TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, in persona del G.U. Dott.ssa Raffaella Trovini, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1847/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente ivi, alla Via San Giuliano Sura Parte_1
n. 50, avente C.F. , rappresentato e difeso: prima dall'Avv. Emilio CodiceFiscale_1
Cancelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Sora, Via Risorgimento n. 34, giusta procura agli atti della proceduta esecutiva N. 311/2020 RGEM, poi dall'Avv. Mario Cioffi, con costituzione di nuovo procuratore, in data 27.11.2024, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Sora, Via XX Settembre n. 42, giusta procura telematica agli atti,
OPPONENTE
E
e per essa quale mandataria, in forza di Controparte_1 Controparte_2
procura del 20.07.2017, per Notaio di Milano, Rep. n. 60850, Racc. n. 11358, con Persona_1
sede legale in Verona, Via Piazzetta Monte n. 1, avente C.F. , P.IVA , in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Tasciotti, giusta procura generale alle liti conferita per atto a rogito Notaio Dott. di Verona, in data Persona_2
16.9.2010, Rep. n. 67561, Racc. n. 18650, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Latina, al Viale dello Statuto, n. 13;
OPPOSTA
NONCHE'
CP_3
OPPOSTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 II c. c.p.c. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.05.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ci si riporta integralmente agli atti di causa contenuti nel fascicolo della presente opposizione N.
1847/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione appare infondata, pertanto va rigettata.
L'esecutato , in data 17.12.2020, proponeva ricorso in opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 30.11.2020, nell'esecuzione N. 311/20 RGEM,
intrapresa dalla in data 05.02.2021 il G.E. disponeva la sospensione dell'efficacia Controparte_2
esecutiva dell'ordinanza e assegnava termine fino al 30.05.2021 per l'iscrizione a ruolo della causa di merito, sicchè l'opponente incardinava il presente giudizio il 28.05.2021.
Avverso l'ordinanza di sospensione la creditrice procedente proponeva reclamo e il Collegio, con ordinanza del 10.05.2021, accoglieva il ricorso, revocando la sospensione.
Con atto di citazione l'opponente eccepisce:
1). la mancanza di titolo esecutivo, in quanto l'esecuzione è stata intentata in forza di contratto di mutuo condizionato, cui non avrebbe fatto seguito la contestuale assegnazione delle somme;
2). difetto di legittimazione ad agire in capo alla mancando la prova Controparte_1
della legittimazione, attraverso deposito di documenti atti a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
3). la mancata pronuncia, da parte del G.E., sull'assenza del titolo, che sarebbe assorbente di ogni altra eccezione.
Si è costituita la quale mandataria, la quale chiede rigettarsi ogni assunto, anche Controparte_2
alla luce della motivazione dell'ordinanza collegiale di reclamo. Preliminarmente va affrontata la questione dell'ammissibilità dell'opposizione.
Ai fini della qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice deve considerare la sostanza della contestazione svolta dall'opponente, prescindendo dalla prospettazione datane dall'interessato o dalle richieste conclusive dallo stesso formulate. A questo proposito il criterio discretivo fra opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. consiste in ciò che la prima ha per oggetto il diritto di promuovere l'esecuzione forzata sia in via assoluta (come nei casi di difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo nonché, in genere, di sopravvenienza di fatti impeditivi od estintivi del diritto all'esecuzione), sia in via relativa (come nei casi di impignorabilità di determinati beni); la seconda,
invece, ha ad oggetto le irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del processo esecutivo, nonché i vizi di notificazione di tali atti. Le due azioni differiscono, altresì, per il fatto che la prima può essere proposta fin quando la esecuzione è pendente, la seconda è soggetta al termine di decadenza di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c.
Nella fattispecie, stanti l'inconfutabile natura di opposizione agli atti (viene impugnata l'ordinanza di assegnazione) e la sua tempestività, va dichiarata la sua ammissibilità.
Inoltre va constatata e dichiarata l'ammissibilità del giudizio, incardinato nel termine perentorio assegnato dal G.E.
Prima di esaminare il merito della questione, va dichiarata la contumacia di (terzo CP_3
pignorato), non costituito, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo pec.
Il titolo esecutivo è rappresentato dal contratto di mutuo stipulato dal Notaio Persona_3
di Roma, Rep. n. 291632, Racc. n. 41424, tra allora Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.a. e
[...]
. Parte_1
Perché il contratto di mutuo condizionato sia titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre che esso contenga pattuizione volta a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che sia l'atto di mutuo che quello di quietanza rispettino i requisiti di forma
(scrittura autenticata) imposta dalla legge (Cfr. Cass. N. 17195/2015 e N. 1116/1992); nella fattispecie si ritiene sussistano detti requisiti (come da atti depositati), pertanto l'esecuzione è
iniziata in forza di titolo esecutivo valido ed efficace, nel rispetto dell'art. 474 c.p.c.
La stessa ordinanza del reclamo si pronuncia sulla questione in subordine, evidenziando la valenza di titolo esecutivo del contratto di mutuo.
