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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11821/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Mondino Maria Parte_1
Antonietta);
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Migliorino Roberto); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto in data 26/09/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza del 13/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISION
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
PA, con decreto del 21/06/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo sottoscritto in data
26/09/2025 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Nessun assegno divorzile verrà corrisposto né tra le parti né nei confronti del figlio Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
[...]
2. Il signor si impegna a trasferire al figlio a titolo gratuito, la Parte_1 Per_1 nuda proprietà nella sua metà indivisa, della casa coniugale sita in PA, via Giuseppe
Pianell, n. 37(catastalmente civico 39), ubicato al 5 piano a sinistra salendo la scala, interno
15, annotato in catasto al foglio 77, part. 3600, sub 15, con ogni pertinenza, accessione, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il medesimo signor si obbliga a trasferire alla Signora Parte_1 CP_1
l'usufrutto vitalizio sulla medesima quota dell'appartamento.
I trasferimenti immobiliari sopra riportati traggono origine dalla necessità di riorganizzare l'assetto patrimoniale familiare a seguito del divorzio e verranno effettuati dai coniugi quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, pertanto, agli effetti di legge, rientrano nell'ambito applicativo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/e del
21/02/2014 e dunque nel regime di beneficio fiscale previsto dall'art.19 della L. 6 marzo 1987
n.74.
3. La signora a fronte di quanto sopra, si accolla le spese occorrenti il CP_1 trasferimento dell'immobile di cui al punto 2 e si obbliga a provvedere, con mezzi propri, anche in via transattiva ed a stralcio, a definire la posizione debitoria con la BNL, per cui pende la procedura di esecuzioni immobiliari avanti al Tribunale di PA, Sezione VI Civile (R.G.
Es. 359/2022).
4. A fronte del trasferimento della quota di immobile, la sig.ra dichiara di CP_1 rinunciare alle pretese economiche relative al mantenimento, stabilite in sede di separazione consensuale e ad ogni ulteriore pretesa economica, fino ad oggi maturata nei confronti del sig.
Parte_1 6. Altresì, la signora si obbliga a provvedere alla remissione della querela resa nel CP_1 procedimento penale pendente avanti al Tribunale di PA, sezione seconda penale, n.
7469/2020 г.g.n.r.
7. Le spese del giudizio di divorzio rimangono compensate tra le parti.
Intervengono nel presente accordo i rispettivi difensori per rinuncia ai diritti di solidarietà.”
(cfr. accordo in atti).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PA, in data 22/05/1992, da , nato Parte_1
a PA (PA) il 24/05/1966, e da nata a [...] il [...], CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 88, parte 2, serie A, anno
1992, , alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in PA, il 14/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11821/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Mondino Maria Parte_1
Antonietta);
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Migliorino Roberto); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto in data 26/09/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza del 13/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISION
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
PA, con decreto del 21/06/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo sottoscritto in data
26/09/2025 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Nessun assegno divorzile verrà corrisposto né tra le parti né nei confronti del figlio Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
[...]
2. Il signor si impegna a trasferire al figlio a titolo gratuito, la Parte_1 Per_1 nuda proprietà nella sua metà indivisa, della casa coniugale sita in PA, via Giuseppe
Pianell, n. 37(catastalmente civico 39), ubicato al 5 piano a sinistra salendo la scala, interno
15, annotato in catasto al foglio 77, part. 3600, sub 15, con ogni pertinenza, accessione, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il medesimo signor si obbliga a trasferire alla Signora Parte_1 CP_1
l'usufrutto vitalizio sulla medesima quota dell'appartamento.
I trasferimenti immobiliari sopra riportati traggono origine dalla necessità di riorganizzare l'assetto patrimoniale familiare a seguito del divorzio e verranno effettuati dai coniugi quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, pertanto, agli effetti di legge, rientrano nell'ambito applicativo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/e del
21/02/2014 e dunque nel regime di beneficio fiscale previsto dall'art.19 della L. 6 marzo 1987
n.74.
3. La signora a fronte di quanto sopra, si accolla le spese occorrenti il CP_1 trasferimento dell'immobile di cui al punto 2 e si obbliga a provvedere, con mezzi propri, anche in via transattiva ed a stralcio, a definire la posizione debitoria con la BNL, per cui pende la procedura di esecuzioni immobiliari avanti al Tribunale di PA, Sezione VI Civile (R.G.
Es. 359/2022).
4. A fronte del trasferimento della quota di immobile, la sig.ra dichiara di CP_1 rinunciare alle pretese economiche relative al mantenimento, stabilite in sede di separazione consensuale e ad ogni ulteriore pretesa economica, fino ad oggi maturata nei confronti del sig.
Parte_1 6. Altresì, la signora si obbliga a provvedere alla remissione della querela resa nel CP_1 procedimento penale pendente avanti al Tribunale di PA, sezione seconda penale, n.
7469/2020 г.g.n.r.
7. Le spese del giudizio di divorzio rimangono compensate tra le parti.
Intervengono nel presente accordo i rispettivi difensori per rinuncia ai diritti di solidarietà.”
(cfr. accordo in atti).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PA, in data 22/05/1992, da , nato Parte_1
a PA (PA) il 24/05/1966, e da nata a [...] il [...], CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 88, parte 2, serie A, anno
1992, , alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in PA, il 14/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.