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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/10/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1061/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
AN, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 17 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1061/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro ANGELONI e Alessio Parte_1
IO IA come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Gaeta, Via Indipendenza n. 468
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv.to Amelia APREA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Via Ferdinando Lavanga n. 101
- resistente Oggetto: accertamento subordinazione – reiterazione contratti a tempo determinato – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 17.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414, depositato il 26.5.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto la società dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire CP_1
accogliere le seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato continuativo, a tempo indeterminato, per illegittime ripetute successioni di plurimi rapporti lavorativi a termine, in violazione dei limiti posti dalla relativa normativa, intercorsi tra e la soc. Parte_1 CP_1
succedutisi, dal 1.1.2006 fino al 31.5.2016, come operario, con mansione di A) “muratore”, di II liv. retributivo, del CCNL “Edilizia-Artigianato” e del rapporto di lavoro subordinato stagionale, come operaio con mansione di B) “bagnino”, di V liv. retributivo, del CCNL
“Turismo Stabilimenti balneari”, intercorso tra le parti, con riferimento ai periodi, dal 1 Giugno al 30 settembre, negli anni dal 2012 - al 2016, il tutto come sopra specificato, in premessa;
− condannare, per l'effetto, la soc. al pagamento, a favore di del credito CP_1 Parte_1
da lavoro maturato, per le mansioni lavorative svolte di A) “muratore” e di B) “bagnino”, e per gli orari effettivamente svolti, nei periodi lavorativi, come sopra indicati in premessa, rispettivamente ai capi A) e B), e come specificato nei n. 2 conteggi, prodotti in atti ed allegati al presente ricorso, di tutte le somme e spettanze maturate e non percepite, per retribuzioni ordinarie, 13° e 14° mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro straordinario, oltre relative indennità, maggiorazioni, oltre accessori, per importo complessivo, pari ad euro 91.259,28 (euro 69.145,57 per mansione “muratore” + euro 22.113,71 per mansione “bagnino”), di cui euro 11.289,70 a titolo di T.F.R. (euro 9.162,44 per mansione “muratore” + euro 2.127,26 per mansione
“bagnino”), o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, e ciò anche, ai sensi dell'art. 36 della Cost. e/o previa ammissione di CTU contabile, oltre interessi legali fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
− dichiarare la tenuta a regolarizzare, a termine di legge, la relativa posizione CP_1
contributiva del ricorrente presso gli istituti competenti, INPS, mediante i versamenti dovuti;
− condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali e non, danno morale, a favore CP_1
di per le subite, illegittime, ripetute successioni di plurimi, abusivi, rapporti Parte_1
lavorativi a termine, svolti “in nero” da succedutisi nel lungo periodo, dal 2006 al 2016, Pt_1
come “muratore” di II liv. retributivo, stabilendo un indennizzo, ex art. 28 co. 2 Dlgs n. 81 del
2015, nella misura di n. 12 mensilità, dell'ultima retribuzione, e/o nella diversa misura maggiore
o minore ritenuta di giustizia, ovvero anche liquidando una somma in via equitativa.
− con vittoria di spese da distrarsi, a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
2. Il ricorrente espone di avere lavorato continuativamente dal 2006 al 2016 alle dipendenze della società Lunatia S.r.l., come operaio, con mansioni di muratore, in virtù di plurimi e reiterati rapporti di lavoro a tempo determinato, e come bagnino, con contratti stagionali, sempre presso lo stabilimento balneare denominato “Lido
Lunatia”; di avere lavorato, in particolare, senza alcuna regolarizzazione contrattuale, dal 1.1.2006 al 30.6.2006, dal 1.1.2007 al 31.5.2007, dal 1.5.2008 al 31.5.2008, dal
1.10.2008 al 31.12.2008, dal 1.5.2009 al 31.5.2009, dal 1.10.2009 al 31.12.2009, dal
1.1.2010 al 31.5.2010, dal 1.1.2011 al 31.5.2011, dal 1.1.2012 al 31.5.2012, dal 1.1.2013 al 31.5.2013, dal 1.1.2014 al 31.5.2014, dal 1.1.2015 al 31.5.2015 e dal 1.1.2016 al
31.5.2016, dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 8,00 fino alle 16,00 e un'ora di pausa pranzo, con mansioni di muratore, occupandosi, su ordine del datore di lavoro, di lavori di manutenzione e ristrutturazione dello stabilimento balneare “Lido Lunatia”
e provvedendo anche al ritiro e al trasporto presso lo stabilimento dei materiali e degli attrezzi necessari per i suddetti lavori;
di avere inoltre svolto mansioni di bagnino, in forza di contratti di lavoro stagionali, dal 1.6.2012 al 30.9.2012, dal 1.6.2013 al
30.9.2013, dal 1.6.2014 al 30.9.2014, dal 1.6.2015 al 30.9.2015, dal 1.6.2016 al 30.9.2016, dal lunedì alla domenica, con un giorno libero a settimana non coincidente con il sabato e la domenica e con orario continuato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, occupandosi anche, ogni mattina, fuori orario, di ritirare presso i fornitori la merce che poi veniva venduta al bar o al punto di ristoro del lido;
che per l'attività svolta “in nero” come muratore, da inquadrarsi nel 2° livello retributivo del CCNL Edilizia e Artigianato, ha ricevuto una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo, pari complessivamente, per tutto il periodo sopra indicato, ad euro 56.400,00; che per l'attività svolta come bagnino, da inquadrarsi nel 5° livello retributivo del CCNL
Turismo – Stabilimenti Balneari, ha parimenti ricevuto una retribuzione inferiore a quella tabellare, pari complessivamente, per tutto il periodo di cui sopra, ad euro
30.655,89.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere maturato, per l'attività lavorativa prestata come muratore, differenze e spettanze retributive pari a complessivi euro 69.145,57 a titolo di retribuzione ordinaria, indennità di trasporto, indennità di mensa, maggiorazione Cassa Edile per lavoro ordinario, festività e riposi annui, lavoro festivo, trattamento di fine rapporto (euro 9.162,44), e per l'attività prestata come bagnino differenze e spettanze retributive pari ad euro 22.113,71 a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima, indennità per permessi ROL ed ex festività non goduti, indennità per festività e ferie non godute, compensi per lavoro straordinario e domenicale, trattamento di fine rapporto. L'attore deduce, altresì, il carattere abusivo della reiterazione dei rapporti a tempo indeterminato in violazione della relativa disciplina legislativa, con conseguente diritto alla trasformazione degli stessi in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e al risarcimento dei danni patrimoniali e morali da precarizzazione.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società CP_1
chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per
[...]
intervenuta decadenza dal potere di impugnare i contratti a termine e nel merito il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Parte convenuta deduce, in particolare, quanto alle mansioni estive di bagnino svolte da controparte, che i relativi rapporti di lavoro a tempo determinato sono qualificabili come stagionali e pertanto ad essi non si applicano i divieti e i limiti previsti dalla normativa primaria in merito alla durata massima e ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, con conseguente inoperatività della conversione in rapporto a tempo indeterminato. Eccepisce, inoltre, la prescrizione presuntiva delle richieste differenze e spettanze retributive, integralmente corrisposte dalla datrice di lavoro, essendo decorso il periodo di tempo di cui agli artt. 2955, n. 2 e 2956, n. 1, c.c. Quanto ai dedotti rapporti a termine non regolarizzati per lo svolgimento delle mansioni di muratore, eccepisce la decadenza dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato, con conseguente inammissibilità della domanda diretta alla conversione degli stessi in rapporto a tempo indeterminato. Eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale dei relativi crediti.
Evidenzia che la stessa controparte, con la diffida del 16.6.2017 inviata via pec alla convenuta, ha reso confessione stragiudiziale di avere lavorato “in nero” durante alcuni mesi degli anni dal 2007 al 2013, senza quindi menzionare l'anno 2006 e gli anni dal
2014 al 2016. Sostiene che controparte ha svolto l'attività di muratore in via meramente saltuaria ed episodica, in connessione con singole opere di manutenzione straordinaria, essendo invece affidata al padre del ricorrente l'attività di manutenzione ordinaria dello stabilimento balneare.
