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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15803/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15803/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOSCHI CARLOTTA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 8 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. TOSCHI CARLOTTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM - atti comunicati al PM il 25.1.2024
CONCLUSIONI
Parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE: Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, per l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza derivante dall'abbandono del tetto CP_1 coniugale e della famiglia da parte del convenuto;
Dichiarare l'addebito della separazione a carico del convenuto per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ed in particolare per CP_1 aver abbandonato il tetto coniugale e la famiglia, venendo meno agli obblighi di assistenza morale e materiale verso la moglie e i figli minori;
QUANTO AI FIGLI MINORI: Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) Persona_1 Per_2 alla madre , attesa l'assenza prolungata del padre dal nucleo familiare e Parte_1
l'impossibilità di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori;
Porre a carico pagina 1 di 5 del convenuto il pagamento di un assegno mensile di mantenimento per ciascun figlio CP_1 minore nella misura di euro seicento 600,oo,cioè € 300,00 per ciascun figlio, o quella diversa somma che verrà ritenuta equa, da corrispondersi per dodici mensilità all'anno con decorrenza dalla data di notificazione del ricorso introduttivo, oltre alla rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT;
Porre a carico del convenuto il pagamento del 100% delle spese sanitarie straordinarie e del 70% delle spese scolastiche, sportive e ricreative dei figli minori, previa comunicazione alla madre;
QUANTO
AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE: Porre a carico del convenuto il CP_1 pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di € 300,00 mensili, da corrispondersi per dodici mensilità all'anno con decorrenza dalla data di notificazione del ricorso introduttivo, ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta equa, attesa la condizione di particolare vulnerabilità derivante dallo status di rifugiato e l'inadeguatezza dei redditi propri rispetto alle necessità di vita;
CONDANNA ALLE SPESE: Condannare il convenuto contumace al pagamento delle spese processuali, competenze ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza dal tenore degli atti difensivi della parte ricorrente, la quale allega di essersi trasferita in Italia con i figli minorenni per sottrarsi alle condotte violente del marito;
allega di essere riuscita ad ottenere il consenso del marito all'espatrio dei figli facendogli credere che si sarebbe trattenuta in Italia solo dal 15.12.2019 all'1.1.2020 (doc. 3); ma successivamente a tale data, ella con i minori è rimasta in Italia, trovando in un primo momento ospitalità dalla propria sorella, residente a [...]; successivamente madre e figli hanno ottenuto lo status di rifugiati (doc. 5) il 23.6.2021.
Dalla relazione del Servizio Sociale acquisita il 20.8.2025 è emerso che la attrice ha riferito che il marito è stato diverse volte in carcere per spaccio di stupefacenti e che comunque anche quando non era in carcere non si curava dei figli;
la scelta della attrice di venire nel territorio imolese è stata determinata dalla presenza di una sua sorella, giunta tempo fa;
l'attrice vive con i due minori in un appartamento di proprietà della locato a un canone di euro 230 mensili, del quale si sta facendo CP_2 carico il Servizio Sociale;
i minori sono inseriti in un progetto educativo domiciliare pomeridiano, per favorire la loro integrazione;
la madre lavora regolarmente, sebbene con contratti a tempo determinato, che comunque nell'a.i. 2023 le hanno consentito di percepire un reddito netto medio mensile di euro
1.020 e nell'a.i. 2024 di euro 1.316, oltre all'assegno unico per i figli, pari ad euro 370 mensili. A pagina 2 di 5 verbale di udienza del 26.9.2024, ella aveva infatti dichiarato di lavorare “come badante di giorno e guadagno circa 1.100-1.200 euro al mese, dipende dai mesi, per 12 mensilità, oltre alla tredicesima”.
L'attrice ha dichiarato che non è a conoscenza dell'indirizzo di residenza attuale del marito in Albania;
egli è rimasto contumace. La notifica è stata eseguita mediante consegna di copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al PM ex art. 143 c.p.c.
I figli frequentano regolarmente la scuola, il maggiore ha una certificazione per disturbo specifico dell'apprendimento (doc. 12) dalla quale emergono, fra l'altro, “elementi di fragilità connessi ai vissuti di traumatizzazione complessa cui è stato esposto”.
Si ritiene che il disinteresse manifestato dal padre circa la sorte dei figli giustifichi la disposizione dell'affido esclusivo dei minori alla madre con facoltà per la stessa di assumere anche le decisioni di maggior interesse.
