Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/05/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3655 R.G. cont. 2020
TRA
- C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
- C.F. , elettivamente domiciliati in viale N.
[...] C.F._2
Paganini n. 83 - Latina presso lo studio dell'avv. Roberto Di Girolamo, dal quale sono rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonio
NOTARFONSO, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente _1 C.F._3
domiciliato in via Mascagni – Aprilia (LT) presso lo studio dell'avv. Sabrina RESTA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
- C.F. e Controparte_2 C.F._4
1
in via Marconi n. 23 - Aprilia (LT), presso lo studio dell'avv. Antonella FELLINE, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Latina: - accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., valutati i fatti e circostanze così come sopra esposti, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita del
20/05/2019 a rogito del Notaio (Rep. N.17043 e Racc. 10145) Persona_1
avvenuto tra i convenuti, con il quale sono stati venduti gli immobili, meglio censiti al
Catasto Fabbricati del Comune di Aprilia al Foglio 106, particella 559, sub 5, Cat.
A/7, classe 1, consistenza 7 vani con rendita € 650,74 ed al Foglio 106, particella
866, sub1, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del suddetto atto di disposizione nei confronti degli odierni attori, nel contempo disponendo la trasmissione della sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina per la trascrizione, con esonero di ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”;
per parte convenuta, (note scritte per l'udienza di _1
precisazione delle conclusioni): “Il sottoscritto Avv. Sabrina Resta, procuratore e domiciliatario come in atti del convenuto, sig. -preso atto del _1
provvedimento emesso il 06.07.2022 dall'intestato Giudice, con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni- con le presenti note, nel contestare ogni ex adversa deduzione e produzione, si riporta ai propri scritti difensivi e ai documenti prodotti e conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2020, che quivi testualmente si trascrivono: “il Tribunale adito
Voglia: -rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto, stante
l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per l'azione revocatoria dall'art. 2901 C.c. e, comunque, in ragione della non assoggettabilità alla
2 revocatoria dell'atto di compravendita oggetto di causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 comma 3 C.c; con vittoria di spese di lite e compensi professionali”;
per parte convenuta, e (note Controparte_2 CP_3
scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni): “Per i convenuti
[...]
e , il sottoscritto avv. Antonella Felline -ribadendo Controparte_2 CP_3
ed insistendo nell'ammissione delle richieste istruttorie già formulate e contestato tutto quanto avverso dedotto e prodotto- nel riportarsi alla comparsa di costituzione
e risposta del 30/12/2020, nonché alle memorie e ad ogni altro scritto difensivo già in atti, conclude affinché l'adito Tribunale, per tutto quanto meglio colà dedotto e documentato, Voglia rigettare l'avversa domanda in revocatoria ordinaria ex art.
2901 c.c., in quanto infondata in fatto e diritto o, comunque, perché priva dei relativi requisiti, soggettivi ed oggettivi, ai fini della concepibilità dell'invocata tutela;
con vittoria di spese ed onorari di causa”. Si chiede altresì che il Tribunale, trattenuta la causa in decisione, Voglia concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno evocato in giudizio , e Parte_2 _1 CP_3
chiedendo, in accoglimento dell'azione revocatoria di Controparte_2
cui all'art. 2901 c.c. proposta, la revoca e la dichiarazione di inefficacia del contratto di compravendita relativo agli immobili siti nel Comune di Aprilia, censiti al Catasto fabbricati di detto comune al foglio 106, particella 559, sub 5 e particella 866, sub 1.
A sostegno della propria pretesa, gli attori hanno dichiarato di vantare crediti nei confronti del convenuto;
in particolare ha _1 Parte_1
rilevato la pendenza del procedimento di separazione giudiziale nei confronti dell'ex marito (procedimento rubricato al R.G. n. 3737 del 2016 presso il _1
Tribunale di Latina) e che in sede presidenziale, con provvedimento del 31/8/2017, è stato posto a carico del convenuto un assegno di mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 900,00 mensili, oltre spese straordinarie da corrispondere alla madre nella misura del 50%.
A seguito del provvedimento presidenziale richiamato, _1
avrebbe interrotto il pagamento delle spese straordinarie di mantenimento e avrebbe
3 iniziato a versare con forti ritardi il mantenimento ordinario e di conseguenza l'attrice ha agito in sede civile e penale per far fronte a detto inadempimento;
nel contempo il convenuto ha dato impulso all'apertura di un subprocedimento per la modifica delle condizioni di separazione ove ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento per la minore pari ad € 200,00 mensili, sul presupposto di versare in una condizione di indigenza economica.
Secondo la prospettazione attorea, dunque, la vendita dell'unico bene di proprietà dell'attore avrebbe pregiudicato la possibilità per la stessa di rivalersi sul bene a soddisfazione del credito accumulato nel tempo, derivante dal mancato versamento dell'assegno mensile di mantenimento della figlia minore e della metà delle spese straordinarie, per un importo che, al momento di introduzione della domanda giudiziale, sarebbe pari ad € 9.567,00 per l'assegno di mantenimento ordinario, a cui aggiungere la somma di € 8.540,67 per le spese straordinarie.