Esaminando, poi, l'eccezione circa la carenza di legittimazione ad agire, da evidenziare che anch'essa è stata affrontata dal Collegio in fase di reclamo, di cui si condivide la motivazione.
Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare;
quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Su questa linea, si è affermato che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n. 25798/2020). Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi. Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell'art. 58 TUB determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. Secondo l'attuale formulazione della norma, il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca
d'Italia. L'art. 58 TUB, quindi, presupponendo che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica. La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende,
invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al "blocco" opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 cod. civ. La ratio di tale disciplina viene individuata dalla dottrina nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti "in blocco", posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto. Posta la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cod. civ., essa non prova di per sé l'esistenza del negozio traslativo e del suo specifico contenuto (Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 2780/2019). Tuttavia, nel caso di avvisi di cessione contenenti l'indicazione precisa dei crediti inclusi nella cessione o le categorie dei crediti ceduti in blocco, secondo alcune recenti pronunce di legittimità e di merito, la pubblicazione dell'avviso di cessione potrebbe rappresentare un elemento probatorio indicativo dell'esistenza materiale della cessione (Cass. n. 15584/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 3 31118/2017; App.
Aquila n. 141/2022; App. Ancona n. 623/2021; Trib. Verona 29.11.2021; Trib. Avezzano
20.4.2021).
Nel caso di specie, come evidenziato dall'ordinanza di reclamo, si ravvisano tutti gli elementi per l'identificazione del credito ceduto;
recita il Collegio: “Ebbene, nell'estratto in atti, si rinviene
indicazione della cedente, dell'originaria stipulante e delle caratteristiche oggettive e soggettive dei
rapporti esclusi dalla cessione, per cui non residuano dubbi sulla titolarità del credito fatto valere.
Nel caso in esame, poi, la cessione risulta non contestata nella procedura esecutiva immobiliare
introdotta da precedente titolare e nella quale l'attuale creditore è intervenuto ex art. 111 c.p.c.”.
Si ritiene che tutte le altre questioni siano assorbite dalla esposta motivazione.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge.
P.Q.M.
Definendo il giudizio promosso da contro quale Parte_1 Controparte_2
mandataria di in persona del legale rappresentante p.t., nonché Controparte_1
contro convenuta contumace, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così CP_3
provvede: 1). Dichiara la contumacia di;
CP_3
2). Rigetta l'opposizione, in quanto infondata;
3). Condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta costituita la complessiva somma di
Euro 2.000,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge.
Cassino, addì 31.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Raffaella Trovini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, in persona del G.U. Dott.ssa Raffaella Trovini, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1847/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente ivi, alla Via San Giuliano Sura Parte_1
n. 50, avente C.F. , rappresentato e difeso: prima dall'Avv. Emilio CodiceFiscale_1
Cancelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Sora, Via Risorgimento n. 34, giusta procura agli atti della proceduta esecutiva N. 311/2020 RGEM, poi dall'Avv. Mario Cioffi, con costituzione di nuovo procuratore, in data 27.11.2024, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Sora, Via XX Settembre n. 42, giusta procura telematica agli atti,
OPPONENTE
E
e per essa quale mandataria, in forza di Controparte_1 Controparte_2
procura del 20.07.2017, per Notaio di Milano, Rep. n. 60850, Racc. n. 11358, con Persona_1
sede legale in Verona, Via Piazzetta Monte n. 1, avente C.F. , P.IVA , in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Tasciotti, giusta procura generale alle liti conferita per atto a rogito Notaio Dott. di Verona, in data Persona_2
16.9.2010, Rep. n. 67561, Racc. n. 18650, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Latina, al Viale dello Statuto, n. 13;
OPPOSTA
NONCHE'
CP_3
OPPOSTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 II c. c.p.c. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.05.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ci si riporta integralmente agli atti di causa contenuti nel fascicolo della presente opposizione N.
1847/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione appare infondata, pertanto va rigettata.
L'esecutato , in data 17.12.2020, proponeva ricorso in opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 30.11.2020, nell'esecuzione N. 311/20 RGEM,
intrapresa dalla in data 05.02.2021 il G.E. disponeva la sospensione dell'efficacia Controparte_2
esecutiva dell'ordinanza e assegnava termine fino al 30.05.2021 per l'iscrizione a ruolo della causa di merito, sicchè l'opponente incardinava il presente giudizio il 28.05.2021.
Avverso l'ordinanza di sospensione la creditrice procedente proponeva reclamo e il Collegio, con ordinanza del 10.05.2021, accoglieva il ricorso, revocando la sospensione.
Con atto di citazione l'opponente eccepisce:
1). la mancanza di titolo esecutivo, in quanto l'esecuzione è stata intentata in forza di contratto di mutuo condizionato, cui non avrebbe fatto seguito la contestuale assegnazione delle somme;
2). difetto di legittimazione ad agire in capo alla mancando la prova Controparte_1
della legittimazione, attraverso deposito di documenti atti a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
3). la mancata pronuncia, da parte del G.E., sull'assenza del titolo, che sarebbe assorbente di ogni altra eccezione.
