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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/10/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 785/2023 R.G. promossa da:
C.F. e P. IVA Parte_1
con sede in Pinerolo (TO), via Savorgnan d'Osoppo n. 4/10, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Luana Taricco del foro di Asti, PEC , Email_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Alba (CN), corso Torino n. 4
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
C.F. CP_1 C.F._1
C.F. Controparte_2 C.F._2
- PARTI CONVENUTE IN RIASSUNZIONE - CONTUMACI -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. A seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c., la Parte_1
otteneva dal Tribunale di Pinerolo pronuncia di decreto
[...]
provvisoriamente esecutivo, n. 708/2012, in data 19-22 ottobre 2012, di ingiunzione a di pagamento dell'importo di euro 7.726,16, oltre interessi dal Parte_2
dovuto al saldo e spese di procedura.
II. presentava opposizione avverso tale ingiunzione di Parte_2
pagamento. Il Tribunale di Torino, a cui il fascicolo era stato trasferito a seguito del riordino delle circoscrizioni giudiziarie, con sentenza n. 264/2014, pronunciata l'8 settembre 2014 e pubblicata il 9 settembre 2014, respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di causa, liquidate in complessivi euro 4.272,25, oltre CPA e IVA.
III. Avverso tale pronuncia presentava appello La Corte Parte_2
d'Appello di Torino, Sezione I Civile, con sentenza n. 1616/2016, pronunciata il 9 settembre 2016 e pubblicata il 19 settembre 2016, in accoglimento di tale impugnazione e in riforma della sentenza del Tribunale di Torino, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la a Parte_1
rifondere all'Appellante le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
IV. La avanzava ricorso Parte_1
per cassazione avverso tale decisione. Resistevano in giudizio, presentando controricorso, gli eredi di i di lui figli e Parte_2 CP_1
La Suprema Corte, con ordinanza n. 7336/2023, pronunciata il Controparte_2
22 giugno 2022 e pubblicata il 14 marzo 2023, accoglieva “il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, assorbito il terzo”, rinviando “alla Corte d'Appello di
Torino, in diversa composizione, per la determinazione dei provvedimenti conseguenti e anche per le spese del giudizio di legittimità”.
V. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 15 giugno 2023, la ha riassunto il giudizio nei Parte_1
2 confronti di, e quali eredi di CP_1 Controparte_2 Parte_2
.
[...]
e non si sono costituiti nel giudizio così CP_1 Controparte_2
riassunto e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
VI. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate da parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
a) confermare il decreto ingiuntivo n. 708/2012 reso dal Tribunale di Pinerolo in data 19 –
22/10/2012 e, in ogni caso, dichiarare tenuti e condannare e , quali CP_1 Controparte_2 eredi di , al pagamento in favore della conchiudente della somma di euro 7.726,16 Parte_2 oltre gli interessi maturati e maturandi dal giorno del dovuto al saldo;
b) dichiarare tenuti e condannare gli appellati, quali eredi di alla rifusione in Parte_2 favore della delle spese del monitorio, del primo grado, del Parte_1 secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio”.
Parte Attrice in riassunzione ha regolarmente proceduto a depositare comparsa conclusionale, nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel ricorso ex art. 638 c.p.c. e nella comparsa di costituzione, quale parte opposta nel giudizio di primo grado, la Parte_1 Parte_1
ha allegato e documentato:
[...]
- di essere proprietaria della casa di riposo “Residence Cristal”, sita in Giulianova
(TE), presso la quale esercita prestazioni assistenziali in favore di anziani non autosufficienti, per conto del Servizio Sanitario Nazionale, in forza di
Convenzione stipulata con la Regione Abruzzo e le ASL locali;
- che, in data 21 novembre 2008, quale fratello di Parte_2 [...]