Ciò considerato l'attrice ha agito anche in vista del timore di veder pregiudicato il versamento anche delle future mensilità sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della minore (quantificando in via orientativa un futuro credito pari ad € 160.000,00 a titolo di assegno di mantenimento ed € 90.000,00 per spese straordinarie e universitarie).
ha invece rilevato di vantare un credito nei confronti del Parte_2
convenuto derivante dal prestito di somme di denaro che l'attore ha _1
concesso al convenuto al fine di provvedere ai miglioramenti apportati all'immobile oggetto dell'atto impugnato per revocatoria nel presente giudizio, per il quale l'attore ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 678 del 2019 emesso dal Tribunale di Latina il
29/4/2019 per la somma di € 19.266,00, avverso il quale il debitore ha proposto opposizione, ma del quale ha ottenuto la provvisoria esecutività.
Inoltre, parte convenuta risulterebbe debitore dell'attore , Parte_2
per l'ulteriore somma, derivante da un successivo mutuo concesso in favore del convenuto per l'importo erogato di € 14.800,00, cosicché lo stesso Parte_2
vanterebbe un credito complessivo di € 34.000,00.
Gli attori, in forza dei predetti crediti, hanno agito per ottenere la revocatoria della compravendita del bene per cui è causa e l'inefficacia della detta alienazione, anche sul presupposto per cui uno degli acquirenti, identificato in , CP_3
4 sarebbe stato al corrente della situazione debitoria del in virtù del fatto che P_
lo stesso avrebbe agito in qualità di difensore del convenuto e ne _1
avrebbe curato le pratiche stragiudiziali inerenti ai debiti contratti da quest'ultimo, con ciò dimostrando la sussistenza anche del requisito della consapevolezza del terzo del pregiudizio che l'atto di alienazione ha arrecato alla posizione dei creditori del
P_
Per le esposte ragioni gli attori hanno concluso come in epigrafe.
1.1 Nel costituirsi in giudizio ha contestato quanto dedotto _1
da parte attrice e ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c..
Il convenuto ha preliminarmente allegato che avrebbe subito un drastico azzeramento della propria situazione patrimoniale nell'anno 2019, a seguito della perdita di occasioni lavorative e cha la sua situazione economico-patrimoniale è stata ulteriormente aggravata dall'apertura di un'attività di pizzeria in Latina, che gli avrebbe causato importanti perdite economiche;
pertanto, allo stato attuale, l'unica entrata economica del convenuto sarebbe pari ad € 567,08 mensili dovuti al reddito di cittadinanza.
Ha sostenuto di aver provveduto, seppur con ritardo, al pagamento della somma mensile prevista per l'assegno di mantenimento della figlia minore sino a data successiva alla compravendita dell'immobile per cui è causa e ha depositato, ad ulteriore riprova di quanto sostenuto, l'istanza per la riduzione dell'importo dovuto per il mantenimento proposta ai sensi dell'art. 709 c.p.c. e fondata appunto sulla base delle mutate condizioni economiche.
Ha, altresì, sostenuto che il debito vantato da sarebbe Parte_2
rappresentato, da un lato, da somme versate sul conto corrente cointestato a P_
e (importo pari ad € 30.000,00), che il
[...] Parte_1 P_ avrebbe già restituito per la suo quota con versamento pari ad € 17.238,00, mentre altra somma pari ad € 6.500,00 sarebbe stata versata dal direttamente in Parte_2
favore della figlia con bonifico bancario.
Oltre all'insussistenza dei crediti nella misura indicata, il convenuto ha infine rilevato come la vendita del bene per cui è causa sarebbe stata decisa al fine di far fronte al pagamento di debiti scaduti in favore della banca che gli aveva CP_4
5 concesso (nell'anno 2008) un mutuo per la ristrutturazione dell'immobile per cui è causa.
Dalla vendita del bene il convenuto avrebbe ricavato delle somme per il pagamento di vari debiti scaduti ed in particolare rileva di aver destinato la somma di
€ 111.367,00 all'estinzione anticipata del mutuo ipotecario contratto con la CP_4
somma di € 60.000,00 in favore di fornitori e operai che si erano occupati della ristrutturazione del locale ove è stata aperta la pizzeria di cui il era P_
divenuto titolare;
l'importo di € 15.000,00 utilizzati per l'estinzione degli scoperti e morosità maturate con diversi istituti finanziari;
la ulteriore somma di € 4.900,00 versati per l'estinzione del saldo per l'estinzione di un prestito Findomestic;
l'importo di € 3.800,00 pagati in via anticipata per la locazione annuale di appartamento in
Sabaudia ove il AN si sarebbe trasferito dal mese di luglio 2019; € 16.000,00 a titolo di pagamento per dell'affitto di azienda in favore della sig.ra saldato Parte_3
alla riconsegna del bene nell'aprile 2020; infine € 25.000,00 per compensi corrisposti ai dipendenti.
