TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6532 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 31.3.2025 con trattazione scritta figurata, ha pronunciato nei successivi termini, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 14099 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “ opposizione ad atto di precetto ex art. 615 cpc”, pendente tra
C.F. e P. IV in persona del suo Parte_1 P.IV_1 legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede in Roma, Parte_2 Via Monteroduni n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Segato presso il cui studio domiciliato in Roma alla Via della Conciliazione n. 44
Attore
e
CF , e Controparte_1 C.F._1 CP_2
CF , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2 Emanuele Squarcia e dall'Avv. Nicoloettore Zito domiciliati presso lo studio del primo difensore sito a Roma in Via P. Mercuri n. 8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 ter C.P.C. –
1 2
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.
II. Con atto di citazione datato 25.03.2024, notificato ed iscritto innanzi al Tribunale Ordinario di Roma in data 1.4.2024, C.F. e Parte_1 P. IV , in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IV_1 Sig. , deduceva di aver ricevuto, in data 14.03.2024, notifica di Parte_2 atto di precetto da parte dei convenuti con cui le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 8.913,08, in esecuzione della sentenza n. 9580/2023 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 14 giugno 2023, nel giudizio R.g. 684/2023 G.U.
Con tale pronuncia il Tribunale di Roma ha condannato la CP_3
in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di €. 6.220,00 a titolo di
[...] canoni maturati e scaduti dai mesi da luglio a ottobre 2022, al netto dell'importo riconosciuto come versato dalla società conduttrice di € 740,00, inerenti il contratto di locazione a uso diverso dall'abitazione, sottoscritto tra le parti in data 01.07.1998, avente a oggetto l'immobile sito in Roma, Via Monteroduni n. 19, cessato per finita locazione, alla data del 30.06.2022 in forza di ordinanza n. 5667/2022 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 04.04.2022, nel procedimento avente n.r.g.a.c.c. 5699/2022.
Rappresentava poi l'attorea società, in ragione del fatto che la proprietà aveva disdettato il citato contratto di locazione con lettera raccomandata datata 25.06.2021, non avendolo inteso rinnovare, di essere creditrice di somme di gran lunga superiori a quelle vantate dalla parte locatrice qui convenuta e ciò sia a titolo di indennità per la perdita di avviamento ex art. 34 L. 392/1978 sia di restituzione del deposito cauzionale versato all'epoca della sottoscrizione del contratto, oltre che dei relativi interessi maturati e mai versati.
Ritenendo perciò di poter opporre il proprio contro credito nei confronti dei Sig.ri e li conveniva nel presente giudizio Controparte_1 CP_2 per sentir dichiarare nullo, illegittimo e, comunque inefficace e infondato l'atto di precetto in quanto estinto il titolo e, comunque, il credito da esso portato, costituito dalla citata sentenza del Tribunale di Roma, per compensazione con il maggior credito di cui sarebbe titolare così determinandolo : euro 31.320,00 pari a 18 mensilità dell'ultimo canone pagato (canone mensile 1.740,00 x18 mesi), oltre interessi moratori e la rivalutazione monetaria dalla data del 30.06.2022 alla data di effettivo versamento, euro 3.098,74 pari all'importo del deposito cauzionale versato alla stipula del patto locatizio oltre interessi legali da calcolarsi con capitalizzazione annuale, pari a euro 1.991,06. Dunque, all'esito dell'operazione algebrica tra i rapporti di dare e avere tra le parti, sosteneva che il credito vantato dalla società opponente per la restituzione del deposito cauzionale e degli interessi ammontasse ad attuali euro 5.089,80 (= euro 3.098,74 + € 1.991,06) oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dalla data della notifica dell'atto di citazione alla data di effettivo
2 3
versamento. Documentava poi di avere, in data 27.12.2022 , avviato presso l'Organismo “Primavera Forense” il procedimento di mediazione n. 1215/2022 nei confronti dei Sig.ri e al fine di richiedere l'erogazione CP_1 CP_2 dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale e che il tentativo di conciliazione si era concluso con verbale negativo per mancata comparizione degli odierni convenuti.
Ritenendo, dunque, dimostrata la sussistenza di un credito in misura maggiore di quello vantato dalla sentenza e dall'atto di precetto notificatole, in grado di estinguere l'intero credito, formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma I cpc notificato unitamente all'atto di precetto e, previo accertamento e declaratoria del diritto della società istante a ottenere la liquidazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, chiedeva a questo Tribunale, la condanna delle parti opposte al pagamento dell'importo di
€ 31.320,00 o di quel diverso minore o maggiore importo accertato o dovuto anche per equità e giustizia, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dalla data del 30.06.2022 alla data di effettivo versamento.
