CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2023 depositato il 14/03/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Puglia Molise Basilicata-Um-Sot Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTG170010747U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti, quali obbligati in solido, impugnavano l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, avente ad oggetto l'omesso pagamento della imposta unica di cui al D.Lgs n. 504/98 per l'annualità 2017.
L'Ufficio, evidenziava che la Guardia di Finanza, a seguito di controllo nei locali ove veniva svolta l'attività, aveva accertato l'attività di raccolta scommesse non riconducibile ad alcun bookmaker estero, per cui in assenza di autorizzazione TULPS, emetteva il PVC regolarmente consegnato alla parte, senza che fossero presentate osservazioni.
Pertanto, l'Ufficio emetteva l'atto impugnato, fondato sul conteggio della predetta imposta sulla base della normativa applicabile, oltre interessi e sanzione.
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, sollevato le seguenti contestazioni: 1)
l'insussistenza del presupposto soggettivo dell'imposta nei confronti del ricorrente Ricorrente_1, in qualità di gestore di fatto dell'attività di raccolta scommesse come ipotizzato dai verbalizzanti, atteso che il predetto Ricorrente_1 era mero intermediario, titolare della ditta individuale Società_1, esercente attività relativa ad "altre elaborazioni elettroniche di dati", quali servizi ausiliari alla raccolta delle scommesse come documentato dal contratto stipulato con la Ricorrente_2; -2) la violazione del divieto della doppia imposizione;
-3) l'errata applicazione del metodo induttivo per la ricostruzione dell'imponibile per il calcolo della imposta unica, essendo stato illegittimamente utilizzato il criterio del volume della raccolta delle giocate e non il parametro del margine;
-4) illegittimità della sanzione applicata, attesa l'evidente incertezza sulla normativa applicabile.
Si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resistente, rilevando l'assoluta inconferenza di tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
La difesa dei ricorrenti depositava note illustrative allegando copiosa giurisprudenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Privo di pregio è il primo motivo di impugnazione relativo alla inesistenza della legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria. Ebbene, dall'attenta lettura del PVC e dell'atto impugnato risulta la responsabilità dell'Nominativo_1 quale titolare della ditta che gestiva il locale ove veniva effettuata non una mera attività ausiliaria, ma la raccolta delle scommesse, con rilascio di ricevute e dei premi ai giocatori.
Nulla in senso contrario rispetto a siffatte conclusioni e all'evidenza delle risultanze istruttorie può essere desunto dal contratto intercorso tra l'Ricorrente_1 e la Ricorrente_2, che tra l'altro risulta privo di data certa.
Parimenti infondata è la doglianza relativa al criterio di calcolo dell'Imposta Unica.
Al riguardo, in via assolutamente assorbente rispetto alle altre considerazioni, giova rilevare che, non avendo il ricorrente fornito alcuna documentazione contabile ed extra-contabile tale da poter superare la determinazione dell'imponibile su base induttiva, per come prevista dalla legge 208/2015 art.1 comma 926, va esclusa l'applicabilità del criterio del c.d. margine.
Tali considerazioni escludono la sussistenza dei presupposti per poter sollevare la questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 53 Cost., che appare manifestamente infondata.
Poi, infondata è la richiesta di eliminazione della sanzione applicata, stante la presunta incertezza sull'interpretazione ed applicazione della normativa suindicata.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, nessun incertezza è ravvisabile, apparendo la norma di chiara interpretazione e correttamente applicata.
Va, infine, rilevato che le questioni poste nella nota illustrativa depositata da parte ricorrente in data 26.1.26 appaiono, in gran parte, nuove ed inammissibili.
In ogni caso, va rilevato che la giurisprudenza di merito di questa CGT ha emesso molte decisioni conformi alla presente (cfr. sentenze n.ri 2008/25, 1982/25 e 2121/25 della CGT di I grado di Foggia), che sono passate in giudicato in quanto non impugnate.
I denunciati profili di presunto contrasto nella normativa istitutiva dell'imposta unica con l'ordinamento comunitario, come prefigurato dalla difesa dei ricorrenti, non sussistono.
E' sufficiente fare rinvio ai principi affermati Giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGUE) Causa C-788/18-
Soggetto 1/ADM (26 febbraio 2020), ai cui contenuti è sufficiente fare rinvio per escludere il contrasto della normativa nazionale con l'art.56 TFUE (cfr. ricorso introduttivo, motivo 3.1). La stessa pronunzia ha inoltre precisato che l'IUSS, pur incidendo sulle scommesse, non è un'imposta sul volume d'affari vietata dall'art. 401 della Direttiva IVA, in quanto non mirata alla raccolta contabile dei "proventi" in senso stretto.
