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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/05/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3827/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, III Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3827/2016 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Romano Parte_1
ATTORE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di impresa designata dal CP_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tamborrino
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 1°.
4.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con atto di citazione notificato l'8.3.2016 conveniva in giudizio la Parte_1
, in qualità di impresa designata per la gestione dei sinistri gravanti sul al CP_1 CP_2
fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in €
398.550,73, subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Santeramo in Colle il
26.5.2012, all'incirca alle ore 8.30, allorché, mentre “percorreva a piedi “Via Gioia”, in direzione
periferia lungo il margine destro della carreggiata, per recarsi alla stazione di servizio “ESSO””,
“giunto all'altezza della marmeria presente sul lato sinistro della ridetta “via Gioia””, “veniva
1 investito da un veicolo che proveniva da tergo e che viaggiava in direzione periferia a velocità
sostenuta”; “a causa dell'investimento subito, veniva sobbalzato per aria, cadeva con i Parte_1
piedi al suolo e ricadeva con il corpo sulla sede stradale, riportando lesioni fisiche”. “Il violento
impatto e la caduta al suolo” “erano di entità tale da non consentire al Sig. di Parte_2
identificare il veicolo pirata e, tantomeno, il numero di targa dello stesso”; “veniva, poi, Parte_1
soccorso da un passante, Sig. , che transitava con la sua vettura sulla “Via Parte_3
Gioia” e che, dopo essersi fermato, lo prendeva in braccio, accompagnando lo stesso all'
“Ospedale Miulli” di Acquaviva delle Fonti” ove gli veniva diagnosticato “politrauma della strada
frattura pluriframmentaria e scomposta terzo medio distale della tibia e perone di destra”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.6.2016 si costituiva in giudizio l' in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, CP_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e sfornita di supporto probatorio.
Il processo era istruito con produzione documentale e prova testimoniale.
All'udienza del 1°.
4.2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
senza assegnazione alle parti dei relativi termini, previa rinuncia agli stessi.
2 - La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito precisati.
2.1 - Preliminarmente, non appare inutile rammentare che nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti predisposta dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990 (oggi dall'art. 283 del “Codice delle Assicurazioni
Private”) non sostituisce ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile. Essa, cioè, è
configurata come un sistema di tutela che completa, ma non rimpiazza la tutela della responsabilità
civile e non intende assicurare un risarcimento a prescindere dalla colpa del danneggiante o del danneggiato come accade in altri ordinamenti ispirati al sistema della c.d. “no-fault” (così,
testualmente, Cass., sez. III, 25.7.1995, n. 8086).
2 In caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia,
il danneggiato deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass., sez. III, 19.9.1992, n.
10762).
L'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo, deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è
stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 3019/2016).
Al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, senza che dunque lo stesso sia investito di un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante” (così Cass., sez. III, 18.11.2005, n.
24449; in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. III, 14.1.2011, n. 745).
Tuttavia, al fine di evitare frodi alle compagnie assicuratrici, le dichiarazioni orali meritano una particolare attenzione valutativa e, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità
dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti,
l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass., sez. VI, 27.01.2015,
n. 1547).
3 Infine, nei casi di incidenti stradali vengono redatti verbali di polizia di cui le parti possono avvalersi ai fini probatori. Circa il suo valore probatorio, il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass., sez. III, 9.9.2008, n.
22662).
2.2 - Tanto chiarito e venendo all'esame della fattispecie per cui è causa, valgano le seguenti considerazioni.
