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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/11/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2580/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al n. 2580/2024 avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 come da procura in atti, dall'Avv. CONTI GIUSEPPE;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in CP_1 C.F._1 atti, dall'Avv. BISSONI DORA;
APPELLATA COSTITUITA
(CF ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza di discussione del 5.11.2025 le parti costituite hanno richiamato le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi che sono le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente,
1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta Parte_1
riguardo l'eventuale irregolarità della notifica degli atti prodromici a carico
[...] dell'ente impositore e, conseguentemente, tenere indenne il concessionario
[...]
dalle conseguenze del giudizio;
Parte_1
2) accogliere le eccezioni e difese di cui in premessa da intendersi tutte qui riportate e trascritte;
1 3) dichiarare il giudicato del primo decidente “Ultra Petita”, per le motivazioni sopra addotte.
4) Dichiarare la regolarità degli atti notificati.
5) Rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
6) ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della . Controparte_2
7) Riformare la sentenza di primo grado rigettando il ricorso in opposizione proposto dalla contribuente
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per parte appellata CP_1
“- contestato integralmente l'atto d'appello notificato in ogni suo punto, parte e pretesa, respinta ogni istanza ex adverso formulata;
- rigettare integralmente l'atto d'appello per i motivi suesposti e conseguentemente, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 242/2024 del Giudice di Pace di;
CP_2
- con reiezione di ogni difesa e domanda;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione in data 9.11.2024, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 242/2024 pubblicata in data 25.10.2024, con la quale il
Giudice di Pace di aveva accolto il ricorso in opposizione all'esecuzione promosso CP_2 da avverso l'intimazione di pagamento n. 037 2023 900107907000, con CP_1 cui le era stato intimato il pagamento della somma di euro 2.338,81.
L'appellante ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: il difetto di legittimazione passiva di;
la mancata integrazione del Controparte_3 contraddittorio nei confronti dell'ente impositore ( ); la regolarità Controparte_2 della notificazione della cartella esattoriale e dell'intimazione di pagamento;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso gli estratti di ruolo e, infine, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio stante l'irrilevanza giuridica dell'unico motivo di opposizione formulato dall'odierna appellata nell'ambito del giudizio di primo grado.
2. Costituitasi ritualmente in giudizio, la parte appellata domandava il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza, deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c. 2 c.p.c., per essere stata la sentenza pronunciata
“secondo equità” ; nel merito, deduceva il mancato raggiungimento della prova circa l'avvenuta notificazione degli atti presupposti (cartella di pagamento e verbale di
2 contestazione), prova introdotta solo tardivamente nel giudizio di appello da parte di
. Controparte_4
3. Alla prima udienza di comparizione tenutasi in data 19.03.2025, le parti richiamavano le rispettive difese, ed il giudizio veniva rinviato all'udienza del 5.11.2025 per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
A tale udienza, previa dichiarazione di contumacia della , le parti Controparte_2 discutevano oralmente la causa richiamando i rispettivi atti difensivi, ed il Giudice assumeva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
La signora proponeva ricorso in opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento notificatale in data 10.10.2023 da Controparte_3 deducendo, quale unico motivo di opposizione, l'impossibilità di provvedere al pagamento per difficoltà finanziarie e per problematiche di natura personali e familiari.
L'intimazione di pagamento originava da cartella esattoriale n. 03720180004810691000
(non impugnata) che, a sua volta, derivava da due verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada.
Il Giudice di Pace fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 4.03.2025 ed assegnava i termini di legge per la costituzione in giudizio di Controparte_3
e della .
[...] Controparte_2
Costituitasi ritualmente in giudizio, chiedeva il Controparte_3 rigetto del ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, eccependo il difetto di legittimazione passiva di e la Controparte_3 mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore ( CP_2
). Rilevava inoltre la regolarità della notificazione della cartella esattoriale e
[...] dell'intimazione di pagamento e l'inammissibilità dell'opposizione avverso gli estratti di ruolo. Contestava infine l'ammissibilità del ricorso stante l'irrilevanza giuridica dell'unico motivo di impugnazione formulato dall'opponente.
