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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
AD TA, LA
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6027/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 N.45c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura - 00753600832
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002121000 IPOTECA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7538/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 , ricorreva
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale- Ufficio Legale MESSINA, AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE - Sede di Messina e CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
-Sede di Messina avverso Comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202500002121000 fascicolo
2025/24814, notificata in data 10.06.2025, di € 94.917,90, limitatamente all'importo di € 23.501,00 che più interessi, interessi di mora, sanzioni e oneri accessori sommano € 35.9476,46 , eccependo difetto di motivazione, mancata allegazione degli atti sottostanti, mancanza dell'indicazione dell'importo dell'iscrizione
IPOTECARIA e mancanza di indicazione del valore degli immobili oggetto di ipoteca, non preceduta dalla notifica degli atti presupposti, l'inesistenza della notifica relativa alla comunicazione preventiva di ipoteca impugnata poiché notificata a mezzo di soggetto inidoneo a tale adempimento, prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.lgs.472/41997 (per le sanzioni) e applicazione dell'art. 2948 primo comma,
n. 4, cod. civ, (per gli interessi e oneri accessori), l'illegittimità degli interessi di mora portati dall'atto impugnato.
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di controparte, che vertono su asseriti profili di illegittimità delle attività appartenenti alla sfera di competenza esclusiva dell'Agente concessionario per la riscossione.
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Sede di Messina deduceva che nessuna disposizione normativa prevede che la comunicazione preventiva, introdotta dal D.L. n. 70/2011 con l'inserimento dell'articolo 77 comma 2 bis nel corpo del DPR n. 600/1973, debba indicare gli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria;
produceva le notifiche degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. In particolare, rispetto quanto eccepito a motivo di impugnazione, si riscontra documentato che:
1) la cartella di pagamento n° 29520160030945459000 è stata notificata in data 17.01.2021.
• Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n° 29520199001526565000 notificata in data 07.11.2019 a mezzo pec. Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n. 29520239001812567000 in data 14.03.2023 a mezzo pec, e successivamente la notifica della intimazione di pagamento n°29520249016117768000 in data 16.10.2024 a mezzo pec;
2) la cartella di pagamento n° 29520170013675443000 è stata notificata in data 07/11/2017 a mezzo pec;
• Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n° 29520199001526565000 notificata in data 07.11.2019 a mezzo pec. Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n. 29520239001812567000 in data 14.03.2023 a mezzo pec e successivamente la notifica della intimazione di pagamento n°29520249016117768000 in data 16.10.2024 a mezzo pec. 3) la cartella di pagamento n° 29520170020064543000 è stata notificata in data 20/12/2017 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n. 29520239001812567000 in data
14.03.2023, a mezzo pec;
4) la cartella di pagamento n° 29520180006696580000 è stata notificata in data 14/05/2018 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n. 29520239001812567000 in data
14.03.2023 a mezzo pec;
5) la cartella di pagamento n° 29520180012211783000 è stata notificata in data 26/09/2018 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica ha seguito la notifica della intimazione di pagamento n. 29520239001812567000 in data 14.03.2023 a mezzo pec;
6) la cartella di pagamento n° 29520180017622868000 è stata notificata in data 10/01/2019 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n° 29520239001812567000 in data 14.03.2023 a mezzo pec;
7) la cartella di pagamento n. 29520190003488972000 è stata notificata in data 02/05/2019 a mezzo pec, -
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n° 29520239001812567000 in data 14.03.2023 a mezzo pec;
8) la cartella di pagamento n° 29520200018280104000 è stata notificata in data 15/11/2022 a mezzo pec;
9) la cartella di pagamento n° 29520210023864329000 è stata notificata in data 16/12/2022 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n. 29520249013157742000 notificata in data 28.08.2024 a mezzo pec;
10) la cartella di pagamento n° 29520210060198318000 è stata notificata in data 02/02/2023 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n. 29520249016117768000 in data
16.10.2024 a mezzo pec;
11) la cartella di pagamento n° 29520210070973778000 è stata notificata in data 02/02/2023 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n° 29520249016117768000 in data 16.10.2024 a mezzo pec;
12) la cartella di pagamento n° 29520220010157021000 è stata notificata in data 27/10/2022 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n° 29520259001850642000 notificata in data 19.02.2025 a mezzo pec.
13) la cartella di pagamento n° 29520220027825203000 è stata notificata in data 31/01/2023 a mezzo pec.
14) la cartella di pagamento n° 29520230005686027000 è stata notificata in data 21/04/2023 a mezzo pec.
15) la cartella di pagamento n° 29520230017143122000 è stata notificata in data 12/05/2023 a mezzo pec.
16) la cartella di pagamento n° 29520230025485828000 è stata notificata in data 30/06/2023 a mezzo pec.