aveva sottoscritto con la '89 (alla quale la è Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_1
succeduta per cessione di ramo d'azienda del 26 aprile 2010) contratto per il ricovero della propria congiunta presso la RSA Cristal di Giulianova,
obbligandosi al pagamento delle rette mensili di degenza della sorella e
3 dichiarandosi disposto ad accettare le variazioni di importo della retta eventualmente decise dall'amministrazione;
- che in data 15 luglio 2010, la Parte_1
aveva comunicato a che, a partire dal 1° settembre
[...] Parte_2
2010, avrebbe aumentato la quota di retta relativa alle sole prestazioni alberghiere in ragione degli adeguamenti relativi alle retribuzioni dei dipendenti,
incrementate a seguito del rinnovo del CNL delle Cooperative Sociali, al tariffario del Piano Sanitario della Regione Abruzzo, nonché delle necessità atte a garantire la continuità degli standard introdotti dalla nuova gestione, in ottemperanza ai criteri di accreditamento della struttura, volti ad un sostanziale miglioramento della qualità della vita degli ospiti;
- che aveva di fatto accettato tale aumento della retta, ai sensi Parte_2
dell'art. 3 del predetto contratto, continuando a far beneficiare la sorella dei servizi della struttura, e che tuttavia, in seguito, benché diffidato, non aveva provveduto al pagamento integrale delle rette come aumentate nei termini predetti, continuando a corrispondere il solo importo mensile in misura pari alla retta prevista precedentemente all'aumento.
Nella presentata opposizione a decreto ingiuntivo e nella costituzione in giudizio in primo grado non ha contestato tali fatti, che risultano indiscussi Parte_2
ed è comunque provato agli atti l'adempimento delle prestazioni rese dalla in relazione ai servizi resi Parte_1
alla sorella di come pure il mancato pagamento, da parte di Parte_2
della differenza di importi dovuti quale corrispettivo, per una Parte_2
somma complessiva di euro 7.726,16. Ha invece sostenuto la ritenuta arbitrarietà dell'aumento della retta, essendo “la retta stabilita in euro 32,80” a seguito di “delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 662 del 1 agosto 2012 tuttora vigente e richiamata dall'art. 12 del contratto stipulato dalla Cooperativa con l' e con la Parte_6
Regione Abruzzo”, assumendo essere la Parte_1
non struttura privata, ma struttura accreditata dal SSN,
[...]
4 eccependo, su tali basi, la nullità dell'impugnativa da lui sottoscritta, per “illiceità della causa, contrarietà a norme imperative ed inesistenza, impossibilità ed illiceità dell'oggetto, essendo contrastanti con la ratio della disciplina”, ha sostenuto inoltre che la dichiarazione d'impegno al pagamento sarebbe stata da lui sottoscritta “a seguito della captazione dolosa” della di lui volontà, avendola sottoscritta “in una situazione di debolezza e sotto minaccia di dimissione della paziente”. ha contestato tali Parte_1
allegazioni e ha sostenuto che il contratto stipulato con la ASL dalla Cooperativa, da inquadrarsi come appalto di servizi, si riferiva alle sole prestazioni sanitarie, mentre la quota alberghiera non era vincolante e la determinazione del costo era rimessa al libero mercato e oggetto di nu contratto di diritto privato.
Il Tribunale ha respinto le domande avanzate da ritenendo, per Parte_2
un verso, che questi non avesse in alcun modo provato di essere stato indotto a sottoscrivere il contratto per errore o dolo, per altro verso che, palesemente infondate le eccezioni di nullità del contratto per difetto di causa o per illiceità dell'oggetto dello stesso, era infondata anche l'eccezione di nullità della pattuizione per contrarietà a norme imperative, tenuto conto, fra l'altro, della giurisprudenza della Suprema Corte in punto interpretazione della normativa in materia e ritenendo “perfettamente legittima” la pattuizione di una retta aumentata nel suo importo. ha presentato appello, avanzando tre motivi d'impugnazione Parte_2
così rubricati: errata valutazione della Convenzione stipulata fra la Regione Abruzzo,
la e la errata Parte_7 Parte_1
o falsa applicazione o interpretazione degli artt. 1 e 6 d.P.C.M. 8 agosto 1985, n. 191; errata o falsa applicazione dell'art. 12 della Convenzione stipulata fra la Regione
Abruzzo, la e la . Parte_7 Parte_1
La I Sezione di questa Corte d'Appello, con la sentenza ora cassata, individuata la
“questione dirimente” della controversia nell'accertamento “in ordine al soggetto titolare del potere di determinare le tariffe per il soggiorno degli ospiti non autosufficienti presso la casa di cura convenzionata”, ovvero “se tale potere debba
5 essere riconosciuto completamente alla Regione Abruzzo, tanto per la quota sanitaria quanto per la quota alberghiera - come ritenuto dal - ovvero se detto potere Pt_2
debba ritenersi ripartito tra la Regione competente per la determinazione della quota sanitaria e l'autonomia contrattuale - della struttura e del degente - per quanto riguarda i servizi di natura strettamente alberghiera, come ritenuto dal primo Giudice”, aveva concluso nel senso sostenuto dall'Appellante, ritenendo inoltre che l'impegno del degente a pagare una retta superiore sarebbe stato di conseguenza “in qualche modo estorto sotto la minaccia ingiusta di vedere preclusa l'assistenza sanitaria dovuta per legge”, altresì giudicando sussistente, sempre per le stesse ragioni, oltre che causa di annullamento, anche causa di nullità del contratto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto.