6. Il processo è stato istruito mediante la produzione documentale delle parti,
l'interrogatorio formale del ricorrente e l'assunzione della prova testimoniale. Conclusa
l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 17 settembre 2025 la causa è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorrente agisce per l'accertamento dei reiterati rapporti di lavoro subordinato intercorsi con la società convenuta nei periodi specificati in ricorso, senza alcuna regolarizzazione contrattuale per lo svolgimento delle mansioni di muratore (dal 2006 al 2016) e in virtù di contratti di lavoro stagionale per lo svolgimento delle mansioni di bagnino (dal 2012 al 2016), e per la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dal lavoratore e quanto spettante in base al trattamento retributivo previsto dai distinti contratti collettivi applicabili ai rapporti,
CCNL Edilizia - Artigianato e CCNL Turismo - Stabilimenti Balneari, rispettivamente per le mansioni di muratore e per quelle di bagnino, con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva. L'attore chiede, inoltre, al giudice adito di dichiarare la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la violazione dei limiti posti dalla legge alla reiterazione dei contratti a tempo determinato e di condannare la società resistente al risarcimento del danni patrimoniali e non patrimoniali subiti la per abusiva reiterazione dei rapporti a tempo determinato non regolarizzati con mansioni di muratore. All'udienza del 31.1.2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva, riservandosi di proporla in altro giudizio, e controparte ha dichiarato di accettare la suddetta rinuncia.
8. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
9. È opportuno, per ragioni di ordine espositivo, iniziare con l'esame dei dedotti rapporti di lavoro c.d. “in nero” aventi ad oggetto lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di muratore. Il lavoratore asserisce di avere lavorato di fatto alle dipendenze di con mansioni di operaio nei periodi dal 1.1.2006 al 30.6.2006, dal CP_1
1.1.2007 al 31.5.2007, dal 1.5.2008 al 31.5.2008, dal 1.10.2008 al 31.12.2008, dal
1.5.2009 al 31.5.2009, dal 1.10.2009 al 31.12.2009, dal 1.1.2010 al 31.5.2010, dal
1.1.2011 al 31.5.2011, dal 1.1.2012 al 31.5.2012, dal 1.1.2013 al 31.5.2013, dal 1.1.2014 al 31.5.2014, dal 1.1.2015 al 31.5.2015, dal 1.1.2016 al 31.5.2016. In tali periodi lavorativi, discontinui e limitati ad alcuni mesi dell'anno, il avrebbe svolto per la Pt_1
resistente attività di manutenzione e ristrutturazione dello stabilimento balneare “Lido
Lunatia”, effettuando lavori in muratura, idraulici, di saldatura, pitturazione e falegnameria, ivi compreso il ritiro dei materiali e degli attrezzi necessari, nonché lavorazioni del terreno adiacente la spiaggia e attività di cura e potatura delle piante ivi presenti. 10. Preliminarmente, ai fini dell'esatta perimetrazione temporale dei rapporti in questione, ritiene questo giudice che sia meritevole di essere valorizzata la confessione stragiudiziale del ricorrente contenuta nella missiva inviata via pec al datore di lavoro in data 16.6.2017 dall'organizzazione sindacale CONF.A.E.L., in nome e per conto di e sottoscritta per ratifica da quest'ultimo (doc. 6 ric.). Si legge in tale Parte_1
missiva quanto segue: “Il Sig ci ha rappresentato, altresì, di avere lavorato “in Parte_1
nero” per la manutenzione e/o ristrutturazione della struttura balneare, sempre a favore di codesta società, senza percepire alcun compenso riguardo a tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL applicabile alla fattispecie in concreto e senza alcuna regolarizzazione contrattuale, durante alcuni mesi degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013”. La dichiarazione è stata fatta propria dal ricorrente mediante la sottoscrizione del documento. Sono ravvisabili nella dichiarazione citata gli elementi della confessione stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., vale a dire della dichiarazione di scienza, fatta fuori del processo, sulla verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte, la quale dichiarazione, ove fatta direttamente alla parte, come nella specie, ai sensi della norma citata ha valore di prova legale, purché vertente su fatti relativi a diritti di cui la parte possa disporre, cosicché il giudice deve ritenere provati detti fatti sfavorevoli (Cass. civ. 24733/2023). Poiché nella dichiarazione menzionata il lavoratore riferisce di avere lavorato “in nero” per la società nei soli anni dal 2007 al 2013, deve escludersi che alcuna attività CP_1
lavorativa di fatto come muratore sia stata prestata dal in favore della resistente Pt_1
negli anni 2006, 2014, 2015 e 2016. Peraltro tale circostanza si accorda con le risultanze documentali, come giustamente rilevato dalla convenuta, atteso che le bolle di trasporto prodotte dal ricorrente (doc. 2) si interrompono al 9.5.2013, rinvenendosi poi un'unica bolla successiva, datata 27.9.2016, e dunque relativa al periodo di lavoro stagionale regolarizzato come bagnino. In merito alla dichiarazione esaminata, per escluderne la valenza di confessione stragiudiziale, il ricorrente ha chiesto di provare, sub cap. b) delle note sostitutive dell'udienza del 7.3.2022, mediante l'escussione testimoniale del sindacalista che ha redatto la nota inviata via pec, , Testimone_1
l'errore materiale commesso da quest'ultimo nell'indicare il periodo dal 2007 al 2013 anziché quello corretto dal 2006 al 2016 come indicato nei conteggi redatti dal medesimo sindacalista. La prova non è stata ammessa per il dirimente rilievo che detta nota, ancorché materialmente redatta dal sindacalista, è stata sottoscritta dal ricorrente e quest'ultimo non ha articolato capitoli idonei a dimostrare che la sua firma è stata apposta per errore di fatto, costituente l'unico presupposto, unicamente alla violenza, in presenza del quale la confessione può essere revocata ai sensi dell'art. 2732 c.c.
11. Ciò premesso, deve in primo luogo rigettarsi la domanda di costituzione di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per l'illegittima reiterazione dei rapporti a tempo determinato “in violazione dei limiti posti dalla relativa normativa”. Anche
a voler prescindere dalla mancata esposizione delle ragioni giuridiche della domanda di conversione, invocate in termini assolutamente generici e senza riferimenti normativi specifici, deve innanzitutto rilevarsi che, anche a volere per ipotesi ritenere sussistenti i rapporti di lavoro subordinato non regolarizzati dal 2007 al 2013, dalla cessazione di quest'ultimo rapporto secondo l'allegazione attorea (31.5.2013) è spirato il termine di decadenza per l'impugnazione stragiudiziale dei rapporti a tempo determinato posti in essere in violazione dei limiti previsti dalla normativa allora vigente, come ritualmente eccepito dalla resistente. La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di rapporto di lavoro, non è precluso l'accertamento di un'abusiva reiterazione di rapporti a termine qualora l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta nei confronti dell'ultimo contratto di una serie, benché la parte sia decaduta dall'impugnativa dei contratti precedenti
(Cass. civ. n. 15226/2023). Nella specie, tuttavia, alcuna impugnazione stragiudiziale è stata proposta dal ricorrente nel termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 32, comma 3, della L. n. 183 del 2010, come modificato dall'art. 1, comma 11, della L. n.
92 del 2012, decorrente dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a termine
(31.5.2013). La relativa domanda è pertanto inammissibile. Non può peraltro non osservarsi, come eccepito anche dalla convenuta, che la domanda di controparte volta alla costituzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato si presenta intrinsecamente contraddittoria rispetto alla prospettazione che sostiene l'intero impianto allegatorio dell'atto introduttivo, ove si deduce l'instaurazione di distinti rapporti di lavoro, svoltisi in periodi diversi degli anni oggetto di causa, per il disimpegno di mansioni del tutto eterogenee (muratore e bagnino), con applicazione di differenti contratti collettivi, sulla base dei quali sono stati elaborati anche distinti conteggi delle rivendicate differenze retributive, riferite esclusivamente ai singoli periodi annuali in cui l'una e l'altra attività lavorativa sarebbero state prestate dal ricorrente. All'inammissibilità della domanda di costituzione di un unico rapporto a tempo indeterminato consegue il rigetto della domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della abusiva reiterazione dei rapporti a tempo determinato.
12. Quanto alla domanda di accertamento dei singoli rapporti non regolarizzati nei periodi relativi agli anni dal 2007 al 2013 e di conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive quantificate nei conteggi allegati al ricorso, risulta assorbente, ad eccezione che per l'anno 2013, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei predetti crediti retributivi maturati fino al 16.6.2012, ritualmente eccepita dalla convenuta nella memoria di costituzione. Il primo atto interruttivo documentato consiste infatti nella notifica via pec alla convenuta della diffida di pagamento in data 16.6.2017. Si rammenta, sul punto, che secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui, nel caso in cui tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agi artt. 2948, n .4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1,
c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione – i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione della cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c.., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause sospensive al di là delle fattispecie da queste ultime norme espressamente previste. Nel contratto a termine legittimamente stipulato, infatti, poiché il lavoratore ha diritto solamente a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non
è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale (Cass. civ. n. 22170/2022). Ad ogni buon conto, come si avrà modo di esporre nei successivi paragrafi, la possibilità di configurare in termini di subordinazione i rapporti di lavoro in esame sembra comunque preclusa dalla stessa inidoneità ed insufficienza delle allegazioni dell'atto introduttivo di lite.
