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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/07/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De SAti Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RG V.G. 457/ 2024 riservata in decisione all'udienza sostituiva del 2.7.2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. ) con l'Avv. Cavallaro Parte_1 C.F._1
Rosamaria - giusta procura in atti -;
E
(c.f. ) con l'Avv. Barillari Domenico- Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti-; ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede- intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.8.2024, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio in data 25.9.1991; che dall'unione nascevano 3 figli:
(cl.1992), (cl.1994), (cl. 2002), tutti maggiorenni e Per_1 Persona_2 Per_3
e non economicamente autosufficienti;
che era cessata ogni forma di Per_3 Per_1 comunione di intenti e di unità familiare per i motivi tutti indicati in ricorso- chiedevano pronunciarsi separazione dei coniugi alle condizioni concordate e al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge divorzile, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Veniva fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. cpc dinanzi al Giudice relatore originariamente designato– ritualmente comunicata al PM.
Pag. 1 a 4 Riassegnata la trattazione al sottoscritto Giudice relatore in data 13.11.2024, all'udienza sostituiva del 2.7.2025 -verificata la volontà di non volersi riconciliare e la conferma dell'accordo - la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
I coniugi hanno evidenziato il venir meno dell'affectio coniugalis, la disgregazione dell'originaria intesa coniugale, la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Quanto agli aspetti accessorie, le parti hanno poi concordato le 'condizioni' di separazione che di seguito pedissequamente si riportano:
“a) e continueranno momentaneamente a Parte_1 Controparte_1 coabitare nella medesima abitazione, in virtù delle precarie condizioni finanziarie di entrambe le parti, quest'ultime attualmente prive di occupazione;
b) la casa coniugale, di proprietà di entrambi, continuerà ad essere occupata dagli stessi, anche se ognuno avrà la disponibilità di una camera da letto separata e distinta mentre per ovvi motivi di necessità i medesimi dovranno condividere anche se solo momentaneamente, utilizzandoli a turno, gli spazi comuni (cucina, bagno) fermo restando che ciascuno dei soggetti interessati dopo l'utilizzo dei luoghi oggetto di condivisione dovrà provvedervi alla pulizia lasciando gli stessi ordinati, puliti e sistemati;
c) ciascuna delle parti provvederà all'acquisto dei detersivi per lavare il bucato, per la pulizia della cucina e dei servizi igienici nonché all'acquisto degli alimenti necessari per il fabbisogno personale proprio;
d) la SI.ra provvederà a mettere nella disponibilità esclusiva del SI. un Pt_1 CP_1 armadietto della cucina, un ripiano del frigorifero e un mobiletto nel bagno, in modo da garantirgli la possibilità di conservare rispettivamente gli alimenti destinati al fabbisogno personale dello stesso, i prodotti necessari per l'igiene quotidiana sua propria ed i vari detersivi necessari anch'essi per la cura della persona;
e) le spese domestiche (gas, luce, spazzatura, acqua, condominio) saranno a carico di entrambe le parti e verranno suddivise al 50%;
f) entrambe le parti potranno utilizzare gli elettrodomestici (lavatrice, forno elettrico, forno a microonde, aspirapolvere, ecc.) presenti nell'abitazione adibita a casa familiare, fermo restando la pulizia degli stessi a carico dell'utilizzatore dopo ciascun utilizzo;
g) tutte le riparazioni relative agli elettrodomestici presenti in casa, alla caldaia, ai rubinetti dei lavabi dei sanitari e quelli del lavello della cucina, saranno a carico di entrambe le parti, previa presentazione di adeguata prova e/o distinta di spesa di acquisto di pezzi di ricambio e/o riparazione;
h) entrambi i coniugi provvederanno al pagamento dell'affitto della casa in locazione del figlio il cui ammontare totale è pari ad € 200,00 mensili oltre le spese, provvedendo Per_3 ciascuno al versamento della somma pari ad € 150,00 mensile, di cui € 100,00 a titolo di spese di locazione ed € 50,00 a titolo di ogni altra necessaria spesa;
Pag. 2 a 4 i) le parti provvederanno a consegnare la propria quota di assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne Per_3
