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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 671/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4906/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11033 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 435/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//) Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 11033 del 10.06.2025, notificato in data 08.08.2025, relativo all'anno d'imposta 2020, con cui il Comune di Scafati richiedeva il pagamento della somma di euro 149,72 per differenza d'imposta.
L'atto impositivo si fonda sulla presunta titolarità, in capo al contribuente, di quattro unità immobiliari site in Scafati alla Indirizzo_1 (Dati_cat._1_2_3_4). Il ricorrente deduceva l'insussistenza del presupposto impositivo, assumendo di essere comproprietario, iure successionis, solo dei Dati_cat._1_2 ad uso abitativo, e non anche dei Dati_cat._3_4 classificati come depositi.
A sostegno delle proprie ragioni richiamava altresì precedenti decisioni della medesima Corte (sentt. nn. 2985/2021; 3004/2022; 1398/2025), rese tra lui o la coerede Nominativo_1 e lo stesso Comune, in relazione ad annualità pregresse (2015, 2016, 2019), che avevano annullato analoghi avvisi per difetto di prova da parte dell'Ente. Assumeva pertanto la sussistenza di un giudicato esterno e chiedeva, inoltre, la condanna del Comune per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritenendo che l'Ente avesse reiterato pretese già dichiarate illegittime.
Si costituiva il Comune di Scafati, contestando integralmente il ricorso.
L'Ente deduceva che, sulla base della nota di trascrizione della denuncia di successione n. T1 20490 del
04.11.2025 e della visura catastale, il contribuente risulta comproprietario di tutti e quattro i subalterni, con quote diversificate (1/3 e 1/6), unitamente alla madre e alla sorella.
Osservava che eventuali incongruenze nelle visure catastali richiamate dal ricorrente non possono prevalere sul titolo di provenienza e che l'atto di successione ha valore di prova legale del trasferimento della proprietà.
Eccepiva inoltre l'inesistenza di un giudicato esterno, stante il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, rilevando che le pronunce invocate dal contribuente erano fondate esclusivamente sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del Comune nei relativi giudizi, senza accertamento definitivo sul merito della titolarità dei beni.
Il Comune chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione ritualmente acquisita emerge che il Comune di Scafati ha assolto integralmente l'onere probatorio concernente la titolarità, in capo al ricorrente, delle quattro unità immobiliari poste a base dell'avviso di accertamento IMU impugnato.
In particolare, la nota di trascrizione della denuncia di successione n. T1 20490 del 04/11/2025 attesta che il sig. Ricorrente_1 risulta comproprietario, con quote differenti, dei Dati_cat._1_2_3_4 dell'immobile sito in Scafati, Indirizzo_1 , Dati_cat._1_2_3_4 Tale documento individua espressamente il contribuente tra i soggetti “a favore”, con attribuzione di frazioni di proprietà su due distinte unità negoziali ricomprendenti l'intero complesso dei quattro subalterni.
La visura catastale prodotta dall'Ente conferma la corrispondenza oggettiva tra i cespiti trasferiti mortis causa e quelli sottoposti a imposizione, costituendo elemento coerente e convergente a sostegno dell'accertamento. Si richiama il principio, pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, secondo cui i dati catastali hanno valore meramente indiziario e non possono prevalere sul titolo di provenienza, che assume funzione probatoria primaria nella ricostruzione della titolarità reale dei beni.
Alla luce di tali risultanze, risulta pienamente integrato il presupposto impositivo, fondato sulla comproprietà del ricorrente di tutte le quattro unità immobiliari oggetto di accertamento. Deve pertanto essere disattesa la tesi difensiva secondo cui la proprietà si limiterebbe ai soli Dati_cat._1_2.
Quanto al richiamo del ricorrente ai precedenti favorevoli, il rilievo è privo di incidenza decisiva. In materia tributaria vige il principio di autonomia dei periodi d'imposta, con conseguente esclusione dell'efficacia vincolante di decisioni relative ad annualità differenti. Nella fattispecie, peraltro, i precedenti richiamati risultano fondati esclusivamente sull'insufficienza della prova offerta dal Comune nei relativi giudizi, senza alcun accertamento definitivo sulla titolarità dei cespiti, che viene invece adeguatamente dimostrata nel presente procedimento.
Poiché l'Ente resistente ha fornito prova completa e soddisfacente della legittimità dell'atto impositivo, il ricorso deve essere rigettato.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1; conferma l'avviso di accertamento IMU n. 11033 del 10.06.2025 relativo all'anno d'imposta 2020; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1; conferma l'avviso di accertamento IMU n. 11033 del 10.06.2025 relativo all'anno d'imposta 2020; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 200,00 oltre ad accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4906/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11033 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 435/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//) Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 11033 del 10.06.2025, notificato in data 08.08.2025, relativo all'anno d'imposta 2020, con cui il Comune di Scafati richiedeva il pagamento della somma di euro 149,72 per differenza d'imposta.