Anche il presunto contrasto della normativa istitutiva dell'imposta con altri principi previsti dalla Direttiva Iva va escluso, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, con l'Ordinanza della Sez. 5 n.12952 del 2024.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
La complessità delle questioni trattate integra i gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2023 depositato il 14/03/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Puglia Molise Basilicata-Um-Sot Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTG170010747U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti, quali obbligati in solido, impugnavano l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, avente ad oggetto l'omesso pagamento della imposta unica di cui al D.Lgs n. 504/98 per l'annualità 2017.
L'Ufficio, evidenziava che la Guardia di Finanza, a seguito di controllo nei locali ove veniva svolta l'attività, aveva accertato l'attività di raccolta scommesse non riconducibile ad alcun bookmaker estero, per cui in assenza di autorizzazione TULPS, emetteva il PVC regolarmente consegnato alla parte, senza che fossero presentate osservazioni.
Pertanto, l'Ufficio emetteva l'atto impugnato, fondato sul conteggio della predetta imposta sulla base della normativa applicabile, oltre interessi e sanzione.
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, sollevato le seguenti contestazioni: 1)
l'insussistenza del presupposto soggettivo dell'imposta nei confronti del ricorrente Ricorrente_1, in qualità di gestore di fatto dell'attività di raccolta scommesse come ipotizzato dai verbalizzanti, atteso che il predetto Ricorrente_1 era mero intermediario, titolare della ditta individuale Società_1, esercente attività relativa ad "altre elaborazioni elettroniche di dati", quali servizi ausiliari alla raccolta delle scommesse come documentato dal contratto stipulato con la Ricorrente_2; -2) la violazione del divieto della doppia imposizione;
-3) l'errata applicazione del metodo induttivo per la ricostruzione dell'imponibile per il calcolo della imposta unica, essendo stato illegittimamente utilizzato il criterio del volume della raccolta delle giocate e non il parametro del margine;
-4) illegittimità della sanzione applicata, attesa l'evidente incertezza sulla normativa applicabile.
Si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resistente, rilevando l'assoluta inconferenza di tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
La difesa dei ricorrenti depositava note illustrative allegando copiosa giurisprudenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Privo di pregio è il primo motivo di impugnazione relativo alla inesistenza della legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria. Ebbene, dall'attenta lettura del PVC e dell'atto impugnato risulta la responsabilità dell'Nominativo_1 quale titolare della ditta che gestiva il locale ove veniva effettuata non una mera attività ausiliaria, ma la raccolta delle scommesse, con rilascio di ricevute e dei premi ai giocatori.
Nulla in senso contrario rispetto a siffatte conclusioni e all'evidenza delle risultanze istruttorie può essere desunto dal contratto intercorso tra l'Ricorrente_1 e la Ricorrente_2, che tra l'altro risulta privo di data certa.
Parimenti infondata è la doglianza relativa al criterio di calcolo dell'Imposta Unica.
Al riguardo, in via assolutamente assorbente rispetto alle altre considerazioni, giova rilevare che, non avendo il ricorrente fornito alcuna documentazione contabile ed extra-contabile tale da poter superare la determinazione dell'imponibile su base induttiva, per come prevista dalla legge 208/2015 art.1 comma 926, va esclusa l'applicabilità del criterio del c.d. margine.
Tali considerazioni escludono la sussistenza dei presupposti per poter sollevare la questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 53 Cost., che appare manifestamente infondata.
Poi, infondata è la richiesta di eliminazione della sanzione applicata, stante la presunta incertezza sull'interpretazione ed applicazione della normativa suindicata.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, nessun incertezza è ravvisabile, apparendo la norma di chiara interpretazione e correttamente applicata.
Va, infine, rilevato che le questioni poste nella nota illustrativa depositata da parte ricorrente in data 26.1.26 appaiono, in gran parte, nuove ed inammissibili.
In ogni caso, va rilevato che la giurisprudenza di merito di questa CGT ha emesso molte decisioni conformi alla presente (cfr. sentenze n.ri 2008/25, 1982/25 e 2121/25 della CGT di I grado di Foggia), che sono passate in giudicato in quanto non impugnate.
I denunciati profili di presunto contrasto nella normativa istitutiva dell'imposta unica con l'ordinamento comunitario, come prefigurato dalla difesa dei ricorrenti, non sussistono.
E' sufficiente fare rinvio ai principi affermati Giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGUE) Causa C-788/18-
Soggetto 1/ADM (26 febbraio 2020), ai cui contenuti è sufficiente fare rinvio per escludere il contrasto della normativa nazionale con l'art.56 TFUE (cfr. ricorso introduttivo, motivo 3.1). La stessa pronunzia ha inoltre precisato che l'IUSS, pur incidendo sulle scommesse, non è un'imposta sul volume d'affari vietata dall'art. 401 della Direttiva IVA, in quanto non mirata alla raccolta contabile dei "proventi" in senso stretto.
Anche il presunto contrasto della normativa istitutiva dell'imposta con altri principi previsti dalla Direttiva Iva va escluso, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, con l'Ordinanza della Sez. 5 n.12952 del 2024.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
La complessità delle questioni trattate integra i gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.