13. In merito al rapporto di lavoro asseritamente intercorso tra le parti tra il gennaio e il maggio 2013 – ma il discorso può invero estendersi anche alle altre annualità dichiarate prescritte – giova ricordare che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, quale messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore in favore del datore di lavoro, con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo e conseguente eterodirezione datoriale della prestazione lavorativa. La subordinazione comporta, dunque, lo stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale, la sottoposizione all'assidua e penetrante vigilanza datoriale sull'espletamento delle attività affidate, con conseguente significativa limitazione della sua autonomia funzionale, secondo moduli organizzativi predefiniti dalla medesima parte datoriale (ex plurimis, Cass. civ. sez. lav., 3.4.2000, n. 4036; Cass. civ. sez. lav. 9.1.2001, n. 224; Cass. civ. sez. lav., 15.6.2009, n. 13858; Cass. civ. sez. lav., 19.4.2010, n. 9251). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il summenzionato criterio distintivo tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con esercizio di una assidua e penetrante di vigilanza di quest'ultimo sulle modalità di esecuzione della prestazione, può risultare di non agevole apprezzamento in concreto e dunque è possibile valorizzare in chiave sintomatica della subordinazione, secondo i moduli propri del ragionamento indiziario, elementi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti, l'assenza di rischio in capo al prestatore e la insussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione di quest'ultimo.
Tali elementi, di natura sussidiaria, seppure non assumano valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono comunque indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass. civ. sez. lav. 30.3.2010 n. 7681; Cass. civ. sez. lav., 26.5.2021, n. 14530; Cass. civ. sez. lav., 27.6.2019, n. 17384). In applicazione del generale criterio di riparto di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare la natura subordinata del rapporto, anche mediante gli elementi sussidiari di cui si è detto, grava sul soggetto che intende far valere il rapporto in giudizio, e dunque sul lavoratore che rivendichi – come nella specie – spettanze retributive sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con l'ulteriore corollario per cui, qualora vi sia una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. civ. sez. lav. 16.11.2018 n. 29646; e
Cass. civ. sez. lav., 3.8.2017, n. 19436).
14. Ciò posto, si rileva innanzitutto nel ricorso introduttivo un deficit assertivo circa gli indici sintomatici della subordinazione. Gli unici elementi sussidiari allegati dal lavoratore da cui dovrebbe desumersi la subordinazione si risolvono nella indicazione di un orario di lavoro continuativo osservato dal per l'esecuzione della sua Pt_1
prestazione lavorativa, vale a dire dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì, senza godimento di ferie. A fronte di tali scarni elementi, non sono state allegate e capitolate per la prova testimoniale circostanze da cui desumere che tali orari fossero cogenti per il dipendente ed unilateralmente imposti dal datore di lavoro in funzione delle proprie esigenze produttive. Non si deduce, ad esempio, che il era tenuto a Pt_1
giustificare le assenze, che non poteva unilateralmente variare la collocazione oraria della prestazione o ridurla in funzione delle proprie esigenze, pena l'assoggettamento ad eventuali iniziative disciplinari del datore di lavoro. Del potere disciplinare datoriale non si fa anzi alcuna menzione. Nella capitolazione istruttoria non si fa alcun riferimento alla corresponsione a cadenze fisse della retribuzione, anzi quest'ultima non viene neppure dedotta nei capitoli di prova. Solo nella narrativa del ricorso vengono indicati gli importi complessivi corrisposti nell'anno, senza il benché minimo accenno alle modalità di erogazione dei compensi, se cioè questi fossero corrisposti mensilmente o con altra regolare cadenza temporale piuttosto che una tantum o a conclusione delle singole opere di manutenzione effettuate su richiesta della società convenuta. Non viene dedotto chi e come esercitasse in concreto il potere direttivo nei confronti del lavoratore, così da far emergere l'attività datoriale di controllo e di conformazione della prestazione lavorativa in funzione delle esigenze aziendali. I capitoli di prova, in ciò riproduttivi della esposizione in fatto, si risolvono in una mera elencazione delle singole opere di manutenzione o delle singole lavorazioni effettuate su “ordine” della società convenuta. La eterodirezione delle prestazione lavorativa, nella subordinazione, è un elemento che costantemente permea e conforma il rapporto e trova il suo imprescindibile referente oggettivo nelle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, cioè della messa a disposizione delle energie del prestatore, mentre la conformazione del risultato risulta preminente in fattispecie di lavoro autonomo come il contratto d'opera o di appalto, avente ad oggetto l'opus di volta in volta richiesto dal committente L'ambiguità semantica del termine “ordine”, nel ricorso riferito alle singole opere di manutenzione, si manifesta sul crinale della distinzione tra il momento genetico del contratto di lavoro autonomo (la commessa o ordine da parte del committente dell'opus da eseguire, quale proposta contrattuale o accettazione della proposta contrattuale formulata dal prestatore d'opera o dall'appaltatore) e la fase esecutiva del contratto di lavoro subordinato (la costante, anche se sovente implicita, conformazione delle energie lavorative del prestatore in funzione del loro inserimento nell'organizzazione produttiva datoriale). 15. Dal contesto delle allegazioni esaminate, dunque, non emergono elementi che, ove confermati in sede istruttoria, farebbero univocamente propendere per la subordinazione piuttosto che per una pluralità di prestazioni di lavoro autonomo, non risultando decisiva, per le ragioni esposte, la mera descrizione di una cornice oraria, in alcun modo connotata, entro cui tali attività potevano – anche eventualmente su scelta del lavoratore o su indicazione non vincolante datoriale – ordinariamente collocarsi, né appare dirimente l'indicazione di un corrispettivo per le prestazioni eseguite, al più indicativo del carattere oneroso del rapporto, ma non astrattamente incompatibile con il compenso dell'opera o del servizio di volta in volta realizzato nel contesto di singole prestazioni di lavoro autonomo.
16. Ad ogni buon conto, dalle deposizioni testimoniali raccolte non si desume affatto che le attività svolte dal ricorrente nel periodo in esame (1.1.2013 - 31.5.2013) erano rese in regime di subordinazione.
17. Il teste comune figlio del proprietario del lido “Trecento Testimone_2
Gradini”, adiacente a quello della società convenuta, ha riferito della sua presenza meramente sporadica ed occasionale (“anche una volta al mese”) presso il lido, cosicché, benché gli capitasse in tali occasioni di vedere il ricorrente ed il padre svolgere singoli lavori di manutenzione, pulizia, potatura di piante, né ha saputo collocare con certezza tali attività nell'anno 2013 né, soprattutto, è stato in grado di confermare il carattere continuativo dell'attività svolta dal ricorrente: “Non sono in grado di dire se il ricorrente fosse incaricato di svolgere singoli lavori o lavorasse quotidianamente e continuativamente”.
18. Analoghe considerazioni possono essere replicate in merito alla deposizione del teste di parte ricorrente , proprietario di un lido non distante da quello Testimone_3
della convenuta, il quale si è limitato a riferire che gli è capitato “a volte” di vedere “da lontano” il ricorrente pitturare nelle vicinanze di una casetta all'interno del lido della convenuta, o portare del materiale edile o ancora potare le piante nella proprietà della senza però essere in grado di dire con quale frequenza lo vedesse e CP_1 dunque senza possibilità di stabilire se si trattate di singole occasionali prestazioni piuttosto che di un attività continuativa: “Vedevo l'auto del ricorrente e qualche volta il ricorrente entrare nella proprietà , ma non saprei indicare con precisione la frequenza…L'ho CP_1
visto e non l'ho visto, nel senso che vedo solo una parte della proprietà, e quindi non lo vedevo sempre…A volte vedevo il padre da solo a volte era con il ricorrente…Spesse volte il ricorrente durante la pausa pranzo veniva a pranzare da me nel periodo primaverile. Non avveniva ogni giorno”.
19. Il teste di parte resistente , amico del ricorrente e del legale Testimone_4
rappresentante della convenuta, ha riferito che era il padre del ricorrente ad occuparsi della manutenzione dello stabilimento Lunatia e solo occasionalmente gli è capitato di vedere il ricorrente lavorare con il padre, in “occasione di qualche evento eccezionale”, ad esempio per qualche piccola manutenzione, “considerato che si tratta di zona vincolata” e la sua presenza “poteva durare una o due settimane o anche meno”. Il teste, inoltre, non ha saputo riferire se ciò sia avvenuto anche nel 2013. La presenza del teste, nelle adiacenze del
Lido Lunatia, era pressoché continuativa, salvo che per gli ultimi cinque anni, in quanto
“per una mia passione, per 25 anni sono andato tutti i giorni, spesso rimanendovi anche di notte, nel prefabbricato di mia proprietà nel terreno confinante con ”. Il teste ha infine dichiarato CP_1
che il ricorrente, nei periodi di chiusura stagionale del lido, lavorava anche presso altri committenti.