All'udienza tenutasi in data 4.03.2024 il Giudice di Pace, verificata la regolare citazione in giudizio della , ne dichiarava la contumacia. Controparte_2
Nel corso della medesima udienza la ricorrente dichiarava a verbale di eccepire
“l'intervenuta prescrizione del diritto di controparte al pagamento”, nonché di “non avere avuto conoscenza del verbale prodotto in atti se non in seguito a sua richiesta all' per meglio comprendere la ragione della cartella opposta”. CP_5
3 Il Giudice di Pace fissava quindi per la discussione della causa l'udienza del 25.10.2024
e, all'esito, pronunciava sentenza con cui accoglieva la domanda ed annullava l'atto impugnato, a spese compensate.
La sentenza resa dal Giudice di Pace ha motivato l'accoglimento del ricorso ponendo a base della propria decisione il fatto che non sarebbe stata fornita la prova, da parte delle convenute, della regolare notifica né del verbale di contestazione né della cartella esattoriale successivamente emessa. Si legge infatti in sentenza che le parti convenute
“non hanno comprovato in alcun modo che né il verbale di contestazione né la cartella esattoriale sono stati portati a legale conoscenza dell'opponente” atteso che “nel fascicolo telematico risultano infatti depositate solo l'intimazione di pagamento ed un estratto di ruolo”.
2. Eccezioni preliminari.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da , in quanto il giudizio risulta correttamente Controparte_3 instaurato nei confronti del soggetto che ha emesso e notificato l'atto impugnato, ossia l'intimazione di pagamento.
Parimenti deve essere disattesa la doglianza relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della che, pur rimasta contumace, è Controparte_2 stata regolarmente citata in giudizio sia in primo grado sia in appello.
Allo stesso modo non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa dell'appellata per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 339 c. 2 c.p.c., tenuto conto del principio secondo cui “la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spettante alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità” (Cass. n. 14304 del 05/05/2022).
Va inoltre sottolineato che, nella fattispecie considerata, neppure ricorrevano i presupposti per siffatta tipologia di pronuncia (valore della causa inferiore ad euro
1.100,00 ovvero richiesta concorde delle parti).
3. Nel merito.
L'appello è fondato e merita accoglimento, atteso che la sentenza di primo grado ha fondato il proprio convincimento sulla base di motivi non proposti dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo e senza tenere conto delle produzioni documentali e della fattispecie esaminata.
Invero, nei giudizi di opposizione all'esecuzione è onere del ricorrente indicare in modo chiaro e specifico, a pena di decadenza in sede di ricorso introduttivo, i motivi posti a
4 fondamento della propria domanda, essendo dunque censurabile qualsiasi vaglio operato dal Giudice di Pace in ordine alle eccezioni e argomentazioni che parte ricorrente abbia formulato tardivamente (in sede di verbalizzazione dopo la proposizione del ricorso in opposizione), nonché in modo del tutto generico.
L'eccezione di prescrizione risulta formulata in termini talmente astratti e generici da rendere impossibile al Giudice di vagliarne la fondatezza, non essendo stato neppure allegato né l'asserito termine prescrizionale invocato, né la data della sua decorrenza né, invero, a quale degli atti del procedimento a formazione progressiva si riferisse l'eccezione medesima.
Va infatti evidenziato che nel caso di specie, nonostante la assoluta confusione del ricorso in opposizione (che fa riferimento nella intestazione all'art. 204 bis, deducendo poi di proporre opposizione avverso una cartella esattoriale notificata il 10.10.2023 per poi chiedere la sospensione del pagamento contenuto nell'avviso di intimazione), è evidente che trattavasi di opposizione all'esecuzione avverso intimazione di pagamento
(come correttamente qualificata dal Giudice di Pace in sentenza: La domanda della ricorrente in opposizione all'esecuzione, avverso intimazione di pagamento, con cui si dava avviso che si sarebbe proceduto all'esecuzione in seguito a una cartella esattoriale individuata nell'intimazione medesima conseguentemente ad un verbale di contestazione di violazione del D.Lgs 285/92)
Ciò chiarito, va altresì precisato che a differenza di quanto affermato dal Giudice di primo grado, l'intimazione di pagamento specificava gli estremi della cartella di pagamento;
la stessa risultava notificata il 22.10.2018 come da relata di notifica prodotta (che riporta, sopra il codice a barre, il numero della cartella esattoriale cui la notifica si riferisce) e indicava compiutamente il dettaglio del debito, costituito da due contravvenzioni al codice della strada del 2017.
