Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 17/04/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00733/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2026, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Becattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Firenze, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dei provvedimenti amministrativi (D.A.SPO) adottati dal Questore della Provincia di Firenze n.-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- a -OMISSIS--OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- a -OMISSIS- -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- a -OMISSIS--OMISSIS- e di ogni atto conseguente, con i quali veniva fatto divieto ex art. 6 della Legge 13/12/1989 n. 401 come modificato dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella Legge 24/02/1995 n. 45, a -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- “di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all'Unione Europea, per la durata di ANNI TRE a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento”;
veniva inoltre prescritto ai suddetti “di non accedere, da due ore prima e fino a due ore dopo lo svolgimento degli incontri di calcio, nei luoghi circostanti lo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, nonché in tutti i luoghi, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni”, nonché avverso il “Silenzio-rigetto” dei ricorsi gerarchici proposti dai ricorrenti avverso i provvedimenti di D.A.Spo ai sensi dell’art. 6 del DPR 1199/1971.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 il dott. UI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con unico ricorso collettivo-cumulativo, i ricorrenti impugnano (dopo la formazione del silenzio-rigetto sui ricorsi gerarchici presentati alla Prefettura di Firenze) i tre provvedimenti di D.A.S.P.O emessi nei loro confronti dalla Questura di Firenze ed originati dallo scontro con i tifosi del Montpellier verificatosi in data -OMISSIS-, prima dell’incontro di calcio amichevole di calcio “Fiorentina-Montpellier”.
A seguito della contestazione ex art. 73, 3° comma c.p.a. effettuata alla camera di consiglio del 16 aprile 2026, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dei principi in materia di ricorso collettivo-cumulativo ed in particolare, per la mancanza del requisito dell’identità di situazioni soggettive tra i diversi ricorrenti (in questo senso, si vedano, per la recente giurisprudenza della Sezione, le sentenze in forma abbreviata 16 marzo 2026, n. 527, 528, 529 e 530).
A questo proposito, una giurisprudenza assolutamente condivisa dalla Sezione ha, infatti, rilevato che “ costituisce, invero, orientamento consolidato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775; Id., sez. II, 27 settembre 2022, n. 8338; Id., sez. III, n. 8488/2021; sez. IV, n. 2341/2021; Id., sez. IV, n. 6520/ 2020 cfr. anche ad. plen. n. 5/2015) quello per cui:
a) nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano – congiuntamente – i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (di tal che si tratti di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti;
b) invero, anche nell'attuale cornice codicistica, la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione: il che è, del resto, il precipitato tecnico della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall'azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell'azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato;
c) per tal via, grava sui co-ricorrenti (in prospettiva restrittiva e rigorosa) la prova ( ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio liminare sulla causa petendi della domanda ai fini dell'accertamento di una condizione dell'azione) della puntuale identità non solo di petitum , ma anche di causa petendi : cioè di oggetto e motivi del ricorso), oltreché dell'assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale; ” (Cons., St., sez. V, 1 settembre 2023, n. 8138) ….. Rileva il Collegio, con valore dirimente ai fini del decidere la presente controversia, che in punto di fatto i DASPO impugnati non contengono identica motivazione, ma in ciascuno dei nove DASPO è specificatamente descritta la condotta contestata a ciascun tifoso.
In ciascun provvedimento impugnato, poi, si valorizzano i differenti profili soggettivi dei tifosi e viene quantificata (in misura diversa l’uno dall’altro) la sanzione” (C.G.A. sez. giur. 29 maggio 2024, n. 381 che conferma T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 24 gennaio 2024, n. 332; nello stesso senso, T.A.R. Marche, sez. I, 21 gennaio 2023, n. 36; T.A.R. Veneto, sez. I, 25 settembre 2023, n. 1322).
Nel caso di specie, pur in presenza di una motivazione che evidenzia alcuni aspetti di uniformità e standardizzazione (che non investono però l’interezza della ricostruzione dei fatti, minuziosamente ricostruita con riferimento a ciascuno dei ricorrenti, alle pag. 2-3 dei rispettivi provvedimenti), i diversi provvedimenti di D.A.S.P.O. costituiscono l’esito di una valutazione autonoma di una condotta che è evidentemente diversa per ciascun ricorrente (come si evince dalla stessa ricostruzione dei comportamenti di ciascun ricorrente inserita in ricorso), così come diverse risultano necessariamente essere le posizioni di ciascun ricorrente nel fascicolo fotografico finalizzato all’individuazione di ciascun partecipante allo scontro.