Chiedeva inoltre di :
”accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, ai sensi dell'art. 79 della L. 392/1973 oltre che della disciplina normativa e, comunque, la simulazione e la non riferibilità al conduttore, della dichiarazione riferita al conduttore inserita nell'art. 5 del contratto di locazione, interamente e unilateralmente predisposta dal locatore, non frutto di una negoziazione tra le parti, avente funzione elusiva in quanto diretta ad attribuire al locatore il vantaggio di evitare il pagamento dell'indennità di avviamento;
accertare e dichiarare il diritto della società opponente a ottenere dalla parte opposta la restituzione del deposito cauzionale di € 3.098,74 (pari a originari Lit.
6.000.000 di lire) oltre agli interessi legali da calcolarsi dalla data del 01.07.1998, con capitalizzazione annuale ex art. 11 della L. 392/1978, a cui saranno da aggiungere gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dalla data della notifica dell'atto di citazione alla data di effettivo versamento e, per l'effetto, condannare le parti opposte, in solido ovvero chi di ragione tra loro, al pagamento delle relative somme per i sopra descritti titoli;
per effetto del credito come sopra descritto, disporre e/o dichiarare la totale compensazione con il credito vantato dai Sig.ri e CP_1 CP_2 oggetto della sentenza n. 9580/2023 e del pedissequo atto di precetto notificato il 14.03.2024 e, quindi, accertare e dichiarare inesistente e comunque estinto il credito vantato dal locatore con la sentenza del Tribunale Civile di Roma posta a fondamento del credito azionato e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo e, comunque, inefficace e infondato l'atto di precetto citato;
operata la compensazione delle reciproche posizioni debitorie e creditorie, accertare e dichiarare il residuo credito vantato dalla società istante nei confronti dei Sig.ri e e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento CP_1 CP_2 della relativa somma residua oltre interessi come richiesti;
condannare i convenuti al pagamento delle somme previste dall'art. 12 bis, comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 28/2010, per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione e, quindi:
3 4
condannare la parte opposta, che non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
condannare altresì la parte opposta, che non ha partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della parte opponente di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, gli opposti, si costituivano tempestivamente in giudizio e premettevano, nella difensiva esposizione, di aver intimato licenza per finita locazione dinanzi Tribunale di Roma alla odierna opponente, alla data del 30 giugno 2022, dal proprio capannone industriale sito in Roma, v. Monteroduni, 19.
Evidenziavano che, all'esito dell'incardinato giudizio, il Tribunale, all'udienza del 4 aprile 2022, aveva pronunciato ordinanza fissando per la esecuzione la data del 1 settembre 2022.
Deducevano poi che, stante il mancato rilascio dell'immobile, la società intimata avrebbe dovuto, comunque, continuare a corrispondere il canone, pure se a titolo di indennità di occupazione, rendendosi tuttavia inadempiente.
A fronte dell'inosservanza a detta obbligazione pecuniaria, essi comparenti adivano dunque il Tribunale, per chiedere la condanna della conduttrice società a corrispondere i canoni all'epoca scaduti e relativi alle mensilità da luglio ad ottobre 2022 compreso, per complessivi € 6.960,00, considerato il canone mensile di € 1.740,00 convenuto in contratto. Co Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la al pagamento di quanto richiesto, oltre spese di lite ed interessi, giusta D.I. 15 novembre Co 2022, n. 19738. La spiegava allora opposizione a D.I., e, instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, con la sentenza 14 giugno 2023, n. 9580, revocava Co il D.I. e condannava la al pagamento della minor somma di € 6.220,00, oltre interessi di mora ed alle spese di lite in misura di €. 900,00 ed oneri fiscali e previdenziali di legge.
Stante il perdurante inadempimento in capo alla controparte, in data 14 marzo 2024 notificavano atto di precetto, per complessivi €. 8.913,08 avverso Co il quale la spiegava nuova opposizione a precetto con il presente giudizio, eccependo, essenzialmente, la compensazione con preteso suo maggior credito, e chiedendo la sospensione di efficacia del titolo.
Essi convenuti, pertanto, resistevano all' opposizione perché ritenuta inammissibile ed infondata e ne chiedevano il rigetto, con condanna della controparte alle spese di lite. Assumevano che: la compensazione invocata dalla controparte, fosse inammissibile in questa sede, e comunque priva di consistenza per inesistenza di un qualsivoglia controcredito da compensare;
di essere titolari del credito in forza di sentenza di condanna esecutiva e passata in giudicato, che ha stabilito il loro diritto a riscuotere la posta de qua ; che i pretesi crediti paventati dall'opponente non fossero assistiti da alcuno dei criteri di legge per essere opposti in compensazione;
che la somma richiesta
4 5
dalla controparte non fosse certa, liquida ed esigibile;
che dalla lettura del Co contratto di locazione inter partes si evince che l'immobile concesso alla era destinato ad un uso che non comportava contatti col pubblico, e dunque non alcuna indennità per perdita di un avviamento era prevista;
che in ogni caso il conduttore non ha diritto a chiedere comunque il pagamento di alcun avviamento né di deposito cauzionale perché versante in conclamata inadempienza avendo rilasciato l'immobile solo ad ottobre 2023, così maturando ulteriore morosità pari a complessivi € 19.140,00, oltre interessi di mora.