20. Solamente il teste di parte ricorrente proprietario del lido Parte_2
confinante “Trecento Gradini” dal 2002 al 2010 e, dal 2010 al 2016, amministratore unico della omonima società che lo gestiva, ha confermato di aver visto il ricorrente lavorare come muratore per lavori di manutenzione presso il lido Lunatia cinque giorni su sette, per tutta la giornata, fino alle 16.00 o alle 17.00. In apertura di deposizione il teste afferma con perentoria e assertiva precisione: “Confermo che il ricorrente nel periodo dal gennaio al maggio 2013 ha lavorato come muratore presso il lido Lunatia…Questo è avvenuto dal mese di gennaio al mese di maggio. Insieme al ricorrente vi era anche il padre . Lo vedevo Per_1
meno frequentemente del figlio”. Il teste non appare attendibile. In disparte la sospetta sicurezza con cui lo stesso ha confermato pedissequamente l'anno e i mesi di attività lavorativa capitolati, pur a distanza di undici anni dalla deposizione, è dirimente la circostanza che la sua dichiarazione è rimasta del tutto isolata, perché smentita da tutti gli altri testi, compresi quelli che erano costantemente presenti presso il lido Lunatia
(teste ), e contraddice anche quanto confessato giudizialmente dal ricorrente Tes_4
in sede di interrogatorio formale. Quest'ultimo, infatti, ha ammesso che la manutenzione ordinaria del lido Lunatia era affidata da oltre un ventennio al padre,
mentre il ricorrente, solo in occasione della intensificazione dell'attività Persona_2
di manutenzione in vista dell'apertura stagionale, si affiancava al padre. Al contrario, il teste ha riferito di avere visto lavorare principalmente il figlio e “meno Parte_2
frequentemente” il padre. Peraltro, dalla deposizione del teste non di desumono in alcun modo gli elementi costitutivi della subordinazione: né la cogenza dell'orario di lavoro (neppure capitolata), né se e chi gli impartisse direttive, né se percepisse qualche compenso.
21. In conclusione, non può ritenersi raggiunta la prova della subordinazione. La domanda relativa al pagamento delle differenze retributive va pertanto rigettata.
22. Passando all'esame dei contratti di lavoro stagionale aventi ad oggetto la prestazione lavorativa del ricorrente quale bagnino, nei mesi dal 1° giugno al 30 settembre degli anni dal 2012 al 2016, i fatti costitutivi della pretesa attorea non sono stati contestati dalla convenuta né è stato contestato l'ammontare del credito per le differenze retributive rivendicate, per la somma di euro 22.113,71, comprensivo di mensilità supplementari, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi ROL ed ex festività non goduti, compensi per festività non godute, lavoro straordinario e lavoro domenicale, trattamento di fine rapporto. Tali emolumenti sono stati calcolati sulla base delle retribuzioni previste dal CCNL Turismo – Stabilimenti Balneari per gli operai inquadrati nel 5° livello, come da inquadramento contrattuale del ricorrente (cfr. conteggi di parte e contratti di lavoro in atti). Parte resistente ha infatti testualmente affermato nella memoria difensiva: “Quanto alle mansioni estive stagionali svolte dal 1° giugno al 30 settembre degli anni 2012-2016, la descrizione del ricorrente è sostanzialmente fedele ai rapporti intercorsi tra le parti” e ha affermato di aver corrisposto al lavoratore le differenze e spettanze retributive oggetto della domanda, evidentemente riconoscendo che le stesse erano dovute.
23. La resistente ha incentrato la propria difesa sulla eccezione di prescrizione presuntiva, sostenendo di avere integralmente corrisposto le somme pretese da controparte nel ricorso e che l'adempimento deve presumersi per il decorso di un anno ai sensi dell'art. 2955, n. 2, c.c. per la pretesa al pagamento delle differenze retributive e per il decorso di tre anni ai sensi dell'art. 2956, n. 1, c.c. per la pretesa al pagamento della tredicesima e della quattordicesima. Le norme citate prevedono, rispettivamente, che “Si prescrive in un anno il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese” e che “Si prescrive in tre anni il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte
a periodi superiori al mese”.
24. La prescrizione presuntiva di cui agli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., operante quale presunzione legale relativa di avvenuto pagamento, con limitazione della prova contraria, in quanto superabili solamente con la prova contraria fornita mediante confessione o giuramento decisorio del debitore, trovano applicazione limitatamente a quei rapporti tipici della vita quotidiana che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, cosicché può ragionevolmente ritenersi che, dopo il decorso di un certo lasso di tempo,
l'obbligazione sia stata adempiuta.
25. Tale presunzione di adempimento, in coerenza con la ratio che ne informa la disciplina, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non opera se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta (Cass. civ. n. 11145/2012; n. 9930/2014;
34710/2024; n. 12501/2025). Nella specie i rapporti di lavoro in discussione trovano origine in contratti scritti, prodotti dalla resistente (doc. 5 res.), con la conseguenza della inapplicabilità della eccepita prescrizione presuntiva. Ne discende, ulteriormente, che, in difetto di contestazione ex art. 115 c.p.c. dell' “an” – vale a dire dei fatti costitutivi – e del “quantum”, il credito retributivo del ricorrente deve ritenersi senz'altro accertato e, per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 22.113,71 per i titoli sopra indicati, di cui euro 2.127,26 a titolo di trattamento di fine rapporto, la cui quantificazione parimenti non può ritenersi contestata, atteso che la semplice richiesta di demandare al CTU la quantificazione del TFR, senza formulate alcun rilievo ai conteggi ex adverso prodotti, equivale a non contestazione degli stessi.
26. Non può invece trovare accoglimento, neppure in relazione alla reiterazione dei predetti contratti aventi ad oggetto la prestazione dell'attività di bagnino, la domanda diretta all'accertamento della costituzione di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
27. La disciplina dei rapporti di lavoro stagionali è strutturalmente atipica e derogatoria rispetto alla regolamentazione ordinaria dettata dal legislatore con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato. Il D.P.R. n. 1525 del 1963 e gli artt. 21 e 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015 demandano alla contrattazione collettiva il compito di definire
“stagionali” una serie di attività che, in maniera ricorrente nel corso dell'anno, sono soggette ad incrementi della produzione o della commercializzazione. In particolare,
l'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, nella sua originaria formulazione, prevede che il limite di durata massima di 36 mesi “dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro” non si applica alle attività stagionali (“ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2”). Il citato art. 21 del medesimo decreto nella sua originaria formulazione stabilisce che le disposizioni del secondo comma in materia di rinnovi dei contratti a tempo determinato non si applicano “nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”, questi ultimi da intendersi, ai sensi dell'art. 51, come i “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. In precedenza, il D.Lgs. n. 368 del 2001, all'art. 10, comma 7, lett. b, esentava dall'osservanza di ogni limite quantitativo nell'utilizzo dei contratti a tempio determinato quelli conclusi “per ragioni di…stagionalità”, all'art. 5, comma 3, prevedeva che non trovasse applicazione la disciplina in tema di rinnovi dei contratti a tempo determinato ai “lavoratori impiegati nelle attività stagionali” e al comma 4-ter del medesimo articolo escludeva l'applicazione alle attività stagionali dei limiti massimi di durata nel caso di “successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti”. Con il
D.P.R. n. 1525 del 1963 è stato approvato l'allegato elenco delle attività stagionali, in cui figurano al n. 48 le “Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”, che ricomprendono anche le attività per cui è causa (cfr. registri IVA sub doc. 2 e autorizzazione stagionale al noleggio attrezzature da spiaggia e locazione di natanti senza motore sub doc. 4 resistente), in quanto rispondenti ai requisiti indicati dalla citata disposizione ed “intrinsecamente connesse con l'alternarsi delle stagioni” (Cass. civ. n. 22021/2025). Ne discende che, non trovando applicazione la menzionata disciplina in materia di contratti a tempo determinato ai contratti di lavoro stagionale aventi ad oggetto la prestazione dell'attività di bagnino svolta dal ricorrente da gennaio a giugno degli anni in discorso, non può ravvisarsi nel caso di specie alcuna violazione sanzionata con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
28. Le spese processuali, compensate per la metà in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, per la restante metà sono poste carico della società convenuta secondo soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi previsti dalle tabelle allegate per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che è Parte_1
creditore della società per il pagamento della somma di euro CP_1