Alla luce del reddito della madre, nonché alla luce del fatto che i figli sono integralmente a suo carico,
e il padre, sebbene non siano state formulate allegazioni specifiche sul suo reddito da lavoro, non risulta affetto da riduzione della capacità lavorativa, va posto a carico del padre, dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire al loro mantenimento versando alla madre la somma di euro 200 mensili per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie definite secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna. Non può essere accolta la domanda di contributo al mantenimento della moglie, dato che nulla è stato specificamente allegato dalla stessa circa il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale.
Qualora il padre lo richieda, potrà vedere i figli, previa valutazione del Servizio Sociale, con incontri e/o videochiamate protetti.
In ragione dell'affido esclusivo, spetta alla madre al 100% l'assegno unico per i figli.
La domanda di addebito della separazione al marito, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, risulta tardiva.
Sulle spese legali si deciderà con la sentenza definitiva, dovendo la causa essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore come da separata ordinanza, per decidere sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1 - pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato il [...] in Parte_1
LB e nata il [...] in [...] unitisi in matrimonio a OS CP_1
(Albania) con atto n. 17 del 28-9-2009, non trascritto in Italia, con rigetto della domanda di addebito al marito;
pagina 3 di 5 2 - dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori nato il [...] in [...] e Persona_1 nato il [...] in [...], alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le Per_2 decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, nonché potrà chiedere ottenere autonomamente il passaporto e i documenti di identità validi per l'espatrio, per i figli minori, nonché svolgere autonomamente tutte le incombenze amministrative d'interesse per gli stessi;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
3 - dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio con riferimento ai minori sopra C.F._3 generalizzati, residenti in [...], qualora il padre lo richieda e previa valutazione che ciò corrisponda all'interesse dei minori, organizzeranno incontri o videochiamate protette padre-figli con la durata e la frequenza che riterranno opportune, con facoltà di sospenderli se disturbanti;
4 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
5 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, attualmente residente in [...],
Via XXIV Maggio n. 9;
6 – dispone che il padre qualora lo richieda, possa vedere i figli con le modalità di cui al punto 3;
7 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 per ciascun figlio alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di
Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche
pagina 4 di 5 precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
IN RAGIONE DELL'AFFIDO ESCLUSIVO, L'ASSEGNO UNICO SPETTA PER IL 100% ALLA MADRE
8 – respinge la domanda di mantenimento per sé, proposta dalla attrice;
9 – rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza, per decidere sulla domanda di divorzio;
10 - spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 11.11.2025.
Si comunichi, anche al Servizio Sociale.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15803/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOSCHI CARLOTTA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 8 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. TOSCHI CARLOTTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM - atti comunicati al PM il 25.1.2024
CONCLUSIONI
Parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE: Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, per l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza derivante dall'abbandono del tetto CP_1 coniugale e della famiglia da parte del convenuto;
Dichiarare l'addebito della separazione a carico del convenuto per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ed in particolare per CP_1 aver abbandonato il tetto coniugale e la famiglia, venendo meno agli obblighi di assistenza morale e materiale verso la moglie e i figli minori;
QUANTO AI FIGLI MINORI: Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) Persona_1 Per_2 alla madre , attesa l'assenza prolungata del padre dal nucleo familiare e Parte_1
l'impossibilità di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori;
Porre a carico pagina 1 di 5 del convenuto il pagamento di un assegno mensile di mantenimento per ciascun figlio CP_1 minore nella misura di euro seicento 600,oo,cioè € 300,00 per ciascun figlio, o quella diversa somma che verrà ritenuta equa, da corrispondersi per dodici mensilità all'anno con decorrenza dalla data di notificazione del ricorso introduttivo, oltre alla rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT;
Porre a carico del convenuto il pagamento del 100% delle spese sanitarie straordinarie e del 70% delle spese scolastiche, sportive e ricreative dei figli minori, previa comunicazione alla madre;
QUANTO
AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE: Porre a carico del convenuto il CP_1 pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di € 300,00 mensili, da corrispondersi per dodici mensilità all'anno con decorrenza dalla data di notificazione del ricorso introduttivo, ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta equa, attesa la condizione di particolare vulnerabilità derivante dallo status di rifugiato e l'inadeguatezza dei redditi propri rispetto alle necessità di vita;
CONDANNA ALLE SPESE: Condannare il convenuto contumace al pagamento delle spese processuali, competenze ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza dal tenore degli atti difensivi della parte ricorrente, la quale allega di essersi trasferita in Italia con i figli minorenni per sottrarsi alle condotte violente del marito;
allega di essere riuscita ad ottenere il consenso del marito all'espatrio dei figli facendogli credere che si sarebbe trattenuta in Italia solo dal 15.12.2019 all'1.1.2020 (doc. 3); ma successivamente a tale data, ella con i minori è rimasta in Italia, trovando in un primo momento ospitalità dalla propria sorella, residente a [...]; successivamente madre e figli hanno ottenuto lo status di rifugiati (doc. 5) il 23.6.2021.