j) per quanto concerne il mantenimento del figlio , maggiorenne ma attualmente Per_1 economicamente non autosufficiente, dimorante quotidianamente nella casa coniugale, entrambi i genitori si impegnano a versare a titolo di mantenimento la somma totale di €
100,00 convenendo che tale somma venga direttamente consegnata nelle mani del destinatario;
k) entrambe le parti convengono che, avendo da tempo il SI. occupato ed utilizzato CP_1 come depositi suoi propri, un intero immobile e la quota parte di un garage di proprietà esclusiva della SI.ra , e precisamente l'immobile sito in RA SA NO (VV), alla Pt_1
Via Duca D'Aosta, e la quota parte del garage sito in RA SA NO (VV), alla Via Silvio
Pellico n. 138, lo stesso provvederà alla restituzione di entrambi gli immobili entro e non oltre la data del 30.12.2024, lasciando gli stessi liberi da persone e cose, ovverosia dalle cose non rientranti nella esclusiva proprietà della SI.ra , posto che, in caso contrario, la Pt_1 legittima proprietaria dei medesimi dovrà intendersi libera di intraprendere le azioni giudiziarie opportune per ri-ottenere la disponibilità di quanto non più concesso volontariamente allo scadere della data sopra indicata come termine ultimo e non procrastinabile;
l) i coniugi rinunciano reciprocamente al pagamento di somme a titolo di mantenimento in loro favore;
m) i medesimi, dichiarano di avere in comune solo la casa adibita ad abitazione familiare nella quale continueranno a convivere, anche se solo momentaneamente, e comunque da coniugi separati, e dichiarando, infine, di non aver niente altro in comune da dividere, eccetto quanto sopra stabilito, dichiarano di non dover regolare alcun rapporto economico- patrimoniale e di essere così mutuamente soddisfatti”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative e all'interesse della prole no ancora autosufficiente, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
***
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 cpc, i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970 e ss mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, dalla data fissata per la trattazione sostitutiva (2.7.25) – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. , la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 L n. 898/1970.
Con le medesime note sostitutive, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento al loro divorzio.
Pag. 3 a 4 A tal proposito, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cpc.
Tuttavia, in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, co 2 cpc.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, non definendo il giudizio, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c., la separazione personale dei coniugi e – smg - alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e riportate in parte motiva.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA SA NO (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M anno 1991, atto n. 28, Parte II, Serie A, Ufficio 1).
C. Spese di lite al definitivo.
D. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore.
Così deciso nella CC da remoto del 14.7.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De SAti Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RG V.G. 457/ 2024 riservata in decisione all'udienza sostituiva del 2.7.2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. ) con l'Avv. Cavallaro Parte_1 C.F._1
Rosamaria - giusta procura in atti -;
E
(c.f. ) con l'Avv. Barillari Domenico- Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti-; ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede- intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.8.2024, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio in data 25.9.1991; che dall'unione nascevano 3 figli:
(cl.1992), (cl.1994), (cl. 2002), tutti maggiorenni e Per_1 Persona_2 Per_3
e non economicamente autosufficienti;
che era cessata ogni forma di Per_3 Per_1 comunione di intenti e di unità familiare per i motivi tutti indicati in ricorso- chiedevano pronunciarsi separazione dei coniugi alle condizioni concordate e al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge divorzile, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Veniva fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. cpc dinanzi al Giudice relatore originariamente designato– ritualmente comunicata al PM.
