Decreto presidenziale 23 maggio 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 22310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22310 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22310/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05448/2024 REG.RIC.
N. 06769/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5448 del 2024, proposto da:
IN Replastica Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Bologna, Chiara Nuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Citta' Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa-Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ST S.p.A., Eco-Trading e Service S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Aquino, Donato D'Angelo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Donato D'Angelo in Roma, via Po, 22;
sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2024, proposto da:
Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Aquino, Donato D'Angelo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Donato D'Angelo in Roma, via Po, 22;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa – Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IN Replastica Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Bologna, Chiara Nuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ST S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Antonio Bertoloni, 44/46;
Eco-Trading e Service S.r.l., Cosmari Gestioni Ambientali S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 5448 del 2024:
- della nota prot. CMRC-2024-0054506 del 26 marzo 2024, adottata da Città metropolitana di Roma Capitale, recante “ST S.p.a. – Impianto di gestione rifiuti – Via della Solforata, km 10.750 – Pomezia - Conclusione procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del d.lgs. 152/06. (Fascicolo n. 893)” nella parte in cui ha invitato IN Replastica Ambiente S.r.l. ad attuare le misure di prevenzione di cui all''art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto proprietaria della particella 40, foglio 2, del Comune di Pomezia;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale rispetto a quello impugnato, ivi inclusa la nota prot. CMCR-2024-0040506 del 5 marzo 2024 – allegata al provvedimento sopra menzionato - recante “ST S.p.a. – Impianto di gestione rifiuti – Via della Solforata, km 10.750 – Pomezia – Comunicazione conclusione procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del d.lgs. 152/06. (Fascicolo n. 893)”, con la quale Città metropolitana di Roma Capitale ha comunicato l''intenzione di concludere il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, nonché la nota prot. CMRC-2023-0149033 del 21 settembre 2023 recante “ST S.p.a. – Impianto di gestione rifiuti – Via della Solforata, km 10.750 – Pomezia – avvio del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del d.lgs. 152/06 – richiesta informazioni (Fascicolo n. 893)”, con il quale Città metropolitana di Roma Capitale ha avviato il predetto procedimento.
quanto al ricorso n. 6769 del 2024:
- della nota della Città metropolitana di Roma Capitale prot. n. CMRC-2024-0054506 del 26 marzo 2024, avente ad oggetto: “ST S.p.a. – impianto di gestione rifiuti – Via della Solforata, km 10.750 Pomezia – Conclusione procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del D.lgs. 152/06 (Fascicolo n. 893)”, con la quale è stata comunicata la conclusione del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del D.lgs 152/2006, avviato con n. 149033 del 21.09.2023 e con la quale viene individuato il Comune di Pomezia quale responsabile della contaminazione “… relativamente all’area dove venivano svolte le attività di “trasferenza emergenziale” individuata al Foglio 2, particelle 41, 182 e 181 (parte)”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale rispetto a quello ivi impugnato, ivi inclusa la nota prot. CmCR-2024-0040506 del 05.03.2024 – allegata al provvedimento sopra menzionato – recante “ST S.p.a. – Impianto di gestione rifiuti – Via della Solforata, km 10.750 Pomezia – Conclusione procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del D.lgs. 152/06 (Fascicolo n. 893)”, con la quale è stata comunicata l’intenzione di concludere il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del D.lgs. 152/06, avviato con nota n. 1490033 del 21.09.2023;
