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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/08/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1110/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti IRITANO Parte_1 C.F._1 FABIO e IRITANO VINCENZO, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 Procuratore speciale, Dott. , con il patrocinio dell'avv. LAMBERTI ALFONSO, Controparte_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in opposizione ad intimazione di pagamento, conveniva in Parte_1 giudizio l contestando l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
13320219001320015/000 del 12.11.2021, notificata in data 10.05.2022, per il complessivo importo di
€ 129.597,65.
L'intimazione si riferiva a sei cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative emesse negli anni 2014-2017, ed in particolare: n. 13320140015115684000 per € 1.767,54; n.
13320150009407083000 per € 2.825,40; n. 13320150009407184000 per € 119.200,64; n.
13320150015785570000 per € 5.565,72; n. 13320160001062138000 per € 139,66; n.
13320160007453157000 per € 98,69.
L'attore fondava la propria opposizione su due motivi principali: in primo luogo, sosteneva che i crediti erano ormai prescritti per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 della L.
689/81 per le sanzioni amministrative;
in secondo luogo, eccepiva la nullità dell'intera procedura esecutiva per la mancata notifica delle cartelle presupposte, delle quali negava di aver mai avuto conoscenza.
1).1 Si costituiva l impugnando integralmente l'opposizione e Controparte_3 producendo le relate di notifica di tutte le cartelle contestate. La convenuta sosteneva che gli atti erano stati regolarmente notificati tra il 2014 e il 2017 e che, inoltre, in data 26.11.2019 era stata notificata una precedente intimazione n. 13320199001106957000 che aveva interrotto ogni eventuale corso prescrizionale.
1).2 All'udienza del 1.12.2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e concessi i termini ex art. 183, c.
6. c.p.c. All'udienza del 11.04.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.10.2024.
Dopo un rinvio disposto per esigenze legate al carico del ruolo, ad esito dell'udienza cartolare del
13.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) L'opposizione proposta da deve essere integralmente rigettata, risultando Parte_1 infondate le eccezioni sollevate.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, tutte le cartelle oggetto del presente giudizio sono state regolarmente notificate secondo le modalità previste dalla legge.
pagina 2 di 5 La convenuta ha prodotto le relate di notifica di tutte le sei cartelle, dalle quali risulta che quattro di esse (n. 13320140015115684000, n. 13320150009407083000, n. 13320150009407184000 e n.
13320160001062138000) sono state consegnate non personalmente al sig. , ma nelle mani di Pt_1
“familiare convivente”, ed in particolare nelle mani della moglie dell'attore (identificata come
[...]
”) e nelle mani di altro soggetto terzo (“ – v. doc. “copia relata cartella n. 3”, Per_1 CP_4 fasc. parte convenuta).
Ebbene, con specifico riferimento alla notifica di atti tributari, l'art. 60, lett. b-bis, del D.P.R. n. 600/73 richiede che quando la consegna avviene a soggetto diverso dal destinatario, il messo “dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Tale adempimento è “essenziale” per la validità della notifica (Cass. n. 14089/2025; Cass. ord. n.
27446/2022), ma la giurisprudenza ha chiarito che è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa, non occorrendo dimostrare la ricezione della stessa.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, infatti “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (cfr. Cass., 27 gennaio 2022, n. 2377).
Nel caso di specie, la convenuta ha regolarmente prodotto la documentazione attestante l'invio delle raccomandate informative per ciascuna delle quattro cartelle consegnate ai familiari, assolvendo così pienamente all'onere probatorio richiesto dalla legge, come interpretata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. prospetti riepilogativi delle accettazioni delle raccomandate di
[...]
, con timbro dell'Ufficio Postale, versati in giudizio da parte convenuta). CP_5
Le rimanenti due cartelle sono state parimenti notificate in modo regolare: la cartella n.
13320160007453157000 è stata consegnata ex art. 138 c.p.c. “a mani dello stesso odierno opponente”, modalità che non richiede adempimenti aggiuntivi essendo avvenuta personalmente;
la cartella n. pagina 3 di 5 13320150015785570000 è stata notificata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito comunale per irreperibilità relativa del destinatario, modalità che, pur richiedendo specifici adempimenti procedurali, risulta regolarmente perfezionata secondo quanto attestato dalla “copia relata cartella n. 4” prodotta dalla convenuta.
2).1 Anche l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81 risulta infondata.
Le cartelle, essendo state tutte validamente notificate tra il 2014 e il 2017, hanno prodotto i loro effetti interruttivi del corso prescrizionale, rendendo i relativi crediti pienamente esigibili alla data dell'intimazione opposta.
La regolare notifica delle cartelle presupposte, infatti, costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, indipendentemente da ogni altra valutazione in ordine ad eventuali atti successivi.
3) Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione proposta dal deve essere integralmente Parte_1 rigettata.
Non sussistono vizi nelle notifiche delle cartelle presupposte, essendo state tutte notificate secondo le modalità previste dalla legge e con il rispetto degli adempimenti come richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Parimenti, non è intervenuta alcuna prescrizione dei crediti, che risultano pienamente esigibili. L'intimazione di pagamento opposta è pertanto legittima e deve essere confermata nella sua integralità.
Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono calcolate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e l'attività defensionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e le relative domande;
Parte_1
- condanna a rifondere ad le spese di lite Parte_1 Controparte_3 sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.051,50, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito. pagina 4 di 5 Crotone, 26 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti IRITANO Parte_1 C.F._1 FABIO e IRITANO VINCENZO, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 Procuratore speciale, Dott. , con il patrocinio dell'avv. LAMBERTI ALFONSO, Controparte_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in opposizione ad intimazione di pagamento, conveniva in Parte_1 giudizio l contestando l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
13320219001320015/000 del 12.11.2021, notificata in data 10.05.2022, per il complessivo importo di
€ 129.597,65.
L'intimazione si riferiva a sei cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative emesse negli anni 2014-2017, ed in particolare: n. 13320140015115684000 per € 1.767,54; n.
13320150009407083000 per € 2.825,40; n. 13320150009407184000 per € 119.200,64; n.
13320150015785570000 per € 5.565,72; n. 13320160001062138000 per € 139,66; n.
13320160007453157000 per € 98,69.
L'attore fondava la propria opposizione su due motivi principali: in primo luogo, sosteneva che i crediti erano ormai prescritti per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 della L.
689/81 per le sanzioni amministrative;
in secondo luogo, eccepiva la nullità dell'intera procedura esecutiva per la mancata notifica delle cartelle presupposte, delle quali negava di aver mai avuto conoscenza.
1).1 Si costituiva l impugnando integralmente l'opposizione e Controparte_3 producendo le relate di notifica di tutte le cartelle contestate. La convenuta sosteneva che gli atti erano stati regolarmente notificati tra il 2014 e il 2017 e che, inoltre, in data 26.11.2019 era stata notificata una precedente intimazione n. 13320199001106957000 che aveva interrotto ogni eventuale corso prescrizionale.
1).2 All'udienza del 1.12.2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e concessi i termini ex art. 183, c.
6. c.p.c. All'udienza del 11.04.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.10.2024.
Dopo un rinvio disposto per esigenze legate al carico del ruolo, ad esito dell'udienza cartolare del
13.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) L'opposizione proposta da deve essere integralmente rigettata, risultando Parte_1 infondate le eccezioni sollevate.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, tutte le cartelle oggetto del presente giudizio sono state regolarmente notificate secondo le modalità previste dalla legge.
pagina 2 di 5 La convenuta ha prodotto le relate di notifica di tutte le sei cartelle, dalle quali risulta che quattro di esse (n. 13320140015115684000, n. 13320150009407083000, n. 13320150009407184000 e n.
13320160001062138000) sono state consegnate non personalmente al sig. , ma nelle mani di Pt_1
“familiare convivente”, ed in particolare nelle mani della moglie dell'attore (identificata come
[...]
”) e nelle mani di altro soggetto terzo (“ – v. doc. “copia relata cartella n. 3”, Per_1 CP_4 fasc. parte convenuta).
Ebbene, con specifico riferimento alla notifica di atti tributari, l'art. 60, lett. b-bis, del D.P.R. n. 600/73 richiede che quando la consegna avviene a soggetto diverso dal destinatario, il messo “dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Tale adempimento è “essenziale” per la validità della notifica (Cass. n. 14089/2025; Cass. ord. n.
27446/2022), ma la giurisprudenza ha chiarito che è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa, non occorrendo dimostrare la ricezione della stessa.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, infatti “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (cfr. Cass., 27 gennaio 2022, n. 2377).
Nel caso di specie, la convenuta ha regolarmente prodotto la documentazione attestante l'invio delle raccomandate informative per ciascuna delle quattro cartelle consegnate ai familiari, assolvendo così pienamente all'onere probatorio richiesto dalla legge, come interpretata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. prospetti riepilogativi delle accettazioni delle raccomandate di
[...]
, con timbro dell'Ufficio Postale, versati in giudizio da parte convenuta). CP_5
Le rimanenti due cartelle sono state parimenti notificate in modo regolare: la cartella n.
13320160007453157000 è stata consegnata ex art. 138 c.p.c. “a mani dello stesso odierno opponente”, modalità che non richiede adempimenti aggiuntivi essendo avvenuta personalmente;
la cartella n. pagina 3 di 5 13320150015785570000 è stata notificata ex art. 140 c.p.c. mediante deposito comunale per irreperibilità relativa del destinatario, modalità che, pur richiedendo specifici adempimenti procedurali, risulta regolarmente perfezionata secondo quanto attestato dalla “copia relata cartella n. 4” prodotta dalla convenuta.
2).1 Anche l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81 risulta infondata.
Le cartelle, essendo state tutte validamente notificate tra il 2014 e il 2017, hanno prodotto i loro effetti interruttivi del corso prescrizionale, rendendo i relativi crediti pienamente esigibili alla data dell'intimazione opposta.
La regolare notifica delle cartelle presupposte, infatti, costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, indipendentemente da ogni altra valutazione in ordine ad eventuali atti successivi.
3) Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione proposta dal deve essere integralmente Parte_1 rigettata.
Non sussistono vizi nelle notifiche delle cartelle presupposte, essendo state tutte notificate secondo le modalità previste dalla legge e con il rispetto degli adempimenti come richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Parimenti, non è intervenuta alcuna prescrizione dei crediti, che risultano pienamente esigibili. L'intimazione di pagamento opposta è pertanto legittima e deve essere confermata nella sua integralità.
Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono calcolate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e l'attività defensionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e le relative domande;
Parte_1
- condanna a rifondere ad le spese di lite Parte_1 Controparte_3 sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.051,50, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito. pagina 4 di 5 Crotone, 26 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 5 di 5