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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1148/2023 depositato il 10/05/2023
proposto da
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia In Persona Del Comm. E L.r.p.t. - 93238890722
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo-1 Luogo-1
Resistente_2 S.p.a. - P.IVA_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1778/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 18/10/2022
Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 0379385D20210005407 CONTR. BONIFICA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10/05/2023 il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia presentava appello nei confronti della sig.ra Resistente_1, nonché contro la Resistente_2 S.p.A., avverso la sentenza n. 1778/2022, emessa dalla Commissione Tributaria - Provinciale di Bari – Sezione 3, in data 10.10.2022, depositata in segreteria in data 18.10.2022, con la quale veniva accolto il ricorso presentato avverso il sollecito di pagamento n.
0379385D20210005404, notificato il 03.12.2021 avente ad oggetto il contributo di bonifica per €.379,64, relativo all'anno 2017, notificato il 31.01.2022. L'appellante chiedeva di riformare la sentenza e di dichiarare fondato, legittimo e valido l'atto impositivo impugnato nel ricorso introduttivo, e condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di tutte le spese, diritti, onorari ed accessori del doppio grado di giudizio.
All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentito il rappresentante dell'appellante, sentito il relatore e visti gli atti, si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, secondo la giurisprudenza, in materia di contributo consortile l'onere probatorio ricade sul contribuente. In particolare, il contribuente deve indicare i motivi per cui ritiene illegittimo il provvedimento impugnato, mettendo in rilievo i fatti specifici in base ai quali l'attività del Consorzio non ha arrecato alcun beneficio immediato e diretto ai propri immobili.
Nel caso che qui ci occupa, leggendo la perizia di parte risulta pacifica l'inclusione dei terreni della sig.ra Resistente_1 nel perimetro di contribuenza delimitato dall'ente ed approvato dalla Regione sulla base del relativo piano di classifica, pertanto era onere del consorziato contestare specificatamente la legittimità del provvedimento di inclusione, ovvero dare la prova della insussistenza, in concreto, di opere consortili comportanti un vantaggio per gli immobili inclusi.
Dalla perizia del Dott. Nominativo_1 allegata dall'appellante si evince anche, ed in maniera incontrovertibile, che gli immobili oggetto di contestazione drenano le acque meteoriche verso il reticolo idrografico dell'Unità Territoriale Omogenea Bradano, situata nella parte sud-occidentale del Consorzio di Bonifica terre d'Apulia e dell'Unità Territoriale Omogenea Ofanto, situata nella parte occidentale del Consorzio di Bonifica terre d'Apulia. Ebbene, dalle relazioni tecniche emerge chegli immobili oggetto di richiesta di contributo, a seguito dell'esecuzione di opere consortili di difesa idraulica
(realizzazione delle opere destinate ad assicurare in ogni tempo lo scolo delle acque in eccesso, al fine di provvedere al risanamento del territorio e creare le condizioni più adatte alla sua realizzazione per le molteplici attività umane) traggono un beneficio ovvero un concreto vantaggio di poterli coltivare e trarre profitto, ottenendo l'aumento di valore.
Di contro, dalla lettura della consulenza allegata dalla sig.ra Resistente_1 al ricorso introduttivo, non emergono elementi specifici della mancanza del beneficio fondiario diretto agli immobili di cui all'ingiunzione. La genericità delle affermazioni dell'appellata in sede di ricorso introduttivo non risultano sufficienti ad adempiere all'onere probatorio, la appellata non costituendosi nel presente giudizio non ha fornito alla Corte ulteriori prove a suo vantaggio.
Pertanto la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello e rigetta il ricorso introduttivo, con conferma dell'atto impugnato. Data la complessità della materia e la giurisprudenza non sempre univoca, si ritiene opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso principale.
Spese compensate.
Bari 16-12-2025
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1148/2023 depositato il 10/05/2023
proposto da
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia In Persona Del Comm. E L.r.p.t. - 93238890722
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo-1 Luogo-1
Resistente_2 S.p.a. - P.IVA_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1778/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 18/10/2022
Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 0379385D20210005407 CONTR. BONIFICA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10/05/2023 il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia presentava appello nei confronti della sig.ra Resistente_1, nonché contro la Resistente_2 S.p.A., avverso la sentenza n. 1778/2022, emessa dalla Commissione Tributaria - Provinciale di Bari – Sezione 3, in data 10.10.2022, depositata in segreteria in data 18.10.2022, con la quale veniva accolto il ricorso presentato avverso il sollecito di pagamento n.
0379385D20210005404, notificato il 03.12.2021 avente ad oggetto il contributo di bonifica per €.379,64, relativo all'anno 2017, notificato il 31.01.2022. L'appellante chiedeva di riformare la sentenza e di dichiarare fondato, legittimo e valido l'atto impositivo impugnato nel ricorso introduttivo, e condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di tutte le spese, diritti, onorari ed accessori del doppio grado di giudizio.
All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentito il rappresentante dell'appellante, sentito il relatore e visti gli atti, si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, secondo la giurisprudenza, in materia di contributo consortile l'onere probatorio ricade sul contribuente. In particolare, il contribuente deve indicare i motivi per cui ritiene illegittimo il provvedimento impugnato, mettendo in rilievo i fatti specifici in base ai quali l'attività del Consorzio non ha arrecato alcun beneficio immediato e diretto ai propri immobili.
Nel caso che qui ci occupa, leggendo la perizia di parte risulta pacifica l'inclusione dei terreni della sig.ra Resistente_1 nel perimetro di contribuenza delimitato dall'ente ed approvato dalla Regione sulla base del relativo piano di classifica, pertanto era onere del consorziato contestare specificatamente la legittimità del provvedimento di inclusione, ovvero dare la prova della insussistenza, in concreto, di opere consortili comportanti un vantaggio per gli immobili inclusi.
Dalla perizia del Dott. Nominativo_1 allegata dall'appellante si evince anche, ed in maniera incontrovertibile, che gli immobili oggetto di contestazione drenano le acque meteoriche verso il reticolo idrografico dell'Unità Territoriale Omogenea Bradano, situata nella parte sud-occidentale del Consorzio di Bonifica terre d'Apulia e dell'Unità Territoriale Omogenea Ofanto, situata nella parte occidentale del Consorzio di Bonifica terre d'Apulia. Ebbene, dalle relazioni tecniche emerge chegli immobili oggetto di richiesta di contributo, a seguito dell'esecuzione di opere consortili di difesa idraulica
(realizzazione delle opere destinate ad assicurare in ogni tempo lo scolo delle acque in eccesso, al fine di provvedere al risanamento del territorio e creare le condizioni più adatte alla sua realizzazione per le molteplici attività umane) traggono un beneficio ovvero un concreto vantaggio di poterli coltivare e trarre profitto, ottenendo l'aumento di valore.
Di contro, dalla lettura della consulenza allegata dalla sig.ra Resistente_1 al ricorso introduttivo, non emergono elementi specifici della mancanza del beneficio fondiario diretto agli immobili di cui all'ingiunzione. La genericità delle affermazioni dell'appellata in sede di ricorso introduttivo non risultano sufficienti ad adempiere all'onere probatorio, la appellata non costituendosi nel presente giudizio non ha fornito alla Corte ulteriori prove a suo vantaggio.
Pertanto la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello e rigetta il ricorso introduttivo, con conferma dell'atto impugnato. Data la complessità della materia e la giurisprudenza non sempre univoca, si ritiene opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso principale.
Spese compensate.
Bari 16-12-2025
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)