Ciò considerato, il convenuto invocando il disposto di cui al terzo comma dell'art. 2901 c.c. ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
1.2 Con comparsa depositata il 30/12/2020 si sono costituiti in giudizio e , contestando la ricostruzione operata Controparte_2 CP_3
dagli attori in fatto e in diritto ed in particolare sostenendo di non essere stati a conoscenza della condizione debitoria del convenuto , ma che il _1
avrebbe solo avuto contezza di un ipotetico credito risarcitorio derivante dalla CP_3
querela sporta dall'attrice ai sensi dell'art. 572 c.p., non avendo, come avvocato, offerto alcun patrocinio in favore del in cause civili. P_
Nella prospettazione dei convenuti e , al momento di acquisto CP_2 CP_3
del bene oggetto di causa, non vi sarebbero state pendenze debitorie maturate per il mantenimento della figlia del convenuto e sarebbe risultato, inoltre, P_
pendente il giudizio per la modifica delle condizioni di mantenimento della minore, sintomatico di una condizione peggiorativa della condizione economica del hanno quindi contestato che dalla missiva indirizzata al , P_ CP_3
riguardante la pregressa gestione della PT INTERNATIONAL CHASE & CO. S.r.l., di cui il era titolare per la quota dell'1%, potesse desumersi la costituzione Parte_2
6 di supposti crediti in favore dell'attore, mancando il collegamento con il credito da mutuo dedotto dal nel presente giudizio. Parte_2
Hanno sostenuto, inoltre, che il loro interesse all'acquisto del bene del convenuto sarebbe stato giustificato dalla necessità di ottenere P_
un'abitazione ampia ove poter far risiedere anche il padre del convenuto , in CP_3
condizioni di salute precarie;
pertanto, avrebbero esso attore avrebbe accettato la proposta di vendita del per il complessivo prezzo di € 350.000,00, P_ concordando una caparra di € 20.000,00, condizionata all'ottenimento del mutuo ipotecario da parte degli acquirenti e rinviando al successivo preliminare gli ulteriori dettagli della vendita, con rogito da stipulare entro il mese di maggio 2019.
Hanno poi concluso detto contratto preliminare di vendita in data 29/3/2019 e successivamente, in data 20/5/2019 è stato redatto il contratto definitivo con rogito del notaio di Aprilia (rep. n. 1743, racc. n. 10145), con contestuale Per_1 erogazione in favore degli acquirenti di mutuo ipotecario di € 280.000,00 di cui
111.369,00, bonificati nel medesimo giorno del rogito alla per il Controparte_5
pagamento del residuo mutuo gravante sul cespite.
Avendo rilevato, dunque, l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, i convenuti hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e non ammesse le prove per interpello e testimoniali articolate dalle parti, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, con ordinanza del 27/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. Gli attori hanno agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita dell'immobile sito in Aprilia, in via Torre del Padiglione n. 80, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Aprilia, al foglio 106, particella 559, sub. 5 e particella 866 sub. 1, ai rogiti del notaio Per_1
(rep. n. 17043 - racc. n. 10145), stipulato in data 20/5/2019 (registrato a Latina il
21/5/2019 n. 5678, Serie 1/T; trascritto a Latina il 21/5/2019, reg. gen. n. 11446 - reg. part. n. 8333), con il quale la convenuta ha acquistato il Controparte_2
7 diritto di nuda proprietà sul bene, mentre ha acquistato il diritto di CP_3
usufrutto, sul presupposto per cui detta compravendita sarebbe stata realizzata in pregiudizio agli attori, quali creditori della parte venditrice . _1
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto di vantare crediti nei confronti del convenuto nella misura di € 9.567,00, l'attrice _1 [...]
, per la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento Parte_1
dovuto dal convenuto in favore della figlia minore e di € 8.540,00 per le spese straordinarie relative alla minore;
pari ad € 19.266,00 per quanto riguarda l'attore
[...]
, quest'ultimo avendo esposto un credito dovuto ad un prestito in Parte_2
favore del convenuto e per il quale ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 678/2019 dal
Tribunale di Latina, emesso il 29/4/2019, oltre ad un ulteriore credito, pari ad €
14.800,00, derivante da ulteriore prestito erogato dal a , Parte_2 _1
per cui questi risulterebbe allo stato debitore per la somma totale di € 34.000,00.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno eccepito l'infondatezza della domanda, attesa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. ed in particolare, trattandosi di atto a titolo oneroso, della consapevolezza dei terzi CP_3
e e, sulla scorta di tali deduzioni e delle ulteriori
[...] Controparte_2
sopra esposte, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.
3. I presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, desumibili dall'art. 2901
c.c., sono:
a) la sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando;
b) l'atto di disposizione del debitore (che può essere successivo o anteriore al credito del revocante);
c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore
(c.d. eventus damni);
d) il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza di arrecare con il proprio atto (anteriore all'insorgenza del credito del revocante) un pregiudizio al creditore;
e) la partecipatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore arreca alla garanzia
8 patrimoniale, nel caso in cui l'atto di disposizione sia stato posto in essere a titolo oneroso;
f) se l'atto da revocare è anteriore all'insorgenza del credito, la revoca è ammessa solo se si dimostri: a) che esso è stato dolosamente preordinato in danno del creditore;
b) che il terzo è stato partecipe della dolosa preordinazione (c.d. animus nocendi).
3.1 Sussistenza del credito - La prova dell'esistenza del credito, quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria, incombe sull'attore.
Parte attrice ha dimostrato la sussistenza del credito, Parte_1
dalla stessa vantato nei confronti del convenuto in forza dell'obbligo di corresponsione, a titolo di mantenimento della figlia minore, gravante sul convenuto
, dell'importo di € 900,00 mensili e del 50% delle spese _1
straordinarie, in ossequio a quanto stabilito con ordinanza presidenziale del
31/8/2017.
