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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2025, n. 9811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9811 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e dell'avv.to CLAUDIO SFORZA, difensore di NN, che ha chiesto raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 23/8/2024, il GIP del Tribunale di Roma ha disposto nei confronti di NN IA l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 (capo 2 della preliminare rubrica) e 110 cod. pen., 73 comma 4 d.P.R. 309/90 (capo b14). Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse del predetto condannandolo al pagamento delle spese. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia la violazione di legge Penale Sent. Sez. 3 Num. 9811 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 18/02/2025 sostanziale e processuale in relazione agli artt. 309, 273 e 125 cod. proc. pen. e il deficit di motivazione. Il motivo, in primo luogo, assume che la "sussistenza del sodalizio" era stata fondata "unicamente sull'esistenza di un unico episodio di detenzione a fini di spaccio". Si aggiunge che il Tribunale aveva omesso "di motivare in ordine all'incidenza della condotta del ricorrente sulla stabilità dell'associazione e sulla sua permanenza in vita" e aveva valorizzato "elementi rinvenibili in qualsiasi operazione illecita riguardante lo smercio e la fornitura di rilevanti partite di stupefacente". Si deduce, ancora, che: "l'episodio illecito posto in essere dall'imputato era privo di significatività e concretezza a fini associativi"; il ferimento di NN era insignificante in quanto l' "evento lesivo" era rivolto ad altro indagato;
NN era legato da rapporti di parentela con alcuni dei coindagati;
del tutto sconosciuto era rimasta la durata dell'apporto fornito dal ricorrente alla vita associativa;
la preliminare rubrica costituiva una "contestazione chiusa" e, quindi, era illogico il percorso argomentativa del Tribunale che aveva ritenuto di non circoscrivere il periodo di operatività del sodalizio a quello indicato dal PM. 3. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 309, 274 lett. c), 275 e 125 cod. proc. pen. Si sostiene che il Tribunale non aveva fornito alcuna indicazione in ordine: agli elementi che fondavano la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati;
alle ragioni per le quali si era ritenuto che un tale pericolo fosse attuale e che non potesse essere fronteggiato con misure meno afflittive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso con il quale si deduce la errata valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è inammissibile in quanto aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. 2. Il Tribunale ha ravvisato chiara evidenza delle due distinte fattispecie contestate sulla base della convergenza (sulla persona del ricorrente e sul ruolo specifico da questi svolto nell'affiato associativo dedito al narcotraffico) di una pluralità di fonti di prova, rappresentate dalle conversazioni intercettate, dai filmati ripresi della telecamere installate dalla Polizia e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MO e IO NA, che collegavano le condotte di NN disvelate dalle indagini all'interno della struttura associativa. 2 3. L'ordinanza si sofferma lungamente sugli elementi che giustificavano la configurazione l'associazione valorizzando a tal fine "i violenti contrasti sorti per il monopolio delle attività di vendita degli stupefacenti nelle zone del quartiere Tor Bella Monaca di Roma" fra gli indagati e un gruppo rivale composto da soggetti egiziani facente capo a Othamn e a Elkady. Viene, quindi, dato rilievo al controllo del territorio e alla disponibilità di armi, di veicoli, di una base logistica e di ingenti risorse finanziarie che consentivano la commercializzazione di significativi quantitativi di droga sia "all'ingrosso che al dettaglio", potendo contare l'organizzazione, per il piccolo spaccio, su una vasta schiera di pusher che operavano in una piazza di spaccio al cui controllo erano preposti anche degli "emissari" che, a causa del contrasto con il gruppo rivale, erano costretti "a girare armati". 4. Si è, quindi, in presenza di un apparato argomentativo con cui la difesa non si confronta limitandosi il ricorso a contestare singoli passaggi, quale l'ambito temporale di operatività del sodalizio, o a richiamare principi generali senza calarli nella vicenda ricostruita dal Tribunale del Riesame. 5. Anche in relazione al ruolo di NN all'interno del sodalizio, le censure difensive risultano inidonee a scardinare la tenuta logica della motivazione contestata. L'ordinanza si sofferma: sulla rilevanza che per l'organizzazione aveva avuto l'acquisto di droga affidato a NN e sul coinvolgimento nell'operazione dei capi della consorteria;
sul ferimento di NN, costituente la risposta al tentativo di aggressione ai danni di un componente dell'associazione rivale avvenuto nelle ore precedenti;