- della nota prot. CmRC-2023-0149033 del 21.09.2023 recante “ST S.p.a. – Impianto di gestione rifiuti – Via della Solforata, km 10.750 – Pomezia – avvio del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 D.lgs. 152/06 – richiesta informazioni (fascicolo n. 893)”, con il quale CmRC ha avviato il procedimento in oggetto di cui al provvedimento impugnato;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Citta' Metropolitana di Roma Capitale, della Regione Lazio, dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma - Ministero dell'Interno, del Comune di Pomezia, di IN Replastica Ambiente S.r.l. e di ST S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. GO BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso rg 202405448, notificato ai soggetti in epigrafe in data 6.5.2024, ritualmente depositato il 16.5.2024, la società ricorrente ha adito questo Tribunale, per l’annullamento:
- della nota prot. CMRC-2024-0054506 del 26 marzo 2024, adottata da Città Metropolitana di Roma Capitale, recante “ST S.p.a. – Impianto di gestione rifiuti – Via della Solforata, km 10.750 – Pomezia - Conclusione procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del d.lgs. 152/06. (Fascicolo n. 893)” nella parte in cui ha invitato IN Replastica Ambiente S.r.l. ad attuare le misure di prevenzione di cui all’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto proprietaria della particella 40, foglio 2, del Comune di Pomezia;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale rispetto a quello impugnato, ivi inclusa la nota prot. CMCR-2024-0040506 del 5 marzo 2024 – allegata al provvedimento sopra menzionato, recante “ST S.p.a. – Impianto di gestione rifiuti – Via della Solforata, km 10.750 – Pomezia – Comunicazione conclusione procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del d.lgs. 152/06. (Fascicolo n. 893)”, con la quale Città Metropolitana di Roma Capitale ha comunicato l’intenzione di concludere il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, nonché la nota prot. CMRC-2023-0149033 del 21 settembre 2023 recante “ST S.p.a. – Impianto di gestione rifiuti – Via della Solforata, km 10.750 – Pomezia – avvio del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del d.lgs. 152/06 – richiesta informazioni (Fascicolo n. 893)”, con il quale Città Metropolitana di Roma Capitale ha avviato il predetto procedimento.
2. Con la presente iniziativa processuale, la società ricorrente ha avversato la determinazione prot. 2024-0054506 del 26-03-2024, con la quale la Città Metropolitana di Roma ha stabilito che, a seguito della comunicazione di potenziale contaminazione pervenuta dalla società ST spa del sito in località Via della Solforata, km 10.750 Pomezia, in cui è operativo lo stabilimento industriale della predetta società, la società IN AS fosse da individuare quale soggetto proprietario, non responsabile della contaminazione, tenuto alle operazioni ed agli adempimenti previsti dall’art.245, co.2 ss. e 253 D.lgs.n.152/2006.
La vicenda trae origine dalla segnalazione con cui la società ST, titolare in loco di uno stabilimento industriale, ha comunicato alla Città Metropolitana di Roma, autorità ambientale individuata ai sensi dell’art.242, co.3, 244 D.Lgs.n.152/2006, il superamento nelle acque di falda, per le misurazioni effettuate con due diversi piezometri, delle CSC (valori di soglia di contaminazione) in relazione ad alcun metalli pesanti (per i quali era comunque stata autorizzata, in sede di rilascio dell’Aia, una deroga ai limiti), nonché “per alcuni solventi organici clorurati, riconducibili ad una contaminazione esterna al sito”.
In esito all’istruttoria avviata per l’individuazione del responsabile della potenziale contaminazione del sito, la Città Metropolitana di Roma ha ritenuto di non potere escludere, pur rilevando che il sito in questione rientra in un territorio (comprendente i Comuni di Pomezia e Ardea) caratterizzato da “inquinamento di area vasta” (come accertato dall’ordinanza n.3/2013 del Commissario prefettizio del Comune di Pomezia), che la potenziale contaminazione del sito in questione potesse derivare da una sorgente primaria di contaminazione, esterna al sito industriale della ST.