Ribadendo poi la validità dell'art. 5 del contratto di cui l'opponente invocava la nullità e contestando la pur invocata simulazione, confutavano tutti gli ulteriori assunti avversari, compresa la mancata comparizione alla mediazione giustificata dallo stato cagionevole di salute degli opposti e dall'infondatezza della pretesa avversaria, ed eccepivano, in relazione agli interessi richiesti sulle somme, la prescrizione. Argomentando dunque che la compensazione nei confronti di una sentenza passata in giudicato potesse operare solo in presenza di accadimenti successivi al giudizio fra le parti e che dunque nel giudizio di merito la avrebbe potuto e dovuto chiedere CP_3 l'accertamento dei propri pretesi crediti ed ivi opporli in compensazione, e far verificare le proprie pretese, chiedevano dunque: “ respingere l'opposizione avversaria, perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. Si oppongono altresì alla istanza di sospensione di efficacia esecutiva del titolo, nulla essendo stato dedotto in ordine al c.d. periculum in mora, del tutto assente nella fattispecie…omissis..Salvezze anche di spese di lite illimitate.”
Il Tribunale, con decreto del 13.09.24, letto ed esaminato l'atto di citazione, ritenuto che non ricorrevano i presupposti per sospendere il provvedimento opposto, differiva l'udienza fissata in citazione all' udienza del 27.11.2024 con trattazione scritta e termine per note di udienza scritta sino alle ore 00.00 del giorno di udienza precisando che rispetto ad essa decorrevano i termini ex art. 171 ter c.p.c..
A fronte dell'istanza dell'stanza attorea del 16.09.24 per la fissazione di udienza di prima comparizione delle parti, il Tribunale, con decreto del 21.09.2024, rilevato che con decreto del 13.9.2024, comunicato ai procuratori costituiti dalla Cancelleria, si era già provveduto dichiarava “Non luogo a provvedere”.
Intanto, in data 09.08.2024, 30.08.2024 e 09.09.2024 parte attrice anticipatamente rispetto all'emanazione del decreto del Tribunale datato 13.09.24, depositava proprie memorie ex art 171 ter cpc, ed in data 26.11.24 depositava proprie note scritte per l'udienza del 27.11.24.
In data 26.11.24, parte opposta depositava le proprie note scritte per l'udienza del 27.11.24 e, in tale data poi depositava separata istanza di remissione in termini, integrandola con ulteriore documentazione a suffragio, con successivo deposito del 28.11.24, rappresentando al Tribunale di aver, in data 13 settembre 2024, erroneamente depositato la memoria ex art 171 ter n.3 in altro e diverso fascicolo processuale, avente n.r.g.c.c. 1609/2024 del Tribunale di Frosinone, chiedendo quindi la remissione in termini per mero errore materiale e l'accettazione, seppur tardi, della propria memoria.
5 6
Avverso tale istanza si opponeva parte attrice con articolata memoria depositata in data 2.12.24.
All'esito dell'udienza del 27.11.2024, sulle deduzioni rassegnate come in atti, dunque, il Tribunale rinviava all'udienza del 31.3.2025 per la decisione, con trattazione scritta.
La causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione nei successivi trenta giorni. III. La domanda è ammissibile e procedibile. In primo luogo, va affermato che è pienamente dimostrata la legittimazione attiva della parte attrice e dei convenuti come ampiamente documentato in atti e pur riconosciuto dalle parti senza contestazione alcuna. Va parimenti ritenuta la competenza dell'adito Tribunale sia per materia sia per territorio, in virtù del richiamo dell'articolo 615 cpc all'articolo 27 c.p.c. che a sua volta, fa riferimento al terzo comma dell'articolo 480 cpc.. Deve poi rilevarsi la tempestività dell'opposizione formulata ai sensi dell'art. 615 cpc volta a contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata per inesistenza ( anche parziale) del credito atteso che non vi è alcun termine per farla valere se non quello previsto all'articolo 615 cpc al secondo comma, ovvero quello dell'emissione dell'ordinanza di vendita da parte del giudice dell'esecuzione. L'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cpc nel caso, come quello di specie, in cui si contesta il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata non ancora iniziata al momento della notifica della citazione, assume le vesti di tutela assicurata in via generale al debitore opponente quando l'esecuzione gli sia stata soltanto preannunciata per mezzo del titolo esecutivo e del precetto aprendo così, nel processo di esecuzione, una parentesi di cognizione quale incidente per giudicare l'an dell'esecuzione su cui è dunque chiamato a decidere il Tribunale adito. Con decreto del 13.9.2024 è stato rigettato per carenza dei presupposti la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto non sussistendo e non essendo stati in alcun modo comprovati i gravi motivi di ricorrenza del fumus bon iuris - quale verosimiglianza delle ragioni addotte dal debitore per paralizzare l'azione esecutiva – e del periculum in mora - quale pregiudizio che deriverebbe al debitore dall'inizio dell'esecuzione -.
L'opposizione, nel merito, va disattesa.