A sostegno della mancata corresponsione di quanto dovuto da parte del convenuto in adempimento del provvedimento presidenziale, l'attrice ha altresì allegato il decreto ingiuntivo n. 184/2019 emesso dal Giudice di Pace di Latina relativo alle somme non pagate a titolo di spese straordinarie per la minore e concernenti gli anni 2017-2018, pari ad € 3.443,00; decreto munito di formula esecutiva dal 27/8/2019, seguito da atto di precetto notificato ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 17/9/2019, atto non opposto e credito che risulta non saldato.
L'attrice ha altresì depositato decreto ingiuntivo n. 2040 del 2019, emesso dal
Tribunale di Latina in data 11/11/2019, nel procedimento rubricato all'R.G. n. 6086 del 2019; decreto relativo al pagamento della somma di € 5.096,92 in aggiunta agli interessi legali dalla domanda e le spese processuali (liquidate in € 400,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa) e relative a spese straordinarie sostenute per la minore sino al 7/11/2019. Persona_2
Rispetto a detti crediti il convenuto ha sostenuto di aver adempiuto all'obbligo di mantenimento della minore nonostante la somma stabilita in sede presidenziale fosse divenuta incompatibile con la propria ridotta capacità economica di cui rileva l'intervenuto azzeramento, in termini di capacità reddituale, intorno al 2019 ed ha
9 allegato di aver adempiuto al detto onere anche dopo l'atto di compravendita oggetto di causa.
Ha allegato, inoltre atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
2040/2019, rilevando inoltre la mancanza di provvisoria esecutività del detto decreto in virtù dell'ordinanza di rigetto della richiesta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., resa nel procedimento avanti al Tribunale di Latina avente R.G. n. 209/2020 e dalla lettura del quale, tuttavia, non si evince il riferimento alle parti e al decreto ingiuntivo in esame
(v. doc. 14 allegato alla comparsa).
Rispetto al credito derivante dalla mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento della minore , il convenuto non ha Persona_2
dimostrato l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligo derivante dall'ordinanza presidenziale del 31/8/2017, limitandosi ad allegare alla comparsa di costituzione una serie di bonifici relativi al mese di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, dell'anno 2019, dai quali risulterebbe adempiuto l'obbligazione di mantenimento in parola, ma nulla dimostrando in ordine a quanto dovuto per le spese straordinarie ed in relazione agli importi maturati in forza dello stesso obbligo sin dalla data di emissione dell'ordinanza presidenziale (€ 900,00 mensili sino alla sentenza del Tribunale di Latina, sez. Famiglia, che sulla base del ricorso ex art. 709
c.p.c., ha ridotto l'assegno di mantenimento ad € 600,00 mensili, resa nel giudizio avente R.G. n. 3737/2016, del 23/3/2021).
Solo risulta agli atti un bonifico imputato agli anni 2017 e 2018 ove emerge il pagamento dell'importo di € 1.876,00 per il “saldo mantenimento dicembre 2018 e gennaio 2019”.
Per quanto attiene invece alla posizione creditoria di , il Parte_2 quale ha allegato di vantare un credito complessivo di € 34.000,00, agli atti di causa
è stato allegato decreto ingiuntivo n. 678/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data
29/4/2019, nel procedimento rubricato all'R.G. n. 1957/2019, con il quale il tribunale ha ingiunto al convenuto il pagamento della somma di € 19.266,00 (oltre interessi come richiesti dalla domanda fino al saldo, nonché le spese del presente procedimento liquidate in complessivi € 745,50 di cui € 145,50 per spese e € 600,00 per onorari oltre iva, spese generali e cpa); decreto notificato al convenuto P_
in data 8/5/2019.
10 L'attore ha altresì allegato di vantare un ulteriore credito per Parte_2
l'importo di € 14.800,00, derivante da prestito effettuato in favore del convenuto e di cui offre dimostrazione con l'allegazione dell'estratto conto (Fineco banca) relativo ai mesi di aprile, maggio, giugno 2014 del proprio conto corrente, ove emergono due bonifici di cui risulta beneficiario, della somma di € 7.000,00 _1 ciascuno, elargiti al convenuto in data 15/5/2014 e 19/6/2014 con causale “giroconto”
e “aiuto temporaneo”.
La natura di “prestito” a favore del delle somme indicate, è P_
pacificamente riconosciuta anche dal convenuto, il quale, tuttavia, sostiene di aver rimborsato al la somma di € 17.238,00. Di tale rimborso non vi è prova Parte_2
documentale in atti.
3.1.1 Occorre a questo punto chiarire che, sulla base del disposto di cui all'art. 2901 c.c., legittimato attivo all'azione relativa è chiunque vanti un diritto di credito anche soggetto a condizione o a termine o anche solo eventuale verso il debitore, credito la cui sussistenza potrà essere provata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge.
A nulla rileva che il credito sia privilegiato o chirografario;
non è necessario che sia liquido ed esigibile;
neppure si richiede che esso sia già certo e determinato nel suo ammontare, né che sia (necessariamente) anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (su questa ampia nozione di credito quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, che ricomprende addirittura il c.d. credito litigioso, si vedano, a titolo puramente esemplificativo e tra le moltissime,
Cass. 18.5.2004, n. 9440; Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass.
24.7.2003, n. 11471; Cass. 18.3.2003, n. 3981; Cass. 27.6.2002, n. 9349; Cass.
14.11.2001, n. 14166; Cass. 4.6.2001, n. 7484; Cass. 29.3.1999, n. 2971; Cass.