La cartella esattoriale, regolarmente notificata, non era stata pacificamente impugnata e sarebbe stata quella la sede per contestare la pretesa creditoria in ragione della omessa notificazione del processo verbale di accertamento della violazione;
era quella a potersi impugnare ai sensi dell'art. 7 D.lgs 150/2011 richiamato dall'art. 204bis cds, norma invocata nel ricorso introduttivo di primo grado (Vedi Cass. sez. 3
n. 14266 del 25/05/2021: L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella; vedi anche Cass. sez. 3 n. 11661 del 30/04/2024: Nel giudizio di opposizione
5 a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale).
In difetto di impugnazione tempestiva della cartella di pagamento (con effetto eventualmente recuperatorio della impugnazione dei verbali di contestazione della violazione amministrativa, ove non notificati), l'intimazione di pagamento non può essere contestata se non per vizi propri, non essendo più ammissibile la deduzione di presunte irregolarità o difetti del verbale o di atti presupposti.
Pertanto, i motivi genericamente verbalizzati dalla opponente a verbale davanti al
Giudice di Pace oltre a essere tardivi erano anche comunque inammissibili.
L'unico motivo addotto dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo (“per motivi economici non mi è possibile pagarlo, con uno stipendio mensile di 600 euro” o ancora
“all'epoca non ero lucida da poter chiarire o pagare il verbale, per motivi familiari, infatti in quell'anno 2018 mi è mancato il padre di mio figlio”) appare privo di valenza giuridicamente valutabile, tale non essendo una situazione personale di difficoltà economica e/o famigliare asseritamente impeditiva dell'adempimento dell'obbligazione.
L'accoglimento di questo motivo di appello (inammissibilità del ricorso per inesistenza di motivazioni giuridiche) è assorbente.
4. Spese di lite.
Nel caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado il giudice di appello è tenuto a regolare le spese di lite di entrambi i gradi in base all'esito complessivo della lite (Cass. n. 33412 del 19/12/2024 In tema di impugnazioni, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso di specie, tenuto conto della soccombenza di parte opposta/appellante sulle eccezioni e questioni preliminari, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1. accoglie l'interposto gravame e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
242/2024 pubblicata in data 25.10.2024 del Giudice di Pace di , rigetta il ricorso CP_2 in opposizione proposto dalla signora avverso l'intimazione di pagamento CP_1
n. 037 2023 900107907000, che conferma.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese di lite dei due gradi tra le parti costituite.
Così deciso in Cuneo il 07/11/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al n. 2580/2024 avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 come da procura in atti, dall'Avv. CONTI GIUSEPPE;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in CP_1 C.F._1 atti, dall'Avv. BISSONI DORA;
APPELLATA COSTITUITA
(CF ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza di discussione del 5.11.2025 le parti costituite hanno richiamato le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi che sono le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente,
1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta Parte_1
riguardo l'eventuale irregolarità della notifica degli atti prodromici a carico
[...] dell'ente impositore e, conseguentemente, tenere indenne il concessionario
[...]
dalle conseguenze del giudizio;
Parte_1
2) accogliere le eccezioni e difese di cui in premessa da intendersi tutte qui riportate e trascritte;
1 3) dichiarare il giudicato del primo decidente “Ultra Petita”, per le motivazioni sopra addotte.
4) Dichiarare la regolarità degli atti notificati.
5) Rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
6) ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della . Controparte_2
7) Riformare la sentenza di primo grado rigettando il ricorso in opposizione proposto dalla contribuente
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per parte appellata CP_1
“- contestato integralmente l'atto d'appello notificato in ogni suo punto, parte e pretesa, respinta ogni istanza ex adverso formulata;
- rigettare integralmente l'atto d'appello per i motivi suesposti e conseguentemente, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 242/2024 del Giudice di Pace di;
CP_2
- con reiezione di ogni difesa e domanda;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione in data 9.11.2024, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 242/2024 pubblicata in data 25.10.2024, con la quale il
Giudice di Pace di aveva accolto il ricorso in opposizione all'esecuzione promosso CP_2 da avverso l'intimazione di pagamento n. 037 2023 900107907000, con CP_1 cui le era stato intimato il pagamento della somma di euro 2.338,81.
L'appellante ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: il difetto di legittimazione passiva di;
la mancata integrazione del Controparte_3 contraddittorio nei confronti dell'ente impositore ( ); la regolarità Controparte_2 della notificazione della cartella esattoriale e dell'intimazione di pagamento;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso gli estratti di ruolo e, infine, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio stante l'irrilevanza giuridica dell'unico motivo di opposizione formulato dall'odierna appellata nell'ambito del giudizio di primo grado.
