CASS
Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2024, n. 18836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18836 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il difensore di P.C. MI IU del foro di ROMA deposita conclusioni scritte con contestuale nota spese e si associa alle conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18836 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 16/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. E' proposto ricorso per cassazione nell'interesse di GU GI avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 5 ottobre 2023, di conferma della sentenza di primo grado, che l'aveva riconosciuto responsabile del delitto di diffamazione, commesso a mezzo della stampa on-line in Caserta il 4 marzo 2016, e che, per l'effetto, l'aveva condannato, ritenuta ed applicata la contestata recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale, alla pena di Euro 1.000,00 di multa, nonché al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili IA FF e IA ES. 2. L'impugnativa consta di quattro motivi, quivi enunciati nei limiti fissati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. E' dedotta: 2.1. la violazione degli artt. 21 Cost., 51 e 595 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice di appello, nel ritenere che le espressioni aggressive e disinvolte, utilizzate dal ricorrente nell'articolo, apparso sulla testata giornalistica on-line www.casertace.net - per stigmatizzare la presunta corruttela dei fratelli IA, titolari della società già aggiudicataria del servizio di smaltimento dei rifiuti umidi, nei riguardi di funzionari del Comune di Caserta -, non fossero scriminate dal diritto di critica per difetto di continenza, non si sarebbe attenuta ai criteri interpretativi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; 2.2. la violazione degli artt. 21 Cost., 51 e 595 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il giornalismo di inchiesta, del quale l'articolo in esame costituiva espressione, in ragione del documentato forte interesse pubblico ad esso sotteso (posto che, per la vicenda relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi prodotti nella Città di Caserta, IA ES e altri erano stati riconosciuti responsabili dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 25 ottobre 2022 di plurimi delitti di truffa in danno di amministrazioni comunali), tollererebbe espressioni aspre pur se riferite a meri sospetti, dovendo ad esso applicarsi un canone meno rigoroso di continenza;
2.3. la violazione degli artt. 27 Cost. e 99, 132 e 133 cod. pen. e il vizio argomentativo, riscontrandosi nella sentenza impugnata una motivazione apparente e comunque non in linea con la lezione interpretativa, impartita dal diritto vivente, in punto di applicazione della recidiva;
2.4. la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo state considerate le deduzioni difensive articolate in gravame in riferimento alle condizioni personali e sociali dell'imputato. 3. Il ricorso è stato trattato oralmente come da richiesta tempestivamente avanzata dal difensore del ricorrente. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi di ricorso, che sviluppano censure in punto di diniego di riconoscimento in favore del ricorrente della scriminante del diritto di critica, sono generici e manifestamente infondati. 1.1. Questa Corte ha affermato che il diritto di critica, suscettibile di integrare la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., si concretiz2:a in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere;
conseguentemente lo stesso esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Rv. 261122; conf. Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 279084). In particolare, nel delineare il concetto di continenza in rapporto all'esercizio del diritto di critica, la Corte ha spiegato che «della continenza non si può invocare l'esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione»:«Trattandosi, infatti, di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola», di modo che «il requisito in parola riguarda essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37:140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l'uso di epiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero» (Sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010, in motivazione;
nello stesso senso Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Rv. 263460). 1.2. Ribadito, pertanto, che il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato e che lo stesso sussiste quando le 2 modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, deve riconoscersi che, nel caso di specie, gli elementi a disposizione confermano il giudizio di esclusione dell'operatività della scriminante invocata dal ricorrente. Va, sottolineano, inoltre, che non essendo in discussione il tenia della verità del fatto storico (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. Rv. 272432), posto a fondamento della elaborazione critica sviluppata dal ricorrente nell'articolo a sua firma dal titolo «Aggiudicato l'appalto per i rifiuti umidi. 