La società attorea ha dedotto che le somme precettate in forza della sentenza del 14 giugno 2023, n. 9580 del Tribunale di Roma, esecutiva ed esitata in cosa giudicata, poiché non impugnata, non fossero dovute in ragione della compensazione con gli importi dovuti a titolo di indennità di avviamento, di deposito cauzionale ed interessi legali. Siffatte voci, fermamente contestate dalla parte opposta, costituiscono, invero, ciò che l'art. 2901 cc. seppur in tema relativo all'azione revocatoria, ha definito in senso lato c.d. credito litigioso o sub iudice (oggetto di contestazione in separato giudizio) e non costituiscano un credito certo liquido ed esigibile. Nella fattispecie si tratta, dunque, di una mera aspettativa di credito ovvero come di credito eventuale, la cui sussistenza,
o meno, avrebbe dovuto essere accertata in altro, diverso e separato giudizio di cognizione ordinaria
6 7
Le Sezioni Unite Civile con sentenza n. 23225, pronunciata il 15 novembre
2016, hanno chiarito che: “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.”.
Conseguentemente, il credito sub iudice, non potendosi ancora dire certo, definitivo, non è opponibile in compensazione. Con riferimento a tale tipologia di credito non opera né la compensazione legale, né quella giudiziale. La ratio sottesa alla scelta delle Sezioni Unite è chiara: solo con un credito certo, infatti, è possibile raggiungere la finalità estintiva e satisfattoria propria della compensazione.
Dal titolo esecutivo posto alla base dell'opposto precetto, decidente sulla promossa opposizione al D.I. da parte dell'odierno attore, si è comunque proceduto ad un'elisione del credito dei locatori nei confronti della conduttrice società (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26365 del 09/10/2024 : “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché
7 8
complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale”). Al riguardo v. Cass. Civ., ord. n. 11732 del 02/05/2024 secondo cui: “Il convenuto può eccepire in compensazione il credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio, poiché, quando l'accertamento sia divenuto definitivo, esso può formare oggetto, se non di compensazione legale, di valutazione da parte del giudice ai fini della compensazione giudiziale, al fine di evitare che l'escusso sia irragionevolmente costretto ad adempiere l'intero debito, pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito nei confronti dell'escutente”, ulteriormente considerato poi che manca qualsivoglia prova del credito che si eccepisce in compensazione, “le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito;
la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”. cfr. Cass. Civ.,
Sez. 3, ordinanza n.20719 del 17/07/2023 , in carenza dunque di qualsivoglia elemento comprovante le doglianze attoree, questo giudicante non può che determinarsi per l'integrale rigetto della formulata opposizione e di tutte le altre istanze susseguenti in essa dedotti, ivi compresa l'accertamento della simulazione e la non riferibilità al conduttore, della dichiarazione riferita al conduttore inserita nell'art. 5 del contratto di locazione oggettivamente non valutabili e privi di presupposti in questa sede.
Per tale ragioni sono state rigettate le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art 171 ter c.p.c. da parte attrice e contestuale declaratoria di inammissibilità di quella dei convenuti e rigetto dell'istanza di rimessione in termini come formulata.
8 9
A ciò si aggiunga che ex contractu: “i locali si concedono per il solo uso di laboratorio per la lavorazione di metalli… Ai fini di quanto previsto” (i.e., in tema di indennità, appunto, n.d.r.) “il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che NON comporta contatti diretti con il pubblico” (art. 5), per cui non sono apprezzabili, nel caso in esame, i presupposti per la configurabilità della indennità per perdita di un avviamento.
Costituisce fatto pacifico che l'immobile locato sia stato rilasciato nell'ottobre 2023 e che, in ogni caso, l'eccezione di restituzione del deposito cauzionale oltre interessi pari ad €. 5.089,80 (€ 3.098,74 a titolo di sorte + € 1.991,06 a titolo di interessi) sia controbilanciata dalla eccezione di compensazione dello stesso col diritto di credito al versamento di un importo pari a circa euro 20.880,00 a titolo di indennità dovuta da novembre 2022 sino all'ottobre 2023 (per un canone mensile di euro € 1.740,00).
Al rigetto della opposizione consegue la condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente procedimento che seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 , n. 147 ai medi ridotti (Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 2) .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sez.VI civile, in persona del giudice dott.ssa Maria Flora Febbraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 così provvede: CP_2
- rigetta, per i motivi di cui in motivazione, la domanda;
-condanna la C.F. e P. IV , in Controparte_3 P.IV_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. , con Parte_2 sede in Roma, Via Monteroduni n. 19, alla refusione in favore dei convenuti delle spese di lite del presente giudizio che liquida complessivamente in euro 3.000,00 per compensi (già determinati con aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2 D.M. n. 147 del 13/08/2022), oltre rimborso forfettario (15%), CAP 4% e IV se dovuta .