Avverso tale decisione la Parte_1
ha avanzato quattro motivi di ricorso per cassazione, relativamente a: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 833/78, dell'art. 6 DPCM 8 agosto 1985 e art 1363
c.c. con riferimento all'art. 12 della Convenzione;
2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: distinzione tra prestazioni sanitarie a rilievo socio-assistenziale e prestazioni alberghiere;
3) Nullità
della sentenza o del procedimento per pronuncia oltre il domandato ex art. 112 c.p.c.;
4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346, 1418 c.c. e 33, comma 2, lett. o)
d.. lgs 206/2005.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, il terzo assorbito nell'accoglimento dei primi due, ritenendo del tutto erronee le conclusioni della predetta sentenza di merito.
La Suprema Corte, richiamando le proprie precedenti decisioni al riguardo, ha innanzitutto ricordato che già con la pronuncia C. Cass., n. 28321/2017 era stato indicato che “qualora una struttura privata eroghi in favore di anziani prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. non può essere individuata nella disciplina del
6 Servizio sanitario nazionale laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della P.A., in quanto la stessa concerne soltanto l'erogazione di prestazioni sanitarie "pure" o "inscindibili" con quelle socioassistenziali, che si configurano quando l'assistito, sia o meno autosufficiente, debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata dal S.S.N., in quanto la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria, ricadendo nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla l. n. 328 del 2000”. La
Suprema Corte ha poi di seguito indicato che in sue successive pronunce “si è precisato che «l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale
"inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale "pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma sta, invece, nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio- assistenziale», (Cass., n.19642/2014; Cass., n.
17234/2017). Tutta la giurisprudenza successiva si è, del pari, orientata nel senso che la Regione, nella specie la Regione Abbruzzo, con delibera n. 662 del 2002, nel fissare le tariffe delle strutture che svolgono attività di rilievo sanitario e socio-assistenziali connesse, predeterminando la somma complessiva giornaliera per il ricovero dei degenti, non vi ricomprenda le prestazioni alberghiere. Segnatamente, con lo specificare, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida del 1994, l'entità della
"quota sanitaria" da porsi a carico del SSN e della "quota sociale" e alberghiera posta a carico dell'utente della struttura - salva la contribuzione dei privati o dei Comuni in caso di redditi insufficienti -, la Regione non ha dettato disposizioni vincolanti quanto a quest'ultima, in tal modo consentendo alla struttura di poter concordare con il degente della quota alberghiera una variazione in aumento. La predeterminazione a monte da parte della Regione della "quota complessiva", pari alla quota sanitaria, a carico del SSN, ed alla quota sociale, a carico di Comuni o privati, non preclude al contratto tra casa di cura e degente di rivedere al rialzo la quota alberghiera in ragione
7 della qualità dei servizi offerti dalla struttura (cfr, ex plurimis, Cass., n.23597/2019;
Cass., n. 20307/2019; Cass., n. 20308/2019)”.