L'atto impositivo si fonda sulla presunta titolarità, in capo al contribuente, di quattro unità immobiliari site in Scafati alla Indirizzo_1 (Dati_cat._1_2_3_4). Il ricorrente deduceva l'insussistenza del presupposto impositivo, assumendo di essere comproprietario, iure successionis, solo dei Dati_cat._1_2 ad uso abitativo, e non anche dei Dati_cat._3_4 classificati come depositi.
A sostegno delle proprie ragioni richiamava altresì precedenti decisioni della medesima Corte (sentt. nn. 2985/2021; 3004/2022; 1398/2025), rese tra lui o la coerede Nominativo_1 e lo stesso Comune, in relazione ad annualità pregresse (2015, 2016, 2019), che avevano annullato analoghi avvisi per difetto di prova da parte dell'Ente. Assumeva pertanto la sussistenza di un giudicato esterno e chiedeva, inoltre, la condanna del Comune per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritenendo che l'Ente avesse reiterato pretese già dichiarate illegittime.
Si costituiva il Comune di Scafati, contestando integralmente il ricorso.
L'Ente deduceva che, sulla base della nota di trascrizione della denuncia di successione n. T1 20490 del
04.11.2025 e della visura catastale, il contribuente risulta comproprietario di tutti e quattro i subalterni, con quote diversificate (1/3 e 1/6), unitamente alla madre e alla sorella.
Osservava che eventuali incongruenze nelle visure catastali richiamate dal ricorrente non possono prevalere sul titolo di provenienza e che l'atto di successione ha valore di prova legale del trasferimento della proprietà.
Eccepiva inoltre l'inesistenza di un giudicato esterno, stante il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, rilevando che le pronunce invocate dal contribuente erano fondate esclusivamente sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del Comune nei relativi giudizi, senza accertamento definitivo sul merito della titolarità dei beni.
Il Comune chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione ritualmente acquisita emerge che il Comune di Scafati ha assolto integralmente l'onere probatorio concernente la titolarità, in capo al ricorrente, delle quattro unità immobiliari poste a base dell'avviso di accertamento IMU impugnato.
In particolare, la nota di trascrizione della denuncia di successione n. T1 20490 del 04/11/2025 attesta che il sig. Ricorrente_1 risulta comproprietario, con quote differenti, dei Dati_cat._1_2_3_4 dell'immobile sito in Scafati, Indirizzo_1 , Dati_cat._1_2_3_4 Tale documento individua espressamente il contribuente tra i soggetti “a favore”, con attribuzione di frazioni di proprietà su due distinte unità negoziali ricomprendenti l'intero complesso dei quattro subalterni.
La visura catastale prodotta dall'Ente conferma la corrispondenza oggettiva tra i cespiti trasferiti mortis causa e quelli sottoposti a imposizione, costituendo elemento coerente e convergente a sostegno dell'accertamento. Si richiama il principio, pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, secondo cui i dati catastali hanno valore meramente indiziario e non possono prevalere sul titolo di provenienza, che assume funzione probatoria primaria nella ricostruzione della titolarità reale dei beni.
Alla luce di tali risultanze, risulta pienamente integrato il presupposto impositivo, fondato sulla comproprietà del ricorrente di tutte le quattro unità immobiliari oggetto di accertamento. Deve pertanto essere disattesa la tesi difensiva secondo cui la proprietà si limiterebbe ai soli Dati_cat._1_2.
Quanto al richiamo del ricorrente ai precedenti favorevoli, il rilievo è privo di incidenza decisiva. In materia tributaria vige il principio di autonomia dei periodi d'imposta, con conseguente esclusione dell'efficacia vincolante di decisioni relative ad annualità differenti. Nella fattispecie, peraltro, i precedenti richiamati risultano fondati esclusivamente sull'insufficienza della prova offerta dal Comune nei relativi giudizi, senza alcun accertamento definitivo sulla titolarità dei cespiti, che viene invece adeguatamente dimostrata nel presente procedimento.
Poiché l'Ente resistente ha fornito prova completa e soddisfacente della legittimità dell'atto impositivo, il ricorso deve essere rigettato.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1; conferma l'avviso di accertamento IMU n. 11033 del 10.06.2025 relativo all'anno d'imposta 2020; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1; conferma l'avviso di accertamento IMU n. 11033 del 10.06.2025 relativo all'anno d'imposta 2020; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 200,00 oltre ad accessori di legge se dovuti.