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 31.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
Alla minuta di tale sentenza ha collaborato l'Avv. Sabato Carbone, giudice di pace in tirocinio ordinario civile
Il Magistrato affidatario dott.ssa Maria Flora Febbraro
9
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 31.3.2025 con trattazione scritta figurata, ha pronunciato nei successivi termini, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 14099 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “ opposizione ad atto di precetto ex art. 615 cpc”, pendente tra
C.F. e P. IV in persona del suo Parte_1 P.IV_1 legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede in Roma, Parte_2 Via Monteroduni n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Segato presso il cui studio domiciliato in Roma alla Via della Conciliazione n. 44
Attore
e
CF , e Controparte_1 C.F._1 CP_2
CF , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2 Emanuele Squarcia e dall'Avv. Nicoloettore Zito domiciliati presso lo studio del primo difensore sito a Roma in Via P. Mercuri n. 8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 ter C.P.C. –
1 2
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.
II. Con atto di citazione datato 25.03.2024, notificato ed iscritto innanzi al Tribunale Ordinario di Roma in data 1.4.2024, C.F. e Parte_1 P. IV , in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IV_1 Sig. , deduceva di aver ricevuto, in data 14.03.2024, notifica di Parte_2 atto di precetto da parte dei convenuti con cui le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 8.913,08, in esecuzione della sentenza n. 9580/2023 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 14 giugno 2023, nel giudizio R.g. 684/2023 G.U.
Con tale pronuncia il Tribunale di Roma ha condannato la CP_3
in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di €. 6.220,00 a titolo di
[...] canoni maturati e scaduti dai mesi da luglio a ottobre 2022, al netto dell'importo riconosciuto come versato dalla società conduttrice di € 740,00, inerenti il contratto di locazione a uso diverso dall'abitazione, sottoscritto tra le parti in data 01.07.1998, avente a oggetto l'immobile sito in Roma, Via Monteroduni n. 19, cessato per finita locazione, alla data del 30.06.2022 in forza di ordinanza n. 5667/2022 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 04.04.2022, nel procedimento avente n.r.g.a.c.c. 5699/2022.
Rappresentava poi l'attorea società, in ragione del fatto che la proprietà aveva disdettato il citato contratto di locazione con lettera raccomandata datata 25.06.2021, non avendolo inteso rinnovare, di essere creditrice di somme di gran lunga superiori a quelle vantate dalla parte locatrice qui convenuta e ciò sia a titolo di indennità per la perdita di avviamento ex art. 34 L. 392/1978 sia di restituzione del deposito cauzionale versato all'epoca della sottoscrizione del contratto, oltre che dei relativi interessi maturati e mai versati.
Ritenendo perciò di poter opporre il proprio contro credito nei confronti dei Sig.ri e li conveniva nel presente giudizio Controparte_1 CP_2 per sentir dichiarare nullo, illegittimo e, comunque inefficace e infondato l'atto di precetto in quanto estinto il titolo e, comunque, il credito da esso portato, costituito dalla citata sentenza del Tribunale di Roma, per compensazione con il maggior credito di cui sarebbe titolare così determinandolo : euro 31.320,00 pari a 18 mensilità dell'ultimo canone pagato (canone mensile 1.740,00 x18 mesi), oltre interessi moratori e la rivalutazione monetaria dalla data del 30.06.2022 alla data di effettivo versamento, euro 3.098,74 pari all'importo del deposito cauzionale versato alla stipula del patto locatizio oltre interessi legali da calcolarsi con capitalizzazione annuale, pari a euro 1.991,06. Dunque, all'esito dell'operazione algebrica tra i rapporti di dare e avere tra le parti, sosteneva che il credito vantato dalla società opponente per la restituzione del deposito cauzionale e degli interessi ammontasse ad attuali euro 5.089,80 (= euro 3.098,74 + € 1.991,06) oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dalla data della notifica dell'atto di citazione alla data di effettivo
2 3
versamento. Documentava poi di avere, in data 27.12.2022 , avviato presso l'Organismo “Primavera Forense” il procedimento di mediazione n. 1215/2022 nei confronti dei Sig.ri e al fine di richiedere l'erogazione CP_1 CP_2 dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale e che il tentativo di conciliazione si era concluso con verbale negativo per mancata comparizione degli odierni convenuti.
Ritenendo, dunque, dimostrata la sussistenza di un credito in misura maggiore di quello vantato dalla sentenza e dall'atto di precetto notificatole, in grado di estinguere l'intero credito, formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma I cpc notificato unitamente all'atto di precetto e, previo accertamento e declaratoria del diritto della società istante a ottenere la liquidazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, chiedeva a questo Tribunale, la condanna delle parti opposte al pagamento dell'importo di
€ 31.320,00 o di quel diverso minore o maggiore importo accertato o dovuto anche per equità e giustizia, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dalla data del 30.06.2022 alla data di effettivo versamento.