In definitiva, sia a livello di motivazione che di documentazione giustificativa dell’applicazione del D.A.S.P.O. necessariamente diversa è la ricostruzione del diverso apporto causale di ciascun ricorrente all’evento di violenza; risulta pertanto assolutamente impossibile individuare quell’assoluta “identità delle situazioni sostanziali e processuali” che giustificherebbe la proposizione del ricorso collettivo-cumulativo.
Deve poi escludersi che la medesima durata dei due D.A.S.P.O. impugnati (destinati ad avere applicazione per il periodo di tre anni dalla notificazione di ciascun provvedimento) possa venire a costituire, in qualche modo, un elemento unificante idoneo a legittimare la proposizione del ricorso collettivo-cumulativo (per la rilevanza della quantificazione della durata della misura ai fini del riconoscimento della diversità delle situazioni sostanziali dei diversi ricorrenti, si vedano, sotto diversa prospettiva, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 27 maggio 2010, n. 2157; C.G.A. sez. giur. 29 maggio 2024, n. 381 e le già citate sentenze della Sezione).
L’eventuale diversità di durata dei diversi D.A.S.P.O. è, infatti, evenienza che deriva da una diversità delle posizioni dei ricorrenti sotto il profilo dei “precedenti” e della commisurazione della misura che non è per nulla esterna alla fattispecie, ma ne rappresenta un elemento costitutivo; al di là del fatto contingente che, in questa vicenda, siano stati impugnati tre D.A.S.P.O. di identica durata risulta evidente come ciascun D.A.S.P.O. costituisca la risultante di una valutazione personalizzata delle singole posizioni di ciascun destinatario (e della pericolosità dello stesso) e come pertanto, anche sotto questo profilo, non sussista alcuna identità di posizioni sostanziali.
In definitiva, siamo pertanto in presenza di una di quelle fattispecie che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riportato ad un fascio di diversi rapporti che “necessariamente devono essere declinati individualmente e, dunque, riferirsi ai singoli e distinti rapporti … che legano ciascuno dei ricorrenti all’Amministrazione siccome inevitabilmente contraddistinti, quanto a genesi e gestione del rapporto, a presupposti del tutto autonomi” (Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488).
2. Pur trattandosi di problematica che non è stata affrontata dai ricorrenti in alcun modo, la Sezione deve poi rilevare come non sussistano, nella fattispecie, i presupposti per la concessione dei benefici del cd. prospective overruling (in forza della quale il principio di diritto, affermato in contrasto con l'orientamento prevalente in passato, non viene ad essere applicato alle situazioni anteriori alla data della decisione, avendo, dunque, il giudice la possibilità di modificare un precedente, ritenuto inadeguato, per tutti i casi che si presenteranno in futuro), alla luce dell’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente che ha ritenuto necessaria, a questi fini, “l’esistenza di un orientamento prevalente contrario all’interpretazione adottata” o che si tratti di un contesto caratterizzato dall’incertezza e imprevedibilità della nuova soluzione giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. II, 27 dicembre 2022, n. 11340; sez. VI, 26 luglio 2021, n. 5556).
Nel caso di specie, l’esame della giurisprudenza antecedente alle già citate sentenze della Sezione non evidenzia certamente l’esistenza di un orientamento prevalente favorevole alla proposizione del ricorso collettivo-cumulativo nel senso sopra prospettato, ma solo decisioni isolate che hanno concluso per l’ammissibilità o non hanno affrontato espressamente il problema (come nel caso di alcune precedenti decisioni di questa o di altre Sezioni del T.A.R.) e, trattandosi dell’applicazione alla fattispecie di regole generali ormai stabilizzate da lungo tempo, non può neanche essere ravvisato l’elemento dell’imprevedibilità.
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per quanto sopra rilevato; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AN, Presidente
UI IO, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI IO | IC AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.