2.9.1996, n. 8013; Cass. 22.3.1990, n. 2400).
Ancora può essere richiamato il principio, ribadito più di recente, per cui
“Posto che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte
11 contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (Cass. sez. civ., sez. III, 06/05/2021, n.
12047, ma anche Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n. 4212).
Il concetto di 'credito' - presupposto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - va inteso, dunque, in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
Gli elementi a supporto della domanda introdotta da sopra Parte_2
riportati (decreto ingiuntivo e bonifici a favore del convenuto) sono ampiamente sufficienti a ritenere provato il presupposto dell'azione pauliana in esame.
Per quanto concerne la posizione dell'attrice occorre Parte_1
ulteriormente chiarire che “il coniuge separato che ottenga, in forza di provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento diventi creditore di un'obbligazione pecuniaria periodica (Cass., 14 febbraio 2007, n. 3336), avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo (Cass., 4 aprile 2005, n. 6975) e che, pertanto, si rendono esigibili alle rispettive scadenze (risultando, invece, liquide in base alla determinazione giudiziale dell'ammontare dell'assegno). Né, peraltro, può dubitarsi che per l'adempimento di tale credito, che trova fonte nella legge e insorgenza nel provvedimento del giudice, il debitore sia esposto, ai sensi dell'art.
2740 c.c., con tutti i suoi beni (cfr. Cass., 26 luglio 2005, n. 15603). Dunque, il diritto di credito che il coniuge separato vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento è, nonostante il carattere periodico dell'obbligazione stessa, tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., giacché l'azione revocatoria, per un verso, non postula - come detto - la (liquidità o) esigibilità del credito (che può essere anche a termine o sottoposto a condizione) e, per altro verso, non richiede affatto, per la sua esperibilità, la ricorrenza del requisito della sussistenza di un inadempimento
(attuale, e cioè al momento della disposizione patrimoniale pregiudizievole) del debitore, fondandosi, invece (oltre che sull'esistenza di un credito, nei termini
12 anzidetti, e sul requisito soggettivo della scientia damni o della partecipatio fraudis), sul requisito oggettivo dell'eventus damni e cioè del compimento, ad opera del debitore, di un atto dispositivo del patrimonio che sia tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare (inoltre, cfr. Cass., 19 agosto 2005,
n. 17009, che dà per presupposta la tutelabilità ex art. 2901 c.c., del credito per assegno di mantenimento)” (cfr. parte motiva, Cass. civ., Sez. III, 07/03/2017, n.
5618).
Sulla scorta dei principi ora richiamati, gli elementi a supporto della domanda sopra riportati (ordinanza presidenziale e decreti ingiuntivi per le spese straordinarie) sono ampiamente sufficienti a ritenere provato il presupposto dell'azione pauliana in esame.
3.2 L'atto di disposizione del debitore - È necessario, perché l'atto sia soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., che esso costituisca una manifestazione di volontà negoziale del debitore, che, a sua volta, abbia una rilevanza modificativa, in senso negativo, della sua situazione patrimoniale.
Sono perciò esclusi dalla revocatoria i meri atti giuridici, gli atti materiali, i comportamenti omissivi, gli atti amministrativi e, in genere, tutti gli atti non aventi contenuto negoziale.
Per atto di disposizione deve intendersi qualsiasi atto capace di arrecare pregiudizio alla garanzia del creditore, e non soltanto quello traslativo.
È pertanto pregiudizievole l'atto che: (a) sottrae un bene alla sua azione esecutiva (atto traslativo); (b) crea una ragione di preferenza rispetto al destinatario
(costituzione di garanzie reali); (c) rende possibile il concorso dell'azione esecutiva di un terzo sui beni del debitore (assunzione di obbligazioni); (d) abdica ad un diritto.
Sono altresì pregiudizievoli tutti gli atti di trasferimento di diritti, a titolo gratuito, cioè senza alcuna controprestazione (donazione, donazione modale, donazione remuneratoria, costituzione di fondo patrimoniale, adempimento di un'obbligazione naturale, ecc.).
Rientra, dunque, pacificamente nel novero delle categorie indicate anche l'atto di compravendita che viene in rilievo nel caso di specie.
13 3.3 L'eventus damni - Altro presupposto dell'azione revocatoria è l'eventus damni, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.
La locuzione usata dal legislatore, ovverosia “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, ovverosia il danno che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”; così
Cass. 17.10.2001, n. 12678, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, Cass.
2.4.2004, n. 6511; Cass. 23.2.2004, n. 3546; Cass. 5.2.2013, n. 2651.
È stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale generica del creditore, incombe sul debitore convenuto, in ossequio ai principi generali e, in particolare, al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'actio pauliana, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, spetta al convenuto che la eccepisca l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni (così Cass. civ. 27/10/2015, n. 21808).
In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione. (Cass. civ. 6/2/2019, (ord.) n. 3538).
14 Nel caso di specie, l'atto dispositivo è stato compiuto in data 20/5/2019.
In merito all'onere della prova relativo all'assoluta capienza patrimoniale, giova, in primis, osservare come si tratti di un onere gravante sul debitore.