In primo luogo, s'impone di rimarcare che: 1) l'accadimento per cui è controversia non risulta oggettivamente riscontrato da alcun atto “ricognitivo” redatto dall'Autorità di polizia nell'immediatezza del sinistro (ad onta della gravità del sinistro, non risulta esservi stato, infatti, da parte dell'Autorità di polizia, alcun intervento ricognitivo e descrittivo delle modalità dello stesso,
idoneo eventualmente ad agevolare ed orientare la compiuta ricostruzione dell'incidente e la conseguente attribuzione delle responsabilità soggettive); 2) non è stata prodotta in giudizio alcuna documentazione fotografica ritraente il luogo del sinistro, al fine di poter individuare con precisione il tratto di strada in cui si sarebbe verificato l'investimento e dalla quale poter desumere, ad esempio, indizi di “tracce ambientali” in loco, in qualche modo riferibili ad veicolo coinvolto nel sinistro (che, appunto, non sono stati forniti al giudicante); 3) siffatta lacuna assume rilievo ancor maggiore (in senso, s'intende, sfavorevole alla parte attrice) se si considera che il Brigadiere Capo
escusso all'udienza del 7.9.2021, ha dichiarato di essersi recato, quella stessa Persona_1
mattina, in compagnia di un collega, “presso la via Gioia” e che “la nostra attenzione si concentrò
su uno spazio di circa cento metri rispetto al punto indicato dove si trova la , senza però CP_3
che dalla nostra ispezione rinvenissimo tracce riconducibili ad un incidente stradale, come neppure
eventuali tracce ematiche sull'asfalto”.
4 Tale dichiarazione, in sostanza, non fa che confermare l'assenza in loco di qualsivoglia traccia ambientale (come visto, non emersa da nessun'altra fonte di prova) in qualche modo riferibile (i) all'autovettura rimasta non identificata o (ii) alle lesioni riportate da in Parte_1
conseguenza dell'investimento.
Del tutto prive di rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dell'effettiva verificazione del sinistro e della ricostruzione della dinamica dello stesso sono le dichiarazioni rilasciate da
[...]
sentito a sommarie informazioni, e da , escussa in qualità di teste nel Parte_3 Testimone_1
corso del presente giudizio.
Ciò in quanto nessuno dei due ha assistito all'incidente asseritamente verificatosi.
In secondo luogo, occorre evidenziare che: 1) la presenza del teste sul luogo Parte_3
dell'accaduto (in seguito all'investimento) non trova riscontro in alcuna fonte scritta, non essendoci stato, come detto, alcun intervento dell'Autorità di Polizia;
2) quest'ultima circostanza, si ribadisce,
appare alquanto singolare attesa la gravità dell'incidente, a fortiori se si considera che -stando a quanto addotto dallo stesso attore- sarebbe stato soccorso da un passante, ossia il Parte_1
[che, peraltro, lo conosceva tanto da essere edotto anche del soprannome di quello], il Parte_3
quale non solo non ha allertato i soccorsi ma ha trasportato autonomamente una persona ferita -
rinvenuta “riversa sulla strada” e che “non riusciva ad utilizzare entrambe le gambe” - presso il PS
del nosocomio di un'altra città; 3) l'identità del non si evince neanche dalla relazione di Parte_3
ricovero presso il PS dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.
Peraltro, a riprova delle persistenti e non sanate lacune in punto di allegazione e prova, va decisivamente rimarcato che l'attore, in citazione, ha dichiarato di essere stato investito all'incirca alle ore 8:30, laddove nel verbale di PS è riportato che ha fatto accesso al Pronto Parte_1
Soccorso del “Miulli” già alle ore 8:29 del 26.5.2012.
Di conseguenza, non può non ravvisarsi anche una (non trascurabile) incongruenza in ordine all'ora esatta di verificazione dell'evento.
5 Come costantemente rammentato e ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità,
“nel caso in cui viene chiamato a rispondere il Fondo di garanzia, e per esso l'impresa designata,
la prova della presenza di un veicolo non identificato e della sua responsabilità deve essere
acquisita e valutata in modo rigoroso, tale da risultare piena e convincente” (cfr. Corte App. - Bari,
Sez. III. Sent. n. 803/15).
Tanto, con tutta evidenza, non si è verificato nel caso de quo, come ampiamente illustrato poc'anzi.
Donde l'inaccoglibilità della richiesta di ammissione della Ctu medico-legale, reiterata dall'attore anche nelle note riepilogative, atteso che “la stessa consulenza tecnica non può essere
utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e può quindi essere
legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie
allegazioni o offerte di prova, o di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o
circostanze non provati” (cfr., ex multis, Cass. n. 30218/2017).