Dalla relazione del Servizio Sociale acquisita il 20.8.2025 è emerso che la attrice ha riferito che il marito è stato diverse volte in carcere per spaccio di stupefacenti e che comunque anche quando non era in carcere non si curava dei figli;
la scelta della attrice di venire nel territorio imolese è stata determinata dalla presenza di una sua sorella, giunta tempo fa;
l'attrice vive con i due minori in un appartamento di proprietà della locato a un canone di euro 230 mensili, del quale si sta facendo CP_2 carico il Servizio Sociale;
i minori sono inseriti in un progetto educativo domiciliare pomeridiano, per favorire la loro integrazione;
la madre lavora regolarmente, sebbene con contratti a tempo determinato, che comunque nell'a.i. 2023 le hanno consentito di percepire un reddito netto medio mensile di euro
1.020 e nell'a.i. 2024 di euro 1.316, oltre all'assegno unico per i figli, pari ad euro 370 mensili. A pagina 2 di 5 verbale di udienza del 26.9.2024, ella aveva infatti dichiarato di lavorare “come badante di giorno e guadagno circa 1.100-1.200 euro al mese, dipende dai mesi, per 12 mensilità, oltre alla tredicesima”.
L'attrice ha dichiarato che non è a conoscenza dell'indirizzo di residenza attuale del marito in Albania;
egli è rimasto contumace. La notifica è stata eseguita mediante consegna di copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al PM ex art. 143 c.p.c.
I figli frequentano regolarmente la scuola, il maggiore ha una certificazione per disturbo specifico dell'apprendimento (doc. 12) dalla quale emergono, fra l'altro, “elementi di fragilità connessi ai vissuti di traumatizzazione complessa cui è stato esposto”.
Si ritiene che il disinteresse manifestato dal padre circa la sorte dei figli giustifichi la disposizione dell'affido esclusivo dei minori alla madre con facoltà per la stessa di assumere anche le decisioni di maggior interesse.
Alla luce del reddito della madre, nonché alla luce del fatto che i figli sono integralmente a suo carico,
e il padre, sebbene non siano state formulate allegazioni specifiche sul suo reddito da lavoro, non risulta affetto da riduzione della capacità lavorativa, va posto a carico del padre, dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire al loro mantenimento versando alla madre la somma di euro 200 mensili per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie definite secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna. Non può essere accolta la domanda di contributo al mantenimento della moglie, dato che nulla è stato specificamente allegato dalla stessa circa il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale.
Qualora il padre lo richieda, potrà vedere i figli, previa valutazione del Servizio Sociale, con incontri e/o videochiamate protetti.
In ragione dell'affido esclusivo, spetta alla madre al 100% l'assegno unico per i figli.
La domanda di addebito della separazione al marito, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, risulta tardiva.
Sulle spese legali si deciderà con la sentenza definitiva, dovendo la causa essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore come da separata ordinanza, per decidere sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1 - pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato il [...] in Parte_1
LB e nata il [...] in [...] unitisi in matrimonio a OS CP_1
(Albania) con atto n. 17 del 28-9-2009, non trascritto in Italia, con rigetto della domanda di addebito al marito;
pagina 3 di 5 2 - dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori nato il [...] in [...] e Persona_1 nato il [...] in [...], alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le Per_2 decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, nonché potrà chiedere ottenere autonomamente il passaporto e i documenti di identità validi per l'espatrio, per i figli minori, nonché svolgere autonomamente tutte le incombenze amministrative d'interesse per gli stessi;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
3 - dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio con riferimento ai minori sopra C.F._3 generalizzati, residenti in [...], qualora il padre lo richieda e previa valutazione che ciò corrisponda all'interesse dei minori, organizzeranno incontri o videochiamate protette padre-figli con la durata e la frequenza che riterranno opportune, con facoltà di sospenderli se disturbanti;
4 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
5 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, attualmente residente in [...],
Via XXIV Maggio n. 9;
6 – dispone che il padre qualora lo richieda, possa vedere i figli con le modalità di cui al punto 3;
7 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 per ciascun figlio alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di
Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche
pagina 4 di 5 precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
IN RAGIONE DELL'AFFIDO ESCLUSIVO, L'ASSEGNO UNICO SPETTA PER IL 100% ALLA MADRE
8 – respinge la domanda di mantenimento per sé, proposta dalla attrice;
9 – rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza, per decidere sulla domanda di divorzio;
10 - spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 11.11.2025.
Si comunichi, anche al Servizio Sociale.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5