2. Costituitasi ritualmente in giudizio, la parte appellata domandava il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza, deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c. 2 c.p.c., per essere stata la sentenza pronunciata
“secondo equità” ; nel merito, deduceva il mancato raggiungimento della prova circa l'avvenuta notificazione degli atti presupposti (cartella di pagamento e verbale di
2 contestazione), prova introdotta solo tardivamente nel giudizio di appello da parte di
. Controparte_4
3. Alla prima udienza di comparizione tenutasi in data 19.03.2025, le parti richiamavano le rispettive difese, ed il giudizio veniva rinviato all'udienza del 5.11.2025 per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
A tale udienza, previa dichiarazione di contumacia della , le parti Controparte_2 discutevano oralmente la causa richiamando i rispettivi atti difensivi, ed il Giudice assumeva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
La signora proponeva ricorso in opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento notificatale in data 10.10.2023 da Controparte_3 deducendo, quale unico motivo di opposizione, l'impossibilità di provvedere al pagamento per difficoltà finanziarie e per problematiche di natura personali e familiari.
L'intimazione di pagamento originava da cartella esattoriale n. 03720180004810691000
(non impugnata) che, a sua volta, derivava da due verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada.
Il Giudice di Pace fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 4.03.2025 ed assegnava i termini di legge per la costituzione in giudizio di Controparte_3
e della .
[...] Controparte_2
Costituitasi ritualmente in giudizio, chiedeva il Controparte_3 rigetto del ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, eccependo il difetto di legittimazione passiva di e la Controparte_3 mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore ( CP_2
). Rilevava inoltre la regolarità della notificazione della cartella esattoriale e
[...] dell'intimazione di pagamento e l'inammissibilità dell'opposizione avverso gli estratti di ruolo. Contestava infine l'ammissibilità del ricorso stante l'irrilevanza giuridica dell'unico motivo di impugnazione formulato dall'opponente.
All'udienza tenutasi in data 4.03.2024 il Giudice di Pace, verificata la regolare citazione in giudizio della , ne dichiarava la contumacia. Controparte_2
Nel corso della medesima udienza la ricorrente dichiarava a verbale di eccepire
“l'intervenuta prescrizione del diritto di controparte al pagamento”, nonché di “non avere avuto conoscenza del verbale prodotto in atti se non in seguito a sua richiesta all' per meglio comprendere la ragione della cartella opposta”. CP_5
3 Il Giudice di Pace fissava quindi per la discussione della causa l'udienza del 25.10.2024
e, all'esito, pronunciava sentenza con cui accoglieva la domanda ed annullava l'atto impugnato, a spese compensate.
La sentenza resa dal Giudice di Pace ha motivato l'accoglimento del ricorso ponendo a base della propria decisione il fatto che non sarebbe stata fornita la prova, da parte delle convenute, della regolare notifica né del verbale di contestazione né della cartella esattoriale successivamente emessa. Si legge infatti in sentenza che le parti convenute
“non hanno comprovato in alcun modo che né il verbale di contestazione né la cartella esattoriale sono stati portati a legale conoscenza dell'opponente” atteso che “nel fascicolo telematico risultano infatti depositate solo l'intimazione di pagamento ed un estratto di ruolo”.
2. Eccezioni preliminari.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da , in quanto il giudizio risulta correttamente Controparte_3 instaurato nei confronti del soggetto che ha emesso e notificato l'atto impugnato, ossia l'intimazione di pagamento.
Parimenti deve essere disattesa la doglianza relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della che, pur rimasta contumace, è Controparte_2 stata regolarmente citata in giudizio sia in primo grado sia in appello.
Allo stesso modo non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa dell'appellata per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 339 c. 2 c.p.c., tenuto conto del principio secondo cui “la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spettante alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità” (Cass. n. 14304 del 05/05/2022).
Va inoltre sottolineato che, nella fattispecie considerata, neppure ricorrevano i presupposti per siffatta tipologia di pronuncia (valore della causa inferiore ad euro
1.100,00 ovvero richiesta concorde delle parti).
3. Nel merito.
L'appello è fondato e merita accoglimento, atteso che la sentenza di primo grado ha fondato il proprio convincimento sulla base di motivi non proposti dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo e senza tenere conto delle produzioni documentali e della fattispecie esaminata.