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che l'attore, per sua esplicita ammissione, allorché
sarebbe stato attinto dal veicolo rimasto non identificato, si trovava non sul marciapiede ma “lungo
il margine destro della carreggiata”, dunque in una zona non deputata al transito dei pedoni (ove,
dunque, non avrebbe dovuto camminare).
Dai suesposti rilievi non può che discendere l'integrale rigetto della domanda spiegata da
, manifestamente infondata poiché del tutto sfornita di supporto probatorio. Parte_1
3 - La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate ai sensi del Dm n.
55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), facendo applicazione degli onorari minimi previsti per le cause di valore indeterminabile (da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
Va sul punto precisato che ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di
6 somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti (come avvenuto nel caso di specie, cfr. pag. 8 dell'atto di citazione), poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Cass. 10984/2021).
Dev'essere, conclusivamente, revocata l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello
Stato (disposta in via anticipata e provvisoria con delibera del COA di Bari del 14.10.2015), atteso che: - la domanda attorea è stata integralmente rigettata in quanto manifestamente infondata;
- gli assunti attorei si sono rivelati del tutto sforniti di supporto probatorio;
- la verificazione dell'incidente e il coinvolgimento nel sinistro di un'autovettura rimasta non identificata, infatti, non hanno trovato alcuna conferma né nella documentazione in atti né nell'istruttoria espletata nell'ambito del presente giudizio (che, anzi, hanno smentito le allegazioni dell'istante); - alla luce di tutte le circostanze evidenziate e le considerazioni effettuate in motivazione, deve, quindi, ritenersi che l'interessato abbia agito in giudizio con colpa grave.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di impresa designata per la CP_1
gestione dei sinistri gravanti sul FGVS, respinta ogni altra contraria difesa ed eccezione, così
provvede:
- rigetta integralmente la domanda attorea;
7 - condanna alla refusione in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che si liquidano in complessivi € 3.808,00, oltre accessori di legge, per compenso professionale;
- revoca l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, disposta in Parte_1
via anticipata e provvisoria con delibera del COA di Bari del 14.10.2015.
Così deciso in Bari il 6 maggio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, III Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3827/2016 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Romano Parte_1
ATTORE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di impresa designata dal CP_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tamborrino
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 1°.
4.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con atto di citazione notificato l'8.3.2016 conveniva in giudizio la Parte_1
, in qualità di impresa designata per la gestione dei sinistri gravanti sul al CP_1 CP_2
fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in €
398.550,73, subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Santeramo in Colle il
26.5.2012, all'incirca alle ore 8.30, allorché, mentre “percorreva a piedi “Via Gioia”, in direzione
periferia lungo il margine destro della carreggiata, per recarsi alla stazione di servizio “ESSO””,
“giunto all'altezza della marmeria presente sul lato sinistro della ridetta “via Gioia””, “veniva
1 investito da un veicolo che proveniva da tergo e che viaggiava in direzione periferia a velocità
sostenuta”; “a causa dell'investimento subito, veniva sobbalzato per aria, cadeva con i Parte_1
piedi al suolo e ricadeva con il corpo sulla sede stradale, riportando lesioni fisiche”. “Il violento
impatto e la caduta al suolo” “erano di entità tale da non consentire al Sig. di Parte_2
identificare il veicolo pirata e, tantomeno, il numero di targa dello stesso”; “veniva, poi, Parte_1
soccorso da un passante, Sig. , che transitava con la sua vettura sulla “Via Parte_3
Gioia” e che, dopo essersi fermato, lo prendeva in braccio, accompagnando lo stesso all'
“Ospedale Miulli” di Acquaviva delle Fonti” ove gli veniva diagnosticato “politrauma della strada
frattura pluriframmentaria e scomposta terzo medio distale della tibia e perone di destra”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.6.2016 si costituiva in giudizio l' in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, CP_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e sfornita di supporto probatorio.
Il processo era istruito con produzione documentale e prova testimoniale.
All'udienza del 1°.
4.2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
senza assegnazione alle parti dei relativi termini, previa rinuncia agli stessi.
2 - La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito precisati.
