CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 684/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente e Relatore
LOSTORTO VALENTINA, Giudice
POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5075/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 00187 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5440/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90571 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90572 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90573 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 426/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al sig. Resistente_1 sono stati notificati da Roma Capitale n. 3 avvisi di accertamento ai fini Tari per gli anni 2017, 2018 e 2019 per un importo complessivo di € 1.495,50.
Avverso detti accertamenti il contribuente ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma che, con sentenza n 5440/2024 del 22/04/2024, lo ha accolto riducendo del 20% l'ammontare del tributo e condannando Roma Capitale al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 1.530,00 in favore degli avvocati dichiaratosi antistatari.
Avverso detta sentenza Roma Capitale ha proposto appello deducendo in primo luogo l'illegittimità della riduzione della tassa, non essendo stato provato dal contribuente l'esistenza di presupposti di legge di cui all'art. 1, comma 656 della legge 147 del 2013. Roma Capitale ha anche contestato la condanna alle spese, sostenendo che le stesse non possono essere poste a carico degli uffici che hanno operato nel pubblico interesse.
Non si è costituita parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Quanto alla pretesa impositiva non può che essere confermato quanto sostenuto dal giudice di primo grado.
Le affermazioni contenute nel ricorso circa la mancanza del servizio di rinunzia non essendo state contestate dall'Ufficio devono ritenersi pacifiche e, come tali, non necessitano di alcuna prova da parte del contribuente. L'assolvimento dell'onere della prova sarebbe stato necessario ove l'Ufficio avesse contestato la circostanza di fatto dedotta, circostanza che peraltro non è stata non è contestata neppure in sede di appello.
Quanto alla liquidazione delle spese non hanno pregio le considerazioni fatte dall'appellante. L'Ufficio deve agire nell'interesse pubblico, ma ciò non toglie che se compie atti illegittimi, deve sopportare le spese del giudizio che il privato ha dovuto sopportare per ottenere giustizia.
Anche in questa parte, quindi, la sentenza impugnata va confermata.
Nulla va disposto quanto alle spese della presente fase non essendosi costituito l'appellato.
P.Q.M.
La corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello dell'ufficio, nulla per le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente e Relatore
LOSTORTO VALENTINA, Giudice
POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5075/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 00187 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5440/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90571 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90572 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 90573 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 426/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al sig. Resistente_1 sono stati notificati da Roma Capitale n. 3 avvisi di accertamento ai fini Tari per gli anni 2017, 2018 e 2019 per un importo complessivo di € 1.495,50.
Avverso detti accertamenti il contribuente ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma che, con sentenza n 5440/2024 del 22/04/2024, lo ha accolto riducendo del 20% l'ammontare del tributo e condannando Roma Capitale al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 1.530,00 in favore degli avvocati dichiaratosi antistatari.
Avverso detta sentenza Roma Capitale ha proposto appello deducendo in primo luogo l'illegittimità della riduzione della tassa, non essendo stato provato dal contribuente l'esistenza di presupposti di legge di cui all'art. 1, comma 656 della legge 147 del 2013. Roma Capitale ha anche contestato la condanna alle spese, sostenendo che le stesse non possono essere poste a carico degli uffici che hanno operato nel pubblico interesse.
Non si è costituita parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Quanto alla pretesa impositiva non può che essere confermato quanto sostenuto dal giudice di primo grado.
Le affermazioni contenute nel ricorso circa la mancanza del servizio di rinunzia non essendo state contestate dall'Ufficio devono ritenersi pacifiche e, come tali, non necessitano di alcuna prova da parte del contribuente. L'assolvimento dell'onere della prova sarebbe stato necessario ove l'Ufficio avesse contestato la circostanza di fatto dedotta, circostanza che peraltro non è stata non è contestata neppure in sede di appello.
Quanto alla liquidazione delle spese non hanno pregio le considerazioni fatte dall'appellante. L'Ufficio deve agire nell'interesse pubblico, ma ciò non toglie che se compie atti illegittimi, deve sopportare le spese del giudizio che il privato ha dovuto sopportare per ottenere giustizia.
Anche in questa parte, quindi, la sentenza impugnata va confermata.
Nulla va disposto quanto alle spese della presente fase non essendosi costituito l'appellato.
P.Q.M.
La corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello dell'ufficio, nulla per le spese.