40 Euro in meno rispetto a quanto si è pagato a Impresud di IA. NI derubati per anni altro che MA e MO, questa è la capitale dei ladri», apparso sulla testata giornalistica on-line, www.casertace.net , in data 4 marzo 2016, i rilievi sviluppati nel secondo motivo di ricorso, in riferimento all'essere l'articolo in parola espressione di giornalismo d'inchiesta, si appalesano totalmente eccentrici rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata — ossia, quella della mancanza del requisito della continenza -, considerato che, nell'ambito del giornalismo d'inchiesta, essendo la notizia ricercata direttamente dal giornalista, è solo l'esigenza di verifica della attendibilità della fonte ad essere meno marcata (in tal senso, Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, Rv. 275409). Ciò posto, è indubbio che il giornalista, nell'utilizzare termini quali: «Questi quattro mariuoli... Ladri! Perché è logico che sei un'azienda, devi pagare la tangente... », non ha rispettato il canone della continenza. Associando, tramite tali modalità espressive, gli imprenditori IA ad un determinato ambiente politico aduso ad illecite locupletazioni in danno dei cittadini, il ricorrente ha travalicato i limiti del diritto di critica, risolvendosi, le espressioni riportate, in un vero e proprio attacco alle loro persone e al loro patrimonio morale. Peraltro, il contesto, nel quale queste si collocano, risulta privo di specifiche connotazioni fattuali e temporali o di agganci ad individuate condotte suscettibili di verifica — il solo SO IA essendo stato riconosciuto responsabile di reati di truffa soltanto nel 2022, ossia a ben sei anni di distanza dalla pubblicazione dell'articolo -, a fronte del tenore letterale delle asserzioni, senza dubbio lesivo della reputazione delle parti civili costituite, in ragione della loro assoluta gratuità. Ineccepibile in diritto e congrua sul piano logico risulta, dunque, la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale secondo cui le parole con le quali il ricorrente ha espresso il proprio giudizio critico in ordine all'operato dei titolari della 'Impresud' hanno costituito un'occasione per aggredirne la sfera morale e per esporli al pubblico disprezzo, dipingendoli come affaristi senza scrupoli in combutta con politici corrotti, tanto esulando dai limiti della scriminante dell'esercizio del diritto di critica (Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, Rv. 282871). Da ciò deriva la declaratoria d'inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso. 3 3. I rilievi, articolati con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio con il terzo e il quarto motivo di ricorso, sono parimenti manifestamente infondati e, comunque, non consentiti in questa sede. 3.1. Le censure che attingono il diniego di esclusione della contestata e ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale sono generiche. Infatti, la Corte di appello per giustificare l'applicazione dell'aggravante in parola non si è limitata a richiamare «i numerosi precedenti - specifici e reiterati - anche in un breve arco temporale» annoverati dal ricorrente, ma ha osservato come gli stessi fossero «tali da denotare una indole sfrontata e persistente, incline a realizzare reati lesivi dell'onore in ambito giornalistico». Il che comporta, oltretutto, che la motivazione rassegnata sul punto sia pienamente conforme all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che nella sentenza n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, hanno spiegato che: «L'elemento centrale, nella valutazione sull'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, è stato individuato nella maggiore attitudine a delinquere del reo, in quanto aspetto comune sia alla colpevolezza che alla capacità di realizzazione di nuovi reati. La colpevolezza, in questa prospettiva, rileva ai fini della recidiva nella sua accezione di consolidamento della determinazione delittuosa pur a fronte del monito delle precedenti condanne.... Questa componente, per altro verso, si traduce a sua volta in una incrementata capacità delinquenziale, che in questo senso costituisce la forma espressiva della pericolosità determinante nel giudizio sulla recidiva. Questa ricostruzione implica che, se alla colpevolezza ed alla pericolosità si attribuiscono in concreto le forme appena rispettivamente descritte, le stesse sono oggetto non di distinte valutazioni ai fini della recidiva, ma di una valutazione unitaria e consequenziale, nel senso che dall'accertamento di una maggiore colpevolezza, in quanto costituita dal rafforzamento della determinazione criminosa, deriva quello di una pericolosità costituita dalla potenzialità di commissione di altri reati. In tal modo si chiariscono non solo i rapporti fra le due componenti del fondamento sostanziale della recidiva, nel segno di una valul:azione che le investe entrambe unitariamente, ma anche quelli che intercorrono in questo contesto fra i precedenti del reo e il nuovo delitto. La valutazione dell'attitudine a delinquere, invero, da un lato consente alla recidiva di svolgere, quale circostanza aggravante, la propria funzione di adeguamento dell'entità della risposta punitiva al nuovo delitto. Dall'altro collega quest'ultimo reato ai fatti oggetto delle condanne precedenti, in quanto è in relazione a tali fatti ad essere esaminata l'incidenza dell'ultima ricaduta nel crimine nel contrassegnare l'ulteriore incremento dell'attitudine a delinquere, incremento che giustifica la risposta sanzionatoria di cui sopra» (in motivazione, pagg. 11-12). 3.2. A fronte di una motivazione che ha posto in luce come la condotta particolarmente spregiudicata del ricorrente e la mancata allegazione di concreti elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle 4 aggravanti non consentissero una diversa e più mite risposta sanzionatoria, le astratte deduzioni difensive non tengono neppure conto della consolidata linea interpretativa di questa Corte in materia: ossia, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 dep. 11/01/2008, Rv. 238851) - come nel caso di specie — e che, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Ftv. 266460). 