Con l'ordinanza che ha disposto la cassazione con rinvio, la Suprema Corte ha altresì ritenuto che erroneamente il giudice di merito abbia ritenuto la nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, questo sia a fronte della già ritenuta legittimità della revisione al rialzo della quota alberghiera, in ragione dei servizi offerti, sia essendo l'oggetto del contratto nel presente caso “determinato con riferimento alla qualità delle prestazioni alberghiere rese”, la
[...]
avendo, “tra l'altro”, “specificato le Parte_1
motivazioni concrete dell'adeguamento, indicando gli eventi di natura economica sia sul fronte dei costi che su quello dei ricavi, nel doc. B esibito sin dal I grado che legittima l'esercizio dello jus variandí con la sua specificità ed il rinvio a fattori esterni facilmente documentabili”.
Risolte le questioni in diritto nel senso così insegnato dalla Corte di Cassazione, in sede di rinvio è sufficiente rilevare che, nel caso in esame, non è stato provato che la degente fosse soggetta a un trattamento terapeutico personalizzato tale da non poter essere somministrato, se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale,
risultando invece che oggetto del contratto erano anche scindibili prestazioni socio- assistenziali, in senso lato “alberghiere”.
L'aumento della retta, relativo a tali prestazioni, era pertanto lecito e non in contrasto con norme imperative, né sono integrate causa di nullità o annullamento del contratto correlate alla presunta determinatezza del suo oggetto che, invece, come già indicato dalla Corte di Cassazione, risulta chiaramente determinato, con un'esatta specificazione delle prestazioni e dei servizi forniti.
Quanto alla ragione di possibile annullamento del contratto per essere il contraente stato determinato a contrarre per dolo o per errore essenziale, l'assenza di prova alcuna al riguardo posta alla base del suo rigetto, e la mancanza di specifica impugnazione sul punto, già pareva determinare giudicato interno, ma anche a ritenerla ulteriormente collegata alla presunta minaccia a mezzo di un'indebita richiesta di un illecito aumento
8 tariffario, la ritenuta liceità dell'aumento esclude comunque radicalmente la fondatezza di tale argomentazione.
Attesa la revoca del decreto ingiuntivo, disposta dalla Corte d'Appello nel primo giudizio di appello, lo stesso non può essere oggetto di conferma. Va invece ritenuta la fondatezza della domanda presentata dalla Parte_1
per lo stesso importo domandato in sede monitoria,
[...]
ovvero per una somma pari a euro 7.726,16, oltre a “interessi legali” dalla scadenza di ogni singola retta sino al saldo.
3. SPESE DEL GIUDIZIO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna di e in favore della CP_1 Controparte_2 [...]
al pagamento delle spese di lite che, nel Parte_1
presente caso, con la sola eccezione di quelle relative al rito monitorio, il cui ammontare va solo richiamato, a fronte dell'intervenuto giudizio di cassazione devono essere oggetto di nuova liquidazione, cui si procede in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nei termini di seguito esposti:
Per il primo grado di giudizio:
- per la fase di studio euro 920,00
- per la fase introduttiva euro 800,00
- per la fase istruttoria euro 1.650,00
- per la fase decisoria euro 1.700,00
Totale: euro 5.070,00
9 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
Per il giudizio di appello:
- per la fase di studio euro 1.200,00
- per la fase introduttiva euro 920,00
- per la fase decisoria euro 1.680,00
Totale: euro 3.800,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
Per il giudizio di Cassazione:
- per la fase di studio euro 1.300,00
- per la fase introduttiva euro 1.180,00
- per la fase decisoria euro 600,00
Totale: euro 3.080,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge;
Per il giudizio di rinvio:
- per la fase di studio euro 700,00
- per la fase introduttiva euro 1.400,00
e di trattazione
- per la fase decisoria euro 960,00
Totale: euro 3.060,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
10 Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in CP_1 Controparte_2
favore della della somma di Parte_1
euro 7.726,16, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola rata sino al saldo, nonché al pagamento delle spese del rito monitorio, per l'importo già risultante dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Visti gli artt. 91 ss, condanna e al CP_1 Controparte_2
pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidate:
- per il primo grado di giudizio: in euro 5.070,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- per il giudizio di appello: in euro 3.800,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- per il giudizio di cassazione: in euro 3.080,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge;
- per il giudizio di rinvio: in euro 3.060,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
Così deciso il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
(bozza della minuta del presente atto è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott. Guido Giuliani)
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R.G. 785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 785/2023 R.G. promossa da:
C.F. e P. IVA Parte_1
con sede in Pinerolo (TO), via Savorgnan d'Osoppo n. 4/10, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Luana Taricco del foro di Asti, PEC , Email_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Alba (CN), corso Torino n. 4
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
C.F. CP_1 C.F._1
C.F. Controparte_2 C.F._2
- PARTI CONVENUTE IN RIASSUNZIONE - CONTUMACI -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. A seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c., la Parte_1
otteneva dal Tribunale di Pinerolo pronuncia di decreto
[...]