2.1 - Preliminarmente, non appare inutile rammentare che nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti predisposta dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990 (oggi dall'art. 283 del “Codice delle Assicurazioni
Private”) non sostituisce ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile. Essa, cioè, è
configurata come un sistema di tutela che completa, ma non rimpiazza la tutela della responsabilità
civile e non intende assicurare un risarcimento a prescindere dalla colpa del danneggiante o del danneggiato come accade in altri ordinamenti ispirati al sistema della c.d. “no-fault” (così,
testualmente, Cass., sez. III, 25.7.1995, n. 8086).
2 In caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia,
il danneggiato deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass., sez. III, 19.9.1992, n.
10762).
L'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo, deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è
stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 3019/2016).
Al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, senza che dunque lo stesso sia investito di un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante” (così Cass., sez. III, 18.11.2005, n.
24449; in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. III, 14.1.2011, n. 745).
Tuttavia, al fine di evitare frodi alle compagnie assicuratrici, le dichiarazioni orali meritano una particolare attenzione valutativa e, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità
dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti,
l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass., sez. VI, 27.01.2015,
n. 1547).
3 Infine, nei casi di incidenti stradali vengono redatti verbali di polizia di cui le parti possono avvalersi ai fini probatori. Circa il suo valore probatorio, il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass., sez. III, 9.9.2008, n.
22662).
2.2 - Tanto chiarito e venendo all'esame della fattispecie per cui è causa, valgano le seguenti considerazioni.
In primo luogo, s'impone di rimarcare che: 1) l'accadimento per cui è controversia non risulta oggettivamente riscontrato da alcun atto “ricognitivo” redatto dall'Autorità di polizia nell'immediatezza del sinistro (ad onta della gravità del sinistro, non risulta esservi stato, infatti, da parte dell'Autorità di polizia, alcun intervento ricognitivo e descrittivo delle modalità dello stesso,
idoneo eventualmente ad agevolare ed orientare la compiuta ricostruzione dell'incidente e la conseguente attribuzione delle responsabilità soggettive); 2) non è stata prodotta in giudizio alcuna documentazione fotografica ritraente il luogo del sinistro, al fine di poter individuare con precisione il tratto di strada in cui si sarebbe verificato l'investimento e dalla quale poter desumere, ad esempio, indizi di “tracce ambientali” in loco, in qualche modo riferibili ad veicolo coinvolto nel sinistro (che, appunto, non sono stati forniti al giudicante); 3) siffatta lacuna assume rilievo ancor maggiore (in senso, s'intende, sfavorevole alla parte attrice) se si considera che il Brigadiere Capo
escusso all'udienza del 7.9.2021, ha dichiarato di essersi recato, quella stessa Persona_1
mattina, in compagnia di un collega, “presso la via Gioia” e che “la nostra attenzione si concentrò
su uno spazio di circa cento metri rispetto al punto indicato dove si trova la , senza però CP_3
che dalla nostra ispezione rinvenissimo tracce riconducibili ad un incidente stradale, come neppure
eventuali tracce ematiche sull'asfalto”.
4 Tale dichiarazione, in sostanza, non fa che confermare l'assenza in loco di qualsivoglia traccia ambientale (come visto, non emersa da nessun'altra fonte di prova) in qualche modo riferibile (i) all'autovettura rimasta non identificata o (ii) alle lesioni riportate da in Parte_1
conseguenza dell'investimento.
Del tutto prive di rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dell'effettiva verificazione del sinistro e della ricostruzione della dinamica dello stesso sono le dichiarazioni rilasciate da
[...]
sentito a sommarie informazioni, e da , escussa in qualità di teste nel Parte_3 Testimone_1
corso del presente giudizio.
Ciò in quanto nessuno dei due ha assistito all'incidente asseritamente verificatosi.