Nell’ottica sopra delineata, la Città Metropolitana di Roma (di seguito, anche solo “CMR”) ha individuato due fonti esterne:
1) quella corrispondente alla p.lla 40 del Foglio 2, nella quale operava una “vecchia discarica”, gestita dalla società cessata (MA spa), cui medio tempore era subentrata la società MA Ambiente s.r.l., parimenti cessata. In relazione a detta porzione, CMR- non potendo peraltro più coinvolgere le predette società in qualità di responsabili della contaminazione giacchè cessate- notificava la determinazione anche alla società ricorrente, in quanto proprietaria del terreno, e pertanto tenuta, fra l’altro, agli interventi previsti dall’art.245, co.2 ss. D.Lgs.n.152/2006. Anche il Comune di Pomezia veniva attenzionato per la p.lla in questione, ai sensi dell’art.250 D.Lgs.n.152/2006 (di seguito, anche solo “TUA”), per l’ipotesi che i responsabili privati non provvedessero agli interventi previsti dal TUA;
2) quella corrispondente alle p.lle 41, 182 e 181 (parte) del Foglio 2, nella quale operava in passato una “stazione di trasferenza” di rifiuti (ossia uno stoccaggio di rifiuti in attesa del trasporto in discarica o comunque verso lo smaltimento), per cui il Comune di Pomezia veniva dalla CMR individuato quale responsabile della contaminazione, atteso che i terreni erano stati requisiti dal Comune alla società Rein s.r.l. per fronteggiare una situazione di emergenza, nel periodo 1992-1993, nella gestione dei rifiuti, non risultando la riconsegna dei terreni al soggetto legittimato.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate e come meglio articolate nel ricorso:
3.1 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 239, 242, 243, 244, 245 E 253 D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 NONCHÉ DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA” DI CUI ALLA DIRETTIVA 2004/35/CE, DEL PRINCIPIO E CRITERIO PROBATORIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON”, DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PROT. N. 1495 DEL 23 GENNAIO 2018 AVENTE AD OGGETTO “OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO NON RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE E ONERE PROBATORIO. INQUINAMENTO DIFFUSO”, DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHÉ PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
3.2 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 239, 242, 243, 244, 245 E 253 D.LGS. N. 152/2006 E DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA” DI CUI ALLA DIRETTIVA 2004/35/CE, DEL PRINCIPIO E CRITERIO PROBATORIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON”, DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHÉ PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA, IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
3.3 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 239, 242, 243, 244, 245 E 253 D.LGS. N. 152/2006 NONCHÉ DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA” DI CUI ALLA DIRETTIVA 34 2004/35/CE, DEL PRINCIPIO E CRITERIO PROBATORIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON”, DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
4. I soggetti intimati si costituivano in giudizio per resistere e comunque avversare le ragioni del ricorso.
In particolare, si costituivano in giudizio la Città Metropolitana di Roma Capitale, l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma unitamente al Ministero dell’Interno (per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato), la Regione Lazio e il Comune di Pomezia.
La difesa erariale eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale de Governo di Roma. Analoga eccezione veniva sollevata dalla difesa della Regione Lazio.
La difesa di CMR eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, attesa l’asserita natura endoprocedimentale dell’atto impugnato, che non individuava IN AS quale responsabile della contaminazione.
5. Seguiva la presentazione, a cura delle parti, di ampia documentazione e articolate memorie, anche in replica.
6. Alla pubblica udienza del 12.3.2025, il Collegio disponeva il differimento della trattazione alla pubblica udienza del 19.11.2025, in ragione della connessione soggettiva ed oggettiva con il ricorso 6769/2024, già fissato in pari data, al fine di consentirne la trattazione congiunta.
Seguiva la presentazione di ulteriori contributi difensivi, anche in replica.
7. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. Con ricorso rg 202406769, notificato ai soggetti in epigrafe in data 25.5.2024, ritualmente depositato il 19.6.2024, il Comune di Pomezia ha adito questo Tribunale, per l’annullamento:
- della nota della Città Metropolitana di Roma Capitale prot. n. CMRC-2024-0054506 del 26 marzo 2024, avente ad oggetto: “ST S.p.a. – impianto di gestione rifiuti – Via della Solforata, km 10.750 Pomezia – Conclusione procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del D.lgs. 152/06 (Fascicolo n. 893)”, con la quale è stata comunicata la conclusione del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del D.lgs 152/2006, avviato con n. 149033 del 21.09.2023 e con la quale viene individuato il Comune di Pomezia quale responsabile della contaminazione “... relativamente all’area dove venivano svolte le attività di “trasferenza emergenziale” individuata al Foglio 2, particelle 41, 182 e 181 (parte);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale rispetto a quello ivi impugnato, ivi inclusa la nota prot. CmCR-2024-0040506 del 05.03.2024 – allegata al provvedimento sopra menzionato – recante “ST S.p.a. – Impianto di gestione rifiuti – Via della Solforata, km 10.750 Pomezia – Conclusione procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del D.lgs. 152/06 (Fascicolo n. 893)”, con la quale è stata comunicata l’intenzione di concludere il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 del D.lgs. 152/06, avviato con nota n. 1490033 del 21.09.2023;
- della nota prot. CmRC-2023-0149033 del 21.09.2023 recante “ST S.p.a. – Impianto di gestione rifiuti – Via della Solforata, km 10.750 – Pomezia – avvio del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 comma 2 D.lgs. 152/06 – richiesta informazioni (fascicolo n. 893)”, con il quale CMR ha avviato il procedimento in oggetto di cui al provvedimento impugnato.