provvisoriamente esecutivo, n. 708/2012, in data 19-22 ottobre 2012, di ingiunzione a di pagamento dell'importo di euro 7.726,16, oltre interessi dal Parte_2
dovuto al saldo e spese di procedura.
II. presentava opposizione avverso tale ingiunzione di Parte_2
pagamento. Il Tribunale di Torino, a cui il fascicolo era stato trasferito a seguito del riordino delle circoscrizioni giudiziarie, con sentenza n. 264/2014, pronunciata l'8 settembre 2014 e pubblicata il 9 settembre 2014, respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di causa, liquidate in complessivi euro 4.272,25, oltre CPA e IVA.
III. Avverso tale pronuncia presentava appello La Corte Parte_2
d'Appello di Torino, Sezione I Civile, con sentenza n. 1616/2016, pronunciata il 9 settembre 2016 e pubblicata il 19 settembre 2016, in accoglimento di tale impugnazione e in riforma della sentenza del Tribunale di Torino, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la a Parte_1
rifondere all'Appellante le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
IV. La avanzava ricorso Parte_1
per cassazione avverso tale decisione. Resistevano in giudizio, presentando controricorso, gli eredi di i di lui figli e Parte_2 CP_1
La Suprema Corte, con ordinanza n. 7336/2023, pronunciata il Controparte_2
22 giugno 2022 e pubblicata il 14 marzo 2023, accoglieva “il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, assorbito il terzo”, rinviando “alla Corte d'Appello di
Torino, in diversa composizione, per la determinazione dei provvedimenti conseguenti e anche per le spese del giudizio di legittimità”.
V. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 15 giugno 2023, la ha riassunto il giudizio nei Parte_1
2 confronti di, e quali eredi di CP_1 Controparte_2 Parte_2
.
[...]
e non si sono costituiti nel giudizio così CP_1 Controparte_2
riassunto e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
VI. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate da parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
a) confermare il decreto ingiuntivo n. 708/2012 reso dal Tribunale di Pinerolo in data 19 –
22/10/2012 e, in ogni caso, dichiarare tenuti e condannare e , quali CP_1 Controparte_2 eredi di , al pagamento in favore della conchiudente della somma di euro 7.726,16 Parte_2 oltre gli interessi maturati e maturandi dal giorno del dovuto al saldo;
b) dichiarare tenuti e condannare gli appellati, quali eredi di alla rifusione in Parte_2 favore della delle spese del monitorio, del primo grado, del Parte_1 secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio”.
Parte Attrice in riassunzione ha regolarmente proceduto a depositare comparsa conclusionale, nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel ricorso ex art. 638 c.p.c. e nella comparsa di costituzione, quale parte opposta nel giudizio di primo grado, la Parte_1 Parte_1
ha allegato e documentato:
[...]
- di essere proprietaria della casa di riposo “Residence Cristal”, sita in Giulianova
(TE), presso la quale esercita prestazioni assistenziali in favore di anziani non autosufficienti, per conto del Servizio Sanitario Nazionale, in forza di
Convenzione stipulata con la Regione Abruzzo e le ASL locali;
- che, in data 21 novembre 2008, quale fratello di Parte_2 [...]