Nel caso in esame parte convenuta, lungi dall'offrire prova della capienza del proprio patrimonio, fornisce allegazione contraria a giustificazione dell'atto dispositivo, chiarendo come la propria condizione patrimoniale si sia, nel corso del tempo, deteriorata (dall'insorgenza del proprio debito in conseguenza dell'ordinanza presidenziale che ha stabilito a suo carico l'assegno di mantenimento in favore della figlia e dall'insorgenza del debito nei confronti del che risale al Parte_2
2014) fino a raggiungere l'azzeramento nell'anno 2019, epoca in cui il convenuto ha riferito di aver tentato di intraprendere un'attività lavorativa autonoma (apertura della
Pizzeria “Accenti” in Latina), che non avendo ottenuto successo commerciale avrebbe ulteriormente aggravato la sua condizione economica.
Il convenuto, che ha alienato la proprietà dell'immobile oggetto di causa, non risulterebbe proprietario di altri beni aggredibili ai fini della soddisfazione dei creditori e ha egli stesso allegato di non avere un'attività lavorativa che gli consenta di far fronte alle esposizioni debitore presenti risultando allo stato percettore di
Reddito di Cittadinanza (ai sensi del d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 26 del 28 marzo 2019) pari ad € 567,08 mensili.
La condizione di marcata indigenza più volte rilevata dal convenuto e l'assenza di beni nel proprio patrimonio su cui potrebbe risultare esperibile un'azione esecutiva da parte dei creditori risulta in sé sufficiente a ritenere integrato il requisito del rischio di maggiore difficoltà (o vera e propria impossibilità) nel recupero del credito in conseguenza dell'atto di compravendita per cui è causa.
Si può, dunque, ritenere provato che , a seguito dell'atto di _1
compravendita impugnato, abbia reso certamente più difficile o incerta la soddisfazione del credito della parte attrice.
3.4 L'animus nocendi o consilium fraudis - Tale elemento si atteggia in maniera diversa (art. 2901, primo comma, n. 1) a seconda che l'atto dispositivo del debitore sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Qualora l'atto dispositivo sia posteriore, ai fini dell'azione revocatoria, è necessario che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arrechi o
15 potrà arrecare al creditore, non essendo invece richiesto l'animus nocendi (Cass.
26.2.2002, n. 2792).
In altri termini è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o può ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore.
Al contrario, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.
Con riferimento all'epoca di insorgenza dei crediti vantati dagli attori deve rilevarsi che il requisito dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va infatti riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass.,
Sez. III, 5/09/2019, (ord.) n. 22161).
Ne discende che, nel caso in esame, la data di insorgenza del credito della parte attrice deve essere individuata con riferimento Parte_1
all'ordinanza resa in sede di udienza presidenziale, il 31/8/2017, nella quale il
Presidente di Sezione ha posto a carico del convenuto un assegno mensile di mantenimento della figlia minore nella misura di € 900,00 al mese, oltre il 50% delle spese mediche, di istruzione, ludiche e sportive.
Mentre, il credito sostenuto da parte di risulta risalente al Parte_2
2014 per quanto concerne la somma pari ad € 14.000,00 come risultante dal trasferimento monetario dal conto corrente dell'attore in favore di , _1
operata in due trasferimenti risalenti rispettivamente al 15/5/2014 e al 19/6/2014.
Per quanto attiene alla ulteriore somma prestata dal pari ad € Parte_2
19.266,00 si può risalire all'antecedenza del credito rispetto all'atto di disposizione anche solo con riferimento all'emissione del decreto ingiuntivo n. 678/2019 che risulta notificato al convenuto in data 8/5/2019, anteriore all'atto di alienazione del bene immobile.
16 È altresì utile rilevare con la giurisprudenza di legittimità prevalente che
l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ('scientia damni') (Cass. civ., sez. VI, 03/06/2020, (ord.) n. 10522).
L'atto di compravendita, oggetto dell'azione revocatoria, è stato stipulato il
20/5/2020.
Essendo, dunque, l'atto di compravendita posteriore al sorgere del credito (e chiaramente posto in essere in vista dell'accrescersi dell'esposizione del debitore), è sufficiente, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, verificare che egli fosse consapevole che l'atto potesse arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, non essendo, al contrario necessaria la dolosa preordinazione, richiesta qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito.
Nel caso di specie, nessun dubbio può sussistere sulla piena consapevolezza di dell'esposizione debitoria in cui versava al momento della _1
sottoscrizione dell'atto oggetto del presente giudizio.
4.5 Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo - Qualora a venire in rilievo sia un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, come avvenuto nel caso di specie, l'art. 2901 c.c. annovera tra i presupposti dell'azione revocatoria anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Pertanto, l'azione revocatoria avente ad oggetto l'inefficacia di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere dei crediti ha quale unica condizione per il suo esercizio la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di
17 merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ.
Sez. VI, 18/06/2019, (ord.) n. 16221).
Dunque, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. civ., sez. III, 15/10/2021, (ord.) n. 28423).
La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori o ad ogni modo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori, non essendo di contro sufficiente la semplice consapevolezza che l'atto stesso comporti una semplice alterazione in peius del patrimonio del suddetto debitore (Cass. civ., 27/09/2018, n. 23326).
Quanto osservato trova conferma nella ratio sottesa all'actio pauliana, ovverosia la tutela di tutti creditori da atti che potrebbero compromettere la garanzia patrimoniale generica del debitore.