Invero, nei giudizi di opposizione all'esecuzione è onere del ricorrente indicare in modo chiaro e specifico, a pena di decadenza in sede di ricorso introduttivo, i motivi posti a
4 fondamento della propria domanda, essendo dunque censurabile qualsiasi vaglio operato dal Giudice di Pace in ordine alle eccezioni e argomentazioni che parte ricorrente abbia formulato tardivamente (in sede di verbalizzazione dopo la proposizione del ricorso in opposizione), nonché in modo del tutto generico.
L'eccezione di prescrizione risulta formulata in termini talmente astratti e generici da rendere impossibile al Giudice di vagliarne la fondatezza, non essendo stato neppure allegato né l'asserito termine prescrizionale invocato, né la data della sua decorrenza né, invero, a quale degli atti del procedimento a formazione progressiva si riferisse l'eccezione medesima.
Va infatti evidenziato che nel caso di specie, nonostante la assoluta confusione del ricorso in opposizione (che fa riferimento nella intestazione all'art. 204 bis, deducendo poi di proporre opposizione avverso una cartella esattoriale notificata il 10.10.2023 per poi chiedere la sospensione del pagamento contenuto nell'avviso di intimazione), è evidente che trattavasi di opposizione all'esecuzione avverso intimazione di pagamento
(come correttamente qualificata dal Giudice di Pace in sentenza: La domanda della ricorrente in opposizione all'esecuzione, avverso intimazione di pagamento, con cui si dava avviso che si sarebbe proceduto all'esecuzione in seguito a una cartella esattoriale individuata nell'intimazione medesima conseguentemente ad un verbale di contestazione di violazione del D.Lgs 285/92)
Ciò chiarito, va altresì precisato che a differenza di quanto affermato dal Giudice di primo grado, l'intimazione di pagamento specificava gli estremi della cartella di pagamento;
la stessa risultava notificata il 22.10.2018 come da relata di notifica prodotta (che riporta, sopra il codice a barre, il numero della cartella esattoriale cui la notifica si riferisce) e indicava compiutamente il dettaglio del debito, costituito da due contravvenzioni al codice della strada del 2017.
La cartella esattoriale, regolarmente notificata, non era stata pacificamente impugnata e sarebbe stata quella la sede per contestare la pretesa creditoria in ragione della omessa notificazione del processo verbale di accertamento della violazione;
era quella a potersi impugnare ai sensi dell'art. 7 D.lgs 150/2011 richiamato dall'art. 204bis cds, norma invocata nel ricorso introduttivo di primo grado (Vedi Cass. sez. 3
n. 14266 del 25/05/2021: L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella; vedi anche Cass. sez. 3 n. 11661 del 30/04/2024: Nel giudizio di opposizione
5 a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale).
In difetto di impugnazione tempestiva della cartella di pagamento (con effetto eventualmente recuperatorio della impugnazione dei verbali di contestazione della violazione amministrativa, ove non notificati), l'intimazione di pagamento non può essere contestata se non per vizi propri, non essendo più ammissibile la deduzione di presunte irregolarità o difetti del verbale o di atti presupposti.
Pertanto, i motivi genericamente verbalizzati dalla opponente a verbale davanti al
Giudice di Pace oltre a essere tardivi erano anche comunque inammissibili.
L'unico motivo addotto dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo (“per motivi economici non mi è possibile pagarlo, con uno stipendio mensile di 600 euro” o ancora
“all'epoca non ero lucida da poter chiarire o pagare il verbale, per motivi familiari, infatti in quell'anno 2018 mi è mancato il padre di mio figlio”) appare privo di valenza giuridicamente valutabile, tale non essendo una situazione personale di difficoltà economica e/o famigliare asseritamente impeditiva dell'adempimento dell'obbligazione.
L'accoglimento di questo motivo di appello (inammissibilità del ricorso per inesistenza di motivazioni giuridiche) è assorbente.
4. Spese di lite.
Nel caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado il giudice di appello è tenuto a regolare le spese di lite di entrambi i gradi in base all'esito complessivo della lite (Cass. n. 33412 del 19/12/2024 In tema di impugnazioni, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso di specie, tenuto conto della soccombenza di parte opposta/appellante sulle eccezioni e questioni preliminari, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1. accoglie l'interposto gravame e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
242/2024 pubblicata in data 25.10.2024 del Giudice di Pace di , rigetta il ricorso CP_2 in opposizione proposto dalla signora avverso l'intimazione di pagamento CP_1
n. 037 2023 900107907000, che conferma.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese di lite dei due gradi tra le parti costituite.
Così deciso in Cuneo il 07/11/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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