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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5109 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34253/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa Elisabetta Ferrari, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 34253 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Massimiliano Tangorra, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via Nicola Stenone n. 18/26,
opponente
E non in proprio, ma in qualità di mandataria di CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Valenti, come da procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via del
Mascherino n. 72,
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.11.2023 le parti precisavano le conclusioni come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO chiedeva ed otteneva che il Tribunale Civile di Roma emettesse, in data 24.04.2020, CP_1
decreto ingiuntivo n. 6640/2020 (rg. 14527/2020), per €. 38.241,38, oltre accessori, nei confronti di per diverse fatture insolute, relative al pagamento della fornitura di energia Parte_1
elettrica effettuata presso i locali della resistente. Con atto di citazione in rinnovazione, notificato a mezzo pec in data 20 novembre 2020, la
[...]
proponeva opposizione, avverso il decreto notificato in data 27.04.2020, eccependo Parte_1
preliminarmente la non corretta fatturazione da parte di che infatti, informava la cliente che CP_1
“per un imprevisto problema tecnico, non siamo stati in grado di inviarLe le fatture con la periodicità stabilita", allegando una rilevante fattura di conguaglio per un periodo di oltre due anni;
che nello stesso periodo aveva emesso delle fatture, senza la giusta periodicità e di importi di CP_1
molto inferiori, regolarmente pagate dall'opponente; che successivamente in virtù dei soliti CP_1
problemi tecnici, emetteva una nuova fattura di conguaglio, ricomprendente anche il precedente periodo già conguagliato;
che il problema della mancata fatturazione periodica era imputabile unicamente ad tanto che l'opponente inviava un reclamo scritto, per contestare la fatturazione CP_1
e chiedere una rateizzazione dei pagamenti, anche considerando che i conguagli non potevano essere stati emessi su consumi effettivi dell'utente, ma su consumi probabilmente sovrastimati;
che mancava la prova dei consumi e la condotta tenuta da si presentava in violazione degli CP_1
obblighi di emissione periodica della fatturazione, di contabilizzazione e di rilevazione dei consumi, pertanto, l'opponente chiedeva al tribunale, in via preliminare, di non concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto, nel merito di annullare e revocare il decreto ingiuntivo de quo, in subordine di annullare e revocare il decreto e di rideterminare la somma effettivamente dovuta dall'opponente, come accertato in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava quanto dedotto dall'opponente e rilevava preliminarmente, la tardività dell'opposizione, da cui ne derivava l'inammissibilità ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo;
che le fatture venivano emesse da a seguito della CP_1
comunicazione da parte del Distributore competente dei dati delle letture ed ove, come nel caso specifico, questi non fossero comunicati, il fornitore provvedeva ad emettere le fatture sulla base delle stime, che venivano poi conguagliate dopo la lettura eseguita dal Distributore;
che l'opponente non aveva contestato la fatturazione, anzi riconoscendo il dovuto, aveva chiesto di essere ammessa al beneficio della rateizzazione;
che le contestazioni e le eccezioni mosse dall'opponente erano generiche e prive di riscontro probatorio e, pertanto, l'opposta chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità e inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, nel merito, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, ovvero di condannare l'opponente al pagamento della somma di
€.35.241,38, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. o al pagamento della somma, maggiore o minore di giustizia, accertata a seguito dell'istruttoria, oltre interessi di mora ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata CTU, all'udienza del 21.11.2023, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria e della consulenza tecnica espletata, l'opposizione promossa dalla
[...]
è risultata parzialmente fondata. Parte_1
Preliminarmente, si deve ritenere infondata l'eccezione dell'opposta di tardività dell'opposizione ex art.650 c.p.c.. Infatti, l'opposizione era stata tempestivamente notificata dall'opponente, ma difettando della vocatio in ius, nell'atto di citazione, la stessa ne aveva chiesto la Parte_1
rinnovazione, che era stata consentita ed eseguita nel termine perentorio assegnato (cfr. verbale udienza del 17.11.2020 e allegati fascicolo opponente 23.11.2020).
Sul punto, più volte si è espresso il Supremo Collegio, precisando che, il giudice di merito, rilevata la nullità della notifica, deve ordinarne la rinnovazione che, se regolarmente effettuata, impedisce ogni forma di decadenza (cfr. Cass. 98/6410; Cass. 9233/2009). Infatti, la sanatoria del vizio di nullità, che impone la rinnovazione della notifica, ha efficacia retroattiva (cfr. Cass. n.18694/2017).