Nel caso di specie, sussistono diversi elementi idonei a dimostrare che i terzi e fossero a conoscenza che l'atto CP_3 Controparte_2
dismissivo avrebbe potuto arrecare seri (se non irreparabili) pregiudizi alle ragioni creditorie vantate nei confronti dell'alienante . _1
Deve ritenersi assolutamente pacifica la conoscenza da parte del della CP_3
condizione di esposizione debitoria sofferta da in virtù del fatto che _1
lo stesso ha agito in qualità di difensore del medesimo, inoltrando corrispondenza stragiudiziale che ha fatto seguito alla diffida di pagamento rivolta al convenuto da parte di . Parte_2
Infatti, in data 21/01/2019 l'attore inoltrava al convenuto atto di diffida e messa in mora in relazione al mancato pagamento della somma di € 34.000,00 non restituita dal convenuto a fronte del prestito erogato dal diffidante.
18 Con riferimento al debito che ha contratto con l'attrice _1 [...]
l'assoluta consapevolezza circa la sussistenza di detta situazione Parte_1
debitoria emerge dalla circostanza allegata in atti, riscontrata in una mail indirizzata dal alla (all. 17 all'atto di citazione) ove è riportata l'indicazione CP_3 Parte_2
relativa al versamento di alcune somme (assegno di mantenimento relativo ad alcuni mesi del 2019 come sopraindicato) con precisa affermazione, da parte del , CP_3 della presenza di “condizioni economiche” del che “non risultano affatto P_ compatibili con il pagamento di oneri di mantenimento di tale portata”.
La consapevolezza in ordine all'esistenza di una condizione debitoria da parte di entrambi i terzi acquirenti emerge altresì dalla scrittura privata allegata da parte dei convenuti, nominata “integrazione preliminare di acquisto e diritto di opzione esecuzione opere”, sottoscritta dal dal e dalla in data P_ CP_3 CP_2
antecedente alla stipula del rogito (7/5/2019), ove nel chiarire alcuni aspetti relativi alla compravendita, ossia nell'atto di raggiungere un accordo con il in P_
merito alle tempistiche per concludere le opere di ristrutturazione dell'immobile a spese dello stesso, si dà atto del ritardo nel completamento di dette opere e che il venditore “ha urgenza di pervenire ugualmente al rogito, poiché ha una serie di impegni economici per sanare pregresse sue pendenze debitorie”.
L'affermazione richiamata è in grado di dimostrare che le parti del contratto di compravendita avessero conoscenza dello stato di esposizione debitoria del soprattutto alla luce del rapporto pregresso instaurato da quest'ultimo e il P_
, che ha agito, in sede penale e civile, in qualità di avvocato difensore dello CP_3
stesso, il che porta ad escludere radicalmente che gli acquirenti fossero inconsapevoli delle condizioni economico-finanziarie in cui versava il venditore al momento del rogito, come confermato dalle stesse parti che hanno sottoscritto l'integrazione del preliminare di acquisto sopra richiamato.
Le circostanze ora valorizzate conducono a ritenere fondata la prospettazione attorea in merito ad un'acquisita consapevolezza dei terzi acquirenti, richiesta ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., non essendo necessario a tal fine che essi fossero consapevoli dello specifico credito per cui è proposta l'azione, essendo sufficiente, secondo l'orientamento di legittimità prevalente, la conoscenza di un vincolo verso i creditori del proprio dante causa.
19 Alla luce delle argomentazioni svolte, deve pertanto ritenersi che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria avanzata dall'attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti degli attori Parte_1
e , dell'atto di compravendita per cui è causa. Parte_2
4. Per completezza si osserva che non trova applicazione nel caso di specie l'eccezione evocata dal convenuto per la quale non sarebbe assoggettabile P_
ad azione revocatoria l'alienazione dell'immobile a titolo oneroso da parte del debitore ove le somme di denaro siano state impiegate per l'adempimento di debiti scaduti.
Si tratterebbe dell'estensione dell'applicazione dell'art. 2901, terzo comma,
c.c. per il quale non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
È opportuno premettere sul punto quanto si legge nella motivazione di Cass. civ., sez. III, 06/08/2002, n. 11764: “la giurisprudenza di questa Corte ha esteso
l'irrevocabilità prevista dall'art. 2901, 3 comma, c.c. alle alienazioni, il cui prezzo sia destinato a soddisfare il debito scaduto o alcuni tra più debiti scaduti, purché rappresentino il solo mezzo per soddisfarli (Cass. 18.7.1974 n. 2157; Cass.
21.12.1990 n. 12123). Si è, pertanto, ritenuto che qualora venga sottoposto ad esecuzione forzata un immobile di valore non superiore all'ammontare delle ragioni dei creditori (procedenti ed intervenuti), che siano muniti di privilegio, la vendita dell'immobile, stipulata dal debitore per reperite la somma necessaria a tacitare i creditori, non sia impugnabile con azione revocatoria (Cass. 27.3.1984 n. 2030).
L'estensione si spiega considerando che la vendita si pone in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto (il pagamento del debito scaduto) e tale rapporto vale ad escludere, con l'arbitrarietà del comportamento del debitore, il carattere di atto di disposizione richiesto per la revoca, con la conseguenza di rendere irrilevante l'ipotetico pregiudizio (eventus damni) e lo stato psicologico del debitore, quand'anche configurato come volontà di danneggiare il creditore”. Si aggiunge che “il limite operativo dell'ipotesi dell'irrevocabilità va individuato nella trasformazione dell'adempimento da atto dovuto in atto volontario.”