22.113,71 per i titoli di cui in motivazione;
− per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di euro 22.113,71, Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− dichiara improcedibile la domanda di regolarizzazione contributiva;
− rigetta per il resto il ricorso;
− compensate le spese processuali per la metà, condanna la società convenuta a rimborsare ai difensori antistatari del ricorrente la restante metà, da liquidarsi in euro
2.694,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele AN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
AN, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 17 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1061/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro ANGELONI e Alessio Parte_1
IO IA come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Gaeta, Via Indipendenza n. 468
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv.to Amelia APREA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Via Ferdinando Lavanga n. 101
- resistente Oggetto: accertamento subordinazione – reiterazione contratti a tempo determinato – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 17.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414, depositato il 26.5.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto la società dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire CP_1
accogliere le seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato continuativo, a tempo indeterminato, per illegittime ripetute successioni di plurimi rapporti lavorativi a termine, in violazione dei limiti posti dalla relativa normativa, intercorsi tra e la soc. Parte_1 CP_1
succedutisi, dal 1.1.2006 fino al 31.5.2016, come operario, con mansione di A) “muratore”, di II liv. retributivo, del CCNL “Edilizia-Artigianato” e del rapporto di lavoro subordinato stagionale, come operaio con mansione di B) “bagnino”, di V liv. retributivo, del CCNL
“Turismo Stabilimenti balneari”, intercorso tra le parti, con riferimento ai periodi, dal 1 Giugno al 30 settembre, negli anni dal 2012 - al 2016, il tutto come sopra specificato, in premessa;
− condannare, per l'effetto, la soc. al pagamento, a favore di del credito CP_1 Parte_1
da lavoro maturato, per le mansioni lavorative svolte di A) “muratore” e di B) “bagnino”, e per gli orari effettivamente svolti, nei periodi lavorativi, come sopra indicati in premessa, rispettivamente ai capi A) e B), e come specificato nei n. 2 conteggi, prodotti in atti ed allegati al presente ricorso, di tutte le somme e spettanze maturate e non percepite, per retribuzioni ordinarie, 13° e 14° mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro straordinario, oltre relative indennità, maggiorazioni, oltre accessori, per importo complessivo, pari ad euro 91.259,28 (euro 69.145,57 per mansione “muratore” + euro 22.113,71 per mansione “bagnino”), di cui euro 11.289,70 a titolo di T.F.R. (euro 9.162,44 per mansione “muratore” + euro 2.127,26 per mansione
“bagnino”), o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, e ciò anche, ai sensi dell'art. 36 della Cost. e/o previa ammissione di CTU contabile, oltre interessi legali fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
− dichiarare la tenuta a regolarizzare, a termine di legge, la relativa posizione CP_1
contributiva del ricorrente presso gli istituti competenti, INPS, mediante i versamenti dovuti;
− condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali e non, danno morale, a favore CP_1
di per le subite, illegittime, ripetute successioni di plurimi, abusivi, rapporti Parte_1
lavorativi a termine, svolti “in nero” da succedutisi nel lungo periodo, dal 2006 al 2016, Pt_1
come “muratore” di II liv. retributivo, stabilendo un indennizzo, ex art. 28 co. 2 Dlgs n. 81 del
2015, nella misura di n. 12 mensilità, dell'ultima retribuzione, e/o nella diversa misura maggiore
o minore ritenuta di giustizia, ovvero anche liquidando una somma in via equitativa.
− con vittoria di spese da distrarsi, a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
2. Il ricorrente espone di avere lavorato continuativamente dal 2006 al 2016 alle dipendenze della società Lunatia S.r.l., come operaio, con mansioni di muratore, in virtù di plurimi e reiterati rapporti di lavoro a tempo determinato, e come bagnino, con contratti stagionali, sempre presso lo stabilimento balneare denominato “Lido
Lunatia”; di avere lavorato, in particolare, senza alcuna regolarizzazione contrattuale, dal 1.1.2006 al 30.6.2006, dal 1.1.2007 al 31.5.2007, dal 1.5.2008 al 31.5.2008, dal
1.10.2008 al 31.12.2008, dal 1.5.2009 al 31.5.2009, dal 1.10.2009 al 31.12.2009, dal
1.1.2010 al 31.5.2010, dal 1.1.2011 al 31.5.2011, dal 1.1.2012 al 31.5.2012, dal 1.1.2013 al 31.5.2013, dal 1.1.2014 al 31.5.2014, dal 1.1.2015 al 31.5.2015 e dal 1.1.2016 al
31.5.2016, dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 8,00 fino alle 16,00 e un'ora di pausa pranzo, con mansioni di muratore, occupandosi, su ordine del datore di lavoro, di lavori di manutenzione e ristrutturazione dello stabilimento balneare “Lido Lunatia”
e provvedendo anche al ritiro e al trasporto presso lo stabilimento dei materiali e degli attrezzi necessari per i suddetti lavori;
di avere inoltre svolto mansioni di bagnino, in forza di contratti di lavoro stagionali, dal 1.6.2012 al 30.9.2012, dal 1.6.2013 al
30.9.2013, dal 1.6.2014 al 30.9.2014, dal 1.6.2015 al 30.9.2015, dal 1.6.2016 al 30.9.2016, dal lunedì alla domenica, con un giorno libero a settimana non coincidente con il sabato e la domenica e con orario continuato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, occupandosi anche, ogni mattina, fuori orario, di ritirare presso i fornitori la merce che poi veniva venduta al bar o al punto di ristoro del lido;
che per l'attività svolta “in nero” come muratore, da inquadrarsi nel 2° livello retributivo del CCNL Edilizia e Artigianato, ha ricevuto una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo, pari complessivamente, per tutto il periodo sopra indicato, ad euro 56.400,00; che per l'attività svolta come bagnino, da inquadrarsi nel 5° livello retributivo del CCNL
Turismo – Stabilimenti Balneari, ha parimenti ricevuto una retribuzione inferiore a quella tabellare, pari complessivamente, per tutto il periodo di cui sopra, ad euro
30.655,89.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere maturato, per l'attività lavorativa prestata come muratore, differenze e spettanze retributive pari a complessivi euro 69.145,57 a titolo di retribuzione ordinaria, indennità di trasporto, indennità di mensa, maggiorazione Cassa Edile per lavoro ordinario, festività e riposi annui, lavoro festivo, trattamento di fine rapporto (euro 9.162,44), e per l'attività prestata come bagnino differenze e spettanze retributive pari ad euro 22.113,71 a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima, indennità per permessi ROL ed ex festività non goduti, indennità per festività e ferie non godute, compensi per lavoro straordinario e domenicale, trattamento di fine rapporto. L'attore deduce, altresì, il carattere abusivo della reiterazione dei rapporti a tempo indeterminato in violazione della relativa disciplina legislativa, con conseguente diritto alla trasformazione degli stessi in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e al risarcimento dei danni patrimoniali e morali da precarizzazione.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società CP_1
chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per
[...]
intervenuta decadenza dal potere di impugnare i contratti a termine e nel merito il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Parte convenuta deduce, in particolare, quanto alle mansioni estive di bagnino svolte da controparte, che i relativi rapporti di lavoro a tempo determinato sono qualificabili come stagionali e pertanto ad essi non si applicano i divieti e i limiti previsti dalla normativa primaria in merito alla durata massima e ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, con conseguente inoperatività della conversione in rapporto a tempo indeterminato. Eccepisce, inoltre, la prescrizione presuntiva delle richieste differenze e spettanze retributive, integralmente corrisposte dalla datrice di lavoro, essendo decorso il periodo di tempo di cui agli artt. 2955, n. 2 e 2956, n. 1, c.c. Quanto ai dedotti rapporti a termine non regolarizzati per lo svolgimento delle mansioni di muratore, eccepisce la decadenza dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato, con conseguente inammissibilità della domanda diretta alla conversione degli stessi in rapporto a tempo indeterminato. Eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale dei relativi crediti.
Evidenzia che la stessa controparte, con la diffida del 16.6.2017 inviata via pec alla convenuta, ha reso confessione stragiudiziale di avere lavorato “in nero” durante alcuni mesi degli anni dal 2007 al 2013, senza quindi menzionare l'anno 2006 e gli anni dal
2014 al 2016. Sostiene che controparte ha svolto l'attività di muratore in via meramente saltuaria ed episodica, in connessione con singole opere di manutenzione straordinaria, essendo invece affidata al padre del ricorrente l'attività di manutenzione ordinaria dello stabilimento balneare.