9. Con la presente iniziativa processuale, il Comune di Pomezia avversa la determinazione summenzionata adottata dalla CMR, nella misura in cui lo stesso viene individuato come responsabile della contaminazione in relazione alle part.lle 41, 182 e 181 (parte) e, comunque, quale soggetto tenuto agli interventi previsti dall’art.250 TUA per la particella 40.
Per l’esposizione del contesto di riferimento si fa rinvio a quanto esposto nel ricorso proposto da IN AS, stante l’identità del provvedimento impugnato e della vicenda sottesa.
9. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate e come meglio articolate nel ricorso:
9.1 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 239, 242, 243, 244, 245 e 253 D.lgs. 152/2006, nonché degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990 – violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, sviamento ed ingiustizia manifesta - illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della motivazione.
9.2 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 239, 242, 243, 244, 245, 253 e 303 del D.lgs. 152/06 e degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990 – eccesso di potere per violazione del principio “chi inquina paga” di cui alla direttiva 2004/35/CE, del principio del “più probabile che non”, dei principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità dell’azione amministrativa nonché per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento e ingiustizia manifesta.
10. I soggetti intimati si costituivano in giudizio per resistere e comunque avversare le ragioni del ricorso.
In particolare, si costituivano in giudizio la Città Metropolitana di Roma Capitale, l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma unitamente al Ministero dell’Interno (per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato), la Regione Lazio, il Comune di Pomezia, le società ST spa e IN Realplastica Ambiente s.r.l..
11. Seguiva la presentazione, a cura delle parti, di ampia documentazione e articolate memorie, anche in replica.
12. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
13. In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe, ai sensi dell’art.70 cpa, in ragione della sussistenza di connessione soggettiva e oggettiva fra gli stessi.
In via ulteriormente preliminare, il Collegio prende in considerazione le eccezioni in rito sollevate, a cominciare dal difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno/Prefettura di Roma nonché dalla Regione Lazio.
L’eccezione va respinta. Posto che alcuna domanda viene spiegata in confronto dei predetti enti, la notifica del ricorso va considerata quale mera litis denuntiatio, spettando quindi alla parte intimata la scelta se costituirsi e contraddire o meno (cfr., quam multis, Tar Napoli, 27.12.2017, n.6089). Peraltro, è innegabile che l’oggetto della presente vertenza presenti, anche per le Amministrazioni in questione, profili di interesse istituzionale, specie per la Regione Lazio, che ha comunque partecipato attivamente al giudizio, nel quale è stata evocata la tematica dell’inquinamento su “area vasta”, rispetto alla quale proprio la Regione ha attivato un apposito “tavolo tecnico” in qualità di ente di governo del fenomeno.
Va pure disattesa l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, sollevata da CR, atteso che, con la gravata determinazione, la società IN AS, pur non essendo individuata come responsabile della contaminazione, subisce comunque l’effetto lesivo di essere individuata quale soggetto tenuto, nella qualità di proprietario della p.lla 40, all’effettuazione degli interventi previsti dall’art.245 TUA (misure di prevenzione), in assenza vieppiù del soggetto responsabile della contaminazione (MA), società estinta.
I ricorsi sono infondati nel merito, per quanto di seguito esplicato, iniziando dal ricorso proposto da IN Realplastica Ambiente s.r.l., depositato in data antecedente.