Si è costituita la quale mandataria, la quale chiede rigettarsi ogni assunto, anche Controparte_2
alla luce della motivazione dell'ordinanza collegiale di reclamo. Preliminarmente va affrontata la questione dell'ammissibilità dell'opposizione.
Ai fini della qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice deve considerare la sostanza della contestazione svolta dall'opponente, prescindendo dalla prospettazione datane dall'interessato o dalle richieste conclusive dallo stesso formulate. A questo proposito il criterio discretivo fra opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. consiste in ciò che la prima ha per oggetto il diritto di promuovere l'esecuzione forzata sia in via assoluta (come nei casi di difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo nonché, in genere, di sopravvenienza di fatti impeditivi od estintivi del diritto all'esecuzione), sia in via relativa (come nei casi di impignorabilità di determinati beni); la seconda,
invece, ha ad oggetto le irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del processo esecutivo, nonché i vizi di notificazione di tali atti. Le due azioni differiscono, altresì, per il fatto che la prima può essere proposta fin quando la esecuzione è pendente, la seconda è soggetta al termine di decadenza di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c.
Nella fattispecie, stanti l'inconfutabile natura di opposizione agli atti (viene impugnata l'ordinanza di assegnazione) e la sua tempestività, va dichiarata la sua ammissibilità.
Inoltre va constatata e dichiarata l'ammissibilità del giudizio, incardinato nel termine perentorio assegnato dal G.E.
Prima di esaminare il merito della questione, va dichiarata la contumacia di (terzo CP_3
pignorato), non costituito, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo pec.
Il titolo esecutivo è rappresentato dal contratto di mutuo stipulato dal Notaio Persona_3
di Roma, Rep. n. 291632, Racc. n. 41424, tra allora Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.a. e
[...]
. Parte_1
Perché il contratto di mutuo condizionato sia titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre che esso contenga pattuizione volta a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che sia l'atto di mutuo che quello di quietanza rispettino i requisiti di forma
(scrittura autenticata) imposta dalla legge (Cfr. Cass. N. 17195/2015 e N. 1116/1992); nella fattispecie si ritiene sussistano detti requisiti (come da atti depositati), pertanto l'esecuzione è
iniziata in forza di titolo esecutivo valido ed efficace, nel rispetto dell'art. 474 c.p.c.
La stessa ordinanza del reclamo si pronuncia sulla questione in subordine, evidenziando la valenza di titolo esecutivo del contratto di mutuo.
Esaminando, poi, l'eccezione circa la carenza di legittimazione ad agire, da evidenziare che anch'essa è stata affrontata dal Collegio in fase di reclamo, di cui si condivide la motivazione.
Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare;
quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Su questa linea, si è affermato che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n. 25798/2020). Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi. Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell'art. 58 TUB determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. Secondo l'attuale formulazione della norma, il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca
d'Italia. L'art. 58 TUB, quindi, presupponendo che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica. La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende,
invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al "blocco" opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 cod. civ. La ratio di tale disciplina viene individuata dalla dottrina nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti "in blocco", posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto. Posta la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cod. civ., essa non prova di per sé l'esistenza del negozio traslativo e del suo specifico contenuto (Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 2780/2019). Tuttavia, nel caso di avvisi di cessione contenenti l'indicazione precisa dei crediti inclusi nella cessione o le categorie dei crediti ceduti in blocco, secondo alcune recenti pronunce di legittimità e di merito, la pubblicazione dell'avviso di cessione potrebbe rappresentare un elemento probatorio indicativo dell'esistenza materiale della cessione (Cass. n. 15584/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 3 31118/2017; App.
Aquila n. 141/2022; App. Ancona n. 623/2021; Trib. Verona 29.11.2021; Trib. Avezzano
20.4.2021).
Nel caso di specie, come evidenziato dall'ordinanza di reclamo, si ravvisano tutti gli elementi per l'identificazione del credito ceduto;
recita il Collegio: “Ebbene, nell'estratto in atti, si rinviene
indicazione della cedente, dell'originaria stipulante e delle caratteristiche oggettive e soggettive dei
rapporti esclusi dalla cessione, per cui non residuano dubbi sulla titolarità del credito fatto valere.
Nel caso in esame, poi, la cessione risulta non contestata nella procedura esecutiva immobiliare
introdotta da precedente titolare e nella quale l'attuale creditore è intervenuto ex art. 111 c.p.c.”.
Si ritiene che tutte le altre questioni siano assorbite dalla esposta motivazione.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge.
P.Q.M.
Definendo il giudizio promosso da contro quale Parte_1 Controparte_2
mandataria di in persona del legale rappresentante p.t., nonché Controparte_1
contro convenuta contumace, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così CP_3
provvede: 1). Dichiara la contumacia di;
CP_3
2). Rigetta l'opposizione, in quanto infondata;
3). Condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta costituita la complessiva somma di
Euro 2.000,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge.
Cassino, addì 31.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Raffaella Trovini