aveva sottoscritto con la '89 (alla quale la è Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_1
succeduta per cessione di ramo d'azienda del 26 aprile 2010) contratto per il ricovero della propria congiunta presso la RSA Cristal di Giulianova,
obbligandosi al pagamento delle rette mensili di degenza della sorella e
3 dichiarandosi disposto ad accettare le variazioni di importo della retta eventualmente decise dall'amministrazione;
- che in data 15 luglio 2010, la Parte_1
aveva comunicato a che, a partire dal 1° settembre
[...] Parte_2
2010, avrebbe aumentato la quota di retta relativa alle sole prestazioni alberghiere in ragione degli adeguamenti relativi alle retribuzioni dei dipendenti,
incrementate a seguito del rinnovo del CNL delle Cooperative Sociali, al tariffario del Piano Sanitario della Regione Abruzzo, nonché delle necessità atte a garantire la continuità degli standard introdotti dalla nuova gestione, in ottemperanza ai criteri di accreditamento della struttura, volti ad un sostanziale miglioramento della qualità della vita degli ospiti;
- che aveva di fatto accettato tale aumento della retta, ai sensi Parte_2
dell'art. 3 del predetto contratto, continuando a far beneficiare la sorella dei servizi della struttura, e che tuttavia, in seguito, benché diffidato, non aveva provveduto al pagamento integrale delle rette come aumentate nei termini predetti, continuando a corrispondere il solo importo mensile in misura pari alla retta prevista precedentemente all'aumento.
Nella presentata opposizione a decreto ingiuntivo e nella costituzione in giudizio in primo grado non ha contestato tali fatti, che risultano indiscussi Parte_2
ed è comunque provato agli atti l'adempimento delle prestazioni rese dalla in relazione ai servizi resi Parte_1
alla sorella di come pure il mancato pagamento, da parte di Parte_2
della differenza di importi dovuti quale corrispettivo, per una Parte_2
somma complessiva di euro 7.726,16. Ha invece sostenuto la ritenuta arbitrarietà dell'aumento della retta, essendo “la retta stabilita in euro 32,80” a seguito di “delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 662 del 1 agosto 2012 tuttora vigente e richiamata dall'art. 12 del contratto stipulato dalla Cooperativa con l' e con la Parte_6
Regione Abruzzo”, assumendo essere la Parte_1
non struttura privata, ma struttura accreditata dal SSN,
[...]
4 eccependo, su tali basi, la nullità dell'impugnativa da lui sottoscritta, per “illiceità della causa, contrarietà a norme imperative ed inesistenza, impossibilità ed illiceità dell'oggetto, essendo contrastanti con la ratio della disciplina”, ha sostenuto inoltre che la dichiarazione d'impegno al pagamento sarebbe stata da lui sottoscritta “a seguito della captazione dolosa” della di lui volontà, avendola sottoscritta “in una situazione di debolezza e sotto minaccia di dimissione della paziente”. ha contestato tali Parte_1
allegazioni e ha sostenuto che il contratto stipulato con la ASL dalla Cooperativa, da inquadrarsi come appalto di servizi, si riferiva alle sole prestazioni sanitarie, mentre la quota alberghiera non era vincolante e la determinazione del costo era rimessa al libero mercato e oggetto di nu contratto di diritto privato.
Il Tribunale ha respinto le domande avanzate da ritenendo, per Parte_2
un verso, che questi non avesse in alcun modo provato di essere stato indotto a sottoscrivere il contratto per errore o dolo, per altro verso che, palesemente infondate le eccezioni di nullità del contratto per difetto di causa o per illiceità dell'oggetto dello stesso, era infondata anche l'eccezione di nullità della pattuizione per contrarietà a norme imperative, tenuto conto, fra l'altro, della giurisprudenza della Suprema Corte in punto interpretazione della normativa in materia e ritenendo “perfettamente legittima” la pattuizione di una retta aumentata nel suo importo. ha presentato appello, avanzando tre motivi d'impugnazione Parte_2
così rubricati: errata valutazione della Convenzione stipulata fra la Regione Abruzzo,
la e la errata Parte_7 Parte_1
o falsa applicazione o interpretazione degli artt. 1 e 6 d.P.C.M. 8 agosto 1985, n. 191; errata o falsa applicazione dell'art. 12 della Convenzione stipulata fra la Regione
Abruzzo, la e la . Parte_7 Parte_1
La I Sezione di questa Corte d'Appello, con la sentenza ora cassata, individuata la
“questione dirimente” della controversia nell'accertamento “in ordine al soggetto titolare del potere di determinare le tariffe per il soggiorno degli ospiti non autosufficienti presso la casa di cura convenzionata”, ovvero “se tale potere debba
5 essere riconosciuto completamente alla Regione Abruzzo, tanto per la quota sanitaria quanto per la quota alberghiera - come ritenuto dal - ovvero se detto potere Pt_2
debba ritenersi ripartito tra la Regione competente per la determinazione della quota sanitaria e l'autonomia contrattuale - della struttura e del degente - per quanto riguarda i servizi di natura strettamente alberghiera, come ritenuto dal primo Giudice”, aveva concluso nel senso sostenuto dall'Appellante, ritenendo inoltre che l'impegno del degente a pagare una retta superiore sarebbe stato di conseguenza “in qualche modo estorto sotto la minaccia ingiusta di vedere preclusa l'assistenza sanitaria dovuta per legge”, altresì giudicando sussistente, sempre per le stesse ragioni, oltre che causa di annullamento, anche causa di nullità del contratto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto.