13.1 Con il primo motivo di ricorso, si contesta la violazione del TUA e dei principi generali del procedimento amministrativo nonché il difetto di istruttoria, sotto molteplici profili, di seguito emarginati in sintesi:
- essendo la zona interessata collocata in un territorio più vasto caratterizzato da “inquinamento diffuso”, non sarebbe giocoforza legittimo individuare un singolo responsabile della contaminazione, dovendosi piuttosto dare applicazione all’art.239 TUA e, in particolare, al co.3 di detto articolo, che affida al Piano regionale il compito di definire le competenze e gli interventi necessari alla bonifica. Nella fattispecie, il difetto di istruttoria si renderebbe ancora più palese, dal momento che la CR avrebbe individuato una sorgente primaria di contaminazione nonostante la Regione (che ha attivato apposito tavolo tecnico) non ha ancora definito compiutamente il piano di interventi delineato dall’art.239, co.3 TUA;
- in correlazione con l’assunto che precede, si contesta la violazione del principio, di matrice europea, di responsabilità causale a titolo di dolo o colpa grave (noto anche come principio secondo cui “chi inquina, paga”), nella fattispecie inesistente o comunque non sufficientemente dimostrata. La ricorrente sarebbe stata attinta in quanto mero proprietario (concretizzando dunque una forma di responsabilità oggettiva), senza tuttavia che venga ad emersione una qualche forma di responsabilità personale, soggettivamente declinata e perciò rimproverabile;
- difetterebbe anche il nesso di causalità fra l’attività svolta in passato da MA (gestione di una discarica rifiuti) e gli inquinanti ritrovati nel sito della ST (solventi organici clorurati). In argomento, sia la ricostruzione palesata da CR (che ha affermato di non avere potuto individuare in modo sicuro e preciso il responsabile della contaminazione) che le risultanze delle analisi effettuate dalla ricorrente nel 2017, dimostrano che, semmai, l’inquinamento deriverebbe dai siti correlati alle p.lle 41 e 182, imputabili al Comune di Pomezia nell’ambito della stazione di trasferenza di rifiuti. Al contrario, l’inquinamento delle falde rappresenta una costante dell’intero territorio di Pomezia, senza correlazione alcuna con la p.lla 40;
- oltre al difetto sotto il profilo eziologico, occorrerebbe anche considerare che l’attività svolta dalla MAD era posta in essere nel pieno rispetto della normativa allora vigente, come certificato dal dirigente sanitario dell’Asl con nota prot. 9265 del 20 settembre 1984, a superamento di una criticità nel frattempo insorta, ed a comprova dell’assenza di pericoli per la salute (posto che l’attività di discarica è avvenuta nel periodo tra il 1982 e il 1989);
- il difetto di istruttoria emergerebbe anche sotto ulteriori profili, anche ove fosse fatta applicazione del canone civilistico del “più probabile che non”, ove in particolare si consideri che:
a) i prodotti inquinanti rinvenuti (tricloroetilene e tetracloroetilene) non sono riconducibili all’esercizio di un’attività di discarica;
b) in zona (precisamente in località Valle Caia) era presente un’ulteriore discarica di rifiuti solidi urbani, oggetto di denunce da parti di comitati e cittadini, talchè, anche sotto il profilo dell’indagine causale, non poteva escludersene la rilevanza;
- violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, nella misura in cui l’adozione degli interventi e della correlata responsabilità del proprietario, estraneo al preteso inquinamento, in forza degli artt.242 e 250 TUA; sarebbe ultronea rispetto alla finalità complessiva richiesta dall’ordinamento (contrasto all’inquinamento diffuso).
Le argomentazioni non persuadono.
In primo luogo, occorre evidenziare che, con la determinazione impugnata, CR ha individuato la IN Realplastica, in applicazione della disciplina recata dall’art.245 TUA, e in particolare, del secondo comma di detto articolo, secondo cui “fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica”.
