Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 74
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Legittimità dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che l'onere probatorio in materia di contributo consortile ricada sul contribuente, il quale deve contestare specificatamente la legittimità del provvedimento di inclusione o provare la insussistenza di opere consortili vantaggiose. Nel caso di specie, i terreni dell'appellata rientrano nel perimetro di contribuenza e traggono beneficio dalle opere di difesa idraulica, come da perizia di parte. La consulenza allegata dall'appellata non ha fornito elementi specifici sulla mancanza di beneficio fondiario diretto.

  • Accolto
    Riforma della sentenza impugnata

    La Corte, accogliendo l'appello, ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso introduttivo e confermando la validità dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese

    Data la complessità della materia e la giurisprudenza non sempre univoca, la Corte ha ritenuto opportuno compensare le spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 74
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 74
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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