sulla presenza, al momento dell'arresto, di NN nello stabile in cui era ubicata la base logistica della consorteria. 6. Anche con riferimento al ruolo di partecipe assegnato a NN, il ricorso procede a una lettura atomistica degli elementi indiziari, chiaramente finalizzata a neutralizzarne la valenza significativa in chiave associativa. Si nega, quindi, che NN fosse il bersaglio dell'attentato del 2022 sostenendo che i sicari volevano colpire NI Calì, senza tuttavia fornire indicazione alcuna in ordine agli elementi che suffragano una tale ricostruzione, né si spiega perché i capi dell'associazione avessero impiegato NN per la conclusione di una trattativa che rivestiva una particolare importanza per l'associazione, avendo avuto a oggetto l'acquisto da un gruppo organizzato di narcotrafficanti, probabilmente albanesi, di 50 kg. di hashish. 7. Ai fini della valutazione della valenza significativa degli elementi valorizzati nell'ordinanza, non è superfluo ricordare che, per consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), la nozione di gravi indizi di colpevolezza 3 non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è, infatti, sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Conseguentemente, allorquando sia denunciato con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 19751 del 17/4/2024, Monticelli, 286527; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475)". ( Sez. 3, n. 6581 del 7/11/2023 (dep. 2024), Calabria) . 8. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto a ciascuna delle due fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie non presta il fianco a censure di irragionevolezza, risultando le circostanze emerse dalle indagini trovare logica spiegazione, allo stato, solo nella sussistenza della compagine associativa delineata nella preliminare rubrica. 9. Sul tema della sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale e adeguatezza della detenzione carceraria (art. 275, cod. proc. pen.) il Tribunale ha reso congrua motivazione, valorizzando: il ruolo assunto da NN nella più significativa operazione di approvvigionamento disvelata dalle indagini;
il limitato lasso temporale intercorso fra tale operazione e l'applicazione della cautela;
la insussistenza di segni di tangibile resipiscenza, risultando l'indagato non svolgere alcuna attività lavorativa e dimorare nel medesimo stabile della sede logistica dell'associazione; l'indisponibilità di un domicilio lontano dal quartiere in cui operava l'associazione; lo stato di latitanza dei capi della consorteria;
il fatto che i canali di approvvigionamento dell'associazione erano rimasti ignoti. 4 10. I profili cautelari risultano pertanto valutati sulla base di criteri logici, lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). 11. Non può, ancora, essere ignorato che per uno dei titoli di reato per cui si procede opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In ordine agli effetti della presunzione, il più favorevole, per la difesa, degli indirizzi che si registrano nel panorama giurisprudenziale di legittimità ritiene che anche se la norma prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861). Orbene, anche a voler condividere tale approdo interpretativo, non presenta vizi di logicità rilevabili in questa sede la conclusione cui è pervenuto il Tribunale che ha escluso fosse intervenuto un affievolimento della predetta presunzione in considerazione dello stabile e recente inserimento del ricorrente in ambienti criminali dediti al narcotraffico e dell'assenza di fonti lecite di reddito. 12. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 5 ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/2/2025.
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e dell'avv.to CLAUDIO SFORZA, difensore di NN, che ha chiesto raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 23/8/2024, il GIP del Tribunale di Roma ha disposto nei confronti di NN IA l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 (capo 2 della preliminare rubrica) e 110 cod. pen., 73 comma 4 d.P.R. 309/90 (capo b14). Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse del predetto condannandolo al pagamento delle spese. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia la violazione di legge Penale Sent. Sez. 3 Num. 9811 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 18/02/2025 sostanziale e processuale in relazione agli artt. 309, 273 e 125 cod. proc. pen. e il deficit di motivazione. Il motivo, in primo luogo, assume che la "sussistenza del sodalizio" era stata fondata "unicamente sull'esistenza di un unico episodio di detenzione a fini di spaccio". Si aggiunge che il Tribunale aveva omesso "di motivare in ordine all'incidenza della condotta del ricorrente sulla stabilità dell'associazione e sulla sua permanenza in vita" e aveva valorizzato "elementi rinvenibili in qualsiasi operazione illecita riguardante lo smercio e la fornitura di rilevanti partite di stupefacente". Si deduce, ancora, che: "l'episodio illecito posto in essere dall'imputato era privo di significatività e concretezza a fini associativi"; il ferimento di NN era insignificante in quanto l' "evento lesivo" era rivolto ad altro indagato;
NN era legato da rapporti di parentela con alcuni dei coindagati;
del tutto sconosciuto era rimasta la durata dell'apporto fornito dal ricorrente alla vita associativa;
la preliminare rubrica costituiva una "contestazione chiusa" e, quindi, era illogico il percorso argomentativa del Tribunale che aveva ritenuto di non circoscrivere il periodo di operatività del sodalizio a quello indicato dal PM. 3. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 309, 274 lett. c), 275 e 125 cod. proc. pen. Si sostiene che il Tribunale non aveva fornito alcuna indicazione in ordine: agli elementi che fondavano la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati;