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi Euro 4054,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 4054,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 16/04/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il difensore di P.C. MI IU del foro di ROMA deposita conclusioni scritte con contestuale nota spese e si associa alle conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18836 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 16/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. E' proposto ricorso per cassazione nell'interesse di GU GI avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 5 ottobre 2023, di conferma della sentenza di primo grado, che l'aveva riconosciuto responsabile del delitto di diffamazione, commesso a mezzo della stampa on-line in Caserta il 4 marzo 2016, e che, per l'effetto, l'aveva condannato, ritenuta ed applicata la contestata recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale, alla pena di Euro 1.000,00 di multa, nonché al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili IA FF e IA ES. 2. L'impugnativa consta di quattro motivi, quivi enunciati nei limiti fissati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. E' dedotta: 2.1. la violazione degli artt. 21 Cost., 51 e 595 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice di appello, nel ritenere che le espressioni aggressive e disinvolte, utilizzate dal ricorrente nell'articolo, apparso sulla testata giornalistica on-line www.casertace.net - per stigmatizzare la presunta corruttela dei fratelli IA, titolari della società già aggiudicataria del servizio di smaltimento dei rifiuti umidi, nei riguardi di funzionari del Comune di Caserta -, non fossero scriminate dal diritto di critica per difetto di continenza, non si sarebbe attenuta ai criteri interpretativi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; 2.2. la violazione degli artt. 21 Cost., 51 e 595 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il giornalismo di inchiesta, del quale l'articolo in esame costituiva espressione, in ragione del documentato forte interesse pubblico ad esso sotteso (posto che, per la vicenda relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi prodotti nella Città di Caserta, IA ES e altri erano stati riconosciuti responsabili dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 25 ottobre 2022 di plurimi delitti di truffa in danno di amministrazioni comunali), tollererebbe espressioni aspre pur se riferite a meri sospetti, dovendo ad esso applicarsi un canone meno rigoroso di continenza;
2.3. la violazione degli artt. 27 Cost. e 99, 132 e 133 cod. pen. e il vizio argomentativo, riscontrandosi nella sentenza impugnata una motivazione apparente e comunque non in linea con la lezione interpretativa, impartita dal diritto vivente, in punto di applicazione della recidiva;
2.4. la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo state considerate le deduzioni difensive articolate in gravame in riferimento alle condizioni personali e sociali dell'imputato. 3. Il ricorso è stato trattato oralmente come da richiesta tempestivamente avanzata dal difensore del ricorrente. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi di ricorso, che sviluppano censure in punto di diniego di riconoscimento in favore del ricorrente della scriminante del diritto di critica, sono generici e manifestamente infondati. 1.1. Questa Corte ha affermato che il diritto di critica, suscettibile di integrare la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., si concretiz2:a in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere;
conseguentemente lo stesso esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Rv. 261122; conf. Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 279084). In particolare, nel delineare il concetto di continenza in rapporto all'esercizio del diritto di critica, la Corte ha spiegato che «della continenza non si può invocare l'esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione»:«Trattandosi, infatti, di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola», di modo che «il requisito in parola riguarda essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37:140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l'uso di epiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero» (Sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010, in motivazione;
nello stesso senso Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Rv. 263460). 1.2. Ribadito, pertanto, che il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato e che lo stesso sussiste quando le 2 modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, deve riconoscersi che, nel caso di specie, gli elementi a disposizione confermano il giudizio di esclusione dell'operatività della scriminante invocata dal ricorrente. Va, sottolineano, inoltre, che non essendo in discussione il tenia della verità del fatto storico (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. Rv. 272432), posto a fondamento della elaborazione critica sviluppata dal ricorrente nell'articolo a sua firma dal titolo «Aggiudicato l'appalto per i rifiuti umidi. 