Il principio, di carattere generale, è espressione di quanto indicato dall'art. 291 c.p.c., senza eccezione o deroga nell'ipotesi di nullità della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudice può sempre ordinare la rinnovazione della notifica, che va eseguita nel termine perentorio appositamente concesso, ancorché la seconda notificazione sia stata effettuata oltre il termine prescritto per l'opposizione stessa (cfr. sul punto Cass. n.19259/2021, Cass. n.22113/2015 e Cass.
n.4379/2014).
Pertanto, nella fattispecie in esame la tempestiva rinnovazione della notifica della citazione ha sanato il vizio dell'atto, impedendo qualsiasi decadenza.
Sempre preliminarmente, occorre rilevare che l'importo indicato nel decreto ingiuntivo, differente ed errato, rispetto alla richiesta di eccepito tempestivamente dall'opponente, sin dalla prima CP_1
memoria ex art. 183 n.1 c.p.c., doveva essere corretto, non potendo essere confermato un titolo frutto di un errore materiale. Naturalmente, la circostanza non impediva l'accertamento dell'effettivo credito dell'opposta.
Nel merito, si deve osservare che l'opponente sollevava diverse eccezioni, tra cui la non periodicità della fatturazione, l'emissione di fatture di conguaglio di elevato importo e per alcuni periodi sovrapposte, la mancanza di prova dei consumi fatturati, presumibilmente sovrastimati. La stessa opposta riconosceva di non avere potuto emettere le fatture con la dovuta regolarità, imputabile nella specie al Distributore, che non comunicava i consumi con cadenza regolare. La circostanza, pertanto, non è contestata (cfr. docc.3 e 8 fascicolo opponente).
Va, tuttavia, osservato che la stessa opponente riconosceva il proprio debito, con la lettera in cui chiedeva di essere ammessa al beneficio della rateizzazione, almeno quanto all'importo di euro
12.562,83, chiesto da alla data del 23.02.2015 (cfr. doc. 5 fascicolo opposta). CP_1
Con riferimento agli importi richiesti con il decreto ingiuntivo da ed alle effettive somme CP_1
dovute dall'opponente, deve farsi riferimento all'elaborato del CTU, ing. incaricato di Per_1
verificare i consumi contabilizzati da ed i relativi importi fatturati, per il periodo dicembre CP_1
2012 a giugno 2017, precisando il rispettivo dare avere tra le parti.
Le conclusioni del CTU, chiare, dettagliate, adeguatamente motivate e non contestate dalle parti, vengono fatte proprie da questo giudice, che ne condivide i risultati, nei quali l'ing. a Per_1
seguito della verifica e della “ricostruzione dei consumi” effettuata, ha indicato un consumo nel periodo oggetto di causa di “kWh 275.209” (cfr. elaborato ing. tabelle pagg. 10,11, 12, 13). Per_1
Ancora il CTU precisava che a fronte del consumo indicato, l'importo dovuto dall'opponente ad ammontava ad € 44.033,00 (kWh 275.209 x 0,16 € kWh), da cui doveva essere detratto CP_1
quanto corrisposto dalla pari ad € 11.803,49 e, pertanto, il residuo da versare, in Parte_1
virtù del rispettivo dare avere, era pari ad € 32.230,00 (€ 44.033,00 da pagare - € 11.803,49 pagati), secondo quanto confermato nell'elaborato peritale (cfr. elaborato ing. pag. 14). Per_1
Il comportamento di nella gestione dell'emissione delle fatture contribuiva a creare CP_1
confusione tra le cifre corrisposte e quanto dovuto, tanto che occorreva eseguire la perizia, per determinare il corretto importo dovuto.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, sia per l'errore nell'importo ingiunto, sia per la difformità della cifra dovuta. L'opponente dovrà essere condannata a versare in favore dell'opposta il complessivo importo di € 32.230,00, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo.