Chiedeva inoltre di :
”accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, ai sensi dell'art. 79 della L. 392/1973 oltre che della disciplina normativa e, comunque, la simulazione e la non riferibilità al conduttore, della dichiarazione riferita al conduttore inserita nell'art. 5 del contratto di locazione, interamente e unilateralmente predisposta dal locatore, non frutto di una negoziazione tra le parti, avente funzione elusiva in quanto diretta ad attribuire al locatore il vantaggio di evitare il pagamento dell'indennità di avviamento;
accertare e dichiarare il diritto della società opponente a ottenere dalla parte opposta la restituzione del deposito cauzionale di € 3.098,74 (pari a originari Lit.
6.000.000 di lire) oltre agli interessi legali da calcolarsi dalla data del 01.07.1998, con capitalizzazione annuale ex art. 11 della L. 392/1978, a cui saranno da aggiungere gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dalla data della notifica dell'atto di citazione alla data di effettivo versamento e, per l'effetto, condannare le parti opposte, in solido ovvero chi di ragione tra loro, al pagamento delle relative somme per i sopra descritti titoli;
per effetto del credito come sopra descritto, disporre e/o dichiarare la totale compensazione con il credito vantato dai Sig.ri e CP_1 CP_2 oggetto della sentenza n. 9580/2023 e del pedissequo atto di precetto notificato il 14.03.2024 e, quindi, accertare e dichiarare inesistente e comunque estinto il credito vantato dal locatore con la sentenza del Tribunale Civile di Roma posta a fondamento del credito azionato e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo e, comunque, inefficace e infondato l'atto di precetto citato;
operata la compensazione delle reciproche posizioni debitorie e creditorie, accertare e dichiarare il residuo credito vantato dalla società istante nei confronti dei Sig.ri e e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento CP_1 CP_2 della relativa somma residua oltre interessi come richiesti;
condannare i convenuti al pagamento delle somme previste dall'art. 12 bis, comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 28/2010, per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione e, quindi:
3 4
condannare la parte opposta, che non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
condannare altresì la parte opposta, che non ha partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della parte opponente di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, gli opposti, si costituivano tempestivamente in giudizio e premettevano, nella difensiva esposizione, di aver intimato licenza per finita locazione dinanzi Tribunale di Roma alla odierna opponente, alla data del 30 giugno 2022, dal proprio capannone industriale sito in Roma, v. Monteroduni, 19.
Evidenziavano che, all'esito dell'incardinato giudizio, il Tribunale, all'udienza del 4 aprile 2022, aveva pronunciato ordinanza fissando per la esecuzione la data del 1 settembre 2022.
Deducevano poi che, stante il mancato rilascio dell'immobile, la società intimata avrebbe dovuto, comunque, continuare a corrispondere il canone, pure se a titolo di indennità di occupazione, rendendosi tuttavia inadempiente.
A fronte dell'inosservanza a detta obbligazione pecuniaria, essi comparenti adivano dunque il Tribunale, per chiedere la condanna della conduttrice società a corrispondere i canoni all'epoca scaduti e relativi alle mensilità da luglio ad ottobre 2022 compreso, per complessivi € 6.960,00, considerato il canone mensile di € 1.740,00 convenuto in contratto. Co Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la al pagamento di quanto richiesto, oltre spese di lite ed interessi, giusta D.I. 15 novembre Co 2022, n. 19738. La spiegava allora opposizione a D.I., e, instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, con la sentenza 14 giugno 2023, n. 9580, revocava Co il D.I. e condannava la al pagamento della minor somma di € 6.220,00, oltre interessi di mora ed alle spese di lite in misura di €. 900,00 ed oneri fiscali e previdenziali di legge.
Stante il perdurante inadempimento in capo alla controparte, in data 14 marzo 2024 notificavano atto di precetto, per complessivi €. 8.913,08 avverso Co il quale la spiegava nuova opposizione a precetto con il presente giudizio, eccependo, essenzialmente, la compensazione con preteso suo maggior credito, e chiedendo la sospensione di efficacia del titolo.
Essi convenuti, pertanto, resistevano all' opposizione perché ritenuta inammissibile ed infondata e ne chiedevano il rigetto, con condanna della controparte alle spese di lite. Assumevano che: la compensazione invocata dalla controparte, fosse inammissibile in questa sede, e comunque priva di consistenza per inesistenza di un qualsivoglia controcredito da compensare;
di essere titolari del credito in forza di sentenza di condanna esecutiva e passata in giudicato, che ha stabilito il loro diritto a riscuotere la posta de qua ; che i pretesi crediti paventati dall'opponente non fossero assistiti da alcuno dei criteri di legge per essere opposti in compensazione;
che la somma richiesta
4 5
dalla controparte non fosse certa, liquida ed esigibile;
che dalla lettura del Co contratto di locazione inter partes si evince che l'immobile concesso alla era destinato ad un uso che non comportava contatti col pubblico, e dunque non alcuna indennità per perdita di un avviamento era prevista;
che in ogni caso il conduttore non ha diritto a chiedere comunque il pagamento di alcun avviamento né di deposito cauzionale perché versante in conclamata inadempienza avendo rilasciato l'immobile solo ad ottobre 2023, così maturando ulteriore morosità pari a complessivi € 19.140,00, oltre interessi di mora.
