Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00881/2026REG.PROV.COLL.
N. 03226/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3226 del 2025, proposto da
Hotel FI E. & W. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Alexander Bauer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AN EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Ingo Wielander, con domicilio eletto presso il suo studio in Merano, via Goethe 7;
BE ÖT, FR BE, UB NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Ingo Wielander, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Scena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00026/2025, resa tra le parti, della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Sezione Autonoma di Bolzano n. 26/2025 pronunciata in data 27.11.2024, depositata il 30.01.2025, notificata in data 04.02.2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN EN e di BE ÖT e di FR BE e di UB NE e di Comune di Scena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. LO MO e uditi per le parti gli avvocati Filippo Degni per delega dell'avvocato Aristide Police.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto dei due ricorsi introduttivi di primo grado , nelle cause riunite dal Tar bolzanino, sono le deliberazioni della Giunta comunale di Scena , adottate ai sensi della L.P. n. 9/2018 (LPTP), ossia della c.d. nuova legge provinciale sul territorio e paesaggio entrata in vigore il 01.07.2020, e aventi ad oggetto l’approvazione della proposta di modifica, elaborata dalla società appellante, al piano di attuazione della zona residenziale d’espansione C2.
Con sentenza n. 26 del 2025 i ricorsi riuniti, proposti da svariati ricorrenti, odierni appellati distintamente indicati in epigrafe, con i correlati motivi aggiunti sono stati accolti e gli atti impugnati sono stati annullati.
La sentenza è stata appellata dalla parte controinteressata.
Il Consiglio di Stato era già stato investito diverse volte dell’ampliamento quantitativo e qualitativo dell’Hotel FI (cfr. sentenze n. 962 del 27.01.2023; n. 1090 del 31.01.2023; n. 3729 del 12.04.2023) .
Con l’ultima delle sentenze citate, il Consiglio aveva dichiarato legittime la concessione originaria e le prime tre concessioni di variante. Tale circostanza, nella prospettazione dell’appellante, aveva rilevanza determinante per la decisione della causa, vertente sulla legittimità sia della 6° modifica del Piano di attuazione che dei titoli edilizi successivamente rilasciati.
Nel corso del giudizio di appello le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e la parte originaria ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso originario, rinuncia alla quale hanno aderito le altre parti.
All’udienza del 29 gennaio 2026 la causa nell’accordo delle parti è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.
In considerazione dell’accordo intervenuto e della rinuncia al ricorso di primo grado l’appello diviene improcedibile, con annullamento della sentenza di primo grado in considerazione del tenore della rinuncia che investe l’atto introduttivo del giudizio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara il sopravvenuto difetto di interesse in considerazione dell’avvenuta rinuncia al ricorso di primo grado, con adesione delle altre parti e, per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO MO, Presidente, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO MO |
IL SEGRETARIO