Pag. 1 a 4 Riassegnata la trattazione al sottoscritto Giudice relatore in data 13.11.2024, all'udienza sostituiva del 2.7.2025 -verificata la volontà di non volersi riconciliare e la conferma dell'accordo - la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
I coniugi hanno evidenziato il venir meno dell'affectio coniugalis, la disgregazione dell'originaria intesa coniugale, la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Quanto agli aspetti accessorie, le parti hanno poi concordato le 'condizioni' di separazione che di seguito pedissequamente si riportano:
“a) e continueranno momentaneamente a Parte_1 Controparte_1 coabitare nella medesima abitazione, in virtù delle precarie condizioni finanziarie di entrambe le parti, quest'ultime attualmente prive di occupazione;
b) la casa coniugale, di proprietà di entrambi, continuerà ad essere occupata dagli stessi, anche se ognuno avrà la disponibilità di una camera da letto separata e distinta mentre per ovvi motivi di necessità i medesimi dovranno condividere anche se solo momentaneamente, utilizzandoli a turno, gli spazi comuni (cucina, bagno) fermo restando che ciascuno dei soggetti interessati dopo l'utilizzo dei luoghi oggetto di condivisione dovrà provvedervi alla pulizia lasciando gli stessi ordinati, puliti e sistemati;
c) ciascuna delle parti provvederà all'acquisto dei detersivi per lavare il bucato, per la pulizia della cucina e dei servizi igienici nonché all'acquisto degli alimenti necessari per il fabbisogno personale proprio;
d) la SI.ra provvederà a mettere nella disponibilità esclusiva del SI. un Pt_1 CP_1 armadietto della cucina, un ripiano del frigorifero e un mobiletto nel bagno, in modo da garantirgli la possibilità di conservare rispettivamente gli alimenti destinati al fabbisogno personale dello stesso, i prodotti necessari per l'igiene quotidiana sua propria ed i vari detersivi necessari anch'essi per la cura della persona;
e) le spese domestiche (gas, luce, spazzatura, acqua, condominio) saranno a carico di entrambe le parti e verranno suddivise al 50%;
f) entrambe le parti potranno utilizzare gli elettrodomestici (lavatrice, forno elettrico, forno a microonde, aspirapolvere, ecc.) presenti nell'abitazione adibita a casa familiare, fermo restando la pulizia degli stessi a carico dell'utilizzatore dopo ciascun utilizzo;
g) tutte le riparazioni relative agli elettrodomestici presenti in casa, alla caldaia, ai rubinetti dei lavabi dei sanitari e quelli del lavello della cucina, saranno a carico di entrambe le parti, previa presentazione di adeguata prova e/o distinta di spesa di acquisto di pezzi di ricambio e/o riparazione;
h) entrambi i coniugi provvederanno al pagamento dell'affitto della casa in locazione del figlio il cui ammontare totale è pari ad € 200,00 mensili oltre le spese, provvedendo Per_3 ciascuno al versamento della somma pari ad € 150,00 mensile, di cui € 100,00 a titolo di spese di locazione ed € 50,00 a titolo di ogni altra necessaria spesa;
Pag. 2 a 4 i) le parti provvederanno a consegnare la propria quota di assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne Per_3
j) per quanto concerne il mantenimento del figlio , maggiorenne ma attualmente Per_1 economicamente non autosufficiente, dimorante quotidianamente nella casa coniugale, entrambi i genitori si impegnano a versare a titolo di mantenimento la somma totale di €
100,00 convenendo che tale somma venga direttamente consegnata nelle mani del destinatario;
k) entrambe le parti convengono che, avendo da tempo il SI. occupato ed utilizzato CP_1 come depositi suoi propri, un intero immobile e la quota parte di un garage di proprietà esclusiva della SI.ra , e precisamente l'immobile sito in RA SA NO (VV), alla Pt_1
Via Duca D'Aosta, e la quota parte del garage sito in RA SA NO (VV), alla Via Silvio
Pellico n. 138, lo stesso provvederà alla restituzione di entrambi gli immobili entro e non oltre la data del 30.12.2024, lasciando gli stessi liberi da persone e cose, ovverosia dalle cose non rientranti nella esclusiva proprietà della SI.ra , posto che, in caso contrario, la Pt_1 legittima proprietaria dei medesimi dovrà intendersi libera di intraprendere le azioni giudiziarie opportune per ri-ottenere la disponibilità di quanto non più concesso volontariamente allo scadere della data sopra indicata come termine ultimo e non procrastinabile;
l) i coniugi rinunciano reciprocamente al pagamento di somme a titolo di mantenimento in loro favore;
m) i medesimi, dichiarano di avere in comune solo la casa adibita ad abitazione familiare nella quale continueranno a convivere, anche se solo momentaneamente, e comunque da coniugi separati, e dichiarando, infine, di non aver niente altro in comune da dividere, eccetto quanto sopra stabilito, dichiarano di non dover regolare alcun rapporto economico- patrimoniale e di essere così mutuamente soddisfatti”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative e all'interesse della prole no ancora autosufficiente, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
***
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 cpc, i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970 e ss mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, dalla data fissata per la trattazione sostitutiva (2.7.25) – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. , la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 L n. 898/1970.
Con le medesime note sostitutive, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento al loro divorzio.
Pag. 3 a 4 A tal proposito, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cpc.
Tuttavia, in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, co 2 cpc.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, non definendo il giudizio, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c., la separazione personale dei coniugi e – smg - alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e riportate in parte motiva.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA SA NO (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M anno 1991, atto n. 28, Parte II, Serie A, Ufficio 1).
C. Spese di lite al definitivo.
D. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore.
Così deciso nella CC da remoto del 14.7.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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