal
20.2.2008 al 15.2.2018 con la CK LL s.r.l. e dal 16.2.2018 al 7.9.2021 con la odierna convenuta, subentrata nell'azienda; di essere stato inquadrato dalla CK LL nel V del
C.c.n.l. Turismo-Pubblici Esercizi e, dalla convenuta nel IV livello del medesimo CCNL;
di aver svolto le mansioni di cuoco;
che malgrado la natura part time di entrambi i contratti, aveva sempre osservato l'orario di 58 h settimanali, specificatamente indicato;
di non aver fruito delle ferie e dei permessi e di non aver ricevuto la connessa indennità sostituiva;
di aver lavorato durante le festività nazionali senza percepire la relativa maggiorazione;
di aver
1 fruito della Cassa dal 8.3.2020 percependo il relativo assegno dall'Inps; Parte_2 di aver percepito a titolo di TFR il solo importo di € 3.000,00.
Sulla scorta di tali premessi fattuali, assumendo il diritto all'inquadramento nel IV livello anche nel periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze della CK LL;
il diritto a percepire la retribuzione contrattualmente dovuta in considerazione dell'orario di Lavoro in concreto osservato, nonchè l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, oltre alla maggiorazione per le festività lavorate;
assumendo altresì la responsabilità solidale della odierna convenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c.; ha chiesto la condanna della CP_1 al pagamento delle differenze retributive maturate dal 20.2.2008 al 7.9.2021, quantificate in
€ 229,631,76 come da conteggi riportati nel ricorso
Costituitasi in giudizio la ha contestato l'asserita responsabilità solidale CP_1 ex art. 2112 c.c., negando l'esistenza di un trasferimento d'azienda e deducendo, in particolare, di aver provveduto a locare l'immobile direttamente dal proprietario e di aver ottenuto una nuova licenza, evidenziando altresì l'estraneità della società alla compagine sociale della CK LL.
Rilevato inoltre che il ricorrente aveva sempre osservato l'orario part time di 20 ore settimanali per 6 giorni alla settimana su turnazione e di aver sempre corrisposto la retribuzione contrattualmente spettante e di cui alle buste paga depositate in atti, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.Emerge documentalmente che in data 25.1.2018 la ha stipulato un CP_1 contratto di locazione di immobile ad uso commerciale con il sig. , proprietario Per_1 dell'immobile sito in Via Benedetto Croce n. 61/63/65/67 e 69 avente ad oggetto la locazione di tale unità immobiliare, concessa dal proprietario , “con il solo ed Per_1 esclusivo fine dell'esercizio dell'attività commerciale denominata “ ”. Parte_3
Dalla visura camerale depositata dal ricorrente emerge che la società convenuta risulta costituita nel febbraio 2016 e risulta aver iniziato l'attività di impresa in data
15.2.2018.
Il legale rapp.nte della convenuta, , nel corso dell'interrogatorio Tes_1 formale ha riferito di aver lavorato alle dipendenze della CK LL in qualità di direttore del locale di Via Benedetto Croce, condotto dalla CK LL sino al 2018. Precisato inoltre che il legale rapp.nte della CK LL, era il suo ex cognato, ha Persona_2
2 dichiarato di aver “preso il locale di Via Benedetto Croce perché mio cognato non voleva più rinnovare il contratto di locazione che era scaduto e così, conoscendo il proprietario delle mura, mi feci avanti io. Mio cognato mi lasciò parte degli arredi. Io cambiai la maggior parte dei macchinari della cucina. Quanto al personale alcuni li presi a lavorare altri no". Ha inoltre confermato che il locale di Via Benedetto Croce, “anche prima di rilevarlo” aveva il marchio “Chattanuga”; marchio che il aveva a suo tempo registrato e ceduto CP_2 gratuitamente al . Per_2
Il teste precisato di aver lavorato nel locale dal 2016, ha escluso Testimone_2 che nel 2018 ci furono cambiamenti, evidenziando che “Tutto è rimasto uguale;
sia come arredi, sia come macchinari, sia come personale;
ed anche la tipologia di locale, cioè steack- house messicana è rimasta uguale”.