Le spese di giudizio, considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, dovuto anche alla confusa fatturazione dell'opposta, che ha determinato la necessità di eseguire la perizia per individuare l'importo effettivo da corrispondere, si ritiene debbano essere integralmente compensate tra le parti, comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6640/2020 (Rg. 14527/2020), emesso dal Tribunale di Roma
[...] il 24.04.2020, ad istanza di per €. 38.241,38, oltre accessori, ogni altra istanza, CP_1
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €.32.789,19, oltre interessi dalle fatture;
C) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
D) Pone definitivamente a carico delle parti, in ragione della metà ciascuna, le spese di
CTU, come già liquidate.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2025
IL GIUDICE
Elisabetta Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa Elisabetta Ferrari, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 34253 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Massimiliano Tangorra, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via Nicola Stenone n. 18/26,
opponente
E non in proprio, ma in qualità di mandataria di CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Valenti, come da procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via del
Mascherino n. 72,
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.11.2023 le parti precisavano le conclusioni come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO chiedeva ed otteneva che il Tribunale Civile di Roma emettesse, in data 24.04.2020, CP_1
decreto ingiuntivo n. 6640/2020 (rg. 14527/2020), per €. 38.241,38, oltre accessori, nei confronti di per diverse fatture insolute, relative al pagamento della fornitura di energia Parte_1
elettrica effettuata presso i locali della resistente. Con atto di citazione in rinnovazione, notificato a mezzo pec in data 20 novembre 2020, la
[...]
proponeva opposizione, avverso il decreto notificato in data 27.04.2020, eccependo Parte_1
preliminarmente la non corretta fatturazione da parte di che infatti, informava la cliente che CP_1
“per un imprevisto problema tecnico, non siamo stati in grado di inviarLe le fatture con la periodicità stabilita", allegando una rilevante fattura di conguaglio per un periodo di oltre due anni;
che nello stesso periodo aveva emesso delle fatture, senza la giusta periodicità e di importi di CP_1
molto inferiori, regolarmente pagate dall'opponente; che successivamente in virtù dei soliti CP_1
problemi tecnici, emetteva una nuova fattura di conguaglio, ricomprendente anche il precedente periodo già conguagliato;
che il problema della mancata fatturazione periodica era imputabile unicamente ad tanto che l'opponente inviava un reclamo scritto, per contestare la fatturazione CP_1
e chiedere una rateizzazione dei pagamenti, anche considerando che i conguagli non potevano essere stati emessi su consumi effettivi dell'utente, ma su consumi probabilmente sovrastimati;
che mancava la prova dei consumi e la condotta tenuta da si presentava in violazione degli CP_1
obblighi di emissione periodica della fatturazione, di contabilizzazione e di rilevazione dei consumi, pertanto, l'opponente chiedeva al tribunale, in via preliminare, di non concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto, nel merito di annullare e revocare il decreto ingiuntivo de quo, in subordine di annullare e revocare il decreto e di rideterminare la somma effettivamente dovuta dall'opponente, come accertato in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava quanto dedotto dall'opponente e rilevava preliminarmente, la tardività dell'opposizione, da cui ne derivava l'inammissibilità ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo;
che le fatture venivano emesse da a seguito della CP_1
comunicazione da parte del Distributore competente dei dati delle letture ed ove, come nel caso specifico, questi non fossero comunicati, il fornitore provvedeva ad emettere le fatture sulla base delle stime, che venivano poi conguagliate dopo la lettura eseguita dal Distributore;
che l'opponente non aveva contestato la fatturazione, anzi riconoscendo il dovuto, aveva chiesto di essere ammessa al beneficio della rateizzazione;
che le contestazioni e le eccezioni mosse dall'opponente erano generiche e prive di riscontro probatorio e, pertanto, l'opposta chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità e inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, nel merito, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, ovvero di condannare l'opponente al pagamento della somma di
€.35.241,38, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. o al pagamento della somma, maggiore o minore di giustizia, accertata a seguito dell'istruttoria, oltre interessi di mora ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata CTU, all'udienza del 21.11.2023, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria e della consulenza tecnica espletata, l'opposizione promossa dalla
[...]
è risultata parzialmente fondata. Parte_1
Preliminarmente, si deve ritenere infondata l'eccezione dell'opposta di tardività dell'opposizione ex art.650 c.p.c.. Infatti, l'opposizione era stata tempestivamente notificata dall'opponente, ma difettando della vocatio in ius, nell'atto di citazione, la stessa ne aveva chiesto la Parte_1
rinnovazione, che era stata consentita ed eseguita nel termine perentorio assegnato (cfr. verbale udienza del 17.11.2020 e allegati fascicolo opponente 23.11.2020).
Sul punto, più volte si è espresso il Supremo Collegio, precisando che, il giudice di merito, rilevata la nullità della notifica, deve ordinarne la rinnovazione che, se regolarmente effettuata, impedisce ogni forma di decadenza (cfr. Cass. 98/6410; Cass. 9233/2009). Infatti, la sanatoria del vizio di nullità, che impone la rinnovazione della notifica, ha efficacia retroattiva (cfr. Cass. n.18694/2017).