Ribadendo poi la validità dell'art. 5 del contratto di cui l'opponente invocava la nullità e contestando la pur invocata simulazione, confutavano tutti gli ulteriori assunti avversari, compresa la mancata comparizione alla mediazione giustificata dallo stato cagionevole di salute degli opposti e dall'infondatezza della pretesa avversaria, ed eccepivano, in relazione agli interessi richiesti sulle somme, la prescrizione. Argomentando dunque che la compensazione nei confronti di una sentenza passata in giudicato potesse operare solo in presenza di accadimenti successivi al giudizio fra le parti e che dunque nel giudizio di merito la avrebbe potuto e dovuto chiedere CP_3 l'accertamento dei propri pretesi crediti ed ivi opporli in compensazione, e far verificare le proprie pretese, chiedevano dunque: “ respingere l'opposizione avversaria, perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. Si oppongono altresì alla istanza di sospensione di efficacia esecutiva del titolo, nulla essendo stato dedotto in ordine al c.d. periculum in mora, del tutto assente nella fattispecie…omissis..Salvezze anche di spese di lite illimitate.”
Il Tribunale, con decreto del 13.09.24, letto ed esaminato l'atto di citazione, ritenuto che non ricorrevano i presupposti per sospendere il provvedimento opposto, differiva l'udienza fissata in citazione all' udienza del 27.11.2024 con trattazione scritta e termine per note di udienza scritta sino alle ore 00.00 del giorno di udienza precisando che rispetto ad essa decorrevano i termini ex art. 171 ter c.p.c..
A fronte dell'istanza dell'stanza attorea del 16.09.24 per la fissazione di udienza di prima comparizione delle parti, il Tribunale, con decreto del 21.09.2024, rilevato che con decreto del 13.9.2024, comunicato ai procuratori costituiti dalla Cancelleria, si era già provveduto dichiarava “Non luogo a provvedere”.
Intanto, in data 09.08.2024, 30.08.2024 e 09.09.2024 parte attrice anticipatamente rispetto all'emanazione del decreto del Tribunale datato 13.09.24, depositava proprie memorie ex art 171 ter cpc, ed in data 26.11.24 depositava proprie note scritte per l'udienza del 27.11.24.
In data 26.11.24, parte opposta depositava le proprie note scritte per l'udienza del 27.11.24 e, in tale data poi depositava separata istanza di remissione in termini, integrandola con ulteriore documentazione a suffragio, con successivo deposito del 28.11.24, rappresentando al Tribunale di aver, in data 13 settembre 2024, erroneamente depositato la memoria ex art 171 ter n.3 in altro e diverso fascicolo processuale, avente n.r.g.c.c. 1609/2024 del Tribunale di Frosinone, chiedendo quindi la remissione in termini per mero errore materiale e l'accettazione, seppur tardi, della propria memoria.
5 6
Avverso tale istanza si opponeva parte attrice con articolata memoria depositata in data 2.12.24.
All'esito dell'udienza del 27.11.2024, sulle deduzioni rassegnate come in atti, dunque, il Tribunale rinviava all'udienza del 31.3.2025 per la decisione, con trattazione scritta.
La causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione nei successivi trenta giorni. III. La domanda è ammissibile e procedibile. In primo luogo, va affermato che è pienamente dimostrata la legittimazione attiva della parte attrice e dei convenuti come ampiamente documentato in atti e pur riconosciuto dalle parti senza contestazione alcuna. Va parimenti ritenuta la competenza dell'adito Tribunale sia per materia sia per territorio, in virtù del richiamo dell'articolo 615 cpc all'articolo 27 c.p.c. che a sua volta, fa riferimento al terzo comma dell'articolo 480 cpc.. Deve poi rilevarsi la tempestività dell'opposizione formulata ai sensi dell'art. 615 cpc volta a contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata per inesistenza ( anche parziale) del credito atteso che non vi è alcun termine per farla valere se non quello previsto all'articolo 615 cpc al secondo comma, ovvero quello dell'emissione dell'ordinanza di vendita da parte del giudice dell'esecuzione. L'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cpc nel caso, come quello di specie, in cui si contesta il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata non ancora iniziata al momento della notifica della citazione, assume le vesti di tutela assicurata in via generale al debitore opponente quando l'esecuzione gli sia stata soltanto preannunciata per mezzo del titolo esecutivo e del precetto aprendo così, nel processo di esecuzione, una parentesi di cognizione quale incidente per giudicare l'an dell'esecuzione su cui è dunque chiamato a decidere il Tribunale adito. Con decreto del 13.9.2024 è stato rigettato per carenza dei presupposti la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto non sussistendo e non essendo stati in alcun modo comprovati i gravi motivi di ricorrenza del fumus bon iuris - quale verosimiglianza delle ragioni addotte dal debitore per paralizzare l'azione esecutiva – e del periculum in mora - quale pregiudizio che deriverebbe al debitore dall'inizio dell'esecuzione -.
L'opposizione, nel merito, va disattesa.