alle ragioni per le quali si era ritenuto che un tale pericolo fosse attuale e che non potesse essere fronteggiato con misure meno afflittive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso con il quale si deduce la errata valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è inammissibile in quanto aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. 2. Il Tribunale ha ravvisato chiara evidenza delle due distinte fattispecie contestate sulla base della convergenza (sulla persona del ricorrente e sul ruolo specifico da questi svolto nell'affiato associativo dedito al narcotraffico) di una pluralità di fonti di prova, rappresentate dalle conversazioni intercettate, dai filmati ripresi della telecamere installate dalla Polizia e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MO e IO NA, che collegavano le condotte di NN disvelate dalle indagini all'interno della struttura associativa. 2 3. L'ordinanza si sofferma lungamente sugli elementi che giustificavano la configurazione l'associazione valorizzando a tal fine "i violenti contrasti sorti per il monopolio delle attività di vendita degli stupefacenti nelle zone del quartiere Tor Bella Monaca di Roma" fra gli indagati e un gruppo rivale composto da soggetti egiziani facente capo a Othamn e a Elkady. Viene, quindi, dato rilievo al controllo del territorio e alla disponibilità di armi, di veicoli, di una base logistica e di ingenti risorse finanziarie che consentivano la commercializzazione di significativi quantitativi di droga sia "all'ingrosso che al dettaglio", potendo contare l'organizzazione, per il piccolo spaccio, su una vasta schiera di pusher che operavano in una piazza di spaccio al cui controllo erano preposti anche degli "emissari" che, a causa del contrasto con il gruppo rivale, erano costretti "a girare armati". 4. Si è, quindi, in presenza di un apparato argomentativo con cui la difesa non si confronta limitandosi il ricorso a contestare singoli passaggi, quale l'ambito temporale di operatività del sodalizio, o a richiamare principi generali senza calarli nella vicenda ricostruita dal Tribunale del Riesame. 5. Anche in relazione al ruolo di NN all'interno del sodalizio, le censure difensive risultano inidonee a scardinare la tenuta logica della motivazione contestata. L'ordinanza si sofferma: sulla rilevanza che per l'organizzazione aveva avuto l'acquisto di droga affidato a NN e sul coinvolgimento nell'operazione dei capi della consorteria;
sul ferimento di NN, costituente la risposta al tentativo di aggressione ai danni di un componente dell'associazione rivale avvenuto nelle ore precedenti;
sulla presenza, al momento dell'arresto, di NN nello stabile in cui era ubicata la base logistica della consorteria. 6. Anche con riferimento al ruolo di partecipe assegnato a NN, il ricorso procede a una lettura atomistica degli elementi indiziari, chiaramente finalizzata a neutralizzarne la valenza significativa in chiave associativa. Si nega, quindi, che NN fosse il bersaglio dell'attentato del 2022 sostenendo che i sicari volevano colpire NI Calì, senza tuttavia fornire indicazione alcuna in ordine agli elementi che suffragano una tale ricostruzione, né si spiega perché i capi dell'associazione avessero impiegato NN per la conclusione di una trattativa che rivestiva una particolare importanza per l'associazione, avendo avuto a oggetto l'acquisto da un gruppo organizzato di narcotrafficanti, probabilmente albanesi, di 50 kg. di hashish. 7. Ai fini della valutazione della valenza significativa degli elementi valorizzati nell'ordinanza, non è superfluo ricordare che, per consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), la nozione di gravi indizi di colpevolezza 3 non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è, infatti, sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Conseguentemente, allorquando sia denunciato con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 19751 del 17/4/2024, Monticelli, 286527; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475)". ( Sez. 3, n. 6581 del 7/11/2023 (dep. 2024), Calabria) . 8. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto a ciascuna delle due fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie non presta il fianco a censure di irragionevolezza, risultando le circostanze emerse dalle indagini trovare logica spiegazione, allo stato, solo nella sussistenza della compagine associativa delineata nella preliminare rubrica. 9. Sul tema della sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale e adeguatezza della detenzione carceraria (art. 275, cod. proc. pen.) il Tribunale ha reso congrua motivazione, valorizzando: il ruolo assunto da NN nella più significativa operazione di approvvigionamento disvelata dalle indagini;
il limitato lasso temporale intercorso fra tale operazione e l'applicazione della cautela;
la insussistenza di segni di tangibile resipiscenza, risultando l'indagato non svolgere alcuna attività lavorativa e dimorare nel medesimo stabile della sede logistica dell'associazione; l'indisponibilità di un domicilio lontano dal quartiere in cui operava l'associazione; lo stato di latitanza dei capi della consorteria;
il fatto che i canali di approvvigionamento dell'associazione erano rimasti ignoti. 4 10. I profili cautelari risultano pertanto valutati sulla base di criteri logici, lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). 11. Non può, ancora, essere ignorato che per uno dei titoli di reato per cui si procede opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In ordine agli effetti della presunzione, il più favorevole, per la difesa, degli indirizzi che si registrano nel panorama giurisprudenziale di legittimità ritiene che anche se la norma prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861). Orbene, anche a voler condividere tale approdo interpretativo, non presenta vizi di logicità rilevabili in questa sede la conclusione cui è pervenuto il Tribunale che ha escluso fosse intervenuto un affievolimento della predetta presunzione in considerazione dello stabile e recente inserimento del ricorrente in ambienti criminali dediti al narcotraffico e dell'assenza di fonti lecite di reddito. 12. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 5 ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/2/2025.