40 Euro in meno rispetto a quanto si è pagato a Impresud di IA. NI derubati per anni altro che MA e MO, questa è la capitale dei ladri», apparso sulla testata giornalistica on-line, www.casertace.net , in data 4 marzo 2016, i rilievi sviluppati nel secondo motivo di ricorso, in riferimento all'essere l'articolo in parola espressione di giornalismo d'inchiesta, si appalesano totalmente eccentrici rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata — ossia, quella della mancanza del requisito della continenza -, considerato che, nell'ambito del giornalismo d'inchiesta, essendo la notizia ricercata direttamente dal giornalista, è solo l'esigenza di verifica della attendibilità della fonte ad essere meno marcata (in tal senso, Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, Rv. 275409). Ciò posto, è indubbio che il giornalista, nell'utilizzare termini quali: «Questi quattro mariuoli... Ladri! Perché è logico che sei un'azienda, devi pagare la tangente... », non ha rispettato il canone della continenza. Associando, tramite tali modalità espressive, gli imprenditori IA ad un determinato ambiente politico aduso ad illecite locupletazioni in danno dei cittadini, il ricorrente ha travalicato i limiti del diritto di critica, risolvendosi, le espressioni riportate, in un vero e proprio attacco alle loro persone e al loro patrimonio morale. Peraltro, il contesto, nel quale queste si collocano, risulta privo di specifiche connotazioni fattuali e temporali o di agganci ad individuate condotte suscettibili di verifica — il solo SO IA essendo stato riconosciuto responsabile di reati di truffa soltanto nel 2022, ossia a ben sei anni di distanza dalla pubblicazione dell'articolo -, a fronte del tenore letterale delle asserzioni, senza dubbio lesivo della reputazione delle parti civili costituite, in ragione della loro assoluta gratuità. Ineccepibile in diritto e congrua sul piano logico risulta, dunque, la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale secondo cui le parole con le quali il ricorrente ha espresso il proprio giudizio critico in ordine all'operato dei titolari della 'Impresud' hanno costituito un'occasione per aggredirne la sfera morale e per esporli al pubblico disprezzo, dipingendoli come affaristi senza scrupoli in combutta con politici corrotti, tanto esulando dai limiti della scriminante dell'esercizio del diritto di critica (Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, Rv. 282871). Da ciò deriva la declaratoria d'inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso. 3 3. I rilievi, articolati con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio con il terzo e il quarto motivo di ricorso, sono parimenti manifestamente infondati e, comunque, non consentiti in questa sede. 3.1. Le censure che attingono il diniego di esclusione della contestata e ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale sono generiche. Infatti, la Corte di appello per giustificare l'applicazione dell'aggravante in parola non si è limitata a richiamare «i numerosi precedenti - specifici e reiterati - anche in un breve arco temporale» annoverati dal ricorrente, ma ha osservato come gli stessi fossero «tali da denotare una indole sfrontata e persistente, incline a realizzare reati lesivi dell'onore in ambito giornalistico». Il che comporta, oltretutto, che la motivazione rassegnata sul punto sia pienamente conforme all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che nella sentenza n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, hanno spiegato che: «L'elemento centrale, nella valutazione sull'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, è stato individuato nella maggiore attitudine a delinquere del reo, in quanto aspetto comune sia alla colpevolezza che alla capacità di realizzazione di nuovi reati. La colpevolezza, in questa prospettiva, rileva ai fini della recidiva nella sua accezione di consolidamento della determinazione delittuosa pur a fronte del monito delle precedenti condanne.... Questa componente, per altro verso, si traduce a sua volta in una incrementata capacità delinquenziale, che in questo senso costituisce la forma espressiva della pericolosità determinante nel giudizio sulla recidiva. Questa ricostruzione implica che, se alla colpevolezza ed alla pericolosità si attribuiscono in concreto le forme appena rispettivamente descritte, le stesse sono oggetto non di distinte valutazioni ai fini della recidiva, ma di una valutazione unitaria e consequenziale, nel senso che dall'accertamento di una maggiore colpevolezza, in quanto costituita dal rafforzamento della determinazione criminosa, deriva quello di una pericolosità costituita dalla potenzialità di commissione di altri reati. In tal modo si chiariscono non solo i rapporti fra le due componenti del fondamento sostanziale della recidiva, nel segno di una valul:azione che le investe entrambe unitariamente, ma anche quelli che intercorrono in questo contesto fra i precedenti del reo e il nuovo delitto. La valutazione dell'attitudine a delinquere, invero, da un lato consente alla recidiva di svolgere, quale circostanza aggravante, la propria funzione di adeguamento dell'entità della risposta punitiva al nuovo delitto. Dall'altro collega quest'ultimo reato ai fatti oggetto delle condanne precedenti, in quanto è in relazione a tali fatti ad essere esaminata l'incidenza dell'ultima ricaduta nel crimine nel contrassegnare l'ulteriore incremento dell'attitudine a delinquere, incremento che giustifica la risposta sanzionatoria di cui sopra» (in motivazione, pagg. 11-12). 3.2. A fronte di una motivazione che ha posto in luce come la condotta particolarmente spregiudicata del ricorrente e la mancata allegazione di concreti elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle 4 aggravanti non consentissero una diversa e più mite risposta sanzionatoria, le astratte deduzioni difensive non tengono neppure conto della consolidata linea interpretativa di questa Corte in materia: ossia, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 dep. 11/01/2008, Rv. 238851) - come nel caso di specie — e che, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Ftv. 266460). 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi Euro 4054,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 4054,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 16/04/2024.