Ai sensi dell'art. 2112 c.c. per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.
Ebbene, ritiene il giudicante, che pur in assenza di una formale cessione tra la CK
LL e l'odierna convenuta, l'esletata isttuttoria consenta di ritenere sussistenti gli elementi tipici del trasferimento d'azienda, stante la continuità aziendale ed il mero mutamento della sola titolarità dell'impresa, non ostando a tale fattispecie, la circostanza che tale trasferimento si sia attuato previa retrocessione al proprietario dell'unità immobiliare del contratto di locazione e stipula di un nuovo contratto di locazione, peraltro, espressamente condizionato, “all'esercizio dell'attività commerciale denominata “ ”. Parte_3
Il documentato acquisto nel corso del 2018 da parte della convenuta di una serie di beni strumentali non consente di attestare quella discontinuità allegata dalla società, trattandosi di una mera sostituzione fisiologica dei beni strumentali e/o dell'apporto di mere migliorie che, in ogni caso, non risultano di portata tale da stravolgere in maniera rilevante la dotazione complessiva del locale e della connessa attività imprenditoriale. Tes_ La circostanza, poi che i testi e abbiano riferito di essere stati Tes_2 eterodiretti dal già prima del 2018 non appare in alcun modo contraddittoria nè CP_2
3 idonea a screditare l'attendibilità di tali testimoni, risultando anzi un elemento che avvalora ulteriormente la stretta contiguità tra il e il , dimostrando come non fosse Per_2 CP_2 bene chiaro neppure ai dipendenti chi fosse il titolare effettivo del ristorante anche prima che il “rilevasse l'azienda”. CP_2
Di alcun rilievo è poi l'asserita chiusura del settore pizzeria sotto la gestione
[...]
non essendo avvenuta, per stessa ammissione della convenuta, all'atto del CP_1 passaggio di gestione, bensì oltre un anno e mezzo dopo (nell'ottobre 2019).
Lo stretto rapporto tra il ed il e le rispettive società, il mantenimento Per_2 CP_2 del marchio “Chattenooga”, la coincidenza dell'oggetto dell'attività d'impresa, il mantenimento sostanziale del complesso dei beni e del personale, la manifesta continuità dei contratti di locazione dell'unità immobiliare finalizzata all'esercizio di quella specifica attività di impresa, dimostrano la sussistenza di un trasferimento di azienda nei termini stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione civile sez. lav.,
31/07/2023, n.23242).
Ne segue l'applicabilità dell'invocato art. 2112 c.c.
2.Quanto alle differenze retributive rivendicate dal ricorrente, si osserva che dai contratti di lavoro stipulati in data 20.2.2008 e 17.2.2018 emerge che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di cuoco, pur risultando inquadrato nel V livello e poi nel IV livello del medesimo CCNL.
I testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di cuoco.
E' dunque fondata la domanda attorea volta ad accertare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel IV livello, ed alla connessa retribuzione, nel periodo dal 20.2.2008 al
17.2.2018, quando fu correttamente inquadrato nel IV livello dalla odierna convenuta.
Al IV livello del CCNL citato risultano infatti ascrivibili i profili del “cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina”.
Risulta inoltre documentalmente che entrambi i contratti di lavoro stipulati con i due datori di lavoro erano part time. Tes_ Tuttavia i testi e hanno confermato che l'orario del Tes_2 Tes_4 ricorrente era dalle 10.30 alle 15.00 circa e dalle 18.30 alle 24 circa, mentre il sabato e la
4 domenica non si faceva il turno del pranzo, riferendo altresì che il ricorrente (al pari di tutti gli altri dipendenti) godeva di un riposo settimanale.
Tali dichiarazioni non risultano smentite dai testi addotti dalla convenuta, che si sono limitati a riferire di aver osservato l'orario part time secondo il turno pranzo o cena di volta in volta indicato, precisando che il ricorrente era sempre presente durante il loro turno di lavoro.