6. Il processo è stato istruito mediante la produzione documentale delle parti,
l'interrogatorio formale del ricorrente e l'assunzione della prova testimoniale. Conclusa
l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 17 settembre 2025 la causa è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorrente agisce per l'accertamento dei reiterati rapporti di lavoro subordinato intercorsi con la società convenuta nei periodi specificati in ricorso, senza alcuna regolarizzazione contrattuale per lo svolgimento delle mansioni di muratore (dal 2006 al 2016) e in virtù di contratti di lavoro stagionale per lo svolgimento delle mansioni di bagnino (dal 2012 al 2016), e per la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dal lavoratore e quanto spettante in base al trattamento retributivo previsto dai distinti contratti collettivi applicabili ai rapporti,
CCNL Edilizia - Artigianato e CCNL Turismo - Stabilimenti Balneari, rispettivamente per le mansioni di muratore e per quelle di bagnino, con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva. L'attore chiede, inoltre, al giudice adito di dichiarare la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la violazione dei limiti posti dalla legge alla reiterazione dei contratti a tempo determinato e di condannare la società resistente al risarcimento del danni patrimoniali e non patrimoniali subiti la per abusiva reiterazione dei rapporti a tempo determinato non regolarizzati con mansioni di muratore. All'udienza del 31.1.2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva, riservandosi di proporla in altro giudizio, e controparte ha dichiarato di accettare la suddetta rinuncia.
8. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
9. È opportuno, per ragioni di ordine espositivo, iniziare con l'esame dei dedotti rapporti di lavoro c.d. “in nero” aventi ad oggetto lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di muratore. Il lavoratore asserisce di avere lavorato di fatto alle dipendenze di con mansioni di operaio nei periodi dal 1.1.2006 al 30.6.2006, dal CP_1
1.1.2007 al 31.5.2007, dal 1.5.2008 al 31.5.2008, dal 1.10.2008 al 31.12.2008, dal
1.5.2009 al 31.5.2009, dal 1.10.2009 al 31.12.2009, dal 1.1.2010 al 31.5.2010, dal
1.1.2011 al 31.5.2011, dal 1.1.2012 al 31.5.2012, dal 1.1.2013 al 31.5.2013, dal 1.1.2014 al 31.5.2014, dal 1.1.2015 al 31.5.2015, dal 1.1.2016 al 31.5.2016. In tali periodi lavorativi, discontinui e limitati ad alcuni mesi dell'anno, il avrebbe svolto per la Pt_1
resistente attività di manutenzione e ristrutturazione dello stabilimento balneare “Lido
Lunatia”, effettuando lavori in muratura, idraulici, di saldatura, pitturazione e falegnameria, ivi compreso il ritiro dei materiali e degli attrezzi necessari, nonché lavorazioni del terreno adiacente la spiaggia e attività di cura e potatura delle piante ivi presenti. 10. Preliminarmente, ai fini dell'esatta perimetrazione temporale dei rapporti in questione, ritiene questo giudice che sia meritevole di essere valorizzata la confessione stragiudiziale del ricorrente contenuta nella missiva inviata via pec al datore di lavoro in data 16.6.2017 dall'organizzazione sindacale CONF.A.E.L., in nome e per conto di e sottoscritta per ratifica da quest'ultimo (doc. 6 ric.). Si legge in tale Parte_1
missiva quanto segue: “Il Sig ci ha rappresentato, altresì, di avere lavorato “in Parte_1
nero” per la manutenzione e/o ristrutturazione della struttura balneare, sempre a favore di codesta società, senza percepire alcun compenso riguardo a tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL applicabile alla fattispecie in concreto e senza alcuna regolarizzazione contrattuale, durante alcuni mesi degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013”. La dichiarazione è stata fatta propria dal ricorrente mediante la sottoscrizione del documento. Sono ravvisabili nella dichiarazione citata gli elementi della confessione stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., vale a dire della dichiarazione di scienza, fatta fuori del processo, sulla verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte, la quale dichiarazione, ove fatta direttamente alla parte, come nella specie, ai sensi della norma citata ha valore di prova legale, purché vertente su fatti relativi a diritti di cui la parte possa disporre, cosicché il giudice deve ritenere provati detti fatti sfavorevoli (Cass. civ. 24733/2023). Poiché nella dichiarazione menzionata il lavoratore riferisce di avere lavorato “in nero” per la società nei soli anni dal 2007 al 2013, deve escludersi che alcuna attività CP_1
lavorativa di fatto come muratore sia stata prestata dal in favore della resistente Pt_1
negli anni 2006, 2014, 2015 e 2016. Peraltro tale circostanza si accorda con le risultanze documentali, come giustamente rilevato dalla convenuta, atteso che le bolle di trasporto prodotte dal ricorrente (doc. 2) si interrompono al 9.5.2013, rinvenendosi poi un'unica bolla successiva, datata 27.9.2016, e dunque relativa al periodo di lavoro stagionale regolarizzato come bagnino. In merito alla dichiarazione esaminata, per escluderne la valenza di confessione stragiudiziale, il ricorrente ha chiesto di provare, sub cap. b) delle note sostitutive dell'udienza del 7.3.2022, mediante l'escussione testimoniale del sindacalista che ha redatto la nota inviata via pec, , Testimone_1
l'errore materiale commesso da quest'ultimo nell'indicare il periodo dal 2007 al 2013 anziché quello corretto dal 2006 al 2016 come indicato nei conteggi redatti dal medesimo sindacalista. La prova non è stata ammessa per il dirimente rilievo che detta nota, ancorché materialmente redatta dal sindacalista, è stata sottoscritta dal ricorrente e quest'ultimo non ha articolato capitoli idonei a dimostrare che la sua firma è stata apposta per errore di fatto, costituente l'unico presupposto, unicamente alla violenza, in presenza del quale la confessione può essere revocata ai sensi dell'art. 2732 c.c.
11. Ciò premesso, deve in primo luogo rigettarsi la domanda di costituzione di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per l'illegittima reiterazione dei rapporti a tempo determinato “in violazione dei limiti posti dalla relativa normativa”. Anche
a voler prescindere dalla mancata esposizione delle ragioni giuridiche della domanda di conversione, invocate in termini assolutamente generici e senza riferimenti normativi specifici, deve innanzitutto rilevarsi che, anche a volere per ipotesi ritenere sussistenti i rapporti di lavoro subordinato non regolarizzati dal 2007 al 2013, dalla cessazione di quest'ultimo rapporto secondo l'allegazione attorea (31.5.2013) è spirato il termine di decadenza per l'impugnazione stragiudiziale dei rapporti a tempo determinato posti in essere in violazione dei limiti previsti dalla normativa allora vigente, come ritualmente eccepito dalla resistente. La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di rapporto di lavoro, non è precluso l'accertamento di un'abusiva reiterazione di rapporti a termine qualora l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta nei confronti dell'ultimo contratto di una serie, benché la parte sia decaduta dall'impugnativa dei contratti precedenti
(Cass. civ. n. 15226/2023). Nella specie, tuttavia, alcuna impugnazione stragiudiziale è stata proposta dal ricorrente nel termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 32, comma 3, della L. n. 183 del 2010, come modificato dall'art. 1, comma 11, della L. n.
92 del 2012, decorrente dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a termine
(31.5.2013). La relativa domanda è pertanto inammissibile. Non può peraltro non osservarsi, come eccepito anche dalla convenuta, che la domanda di controparte volta alla costituzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato si presenta intrinsecamente contraddittoria rispetto alla prospettazione che sostiene l'intero impianto allegatorio dell'atto introduttivo, ove si deduce l'instaurazione di distinti rapporti di lavoro, svoltisi in periodi diversi degli anni oggetto di causa, per il disimpegno di mansioni del tutto eterogenee (muratore e bagnino), con applicazione di differenti contratti collettivi, sulla base dei quali sono stati elaborati anche distinti conteggi delle rivendicate differenze retributive, riferite esclusivamente ai singoli periodi annuali in cui l'una e l'altra attività lavorativa sarebbero state prestate dal ricorrente. All'inammissibilità della domanda di costituzione di un unico rapporto a tempo indeterminato consegue il rigetto della domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della abusiva reiterazione dei rapporti a tempo determinato.
12. Quanto alla domanda di accertamento dei singoli rapporti non regolarizzati nei periodi relativi agli anni dal 2007 al 2013 e di conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive quantificate nei conteggi allegati al ricorso, risulta assorbente, ad eccezione che per l'anno 2013, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei predetti crediti retributivi maturati fino al 16.6.2012, ritualmente eccepita dalla convenuta nella memoria di costituzione. Il primo atto interruttivo documentato consiste infatti nella notifica via pec alla convenuta della diffida di pagamento in data 16.6.2017. Si rammenta, sul punto, che secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui, nel caso in cui tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agi artt. 2948, n .4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1,
c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione – i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione della cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c.., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause sospensive al di là delle fattispecie da queste ultime norme espressamente previste. Nel contratto a termine legittimamente stipulato, infatti, poiché il lavoratore ha diritto solamente a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non
è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale (Cass. civ. n. 22170/2022). Ad ogni buon conto, come si avrà modo di esporre nei successivi paragrafi, la possibilità di configurare in termini di subordinazione i rapporti di lavoro in esame sembra comunque preclusa dalla stessa inidoneità ed insufficienza delle allegazioni dell'atto introduttivo di lite.