La società attorea ha dedotto che le somme precettate in forza della sentenza del 14 giugno 2023, n. 9580 del Tribunale di Roma, esecutiva ed esitata in cosa giudicata, poiché non impugnata, non fossero dovute in ragione della compensazione con gli importi dovuti a titolo di indennità di avviamento, di deposito cauzionale ed interessi legali. Siffatte voci, fermamente contestate dalla parte opposta, costituiscono, invero, ciò che l'art. 2901 cc. seppur in tema relativo all'azione revocatoria, ha definito in senso lato c.d. credito litigioso o sub iudice (oggetto di contestazione in separato giudizio) e non costituiscano un credito certo liquido ed esigibile. Nella fattispecie si tratta, dunque, di una mera aspettativa di credito ovvero come di credito eventuale, la cui sussistenza,
o meno, avrebbe dovuto essere accertata in altro, diverso e separato giudizio di cognizione ordinaria
6 7
Le Sezioni Unite Civile con sentenza n. 23225, pronunciata il 15 novembre
2016, hanno chiarito che: “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.”.
Conseguentemente, il credito sub iudice, non potendosi ancora dire certo, definitivo, non è opponibile in compensazione. Con riferimento a tale tipologia di credito non opera né la compensazione legale, né quella giudiziale. La ratio sottesa alla scelta delle Sezioni Unite è chiara: solo con un credito certo, infatti, è possibile raggiungere la finalità estintiva e satisfattoria propria della compensazione.
Dal titolo esecutivo posto alla base dell'opposto precetto, decidente sulla promossa opposizione al D.I. da parte dell'odierno attore, si è comunque proceduto ad un'elisione del credito dei locatori nei confronti della conduttrice società (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26365 del 09/10/2024 : “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché
7 8
complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale”). Al riguardo v. Cass. Civ., ord. n. 11732 del 02/05/2024 secondo cui: “Il convenuto può eccepire in compensazione il credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio, poiché, quando l'accertamento sia divenuto definitivo, esso può formare oggetto, se non di compensazione legale, di valutazione da parte del giudice ai fini della compensazione giudiziale, al fine di evitare che l'escusso sia irragionevolmente costretto ad adempiere l'intero debito, pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito nei confronti dell'escutente”, ulteriormente considerato poi che manca qualsivoglia prova del credito che si eccepisce in compensazione, “le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito;
la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”. cfr. Cass. Civ.,
Sez. 3, ordinanza n.20719 del 17/07/2023 , in carenza dunque di qualsivoglia elemento comprovante le doglianze attoree, questo giudicante non può che determinarsi per l'integrale rigetto della formulata opposizione e di tutte le altre istanze susseguenti in essa dedotti, ivi compresa l'accertamento della simulazione e la non riferibilità al conduttore, della dichiarazione riferita al conduttore inserita nell'art. 5 del contratto di locazione oggettivamente non valutabili e privi di presupposti in questa sede.
Per tale ragioni sono state rigettate le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art 171 ter c.p.c. da parte attrice e contestuale declaratoria di inammissibilità di quella dei convenuti e rigetto dell'istanza di rimessione in termini come formulata.
8 9
A ciò si aggiunga che ex contractu: “i locali si concedono per il solo uso di laboratorio per la lavorazione di metalli… Ai fini di quanto previsto” (i.e., in tema di indennità, appunto, n.d.r.) “il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che NON comporta contatti diretti con il pubblico” (art. 5), per cui non sono apprezzabili, nel caso in esame, i presupposti per la configurabilità della indennità per perdita di un avviamento.
Costituisce fatto pacifico che l'immobile locato sia stato rilasciato nell'ottobre 2023 e che, in ogni caso, l'eccezione di restituzione del deposito cauzionale oltre interessi pari ad €. 5.089,80 (€ 3.098,74 a titolo di sorte + € 1.991,06 a titolo di interessi) sia controbilanciata dalla eccezione di compensazione dello stesso col diritto di credito al versamento di un importo pari a circa euro 20.880,00 a titolo di indennità dovuta da novembre 2022 sino all'ottobre 2023 (per un canone mensile di euro € 1.740,00).
Al rigetto della opposizione consegue la condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente procedimento che seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 , n. 147 ai medi ridotti (Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 2) .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sez.VI civile, in persona del giudice dott.ssa Maria Flora Febbraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 così provvede: CP_2
- rigetta, per i motivi di cui in motivazione, la domanda;
-condanna la C.F. e P. IV , in Controparte_3 P.IV_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. , con Parte_2 sede in Roma, Via Monteroduni n. 19, alla refusione in favore dei convenuti delle spese di lite del presente giudizio che liquida complessivamente in euro 3.000,00 per compensi (già determinati con aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2 D.M. n. 147 del 13/08/2022), oltre rimborso forfettario (15%), CAP 4% e IV se dovuta .
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 31.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
Alla minuta di tale sentenza ha collaborato l'Avv. Sabato Carbone, giudice di pace in tirocinio ordinario civile
Il Magistrato affidatario dott.ssa Maria Flora Febbraro
9