Art. 1. null o. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 novembre 1950, n. 963 ha disposto (con l'art. 1) che "i contratti indicati nell' art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 , che scadano alla fine dell'annata agraria 1949-50, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria 1950-51 nelle localita' nelle quali cio' sia richiesto da esigenze di carattere particolare, per le conseguenze che l'esecuzione delle disdette, anche in relazione alla loro entita' numerica, puo' produrre, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 26 novembre 1955, n. 1161 ha disposto (con l'articolo unico) che "i contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all' art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 , si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo stesso, anche se non vengano disdettati".
Versione
24 agosto 1949
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13 dicembre 1950
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27 dicembre 1955
27 dicembre 1955
Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/1978, n. 29Provvedimento: A norma dell'art 1 della legge n 533 del 1949, la qualifica di salariato fisso agricolo e caratterizzata dalla durata del rapporto di lavoro, corrispondente a due annate agrarie. La qualifica non e esclusa ne dalla circostanza che, in concreto, l'inizio e la fine del biennio di lavoro non abbiano coinciso con i termini, iniziale e finale, dell'annata agraria, ne dal fatto che il lavoratore sia stato gia iscritto all'ufficio di collocamento con una qualifica diversa, ne, infine, dal fatto che la retribuzione sia stata corrisposta a mese anziche ad anno.*Leggi di più...
- salariato·
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