Nel caso di specie il convenuto ha allegato di aver provveduto ad impiegare le somme ricavate con l'atto di compravendita al pagamento di crediti scaduti,
20 risultando detta compravendita essenziale al fine di rendersi adempiente a dette esposizioni debitorie.
In particolare, ha rilevato di aver interrotto il pagamento del mutuo nei confronti dell'istituto di credito che a lui aveva concesso il mutuo Controparte_6
per l'acquisto dell'abitazione oggetto di causa, provvedendo a versare quanto dovuto alla Banca creditrice a seguito dell'atto di alienazione.
Emerge dagli atti, tuttavia, a fronte del pagamento del prezzo della vendita indicato in € 350.000,00, che in realtà la corresponsione indicata nel rogito, in favore di per l'importo di € 161.250,00 sia stata finalizzata al completo saldo delle CP_4
rate del mutuo gravante sul bene, provocandone l'estinzione anticipata.
L'estinzione anticipata del mutuo, in quanto consistente nel versamento di una somma pro soluto rispetto ad un debito rateale, da corrispondersi mensilmente, non si può configurare alla stregua di un debito “scaduto”, come esige la formulazione di cui al terzo comma dell'art. 2901 c.c..
Né tantomeno risultano sufficienti dimostrati i pagamenti allegati dal convenuto in favore di dipendenti e collaboratori o di vari istituti di credito con i quali avrebbe contratto debiti, atteso che l'indicazione a penna (sull'estratto di conto corrente) di uscite rivolte a fornitori e dipendenti, genericamente individuati, nonché
l'emissione di bonifici per l'acquisto di beni, non è in grado di assolvere alla prova inerente alla scadenza effettiva del debito, che connota la formulazione del comma terzo dell'art. 2901 c.c., e seppur detti debiti possano presumersi “scaduti”, la prova dell'avvenuto pagamento di tutte le somme allegate non corrisponderebbe comunque all'impiego di tutta la somma ottenuta per il tramite della vendita dell'immobile per cui è causa.
Ciò che rende la concreta fattispecie non sussumibile all'ipotesi delineata dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata è, infatti, la circostanza che non tutto il prezzo di vendita è stato devoluto all'estinzione di obbligazioni scadute (come sopra specificato), cosicché non può prodursi quell'effetto di irrilevanza del pregiudizio nei confronti dei creditori e di superamento della volontà di danneggiare il creditore, quale stato psicologico del debitore alienante.
In altri termini l'impiego di varie somme per la soddisfazione di alcuni creditori non si risolve in un atto dovuto alla stregua dell'art. 2901, terzo comma, c.c.,
21 ma conserva i caratteri della revocabilità allorché solo una parte del prezzo venga destinata al pagamento dei creditori. Se così non fosse sarebbe sufficiente che una minima parte del prezzo fosse destinata al soddisfacimento di (parte dei) crediti scaduti per garantire l'irrevocabilità dell'atto pregiudizievole delle ragioni dei creditori.
6. La sentenza di revoca ex art. 2901 c.c. non inficia gli effetti dell'atto, che rimane valido ed efficace inter partes e nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittoriosi in revocatoria, ma consente al solo creditore in favore del quale la domanda
è stata accolta di realizzare coattivamente il suo credito, esercitando le azioni esecutive e/o cautelari direttamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione, considerato come ancora facente parte del patrimonio del debitore.
La sentenza (costitutiva) qui pronunciata va annotata (e non trascritta) ai sensi dell'art. 2655 c.c. nei registri immobiliari a cura del responsabile della competente Agenzia delle entrate - Servizio di pubblicità immobiliare (ex
Conservatoria dei RR.II.).
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 26.00,01 ed €
52.000,00 tenuto conto dell'ammontare del credito oggetto di tutela e dedotto, applicati i parametri medi ridotti del 30% relativamente a tutte le fasi in considerazione della non rilevante difficoltà della controversia e del tenore delle difese svolte;
applicato l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, del DM n. 55 citato nella misura del 30%) sono regolate secondo il criterio della soccombenza.
Gli esborsi per l'iscrizione della causa a ruolo sono ripetibili nei limiti del contributo unificato ragguagliato all'effettivo valore della controversia, che, a norma dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, del DM n. 155/2014 va commisurato all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta.
7.1 Attesa la sussistenza di un interesse comune dei convenuti la liquidazione avviene unitariamente e solidalmente a carico dei convenuti a norma dell'art. 97
c.p.c., con ripartizione in quote uguali tra loro.
Si può richiamare sul punto il principio per cui la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere
22 pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio, il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi rispetto alle questioni oggetto di causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice (Cass. civ., sez. lav., 27/07/2020, n. 15977).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, così decide:
- accoglie la domanda di revocatoria e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di e l'atto di compravendita ai Parte_2 Parte_1
rogiti del notaio (rep. n. 17043 - racc. n. 10145), stipulato in data 20/5/2019, Per_1
avente ad oggetto l'immobile sito in Aprilia, via Torre del Padiglione n. 80, distinto in Catasto fabbricati del Comune di Aprilia al foglio 106, particella 559, sub 5 e particella 866, sub. 1;
- dispone l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità Immobiliare (già Conservatore dei RR.II.), il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato;
- condanna i convenuti, in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in € 545,00 per spese vive ed € 3.808,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Latina, lì 16/5/2025
Il giudice
Luca Venditto
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