A fronte di tale previsione, il proprietario del sito, che non sia anche responsabile della contaminazione, è obbligato a mettere in campo, il più rapidamente possibile, le misure di prevenzione finalizzate a ridurre i rischi derivanti dalla contaminazione, in disparte le successive azioni che si debbono o possono intraprendere sul sito (messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica), ai sensi dell’art.242 TUA. Nella circostanza, la gravata determinazione, quanto alla posizione di IN AS, evidenzia che il relativo coinvolgimento avviene ai sensi dell’art.245, co.3, con l’effetto di rendere la società obbligata all’attivazione delle (sole) misure di prevenzione, salva la possibilità di volontaria assunzione dei successivi e più gravosi interventi, ove necessari. In ordine all’attivazione delle misure di prevenzione, l’imputabilità delle stesse al soggetto proprietario, non responsabile della contaminazione, avviene a prescindere dalla rimproverabilità a titolo di dolo o colpa (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 19.8.2025, n.7084).
Quanto, poi, all’individuazione del profilo eziologico in materia ambientale (nel legame quindi fra contaminazione e origine della criticità), in passato gestito dalla MA per discarica di rifiuti solidi urbani (periodo 1982-1989), come costantemente ritenuto dalla condivisibile giurisprudenza ed evidenziato dalla stessa CR nel provvedimento, il criterio da applicare è quello, di matrice civilistica, del “più probabile che non” e non quello, di impronta penalistica, “dell’oltre ogni ragionevole dubbio”, con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, ex art. 2727 cod. civ.. (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 18.12.2018, n.7121; ma v. anche, Tar Potenza, 28.2.2025, n.154; Tar Brescia, 14.6.2023, n.522).
Nella fattispecie in esame, CR ha rappresentato, pur nella consapevolezza che il sito gestito da ST insiste in un’area caratterizzata da inquinamento “su area vasta”, che non si può escludere la sussistenza di una fonte primaria di inquinamento addebitabile alla “vecchia discarica” gestita in passato dalla MA, data la particolare collocazione del sito (posto a monte idrogeologico rispetto ai terreni della ST).
Sul tema, si rileva, innanzi tutto, come non sia di per sé contraddittorio individuare una fonte primaria di contaminazione in un’area in cui è presente una forma di inquinamento su larga scala, ove sia comunque possibile, in applicazione delle coordinate civilistiche sopra considerate, ritenere, anche presuntivamente, che, in un determinato sito, sussista una sorgente primaria (autonoma, quindi) di inquinamento. Viceversa, la nozione di inquinamento diffuso, secondo la definizione che scaturisce dall’art.240, co.1, lett. r), TUA, presuppone che, nel sito ove è riscontrata la contaminazione, non vi siano responsabili determinati, ovvero non sia individuabile una fonte primaria di inquinamento (cfr., Ministero dell’Ambiente, rif. circolare del 23.1.2018 prot.n.1495).
Non a caso, nel provvedimento impugnato CR fa riferimento ad una riscontrata situazione di inquinamento afferente ad “area vasta” (rif. pag.2) e, allorchè, si parla di “inquinamento diffuso” (pag.4), a proposito della responsabilità del Comune di Pomezia in relazione alle p.lle diverse dalla 40, si esclude che la eventuale sussistenza di inquinamento diffuso, in termini generali, nel macro-territorio, sia incompatibile con la presenza di fonti primarie di inquinamento, da assoggettare al trattamento ed alle procedure previste dal TUA ad opera di soggetti determinati. In analogo senso, anche nel rapporto informativo approvato dalla Regione (v. all.to n.2 deposito di parte ricorrente del 29.5.2024) con determina prot.n.9156 dell’8.8.2016, costituito proprio per la valutazione delle indagini e dei rischi afferenti all’inquinamento delle acque di falda da sostanze organiche clorurate, si afferma, al par.1, che “la contaminazione ha il carattere di inquinamento di area vasta” e, al par.1.3, nel descrivere il programma delle attività compiute o da compiere, esplicita la necessità di individuare “molteplici sorgenti di contaminazione”.
Volgendo l’attenzione alla valutazione operata in concreto da CR, si ritiene che la stessa sia immune dalle censure ascritte.