Al di là di alcune marginali incongruenze, tutti i testi hanno coerentemente confermato il fatto che il ricorrente fosse una presenza fissa sul lavoro, che si trattasse del turno del pranzo o della cena, smentendo la ricostruzione della resistente. Commentato [p1]: Anche in tal caso non so se si tratti di circostanze desumibili dagli allegati.
Del resto, incontestato che il ricorrente fosse l'unico cuoco al servizio del ristorante, appare fisiologico che egli doveva lavorare durante gli orari di apertura, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal contratto.
L'espletata istruttoria ha dunque consentito di accertare che il ricorrente osservava l'orario settimanale di 50h.
Precisato inoltre che risulta documentalmente che il ricorrente dal marzo 2020 è stato posto in cassa integrazione e che dall'espletata istruttoria non è emerso che egli sia mai rientrato al lavoro sino alla cessazione del rapporto occorsa il 7.9.2021, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione dovuta per il lavoro supplementare e straordinario prestato dal 20.2.2008 sino al marzo 2020, secondo le maggiorazioni previste dall'art. 58 del CCNL applicato al rapporto, a mente del quale: “nessuna maggiorazione è dovuta per le ore supplementari effettuate nel limite del 50% dell'orario contrattuale part time concordato, mentre per le ore eccedenti si applica la maggiorazione omnicomprensiva del 10%. Per prestazioni svolte in regime di lavoro straordinario valgono le normali maggiorazioni di cui all'art. 12” che, a sua volta prevede la maggiorazione del 30% per lo straordinario diurno.
E' invece da escludersi il diritto alla maggiorazione per il lavoro notturno che, ai sensi dell'art. 12 cit. è quello prestato dalle 24.00 alle 6.00, in cui il ricorrente non risulta aver prestato attività lavorativa. Del pari deve escludersi il diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi asseritamente non goduti, nonché dell'indennità per il lavoro festivo, in assenza di prova dei relativi fatti costitutivi.
5 3. Circa il quantum, i conteggi depositati dal ricorrente in data 30.6.2025 quantificano le differenze retributive in complessivi € 163.377,19 (di cui € 18.701,44 a titolo di TFR).
Detti conteggi risultano correttamente elaborati sulla scorta delle indicazioni dell'ufficio contenute nelle ordinanze del 3.12.2024 e 4.6.2025. Le contestazioni di parte convenuta contenute nelle note 24.7.2025 (peraltro limitate all'importo di € 3.998,00 a titolo di straordinario) non sono invece fondate, in considerazione delle risultanze delle buste paga e delle osservazioni in replica del ricorrente (contenute nelle odierne note di trattazione scritta).
Pertanto, accertata la responsabilità solidale della odierna convenuta in merito alle differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro intercorso con la CK LL, ex art. 2120 c.c.; accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel VI livello del CCNL
Pubblici Esercizi anche nel periodo dal 20.2.2008 sino al 17.2.2018; accertato altresì che malgrado il formale part time convenuto nei contratti di lavoro, il ricorrente ha osservato l'orario settimanale di 50 h, dal 20.2.2008 sino al marzo 2020, allorquando è stato assoggettato alla Cassa Integrazione sino alla cessazione del rapporto;
deve condannarsi la convenuta a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate dal CP_1
20.2.2008 al marzo 2020, quantificate nell'importo lordo di € 163.377,19 (di cui €
18.701,44 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 260.000,00) e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50% in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso: condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate dal 20.2.2008 al marzo 2020, quantificate nell'importo lordo di € 163.377,19 (di cui € 18.701,44 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
6 condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 6.698,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 20.10.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
7
Commentato [p2]: Dagli atti non ho avuto modo di vedere quanto effettivamente venisse corrisposto mensilmente al ricorrente, essendo tale indicazione negli allegati. Ho provato a calcolare in via equitativa moltiplicando la retribuzione tabellare vigente per i 162 mesi di lavoro e poi dimezzandola ricomprendendo forfettariamente tutte le voci mancanti. Non so se si tratti di un'operazione corretta.