In secondo luogo, occorre evidenziare che: 1) la presenza del teste sul luogo Parte_3
dell'accaduto (in seguito all'investimento) non trova riscontro in alcuna fonte scritta, non essendoci stato, come detto, alcun intervento dell'Autorità di Polizia;
2) quest'ultima circostanza, si ribadisce,
appare alquanto singolare attesa la gravità dell'incidente, a fortiori se si considera che -stando a quanto addotto dallo stesso attore- sarebbe stato soccorso da un passante, ossia il Parte_1
[che, peraltro, lo conosceva tanto da essere edotto anche del soprannome di quello], il Parte_3
quale non solo non ha allertato i soccorsi ma ha trasportato autonomamente una persona ferita -
rinvenuta “riversa sulla strada” e che “non riusciva ad utilizzare entrambe le gambe” - presso il PS
del nosocomio di un'altra città; 3) l'identità del non si evince neanche dalla relazione di Parte_3
ricovero presso il PS dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.
Peraltro, a riprova delle persistenti e non sanate lacune in punto di allegazione e prova, va decisivamente rimarcato che l'attore, in citazione, ha dichiarato di essere stato investito all'incirca alle ore 8:30, laddove nel verbale di PS è riportato che ha fatto accesso al Pronto Parte_1
Soccorso del “Miulli” già alle ore 8:29 del 26.5.2012.
Di conseguenza, non può non ravvisarsi anche una (non trascurabile) incongruenza in ordine all'ora esatta di verificazione dell'evento.
5 Come costantemente rammentato e ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità,
“nel caso in cui viene chiamato a rispondere il Fondo di garanzia, e per esso l'impresa designata,
la prova della presenza di un veicolo non identificato e della sua responsabilità deve essere
acquisita e valutata in modo rigoroso, tale da risultare piena e convincente” (cfr. Corte App. - Bari,
Sez. III. Sent. n. 803/15).
Tanto, con tutta evidenza, non si è verificato nel caso de quo, come ampiamente illustrato poc'anzi.
Donde l'inaccoglibilità della richiesta di ammissione della Ctu medico-legale, reiterata dall'attore anche nelle note riepilogative, atteso che “la stessa consulenza tecnica non può essere
utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e può quindi essere
legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie
allegazioni o offerte di prova, o di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o
circostanze non provati” (cfr., ex multis, Cass. n. 30218/2017).
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che l'attore, per sua esplicita ammissione, allorché
sarebbe stato attinto dal veicolo rimasto non identificato, si trovava non sul marciapiede ma “lungo
il margine destro della carreggiata”, dunque in una zona non deputata al transito dei pedoni (ove,
dunque, non avrebbe dovuto camminare).
Dai suesposti rilievi non può che discendere l'integrale rigetto della domanda spiegata da
, manifestamente infondata poiché del tutto sfornita di supporto probatorio. Parte_1
3 - La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate ai sensi del Dm n.
55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), facendo applicazione degli onorari minimi previsti per le cause di valore indeterminabile (da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
Va sul punto precisato che ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di
6 somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti (come avvenuto nel caso di specie, cfr. pag. 8 dell'atto di citazione), poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Cass. 10984/2021).
Dev'essere, conclusivamente, revocata l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello
Stato (disposta in via anticipata e provvisoria con delibera del COA di Bari del 14.10.2015), atteso che: - la domanda attorea è stata integralmente rigettata in quanto manifestamente infondata;
- gli assunti attorei si sono rivelati del tutto sforniti di supporto probatorio;
- la verificazione dell'incidente e il coinvolgimento nel sinistro di un'autovettura rimasta non identificata, infatti, non hanno trovato alcuna conferma né nella documentazione in atti né nell'istruttoria espletata nell'ambito del presente giudizio (che, anzi, hanno smentito le allegazioni dell'istante); - alla luce di tutte le circostanze evidenziate e le considerazioni effettuate in motivazione, deve, quindi, ritenersi che l'interessato abbia agito in giudizio con colpa grave.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di impresa designata per la CP_1
gestione dei sinistri gravanti sul FGVS, respinta ogni altra contraria difesa ed eccezione, così
provvede:
- rigetta integralmente la domanda attorea;
7 - condanna alla refusione in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che si liquidano in complessivi € 3.808,00, oltre accessori di legge, per compenso professionale;
- revoca l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, disposta in Parte_1
via anticipata e provvisoria con delibera del COA di Bari del 14.10.2015.
Così deciso in Bari il 6 maggio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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