Trib. Como, sentenza 04/11/2025, n. 348
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Sentenza 4 novembre 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Como, nella persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Maria Letizia Mocciaro, riguarda un ricorso contro un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. La parte ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento, sostenendo che non sussistessero le condizioni necessarie per giustificare una tale misura, invocando la violazione delle norme contrattuali e di legge. Dall'altra parte, la controparte ha difeso la legittimità del licenziamento, argomentando che le ragioni addotte erano valide e documentate, in linea con le disposizioni previste dal contratto collettivo applicabile.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo che la parte resistente avesse fornito prove sufficienti a dimostrare la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, in conformità con l'art. 3 della Legge 604/1966. Nella sua motivazione, il Giudice ha sottolineato l'importanza di garantire la stabilità del rapporto di lavoro, ma ha evidenziato come, nel caso specifico, le esigenze aziendali giustificassero il licenziamento. Inoltre, ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese legali, liquidandole in Euro 9.500,00, evidenziando così la responsabilità della parte ricorrente nel contenzioso. La sentenza è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva, permettendo così l'immediata esecuzione delle disposizioni in essa contenute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Como, sentenza 04/11/2025, n. 348
    Giurisdizione : Trib. Como
    Numero : 348
    Data del deposito : 4 novembre 2025

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