Avverso tale decisione la Parte_1
ha avanzato quattro motivi di ricorso per cassazione, relativamente a: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 833/78, dell'art. 6 DPCM 8 agosto 1985 e art 1363
c.c. con riferimento all'art. 12 della Convenzione;
2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: distinzione tra prestazioni sanitarie a rilievo socio-assistenziale e prestazioni alberghiere;
3) Nullità
della sentenza o del procedimento per pronuncia oltre il domandato ex art. 112 c.p.c.;
4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346, 1418 c.c. e 33, comma 2, lett. o)
d.. lgs 206/2005.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, il terzo assorbito nell'accoglimento dei primi due, ritenendo del tutto erronee le conclusioni della predetta sentenza di merito.
La Suprema Corte, richiamando le proprie precedenti decisioni al riguardo, ha innanzitutto ricordato che già con la pronuncia C. Cass., n. 28321/2017 era stato indicato che “qualora una struttura privata eroghi in favore di anziani prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. non può essere individuata nella disciplina del
6 Servizio sanitario nazionale laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della P.A., in quanto la stessa concerne soltanto l'erogazione di prestazioni sanitarie "pure" o "inscindibili" con quelle socioassistenziali, che si configurano quando l'assistito, sia o meno autosufficiente, debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata dal S.S.N., in quanto la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria, ricadendo nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla l. n. 328 del 2000”. La
Suprema Corte ha poi di seguito indicato che in sue successive pronunce “si è precisato che «l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale
"inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale "pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma sta, invece, nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio- assistenziale», (Cass., n.19642/2014; Cass., n.
17234/2017). Tutta la giurisprudenza successiva si è, del pari, orientata nel senso che la Regione, nella specie la Regione Abbruzzo, con delibera n. 662 del 2002, nel fissare le tariffe delle strutture che svolgono attività di rilievo sanitario e socio-assistenziali connesse, predeterminando la somma complessiva giornaliera per il ricovero dei degenti, non vi ricomprenda le prestazioni alberghiere. Segnatamente, con lo specificare, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida del 1994, l'entità della
"quota sanitaria" da porsi a carico del SSN e della "quota sociale" e alberghiera posta a carico dell'utente della struttura - salva la contribuzione dei privati o dei Comuni in caso di redditi insufficienti -, la Regione non ha dettato disposizioni vincolanti quanto a quest'ultima, in tal modo consentendo alla struttura di poter concordare con il degente della quota alberghiera una variazione in aumento. La predeterminazione a monte da parte della Regione della "quota complessiva", pari alla quota sanitaria, a carico del SSN, ed alla quota sociale, a carico di Comuni o privati, non preclude al contratto tra casa di cura e degente di rivedere al rialzo la quota alberghiera in ragione
7 della qualità dei servizi offerti dalla struttura (cfr, ex plurimis, Cass., n.23597/2019;
Cass., n. 20307/2019; Cass., n. 20308/2019)”.