13. In merito al rapporto di lavoro asseritamente intercorso tra le parti tra il gennaio e il maggio 2013 – ma il discorso può invero estendersi anche alle altre annualità dichiarate prescritte – giova ricordare che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, quale messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore in favore del datore di lavoro, con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo e conseguente eterodirezione datoriale della prestazione lavorativa. La subordinazione comporta, dunque, lo stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale, la sottoposizione all'assidua e penetrante vigilanza datoriale sull'espletamento delle attività affidate, con conseguente significativa limitazione della sua autonomia funzionale, secondo moduli organizzativi predefiniti dalla medesima parte datoriale (ex plurimis, Cass. civ. sez. lav., 3.4.2000, n. 4036; Cass. civ. sez. lav. 9.1.2001, n. 224; Cass. civ. sez. lav., 15.6.2009, n. 13858; Cass. civ. sez. lav., 19.4.2010, n. 9251). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il summenzionato criterio distintivo tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con esercizio di una assidua e penetrante di vigilanza di quest'ultimo sulle modalità di esecuzione della prestazione, può risultare di non agevole apprezzamento in concreto e dunque è possibile valorizzare in chiave sintomatica della subordinazione, secondo i moduli propri del ragionamento indiziario, elementi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti, l'assenza di rischio in capo al prestatore e la insussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione di quest'ultimo.
Tali elementi, di natura sussidiaria, seppure non assumano valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono comunque indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass. civ. sez. lav. 30.3.2010 n. 7681; Cass. civ. sez. lav., 26.5.2021, n. 14530; Cass. civ. sez. lav., 27.6.2019, n. 17384). In applicazione del generale criterio di riparto di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare la natura subordinata del rapporto, anche mediante gli elementi sussidiari di cui si è detto, grava sul soggetto che intende far valere il rapporto in giudizio, e dunque sul lavoratore che rivendichi – come nella specie – spettanze retributive sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con l'ulteriore corollario per cui, qualora vi sia una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. civ. sez. lav. 16.11.2018 n. 29646; e
Cass. civ. sez. lav., 3.8.2017, n. 19436).
14. Ciò posto, si rileva innanzitutto nel ricorso introduttivo un deficit assertivo circa gli indici sintomatici della subordinazione. Gli unici elementi sussidiari allegati dal lavoratore da cui dovrebbe desumersi la subordinazione si risolvono nella indicazione di un orario di lavoro continuativo osservato dal per l'esecuzione della sua Pt_1
prestazione lavorativa, vale a dire dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì, senza godimento di ferie. A fronte di tali scarni elementi, non sono state allegate e capitolate per la prova testimoniale circostanze da cui desumere che tali orari fossero cogenti per il dipendente ed unilateralmente imposti dal datore di lavoro in funzione delle proprie esigenze produttive. Non si deduce, ad esempio, che il era tenuto a Pt_1
giustificare le assenze, che non poteva unilateralmente variare la collocazione oraria della prestazione o ridurla in funzione delle proprie esigenze, pena l'assoggettamento ad eventuali iniziative disciplinari del datore di lavoro. Del potere disciplinare datoriale non si fa anzi alcuna menzione. Nella capitolazione istruttoria non si fa alcun riferimento alla corresponsione a cadenze fisse della retribuzione, anzi quest'ultima non viene neppure dedotta nei capitoli di prova. Solo nella narrativa del ricorso vengono indicati gli importi complessivi corrisposti nell'anno, senza il benché minimo accenno alle modalità di erogazione dei compensi, se cioè questi fossero corrisposti mensilmente o con altra regolare cadenza temporale piuttosto che una tantum o a conclusione delle singole opere di manutenzione effettuate su richiesta della società convenuta. Non viene dedotto chi e come esercitasse in concreto il potere direttivo nei confronti del lavoratore, così da far emergere l'attività datoriale di controllo e di conformazione della prestazione lavorativa in funzione delle esigenze aziendali. I capitoli di prova, in ciò riproduttivi della esposizione in fatto, si risolvono in una mera elencazione delle singole opere di manutenzione o delle singole lavorazioni effettuate su “ordine” della società convenuta. La eterodirezione delle prestazione lavorativa, nella subordinazione, è un elemento che costantemente permea e conforma il rapporto e trova il suo imprescindibile referente oggettivo nelle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, cioè della messa a disposizione delle energie del prestatore, mentre la conformazione del risultato risulta preminente in fattispecie di lavoro autonomo come il contratto d'opera o di appalto, avente ad oggetto l'opus di volta in volta richiesto dal committente L'ambiguità semantica del termine “ordine”, nel ricorso riferito alle singole opere di manutenzione, si manifesta sul crinale della distinzione tra il momento genetico del contratto di lavoro autonomo (la commessa o ordine da parte del committente dell'opus da eseguire, quale proposta contrattuale o accettazione della proposta contrattuale formulata dal prestatore d'opera o dall'appaltatore) e la fase esecutiva del contratto di lavoro subordinato (la costante, anche se sovente implicita, conformazione delle energie lavorative del prestatore in funzione del loro inserimento nell'organizzazione produttiva datoriale). 15. Dal contesto delle allegazioni esaminate, dunque, non emergono elementi che, ove confermati in sede istruttoria, farebbero univocamente propendere per la subordinazione piuttosto che per una pluralità di prestazioni di lavoro autonomo, non risultando decisiva, per le ragioni esposte, la mera descrizione di una cornice oraria, in alcun modo connotata, entro cui tali attività potevano – anche eventualmente su scelta del lavoratore o su indicazione non vincolante datoriale – ordinariamente collocarsi, né appare dirimente l'indicazione di un corrispettivo per le prestazioni eseguite, al più indicativo del carattere oneroso del rapporto, ma non astrattamente incompatibile con il compenso dell'opera o del servizio di volta in volta realizzato nel contesto di singole prestazioni di lavoro autonomo.
16. Ad ogni buon conto, dalle deposizioni testimoniali raccolte non si desume affatto che le attività svolte dal ricorrente nel periodo in esame (1.1.2013 - 31.5.2013) erano rese in regime di subordinazione.
17. Il teste comune figlio del proprietario del lido “Trecento Testimone_2
Gradini”, adiacente a quello della società convenuta, ha riferito della sua presenza meramente sporadica ed occasionale (“anche una volta al mese”) presso il lido, cosicché, benché gli capitasse in tali occasioni di vedere il ricorrente ed il padre svolgere singoli lavori di manutenzione, pulizia, potatura di piante, né ha saputo collocare con certezza tali attività nell'anno 2013 né, soprattutto, è stato in grado di confermare il carattere continuativo dell'attività svolta dal ricorrente: “Non sono in grado di dire se il ricorrente fosse incaricato di svolgere singoli lavori o lavorasse quotidianamente e continuativamente”.
18. Analoghe considerazioni possono essere replicate in merito alla deposizione del teste di parte ricorrente , proprietario di un lido non distante da quello Testimone_3
della convenuta, il quale si è limitato a riferire che gli è capitato “a volte” di vedere “da lontano” il ricorrente pitturare nelle vicinanze di una casetta all'interno del lido della convenuta, o portare del materiale edile o ancora potare le piante nella proprietà della senza però essere in grado di dire con quale frequenza lo vedesse e CP_1 dunque senza possibilità di stabilire se si trattate di singole occasionali prestazioni piuttosto che di un attività continuativa: “Vedevo l'auto del ricorrente e qualche volta il ricorrente entrare nella proprietà , ma non saprei indicare con precisione la frequenza…L'ho CP_1
visto e non l'ho visto, nel senso che vedo solo una parte della proprietà, e quindi non lo vedevo sempre…A volte vedevo il padre da solo a volte era con il ricorrente…Spesse volte il ricorrente durante la pausa pranzo veniva a pranzare da me nel periodo primaverile. Non avveniva ogni giorno”.
19. Il teste di parte resistente , amico del ricorrente e del legale Testimone_4
rappresentante della convenuta, ha riferito che era il padre del ricorrente ad occuparsi della manutenzione dello stabilimento Lunatia e solo occasionalmente gli è capitato di vedere il ricorrente lavorare con il padre, in “occasione di qualche evento eccezionale”, ad esempio per qualche piccola manutenzione, “considerato che si tratta di zona vincolata” e la sua presenza “poteva durare una o due settimane o anche meno”. Il teste, inoltre, non ha saputo riferire se ciò sia avvenuto anche nel 2013. La presenza del teste, nelle adiacenze del
Lido Lunatia, era pressoché continuativa, salvo che per gli ultimi cinque anni, in quanto
“per una mia passione, per 25 anni sono andato tutti i giorni, spesso rimanendovi anche di notte, nel prefabbricato di mia proprietà nel terreno confinante con ”. Il teste ha infine dichiarato CP_1
che il ricorrente, nei periodi di chiusura stagionale del lido, lavorava anche presso altri committenti.
