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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/11/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6342/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6342/2025 promossa con ricorso congiunto in data 5.10.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Linda Frigerio che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2 4.10.1987 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Linda Frigerio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“A) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto.
B) I coniugi hanno acquistato in comproprietà, per la quota del 50% ciascuno l'abitazione di residenza sita in LO ES (MI) via Palermo n. 37, con accensione di contratto di mutuo, che li vede coobligati in solido;
C) La casa coniugale sita in LO ES viene assegnata in godimento della sig.ra Parte_1 Per_
e della minore;
le parti si sono già accordati per il rilascio dell'abitazione coniugale
[...] da parte del sig. ed in merito agli oggetti che quest'ultimo porterà con sé. Parte_2
D) Il sig. si accolla il pagamento della rata del mutuo ammontante ad Euro 700,00= Parte_2 mensili (mutuo a rata variabile) fintanto che l'abitazione venga abitata dalla sig.ra e dalla Pt_1 Per_ minore;
qualora la sig.ra dovesse convivere nell'abitazione coniugale con altre Pt_1 persone diverse dalla minore, il pagamento della rata del mutuo verrà divisa al 50% tra gli ex coniugi;
E) L'esercizio della potestà genitoriale è esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi;
F) La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e residenza stabile presso la casa coniugale sita in LO ES (MI), via Palermo n. 37; in ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori nella vita della figlia e gli stessi, paritariamente provvederanno alla cura e alla educazione della prole attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore;
G) I coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente il proprio recapito anche telefonico e ad informarsi per eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé i figli;
H) Il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, nel rispetto delle esigenze della medesima ed in modo da favorire al massimo e nel miglior modo possibile la continuità del loro rapporto affettivo. Modalità di visita: Perseguendo tale scopo i genitori, il padre vedrà la bambina in settimana nei momenti liberi dal lavoro, previo accordo di volta in volta intercorso con la madre;
il padre terrà con sé la minore due week end al mese, prendendo la bambina il venerdì pomeriggio terminato il lavoro e riportandola la domenica sera prima dell'orario di cena;
Per le festività natalizie i genitori concordano sin da ora la distribuzione ad anni alterni i dei periodi dal 23 dicembre al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 06 gennaio.
Per le vacanze estive i coniugi concordano che terranno reciprocamente la minore per 4 settimana ciascuno da distribuirsi nei mesi di luglio e agosto, di cui almeno due settimane consecutive da concordarsi entro il 15 del mese di giugno.
I) Entrambi i genitori sono concordi nel favorire i rapporti tra la figlia e i nonni;
questi ultimi sia da parte di madre che di padre frequentano la bambina, occupandosi di quest'ultima quando la madre è al lavoro;
J) Il sig. verserà a titolo di contributo per spese ordinarie per la figlia la somma di Parte_2 Euro 500,00= (cinquecento) mensilmente, con adeguamento ISTAT annuale, a partire dal 01.12.2025, che verrà corrisposto entro il giorno 29 del mese antecedente sul conto corrente intestato alla sig.ra . Pt_1
Per le spese straordinarie il sig. contribuirà al versamento del 50% del dovuto secondo il Pt_2 protocollo del Tribunale adito;
K) Il sig. dichiara di aver già concordato quali beni ritirare dall'abitazione Parte_2 coniugale e di rinunciare a qualsiasi diritto su beni mobili presenti nell'abitazione coniugale che rimarranno in uso alla sig.ra e della figlia;
Pt_1
L) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro.
M) I coniugi dichiarano di avere così definito ogni aspetto patrimoniale fra loro intercorso per qualsiasi ragione o titolo, anche se qui non espressamente richiamato, dovendosi, pertanto, intendere tacitato ogni reciproco obbligo e/o diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in LO ES in data 23.6.2018 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 29.10.2025 per l'udienza del 19.11.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO ES per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6342/2025 promossa con ricorso congiunto in data 5.10.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Linda Frigerio che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2 4.10.1987 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Linda Frigerio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“A) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto.
B) I coniugi hanno acquistato in comproprietà, per la quota del 50% ciascuno l'abitazione di residenza sita in LO ES (MI) via Palermo n. 37, con accensione di contratto di mutuo, che li vede coobligati in solido;
C) La casa coniugale sita in LO ES viene assegnata in godimento della sig.ra Parte_1 Per_
e della minore;
le parti si sono già accordati per il rilascio dell'abitazione coniugale
[...] da parte del sig. ed in merito agli oggetti che quest'ultimo porterà con sé. Parte_2
D) Il sig. si accolla il pagamento della rata del mutuo ammontante ad Euro 700,00= Parte_2 mensili (mutuo a rata variabile) fintanto che l'abitazione venga abitata dalla sig.ra e dalla Pt_1 Per_ minore;
qualora la sig.ra dovesse convivere nell'abitazione coniugale con altre Pt_1 persone diverse dalla minore, il pagamento della rata del mutuo verrà divisa al 50% tra gli ex coniugi;
E) L'esercizio della potestà genitoriale è esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi;
F) La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e residenza stabile presso la casa coniugale sita in LO ES (MI), via Palermo n. 37; in ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori nella vita della figlia e gli stessi, paritariamente provvederanno alla cura e alla educazione della prole attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore;
G) I coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente il proprio recapito anche telefonico e ad informarsi per eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé i figli;
H) Il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, nel rispetto delle esigenze della medesima ed in modo da favorire al massimo e nel miglior modo possibile la continuità del loro rapporto affettivo. Modalità di visita: Perseguendo tale scopo i genitori, il padre vedrà la bambina in settimana nei momenti liberi dal lavoro, previo accordo di volta in volta intercorso con la madre;
il padre terrà con sé la minore due week end al mese, prendendo la bambina il venerdì pomeriggio terminato il lavoro e riportandola la domenica sera prima dell'orario di cena;
Per le festività natalizie i genitori concordano sin da ora la distribuzione ad anni alterni i dei periodi dal 23 dicembre al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 06 gennaio.
Per le vacanze estive i coniugi concordano che terranno reciprocamente la minore per 4 settimana ciascuno da distribuirsi nei mesi di luglio e agosto, di cui almeno due settimane consecutive da concordarsi entro il 15 del mese di giugno.
I) Entrambi i genitori sono concordi nel favorire i rapporti tra la figlia e i nonni;
questi ultimi sia da parte di madre che di padre frequentano la bambina, occupandosi di quest'ultima quando la madre è al lavoro;
J) Il sig. verserà a titolo di contributo per spese ordinarie per la figlia la somma di Parte_2 Euro 500,00= (cinquecento) mensilmente, con adeguamento ISTAT annuale, a partire dal 01.12.2025, che verrà corrisposto entro il giorno 29 del mese antecedente sul conto corrente intestato alla sig.ra . Pt_1
Per le spese straordinarie il sig. contribuirà al versamento del 50% del dovuto secondo il Pt_2 protocollo del Tribunale adito;
K) Il sig. dichiara di aver già concordato quali beni ritirare dall'abitazione Parte_2 coniugale e di rinunciare a qualsiasi diritto su beni mobili presenti nell'abitazione coniugale che rimarranno in uso alla sig.ra e della figlia;
Pt_1
L) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro.
M) I coniugi dichiarano di avere così definito ogni aspetto patrimoniale fra loro intercorso per qualsiasi ragione o titolo, anche se qui non espressamente richiamato, dovendosi, pertanto, intendere tacitato ogni reciproco obbligo e/o diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in LO ES in data 23.6.2018 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 29.10.2025 per l'udienza del 19.11.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO ES per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi