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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/11/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1547/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in proprio ed in qualità di presidente e legale rappresentante Parte_1 dell'associazione , rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Polimeni (PEC: CP_1
e NI CA (PEC: Email_1
, giusta procura in atti. Email_2
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari Tiziana Meligrana e Luca Mancuso (PEC: t) giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria l'8/7/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 24-1/2024, notificatale il 7.6.2024 ed emessa a titolo di sanzione di importo pari a € 27.565,60 per aver violato l'art. 3, commi 3 e 3 ter del D.L. n. 12/2002 e art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, come modificati dalle successive leggi, così come specificato nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023- VV00000 del 3.8.2023. Parte ricorrente deduceva l'erroneità di valutazione compiuta da parte resistente chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150/2011, inaudita altera parte l'esecuzione dell'Ordinanza Ingiunzione nr. 24-1/2024 del 30.05.2024, o, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la decisione sull'istanza cautelare, sussistendo – nel caso di specie – i requisiti di legge per la sua concessione. 2) Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, annullare e/o disapplicare e/o dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità
1 dell'ordinanza ingiunzione de qua, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale. 3) In subordine, annullare anche solo in parte l'ordinanza ingiunzione opposta e/o disporre la riduzione delle sanzioni nella misura che si riterrà di giustizia”. Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente, impugnando l'ordinanza ingiunzione, agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo preteso, contestando, anche, la ragionevolezza della sanzione comminata nei suoi confronti.
3. Dalla documentazione versata in atti è emerso che, il 24.6.2023 la Guardia di Finanza di Tropea, ispezionando la sala ricevimenti “Tenuta Nicotiria”, ravvisava, intenti a lavorare, sette soggetti mai regolarmente assunti e, peraltro, sotto le direttive dell'Associazione Chefs Service che risultava essere un'associazione ONLUS (o, a detta del ricorrente un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro, diretta ad esercitare attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi.
3.1. Tali contestazioni, consistiti nella violazione degli artt. “Art. 3 commi 3 e 3 ter, D.L. n. 12/2002, convertito dalla L. n. 73 del 23.04.2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. n. 151/2015, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 445, lettera d), L. n. 145/2018 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate senza mantenimento in servizio – Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro. (Importi maggiorati del 20% a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445 lett. d) punto 1, della L. 145/2018 (S.O. n. 62/L alla G.U. n. 302 del 31/12/2018) – poiché n. 7 dipendenti sigg. Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e sono stati occupati nella giornata del 24.06.2023 senza le preventive Parte_8 comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro, per come specificato nel Verbale Unico sopra richiamato – illecito sanzionato per euro 21.600 (euro 3.600,00 per ciascun lavoratore); Art. 18, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003, così come modificato dal D. Lgs n. 251/2004 e dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 08/2016 – Utilizzazione illecita – REGIME ORDINARIO – L'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, è soggetto, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs n. 8/2016, alla sanzione amministrativa pari ad euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. (Importo maggiorato del 20% a decorrere dal 01.01.2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1), della L. n. 145/2018). La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro 5.000, né superiore ad euro 50.000, poiché nella giornata del 24.06.2023 ha somministrato alla presso la struttura “TENUTA NICOTIRIA” n. 7 CP_4 prestatori di lavoro sigg. , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in violazione dell'art. 4, comma 1,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
2 lettera a) del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., per come specificato nel Verbale Unico sopra richiamato
– illecito sanzionato per euro 2.333,60”, sono state, nella specie, concretamente ravvisate.
4. Segnalando, poi, che: «In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli Ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione di lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (Cass. Sez. Lav. 14.05.2014, n. 10427) e «I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'Ispettorato del Lavoro fanno piena prova dei fatti che i Funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori» (Cass. Sez. Lav. 06.06.2008, n. 15073).
5. Come si evince dalla documentazione versata in atti (all.ti da 1 a 6 della memoria di costituzione) tutti i lavoratori sentiti – e per cui è stata sollevata la contestazione – hanno dichiarato di essere dipendenti dell'Associazione ricorrente e di non aver stipulato alcun contratto con la stessa, neppure di collaborazione, come deduce parte ricorrente senza, tuttavia fornire alcun aprova.
6. Poiché, nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso di fornire elementi utili a contraddire quanto rilevato in sede di ispezione, finalizzati a provare l'occasionalità e a giustificare “la forza maggiore” impeditiva della presentazione tempestiva della comunicazione di assunzione l'ordinanza ingiuntiva deve dichiararsi legittima.
7. Neppure l'eccezione di irragionevolezza della sanzione irrogata, può trovare accoglimento, perché l' ha dimostrato di aver parametrato la sanzione, conformemente all'art. 11 L. CP_2
n. 689/81 e alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 121/1988, conteggiando la differenza tra massimo e minimo edittale, moltiplicato per il numero di lavoratori.
8. Per tutto quanto fin qui detto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna in solido con l'Associazione Chefs Service in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in Co complessivi 1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di .
Vibo Valentia, 26/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in proprio ed in qualità di presidente e legale rappresentante Parte_1 dell'associazione , rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Polimeni (PEC: CP_1
e NI CA (PEC: Email_1
, giusta procura in atti. Email_2
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari Tiziana Meligrana e Luca Mancuso (PEC: t) giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria l'8/7/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 24-1/2024, notificatale il 7.6.2024 ed emessa a titolo di sanzione di importo pari a € 27.565,60 per aver violato l'art. 3, commi 3 e 3 ter del D.L. n. 12/2002 e art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, come modificati dalle successive leggi, così come specificato nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023- VV00000 del 3.8.2023. Parte ricorrente deduceva l'erroneità di valutazione compiuta da parte resistente chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150/2011, inaudita altera parte l'esecuzione dell'Ordinanza Ingiunzione nr. 24-1/2024 del 30.05.2024, o, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la decisione sull'istanza cautelare, sussistendo – nel caso di specie – i requisiti di legge per la sua concessione. 2) Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, annullare e/o disapplicare e/o dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità
1 dell'ordinanza ingiunzione de qua, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale. 3) In subordine, annullare anche solo in parte l'ordinanza ingiunzione opposta e/o disporre la riduzione delle sanzioni nella misura che si riterrà di giustizia”. Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente, impugnando l'ordinanza ingiunzione, agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo preteso, contestando, anche, la ragionevolezza della sanzione comminata nei suoi confronti.
3. Dalla documentazione versata in atti è emerso che, il 24.6.2023 la Guardia di Finanza di Tropea, ispezionando la sala ricevimenti “Tenuta Nicotiria”, ravvisava, intenti a lavorare, sette soggetti mai regolarmente assunti e, peraltro, sotto le direttive dell'Associazione Chefs Service che risultava essere un'associazione ONLUS (o, a detta del ricorrente un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro, diretta ad esercitare attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi.
3.1. Tali contestazioni, consistiti nella violazione degli artt. “Art. 3 commi 3 e 3 ter, D.L. n. 12/2002, convertito dalla L. n. 73 del 23.04.2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. n. 151/2015, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 445, lettera d), L. n. 145/2018 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate senza mantenimento in servizio – Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro. (Importi maggiorati del 20% a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445 lett. d) punto 1, della L. 145/2018 (S.O. n. 62/L alla G.U. n. 302 del 31/12/2018) – poiché n. 7 dipendenti sigg. Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e sono stati occupati nella giornata del 24.06.2023 senza le preventive Parte_8 comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro, per come specificato nel Verbale Unico sopra richiamato – illecito sanzionato per euro 21.600 (euro 3.600,00 per ciascun lavoratore); Art. 18, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003, così come modificato dal D. Lgs n. 251/2004 e dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 08/2016 – Utilizzazione illecita – REGIME ORDINARIO – L'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, è soggetto, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 6, D. Lgs n. 8/2016, alla sanzione amministrativa pari ad euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. (Importo maggiorato del 20% a decorrere dal 01.01.2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1), della L. n. 145/2018). La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro 5.000, né superiore ad euro 50.000, poiché nella giornata del 24.06.2023 ha somministrato alla presso la struttura “TENUTA NICOTIRIA” n. 7 CP_4 prestatori di lavoro sigg. , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in violazione dell'art. 4, comma 1,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
2 lettera a) del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., per come specificato nel Verbale Unico sopra richiamato
– illecito sanzionato per euro 2.333,60”, sono state, nella specie, concretamente ravvisate.
4. Segnalando, poi, che: «In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli Ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione di lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (Cass. Sez. Lav. 14.05.2014, n. 10427) e «I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'Ispettorato del Lavoro fanno piena prova dei fatti che i Funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori» (Cass. Sez. Lav. 06.06.2008, n. 15073).
5. Come si evince dalla documentazione versata in atti (all.ti da 1 a 6 della memoria di costituzione) tutti i lavoratori sentiti – e per cui è stata sollevata la contestazione – hanno dichiarato di essere dipendenti dell'Associazione ricorrente e di non aver stipulato alcun contratto con la stessa, neppure di collaborazione, come deduce parte ricorrente senza, tuttavia fornire alcun aprova.
6. Poiché, nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso di fornire elementi utili a contraddire quanto rilevato in sede di ispezione, finalizzati a provare l'occasionalità e a giustificare “la forza maggiore” impeditiva della presentazione tempestiva della comunicazione di assunzione l'ordinanza ingiuntiva deve dichiararsi legittima.
7. Neppure l'eccezione di irragionevolezza della sanzione irrogata, può trovare accoglimento, perché l' ha dimostrato di aver parametrato la sanzione, conformemente all'art. 11 L. CP_2
n. 689/81 e alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 121/1988, conteggiando la differenza tra massimo e minimo edittale, moltiplicato per il numero di lavoratori.
8. Per tutto quanto fin qui detto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna in solido con l'Associazione Chefs Service in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in Co complessivi 1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di .
Vibo Valentia, 26/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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