Con l'ordinanza che ha disposto la cassazione con rinvio, la Suprema Corte ha altresì ritenuto che erroneamente il giudice di merito abbia ritenuto la nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, questo sia a fronte della già ritenuta legittimità della revisione al rialzo della quota alberghiera, in ragione dei servizi offerti, sia essendo l'oggetto del contratto nel presente caso “determinato con riferimento alla qualità delle prestazioni alberghiere rese”, la
[...]
avendo, “tra l'altro”, “specificato le Parte_1
motivazioni concrete dell'adeguamento, indicando gli eventi di natura economica sia sul fronte dei costi che su quello dei ricavi, nel doc. B esibito sin dal I grado che legittima l'esercizio dello jus variandí con la sua specificità ed il rinvio a fattori esterni facilmente documentabili”.
Risolte le questioni in diritto nel senso così insegnato dalla Corte di Cassazione, in sede di rinvio è sufficiente rilevare che, nel caso in esame, non è stato provato che la degente fosse soggetta a un trattamento terapeutico personalizzato tale da non poter essere somministrato, se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale,
risultando invece che oggetto del contratto erano anche scindibili prestazioni socio- assistenziali, in senso lato “alberghiere”.
L'aumento della retta, relativo a tali prestazioni, era pertanto lecito e non in contrasto con norme imperative, né sono integrate causa di nullità o annullamento del contratto correlate alla presunta determinatezza del suo oggetto che, invece, come già indicato dalla Corte di Cassazione, risulta chiaramente determinato, con un'esatta specificazione delle prestazioni e dei servizi forniti.
Quanto alla ragione di possibile annullamento del contratto per essere il contraente stato determinato a contrarre per dolo o per errore essenziale, l'assenza di prova alcuna al riguardo posta alla base del suo rigetto, e la mancanza di specifica impugnazione sul punto, già pareva determinare giudicato interno, ma anche a ritenerla ulteriormente collegata alla presunta minaccia a mezzo di un'indebita richiesta di un illecito aumento
8 tariffario, la ritenuta liceità dell'aumento esclude comunque radicalmente la fondatezza di tale argomentazione.
Attesa la revoca del decreto ingiuntivo, disposta dalla Corte d'Appello nel primo giudizio di appello, lo stesso non può essere oggetto di conferma. Va invece ritenuta la fondatezza della domanda presentata dalla Parte_1
per lo stesso importo domandato in sede monitoria,
[...]
ovvero per una somma pari a euro 7.726,16, oltre a “interessi legali” dalla scadenza di ogni singola retta sino al saldo.
3. SPESE DEL GIUDIZIO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna di e in favore della CP_1 Controparte_2 [...]
al pagamento delle spese di lite che, nel Parte_1
presente caso, con la sola eccezione di quelle relative al rito monitorio, il cui ammontare va solo richiamato, a fronte dell'intervenuto giudizio di cassazione devono essere oggetto di nuova liquidazione, cui si procede in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nei termini di seguito esposti:
Per il primo grado di giudizio:
- per la fase di studio euro 920,00
- per la fase introduttiva euro 800,00
- per la fase istruttoria euro 1.650,00
- per la fase decisoria euro 1.700,00
Totale: euro 5.070,00
9 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
Per il giudizio di appello:
- per la fase di studio euro 1.200,00
- per la fase introduttiva euro 920,00
- per la fase decisoria euro 1.680,00
Totale: euro 3.800,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
Per il giudizio di Cassazione:
- per la fase di studio euro 1.300,00
- per la fase introduttiva euro 1.180,00
- per la fase decisoria euro 600,00
Totale: euro 3.080,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge;
Per il giudizio di rinvio:
- per la fase di studio euro 700,00
- per la fase introduttiva euro 1.400,00
e di trattazione
- per la fase decisoria euro 960,00
Totale: euro 3.060,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo, nei termini di legge
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
10 Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in CP_1 Controparte_2
favore della della somma di Parte_1
euro 7.726,16, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola rata sino al saldo, nonché al pagamento delle spese del rito monitorio, per l'importo già risultante dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Visti gli artt. 91 ss, condanna e al CP_1 Controparte_2
pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidate:
- per il primo grado di giudizio: in euro 5.070,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- per il giudizio di appello: in euro 3.800,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, nei termini di legge;
- per il giudizio di cassazione: in euro 3.080,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge;
- per il giudizio di rinvio: in euro 3.060,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
Così deciso il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
(bozza della minuta del presente atto è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott. Guido Giuliani)
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