Il principio, di carattere generale, è espressione di quanto indicato dall'art. 291 c.p.c., senza eccezione o deroga nell'ipotesi di nullità della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudice può sempre ordinare la rinnovazione della notifica, che va eseguita nel termine perentorio appositamente concesso, ancorché la seconda notificazione sia stata effettuata oltre il termine prescritto per l'opposizione stessa (cfr. sul punto Cass. n.19259/2021, Cass. n.22113/2015 e Cass.
n.4379/2014).
Pertanto, nella fattispecie in esame la tempestiva rinnovazione della notifica della citazione ha sanato il vizio dell'atto, impedendo qualsiasi decadenza.
Sempre preliminarmente, occorre rilevare che l'importo indicato nel decreto ingiuntivo, differente ed errato, rispetto alla richiesta di eccepito tempestivamente dall'opponente, sin dalla prima CP_1
memoria ex art. 183 n.1 c.p.c., doveva essere corretto, non potendo essere confermato un titolo frutto di un errore materiale. Naturalmente, la circostanza non impediva l'accertamento dell'effettivo credito dell'opposta.
Nel merito, si deve osservare che l'opponente sollevava diverse eccezioni, tra cui la non periodicità della fatturazione, l'emissione di fatture di conguaglio di elevato importo e per alcuni periodi sovrapposte, la mancanza di prova dei consumi fatturati, presumibilmente sovrastimati. La stessa opposta riconosceva di non avere potuto emettere le fatture con la dovuta regolarità, imputabile nella specie al Distributore, che non comunicava i consumi con cadenza regolare. La circostanza, pertanto, non è contestata (cfr. docc.3 e 8 fascicolo opponente).
Va, tuttavia, osservato che la stessa opponente riconosceva il proprio debito, con la lettera in cui chiedeva di essere ammessa al beneficio della rateizzazione, almeno quanto all'importo di euro
12.562,83, chiesto da alla data del 23.02.2015 (cfr. doc. 5 fascicolo opposta). CP_1
Con riferimento agli importi richiesti con il decreto ingiuntivo da ed alle effettive somme CP_1
dovute dall'opponente, deve farsi riferimento all'elaborato del CTU, ing. incaricato di Per_1
verificare i consumi contabilizzati da ed i relativi importi fatturati, per il periodo dicembre CP_1
2012 a giugno 2017, precisando il rispettivo dare avere tra le parti.
Le conclusioni del CTU, chiare, dettagliate, adeguatamente motivate e non contestate dalle parti, vengono fatte proprie da questo giudice, che ne condivide i risultati, nei quali l'ing. a Per_1
seguito della verifica e della “ricostruzione dei consumi” effettuata, ha indicato un consumo nel periodo oggetto di causa di “kWh 275.209” (cfr. elaborato ing. tabelle pagg. 10,11, 12, 13). Per_1
Ancora il CTU precisava che a fronte del consumo indicato, l'importo dovuto dall'opponente ad ammontava ad € 44.033,00 (kWh 275.209 x 0,16 € kWh), da cui doveva essere detratto CP_1
quanto corrisposto dalla pari ad € 11.803,49 e, pertanto, il residuo da versare, in Parte_1
virtù del rispettivo dare avere, era pari ad € 32.230,00 (€ 44.033,00 da pagare - € 11.803,49 pagati), secondo quanto confermato nell'elaborato peritale (cfr. elaborato ing. pag. 14). Per_1
Il comportamento di nella gestione dell'emissione delle fatture contribuiva a creare CP_1
confusione tra le cifre corrisposte e quanto dovuto, tanto che occorreva eseguire la perizia, per determinare il corretto importo dovuto.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, sia per l'errore nell'importo ingiunto, sia per la difformità della cifra dovuta. L'opponente dovrà essere condannata a versare in favore dell'opposta il complessivo importo di € 32.230,00, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo.
Le spese di giudizio, considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, dovuto anche alla confusa fatturazione dell'opposta, che ha determinato la necessità di eseguire la perizia per individuare l'importo effettivo da corrispondere, si ritiene debbano essere integralmente compensate tra le parti, comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6640/2020 (Rg. 14527/2020), emesso dal Tribunale di Roma
[...] il 24.04.2020, ad istanza di per €. 38.241,38, oltre accessori, ogni altra istanza, CP_1
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €.32.789,19, oltre interessi dalle fatture;
C) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
D) Pone definitivamente a carico delle parti, in ragione della metà ciascuna, le spese di
CTU, come già liquidate.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2025
IL GIUDICE
Elisabetta Ferrari