Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 290
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto soggettivo dell'imposta

    Il giudice rileva che il contratto tra Ricorrente 1 e Ricorrente 2 è privo di data certa e che dalle risultanze istruttorie emerge la responsabilità del Ricorrente 1 come titolare della ditta che gestiva il locale di raccolta scommesse.

  • Rigettato
    Violazione del divieto della doppia imposizione

    La Corte rileva che le questioni poste nella nota illustrativa depositata da parte ricorrente in data 26.1.26 appaiono, in gran parte, nuove ed inammissibili. In ogni caso, la giurisprudenza di merito di questa CGT ha emesso molte decisioni conformi alla presente. Vengono citate sentenze n.ri 2008/25, 1982/25 e 2121/25 della CGT di I grado di Foggia, passate in giudicato. I denunciati profili di presunto contrasto nella normativa istitutiva dell'imposta unica con l'ordinamento comunitario non sussistono, facendo rinvio ai principi affermati dalla Corte di Giustizia (CGUE) Causa C-788/18- Soggetto 1/ADM (26 febbraio 2020) per escludere il contrasto della normativa nazionale con l'art.56 TFUE. La stessa pronunzia ha precisato che l'IUSS, pur incidendo sulle scommesse, non è un'imposta sul volume d'affari vietata dall'art. 401 della Direttiva IVA. Anche il presunto contrasto della normativa istitutiva dell'imposta con altri principi previsti dalla Direttiva Iva va escluso, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza della Sez. 5 n.12952 del 2024.

  • Rigettato
    Errata applicazione del metodo induttivo per la ricostruzione dell'imponibile

    Il giudice rileva che, non avendo il ricorrente fornito alcuna documentazione contabile ed extra-contabile tale da poter superare la determinazione dell'imponibile su base induttiva, per come prevista dalla legge 208/2015 art.1 comma 926, va esclusa l'applicabilità del criterio del c.d. margine.

  • Rigettato
    Illegittimità della sanzione applicata

    Il giudice ritiene che nessun incertezza sia ravvisabile, apparendo la norma di chiara interpretazione e correttamente applicata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 290
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 290
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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