20. Solamente il teste di parte ricorrente proprietario del lido Parte_2
confinante “Trecento Gradini” dal 2002 al 2010 e, dal 2010 al 2016, amministratore unico della omonima società che lo gestiva, ha confermato di aver visto il ricorrente lavorare come muratore per lavori di manutenzione presso il lido Lunatia cinque giorni su sette, per tutta la giornata, fino alle 16.00 o alle 17.00. In apertura di deposizione il teste afferma con perentoria e assertiva precisione: “Confermo che il ricorrente nel periodo dal gennaio al maggio 2013 ha lavorato come muratore presso il lido Lunatia…Questo è avvenuto dal mese di gennaio al mese di maggio. Insieme al ricorrente vi era anche il padre . Lo vedevo Per_1
meno frequentemente del figlio”. Il teste non appare attendibile. In disparte la sospetta sicurezza con cui lo stesso ha confermato pedissequamente l'anno e i mesi di attività lavorativa capitolati, pur a distanza di undici anni dalla deposizione, è dirimente la circostanza che la sua dichiarazione è rimasta del tutto isolata, perché smentita da tutti gli altri testi, compresi quelli che erano costantemente presenti presso il lido Lunatia
(teste ), e contraddice anche quanto confessato giudizialmente dal ricorrente Tes_4
in sede di interrogatorio formale. Quest'ultimo, infatti, ha ammesso che la manutenzione ordinaria del lido Lunatia era affidata da oltre un ventennio al padre,
mentre il ricorrente, solo in occasione della intensificazione dell'attività Persona_2
di manutenzione in vista dell'apertura stagionale, si affiancava al padre. Al contrario, il teste ha riferito di avere visto lavorare principalmente il figlio e “meno Parte_2
frequentemente” il padre. Peraltro, dalla deposizione del teste non di desumono in alcun modo gli elementi costitutivi della subordinazione: né la cogenza dell'orario di lavoro (neppure capitolata), né se e chi gli impartisse direttive, né se percepisse qualche compenso.
21. In conclusione, non può ritenersi raggiunta la prova della subordinazione. La domanda relativa al pagamento delle differenze retributive va pertanto rigettata.
22. Passando all'esame dei contratti di lavoro stagionale aventi ad oggetto la prestazione lavorativa del ricorrente quale bagnino, nei mesi dal 1° giugno al 30 settembre degli anni dal 2012 al 2016, i fatti costitutivi della pretesa attorea non sono stati contestati dalla convenuta né è stato contestato l'ammontare del credito per le differenze retributive rivendicate, per la somma di euro 22.113,71, comprensivo di mensilità supplementari, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi ROL ed ex festività non goduti, compensi per festività non godute, lavoro straordinario e lavoro domenicale, trattamento di fine rapporto. Tali emolumenti sono stati calcolati sulla base delle retribuzioni previste dal CCNL Turismo – Stabilimenti Balneari per gli operai inquadrati nel 5° livello, come da inquadramento contrattuale del ricorrente (cfr. conteggi di parte e contratti di lavoro in atti). Parte resistente ha infatti testualmente affermato nella memoria difensiva: “Quanto alle mansioni estive stagionali svolte dal 1° giugno al 30 settembre degli anni 2012-2016, la descrizione del ricorrente è sostanzialmente fedele ai rapporti intercorsi tra le parti” e ha affermato di aver corrisposto al lavoratore le differenze e spettanze retributive oggetto della domanda, evidentemente riconoscendo che le stesse erano dovute.
23. La resistente ha incentrato la propria difesa sulla eccezione di prescrizione presuntiva, sostenendo di avere integralmente corrisposto le somme pretese da controparte nel ricorso e che l'adempimento deve presumersi per il decorso di un anno ai sensi dell'art. 2955, n. 2, c.c. per la pretesa al pagamento delle differenze retributive e per il decorso di tre anni ai sensi dell'art. 2956, n. 1, c.c. per la pretesa al pagamento della tredicesima e della quattordicesima. Le norme citate prevedono, rispettivamente, che “Si prescrive in un anno il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese” e che “Si prescrive in tre anni il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte
a periodi superiori al mese”.
24. La prescrizione presuntiva di cui agli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., operante quale presunzione legale relativa di avvenuto pagamento, con limitazione della prova contraria, in quanto superabili solamente con la prova contraria fornita mediante confessione o giuramento decisorio del debitore, trovano applicazione limitatamente a quei rapporti tipici della vita quotidiana che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, cosicché può ragionevolmente ritenersi che, dopo il decorso di un certo lasso di tempo,
l'obbligazione sia stata adempiuta.
25. Tale presunzione di adempimento, in coerenza con la ratio che ne informa la disciplina, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non opera se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta (Cass. civ. n. 11145/2012; n. 9930/2014;
34710/2024; n. 12501/2025). Nella specie i rapporti di lavoro in discussione trovano origine in contratti scritti, prodotti dalla resistente (doc. 5 res.), con la conseguenza della inapplicabilità della eccepita prescrizione presuntiva. Ne discende, ulteriormente, che, in difetto di contestazione ex art. 115 c.p.c. dell' “an” – vale a dire dei fatti costitutivi – e del “quantum”, il credito retributivo del ricorrente deve ritenersi senz'altro accertato e, per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 22.113,71 per i titoli sopra indicati, di cui euro 2.127,26 a titolo di trattamento di fine rapporto, la cui quantificazione parimenti non può ritenersi contestata, atteso che la semplice richiesta di demandare al CTU la quantificazione del TFR, senza formulate alcun rilievo ai conteggi ex adverso prodotti, equivale a non contestazione degli stessi.
26. Non può invece trovare accoglimento, neppure in relazione alla reiterazione dei predetti contratti aventi ad oggetto la prestazione dell'attività di bagnino, la domanda diretta all'accertamento della costituzione di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
27. La disciplina dei rapporti di lavoro stagionali è strutturalmente atipica e derogatoria rispetto alla regolamentazione ordinaria dettata dal legislatore con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato. Il D.P.R. n. 1525 del 1963 e gli artt. 21 e 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015 demandano alla contrattazione collettiva il compito di definire
“stagionali” una serie di attività che, in maniera ricorrente nel corso dell'anno, sono soggette ad incrementi della produzione o della commercializzazione. In particolare,
l'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, nella sua originaria formulazione, prevede che il limite di durata massima di 36 mesi “dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro” non si applica alle attività stagionali (“ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2”). Il citato art. 21 del medesimo decreto nella sua originaria formulazione stabilisce che le disposizioni del secondo comma in materia di rinnovi dei contratti a tempo determinato non si applicano “nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”, questi ultimi da intendersi, ai sensi dell'art. 51, come i “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. In precedenza, il D.Lgs. n. 368 del 2001, all'art. 10, comma 7, lett. b, esentava dall'osservanza di ogni limite quantitativo nell'utilizzo dei contratti a tempio determinato quelli conclusi “per ragioni di…stagionalità”, all'art. 5, comma 3, prevedeva che non trovasse applicazione la disciplina in tema di rinnovi dei contratti a tempo determinato ai “lavoratori impiegati nelle attività stagionali” e al comma 4-ter del medesimo articolo escludeva l'applicazione alle attività stagionali dei limiti massimi di durata nel caso di “successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti”. Con il
D.P.R. n. 1525 del 1963 è stato approvato l'allegato elenco delle attività stagionali, in cui figurano al n. 48 le “Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”, che ricomprendono anche le attività per cui è causa (cfr. registri IVA sub doc. 2 e autorizzazione stagionale al noleggio attrezzature da spiaggia e locazione di natanti senza motore sub doc. 4 resistente), in quanto rispondenti ai requisiti indicati dalla citata disposizione ed “intrinsecamente connesse con l'alternarsi delle stagioni” (Cass. civ. n. 22021/2025). Ne discende che, non trovando applicazione la menzionata disciplina in materia di contratti a tempo determinato ai contratti di lavoro stagionale aventi ad oggetto la prestazione dell'attività di bagnino svolta dal ricorrente da gennaio a giugno degli anni in discorso, non può ravvisarsi nel caso di specie alcuna violazione sanzionata con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
28. Le spese processuali, compensate per la metà in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, per la restante metà sono poste carico della società convenuta secondo soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi previsti dalle tabelle allegate per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che è Parte_1
creditore della società per il pagamento della somma di euro CP_1
22.113,71 per i titoli di cui in motivazione;
− per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di euro 22.113,71, Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− dichiara improcedibile la domanda di regolarizzazione contributiva;
− rigetta per il resto il ricorso;
− compensate le spese processuali per la metà, condanna la società convenuta a rimborsare ai difensori antistatari del ricorrente la restante metà, da liquidarsi in euro
2.694,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele AN