17) la cartella di pagamento n° 29520240009183618000 è stata notificata in data 03/04/2024 a mezzo pec;
18) la cartella di pagamento n° 29520240011942579000 è stata notificata in data 22/04/2024 a mezzo pec;
19) la cartella di pagamento n° 29520240022378391000 è stata notificata in data 30/04/2024 a mezzo pec;
20) la cartella di pagamento n° 29520240037700953000 è stata notificata in data 17/06/2024 a mezzo pec;
21) la cartella di pagamento n° 29520240059601443000 è stata notificata in data 21/01/2025 a mezzo pec;
22) Alle suddette notifiche è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 11.06.2025 a mezzo pec, OGGI IMPUGNATA.
Non sussiste pertanto alcuna prescrizione del credito stante la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo pec e delle intimazioni di pagamento notificate a mezzo pec, quali atti interruttivi della prescrizione del credito.
Infine, in relazione alla tasse auto richieste e di competenza erariale si evidenza che anche in questo caso non possa essere sollevata alcuna censura nel merito della pretesa o relativamente alla notifica degli avvisi di accertamento, attesa la corretta notificazioni delle cartelle di pagamento presupposte e non opposte alla comunicazione impugnata.
Ogni eccezione inerente il merito della questione non è stata sollevata in sede di impugnazione della cartella di pagamento, né tantomeno in sede di impugnazione delle intimazioni di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione del credito, ritualmente notificati a parte ricorrente. Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024,
n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme).
Il pignoramento è un atto esecutivo che segue l'intimazione di pagamento. Se l'intimazione è diventata definitiva, il pignoramento si basa su una pretesa ormai incontestabile. Le uniche eccezioni che si possono sollevare contro il pignoramento sono quelle relative a vizi propri dell'atto di pignoramento stesso (ad esempio, un errore nel calcolo dell'importo pignorato o un vizio di notifica del pignoramento), ma non quelle che avrebbero dovuto essere fatte valere contro gli atti presupposto (le cartelle o l'intimazione di pagamento) che sono ormai diventati definitivi.
Il sistema tributario prevede un preciso ordine di impugnazione degli atti. L'intimazione di pagamento non
è un semplice promemoria, ma un atto dotato di piena dignità impugnatoria. Se il contribuente decide di non contestarla, pur avendone la possibilità e i motivi (come l'eccezione di prescrizione), accetta implicitamente la validità e l'esigibilità del credito in essa contenuto, rendendo poi vane eventuali contestazioni successive sull'esistenza o la prescrizione del debito stesso.
Pertanto il ricorso è infondato e va rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di euro 2.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Compensa le spese con
Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Messina, lì 16/12/2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
AD TA, LA
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6027/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 N.45c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura - 00753600832
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002121000 IPOTECA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7538/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 , ricorreva
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale- Ufficio Legale MESSINA, AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE - Sede di Messina e CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
-Sede di Messina avverso Comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202500002121000 fascicolo
2025/24814, notificata in data 10.06.2025, di € 94.917,90, limitatamente all'importo di € 23.501,00 che più interessi, interessi di mora, sanzioni e oneri accessori sommano € 35.9476,46 , eccependo difetto di motivazione, mancata allegazione degli atti sottostanti, mancanza dell'indicazione dell'importo dell'iscrizione
IPOTECARIA e mancanza di indicazione del valore degli immobili oggetto di ipoteca, non preceduta dalla notifica degli atti presupposti, l'inesistenza della notifica relativa alla comunicazione preventiva di ipoteca impugnata poiché notificata a mezzo di soggetto inidoneo a tale adempimento, prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.lgs.472/41997 (per le sanzioni) e applicazione dell'art. 2948 primo comma,
n. 4, cod. civ, (per gli interessi e oneri accessori), l'illegittimità degli interessi di mora portati dall'atto impugnato.
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di controparte, che vertono su asseriti profili di illegittimità delle attività appartenenti alla sfera di competenza esclusiva dell'Agente concessionario per la riscossione.
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Sede di Messina deduceva che nessuna disposizione normativa prevede che la comunicazione preventiva, introdotta dal D.L. n. 70/2011 con l'inserimento dell'articolo 77 comma 2 bis nel corpo del DPR n. 600/1973, debba indicare gli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria;
produceva le notifiche degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. In particolare, rispetto quanto eccepito a motivo di impugnazione, si riscontra documentato che:
1) la cartella di pagamento n° 29520160030945459000 è stata notificata in data 17.01.2021.
• Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n° 29520199001526565000 notificata in data 07.11.2019 a mezzo pec. Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n. 29520239001812567000 in data 14.03.2023 a mezzo pec, e successivamente la notifica della intimazione di pagamento n°29520249016117768000 in data 16.10.2024 a mezzo pec;
2) la cartella di pagamento n° 29520170013675443000 è stata notificata in data 07/11/2017 a mezzo pec;
• Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n° 29520199001526565000 notificata in data 07.11.2019 a mezzo pec. Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n. 29520239001812567000 in data 14.03.2023 a mezzo pec e successivamente la notifica della intimazione di pagamento n°29520249016117768000 in data 16.10.2024 a mezzo pec. 3) la cartella di pagamento n° 29520170020064543000 è stata notificata in data 20/12/2017 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n. 29520239001812567000 in data
14.03.2023, a mezzo pec;
4) la cartella di pagamento n° 29520180006696580000 è stata notificata in data 14/05/2018 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n. 29520239001812567000 in data
14.03.2023 a mezzo pec;
5) la cartella di pagamento n° 29520180012211783000 è stata notificata in data 26/09/2018 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica ha seguito la notifica della intimazione di pagamento n. 29520239001812567000 in data 14.03.2023 a mezzo pec;
6) la cartella di pagamento n° 29520180017622868000 è stata notificata in data 10/01/2019 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n° 29520239001812567000 in data 14.03.2023 a mezzo pec;
7) la cartella di pagamento n. 29520190003488972000 è stata notificata in data 02/05/2019 a mezzo pec, -
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n° 29520239001812567000 in data 14.03.2023 a mezzo pec;
8) la cartella di pagamento n° 29520200018280104000 è stata notificata in data 15/11/2022 a mezzo pec;
9) la cartella di pagamento n° 29520210023864329000 è stata notificata in data 16/12/2022 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n. 29520249013157742000 notificata in data 28.08.2024 a mezzo pec;
10) la cartella di pagamento n° 29520210060198318000 è stata notificata in data 02/02/2023 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n. 29520249016117768000 in data
16.10.2024 a mezzo pec;
11) la cartella di pagamento n° 29520210070973778000 è stata notificata in data 02/02/2023 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n° 29520249016117768000 in data 16.10.2024 a mezzo pec;
12) la cartella di pagamento n° 29520220010157021000 è stata notificata in data 27/10/2022 a mezzo pec.
Alla suddetta notifica è seguita la notifica della intimazione di pagamento n° 29520259001850642000 notificata in data 19.02.2025 a mezzo pec.
13) la cartella di pagamento n° 29520220027825203000 è stata notificata in data 31/01/2023 a mezzo pec.
14) la cartella di pagamento n° 29520230005686027000 è stata notificata in data 21/04/2023 a mezzo pec.
15) la cartella di pagamento n° 29520230017143122000 è stata notificata in data 12/05/2023 a mezzo pec.
16) la cartella di pagamento n° 29520230025485828000 è stata notificata in data 30/06/2023 a mezzo pec.
17) la cartella di pagamento n° 29520240009183618000 è stata notificata in data 03/04/2024 a mezzo pec;
18) la cartella di pagamento n° 29520240011942579000 è stata notificata in data 22/04/2024 a mezzo pec;
19) la cartella di pagamento n° 29520240022378391000 è stata notificata in data 30/04/2024 a mezzo pec;
20) la cartella di pagamento n° 29520240037700953000 è stata notificata in data 17/06/2024 a mezzo pec;
21) la cartella di pagamento n° 29520240059601443000 è stata notificata in data 21/01/2025 a mezzo pec;
22) Alle suddette notifiche è seguita la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 11.06.2025 a mezzo pec, OGGI IMPUGNATA.
Non sussiste pertanto alcuna prescrizione del credito stante la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo pec e delle intimazioni di pagamento notificate a mezzo pec, quali atti interruttivi della prescrizione del credito.
Infine, in relazione alla tasse auto richieste e di competenza erariale si evidenza che anche in questo caso non possa essere sollevata alcuna censura nel merito della pretesa o relativamente alla notifica degli avvisi di accertamento, attesa la corretta notificazioni delle cartelle di pagamento presupposte e non opposte alla comunicazione impugnata.
Ogni eccezione inerente il merito della questione non è stata sollevata in sede di impugnazione della cartella di pagamento, né tantomeno in sede di impugnazione delle intimazioni di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione del credito, ritualmente notificati a parte ricorrente. Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024,
n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme).
Il pignoramento è un atto esecutivo che segue l'intimazione di pagamento. Se l'intimazione è diventata definitiva, il pignoramento si basa su una pretesa ormai incontestabile. Le uniche eccezioni che si possono sollevare contro il pignoramento sono quelle relative a vizi propri dell'atto di pignoramento stesso (ad esempio, un errore nel calcolo dell'importo pignorato o un vizio di notifica del pignoramento), ma non quelle che avrebbero dovuto essere fatte valere contro gli atti presupposto (le cartelle o l'intimazione di pagamento) che sono ormai diventati definitivi.
Il sistema tributario prevede un preciso ordine di impugnazione degli atti. L'intimazione di pagamento non
è un semplice promemoria, ma un atto dotato di piena dignità impugnatoria. Se il contribuente decide di non contestarla, pur avendone la possibilità e i motivi (come l'eccezione di prescrizione), accetta implicitamente la validità e l'esigibilità del credito in essa contenuto, rendendo poi vane eventuali contestazioni successive sull'esistenza o la prescrizione del debito stesso.
Pertanto il ricorso è infondato e va rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di euro 2.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Compensa le spese con
Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Messina, lì 16/12/2025