Come detto, la contaminazione oggetto del procedimento in questione si riferisce alle acque di falda, in relazione alla presenza di sostanze inquinanti quali i “solventi organici clorurati”.
Dalla complessiva prospettazione della parte ricorrente, anche alla luce degli apporti delle altre parti processuali, non è infatti smentito che le sostanze inquinanti sopra individuate:
- siano state rilevate nelle misurazioni con n.2 piezometri effettuate sul sito ST, in quantità tali da superare le CSC di riferimento nelle acque di falda;
- afferendo a sostanze di matrice organica, non derivano ragionevolmente dai processi industriali di ST;
- non possono che essere di origine antropica, e quindi non naturale, come riconosciuto nella stessa perizia prodotta nel procedimento da IN AS (v., in particolare, all.to n.1 deposito CR del 21.1.2025, pag.17);
- la presenza di tali sostanze è più che compatibile con la presenza della “vecchia discarica”, posta in adiacenza all’impianto di ST, come rilevato e rappresentato ai soggetti interessati da CR, anche con il supporto di ampi riferimenti documentali, nella nota prot.n.40506 del 5.3.2024 (v. all.to n.2 deposito CR del 21.1.2025, h.11.17). In particolare, nella suddetta nota si citano le tavole 2 e 3 allegate al rapporto Arpa di cui alla nota prot.n.92338 del 27.11.2012 (v. all.to n.4 deposito IN AS del 29.5.2024) nelle quali emergeva che, rispetto all’area circostante il sito produttivo di ST, i livelli di concentrazione dei clorurati (tricloroetilene e tetracloroetilene) erano sensibilnmente più alti in prossimità del sito di ST rispetto alle aree limitrofe a detto sito.
13.2 Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente contesta il difetto di istruttoria della gravata determinazione, nella misura in cui non imputa unicamente al Comune di Pomezia, ed alla stazione di trasferenza di cui alle particelle 41, 182 e 181, dove sono tuttora stoccati rifiuti, la contaminazione in parola.
La doglianza è irrilevante, posto che CR ha individuato, a valere sulle predette p.lle, proprio il Comune di Pomezia come responsabile della contaminazione, sia pure in concorso con la MA, essendo del resto le p.lle in questione limitrofe al sito di ST, ma anche infondata, in quanto non dimostra in alcun modo, per quanto sinora chiarito, che alla contaminazione delle acque di falda sia estranea la p.lla 40, di proprietà della società ricorrente.
13.3 Con il terzo motivo di ricorso, si rimprovera il difetto di istruttoria in relazione al fatto che, nella gravata determinazione, la responsabilità del Comune di Pomezia imputabile alla stazione di trasferenza, sia stata limitata alle p.lle 41, 182 e 181 del foglio 2, e non anche alla p.lla 42 del foglio 2.
Anche tale doglianza si rivela irrilevante, in quanto riguarda la responsabilità di altro soggetto (il Comune di Pomezia) e non elide la correttezza dell’operato di CR, per quanto sinora chiarito, né, in buona sostanza, dimostra che la fonte primaria dell’inquinamento non sia riconducibile, anche in parte, alla p.lla 40 del foglio 2, di proprietà della società odierna ricorrente.
Il ricorso proposto da IN AS va pertanto respinto.
14. Il Collegio passa quindi all’esame del ricorso (connesso) proposto dal Comune di Pomezia.
14.1 Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione del TUA e dei principi di ragionevolezza, non contraddizione e buona andamento dell’azione amministrativa, nella misura in cui, pur a fronte della sussistenza, nota alla CR e da questa affermata nella gravata determinazione, di una situazione di “inquinamento diffuso”, ha poi individuato nella “vecchia discarica” e nella “stazione di trasferenza” sorgenti primarie di inquinamento, con addebito a soggetti specifici delle responsabilità prefigurate nel TUA. E ciò, nonostante sia stato attivato presso la Regione Lazio il tavolo tecnico preordinato alla soluzione delle problematiche legate all’inquinamento diffuso. Si rimprovera altresì la violazione del principio di proporzionalità, atteso che, anche in situazioni similari precedenti, è stata la proprietà dei siti a farsi carico degli interventi necessari ai sensi del TUA.
14.2 Con la seconda doglianza, si contesta la violazione del principio di responsabilità a titolo di dolo o colpa negli illeciti ambientali, non essendo provato il concorso del Comune nella causazione della contaminazione.
Le doglianze non sono condivisibili e ben possono formare oggetto di una trattazione unitaria, anche allo scopo intendendosi richiamate le pertinenti argomentazioni esposte con riguardo al connesso ricorso di IN AS.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il gravato provvedimento ha attenzionato il Comune di Pomezia in relazione ad un duplice, differente presupposto di “responsabilità”. Quanto alla p.lla 40, affermata la responsabilità nella contaminazione a carico di MA e la (necessaria) competenza della società proprietaria (IN AS) per l’adozione delle misure di prevenzione ex art.245 TUA, la chiamata in causa del Comune avviene in funzione sussidiaria ai sensi dell’art.250 TUA, ossia (altrettanto necessariamente) laddove il responsabile della contaminazione non provveda alla bonifica né vi provveda il proprietario, su base volontaria. Quanto alle restanti p.lle, il Comune viene qualificato come responsabile della contaminazione e, per l’effetto, chiamato in causa in modo diretto.
In relazione alla p.lla 40, come detto, richiamate le osservazioni rese a valere sul connesso ricorso di IN AS in merito all’integrazione del profilo eziologico (possibilità di individuare in situ una sorgente primaria di contaminazione), ed all’inconsistenza delle analoghe argomentazioni ex adverso prospettate circa l’inquinamento “diffuso”, l’individuazione sussidiaria del Comune si impone-va in applicazione dell’art.250 TUA, essendo pacifico che giammai, in sede di eventuale bonifica, potrebbe essere attivata la competenza del responsabile della contaminazione (soggetto cessato e quindi inesistente per l’ordinamento giuridico), ovvero quella del proprietario, che, in relazione alle attività di bonifica e in assenza di addebito colposo, assume carattere volontario, salva comunque la responsabilità patrimoniale di quest’ultimo (in rivalsa), ex art.253, co.3 TUA.
Quanto alle p.lle 41, 182 e 181 (parte), la qualificazione del Comune di Pomezia quale responsabile della contaminazione invero appare supportata, nel provvedimento, da idonea motivazione.
In primo luogo, sotto l’aspetto eziologico, in applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”, sono in toto replicabili le corrispondenti osservazioni rese sul connesso ricorso IN AS, posta la contiguità della stazione di trasferenza rispetto all’impianto di ST e la natura organica degli inquinanti rivenuti nelle acque di falda, certamente compatibili con lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani, tuttora presenti in situ. In merito alla precipua responsabilità dell’ente comunale, il provvedimento ha rappresentato, senza adeguata confutazione, che il Comune ebbe a requisire i terreni di proprietà di Re.In srl all’inizio degli Anni Novanta in esito ad una grave situazione emergenziale in materia di rifiuti, e in ragione della necessità di procedere allo stoccaggio di grandi quantità di materiali. A prescindere dal fatto che non risulta che, nonostante la pendenza di controversia insorta fra le parti, detti terreni siano stati restituiti alla proprietà (oggi Eco-Trading E Service srl), ai fini di cui trattasi risulta determinante rilevare che la contaminazione è comunque imputabile, in base al criterio probabilistico, all’attività della stazione di trasferenza attivata dal Comune, il quale non consta che abbia medio tempore provveduto ad alcuna attività di bonifica, tant’è vero che alcuni rifiuti giacciono tuttora inerti nei luoghi in questione senza l’apprestamento di cautele ambientali.
Il ricorso proposto dal Comune di Pomezia va pertanto respinto.
15. In conclusione, per quanto precede, i ricorsi in epigrafe, previa riunione ex art.70 cpa, vanno respinti, in quanto infondati.
Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, tenuto conto della particolare complessità delle controversie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e previa riunione ex art.70 cpa, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RO AB, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
GO BI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO BI | RO AB |
IL SEGRETARIO