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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3493/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_2 Ricorrente_1 CF_Difensore_1 C/o Studio Dott.ssa -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14625/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 CONTR. ODCEC 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 CONTR. ODCEC 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 CONTR. ODCEC 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 CONTR. ODCEC 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 CONTR. ODCEC 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 CONTR. ODCEC 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190023594918000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190057625840000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190216137767000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190245692662000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200008399324200 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972020001225320119000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3546/2025 depositato il 21/11/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- In data 18/10/2022 la ricorrente riceveva dall'Agenzia delle entrate ON l'Intimazione di pagamento n. 09720229041044784000 di Euro 54.000,90;
- in data 19/12/2022 la ricorrente notificava il Ricorso all'Agenzia delle Entrate-riscossione; - in data 17/03/2023 (termine procedura reclamo/mediazione) la ricorrente depositava il Ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma;
- in data 16/05/2023 la resistente depositava le Controdeduzioni e gli Allegati presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma;
- in data 03/11/2023 la ricorrente depositava le Memorie Illustrative presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma;
- in data 10/11/2023 la ricorrente depositava la Richiesta Sospensione Processo e la Citazione per Querela di Falso (con Ricevute di notifica all'Agenzia delle entrate-ON e di deposito al Tribunale di Roma) presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma;
- in data 13/11/2023 la ricorrente depositava la Richiesta Rinvio Udienza presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma;
- in data 15/11/2023 veniva discussa in Pubblica Udienza la controversia oggetto del Ricorso;
- in data 16/11/2023 la ricorrente depositava la Iscrizione a Ruolo della Citazione per Querela di Falso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma;
- in data 12/12/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma depositava la Sentenza n. 14625/2023 oggi impugnata.
Con la sentenza in oggetto la Corte di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per la sua tardività, senza entrare nel merito delle questioni fatte valere dalla ricorrente.
In data 17/02/2024, la contribuente proponeva appello contro tale sentenza contestualmente richiedendone in via preliminare la sospensione. successivamente, si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – ON e l'Agenzia delle Entrate.
Questa Corte già in via cautelare, con ordinanza del 18/02/2025, sospendeva l'esecutività di quella sentenza per erronea valutazione di tale termine, da parte del giudice di primo grado, in quanto risulta applicabile al caso di specie, l'art. 155 c. 4 e 5 cpc, che proroga al primo giorno feriale successivo la scadenza del termine che scadrebbe di sabato ( come nel caso di specie ) o domenica, col risultato di dover ritenere tempestivo il ricorso originario.
All'udienza del 06/10/2025, veniva accordato al difensore un rinvio della trattazione della causa al fine di consentire la produzione di apposita memoria riassuntiva della posizione complessiva della contribuente. Si riporta di seguito il contenuto letterale del relativo verbale di udienza:
“La parte appellante si riporta agli atti depositati e insiste per la remissione del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma per la decisione nel merito, dichiarando di volersi avvalere Difensore_2dell'art. 59 comma 1 lett. b) del D. Lgs 546/1992. L'avv. fa presente che è pendente altro giudizio in primo grado avverso un atto della riscossione contenente 3 (tre) delle cartelle sottese al giudizio de quo. Per tale motivo chiede un rinvio della presente discussione atteso che, in quel giudizio, è stata formulata apposita proposta conciliativa. La parte chiede l'estinzione parziale del giudizio in relazione alle residue cartelle elencate nella nota depositata in data 05/10/2025. L'avv. Difensore_2 chiede un breve rinvio al fine di depositare nota esaustiva e documentata circa gli atti della ON oggetto della materia del contendere e di quelli non più tali, a seguito di provvedimenti intervenuti.” In data 05/11/2025, la contribuente depositava una nota riassuntiva con cui si evidenziavano quali cartelle di pagamento dovessero ancora ritenersi “oggetto del contendere”, fra le numerose impugnate in origine:
“a) Cartelle oggetto della materia del contendere:
1) Cartella n. 09720190023594918000 oggetto dell'Istanza di conciliazione giudiziale in attesa di definizione (All. 1);
2) Cartella n. 09720190245692662000 oggetto dell'Istanza di conciliazione giudiziale in attesa di definizione (All. 1);
3) Cartella n. 09720200125320119000 oggetto dell'Istanza di conciliazione giudiziale in attesa di definizione (All. 1);”, precisando per l'appunto trattarsi delle tre cartelle che costituiscono l'oggetto di “istanza di conciliazione giudiziale proposta in data 15/09/2025”, rimasta asseritamente inevasa almeno fino al momento dell'ultima udienza, che si teneva innanzi a questa Corte il 17/11/2025.
Con la nota medesima la contribuente chiedeva di sospendere il giudizio fino alla definizione dell'istanza appena menzionata, mentre con riferimento a tutte le altre cartelle, oggetto dell'originario ricorso, nonché del presente appello, parte privata chiedeva di dichiarare la cessata materia del contendere, avendo prodotto “le relative Attestazioni di Pagamento delle rate della definizione agevolata e i relativi Estratti di Ruolo con evidenza dell'importo carico sgravato rilasciati in data 04/11/2025”.
All'esito di tale udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Dall'esame della copiosa documentazione prodotta dalla contribuente si apprende come risulti pendente per sua stessa ammissione, presso la Corte di primo grado di Roma, un altro ricorso che ha ad oggetto intimazione di pagamento, diversa da quella impugnata originariamente in questa causa, che tuttavia vede quali atti presupposti ( fra gli altri) proprio le tre cartelle di pagamento indicate da ultimo, nello specifico, in parte narrativa, che, a detta della stessa appellante, costituiscono l'attuale oggetto del contendere.
Si tratta della causa contrassegnata dal RGA n. 9331/2024, sorta sulla scorta di ricorso autonomo depositato il 13/05/2024, innanzi alla sezione 16 della CGT di Roma, nell'ambito della quale risulta prodotta dall'attuale appellante, l'istanza di conciliazione giudiziale del 15/09/2025.
In data 26/09/2025, quel giudice di primo grado, emanava una ordinanza nell'ambito di quella causa, prodotta dalla ricorrente, con cui esso così statuiva: “Parte ricorrente chiede rinvio per attendere esito di altro giudizio pendente in secondo grado e per le determinazioni di controparte sulla proposta conciliativa. Agenzia delle Entrate non si oppone. la Corte rinvia a nuovo ruolo.”
Tale circostanza, ed in particolare il fatto che ancora non risulti una decisione di primo grado relativa alle tre cartelle di pagamento che costituiscono anche l'oggetto del presente appello, nonché il fatto che la conciliazione giudiziaria di cui vorrebbe parte privata eventualmente avvantaggiarsi, ove accolta, non risulta avanzata innanzi a questa Corte, esime questo giudice dal giudizio di merito, dell'intero compendio in punto di fatto e diritto, ritenendo inammissibile il presente appello, che eventualmente potrà essere avanzato da parte privata, soltanto a seguito della sentenza che verrà legittimamente adottata da quel giudice, ove non soddisfi le proprie aspettative, anche tenuto conto dell'eventuale esito della istanza di conciliazione giudiziaria, che, come si ripete, non risulta afferente a questa causa.
Con riferimento alle spese di giudizio, anche tenuto conto dell'illegittima pronuncia in primo grado di inammissibilità del ricorso, per i motivi sopra indicati, questa Corte ritiene di poter procedere con la compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile l'appello e compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3493/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_2 Ricorrente_1 CF_Difensore_1 C/o Studio Dott.ssa -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14625/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 CONTR. ODCEC 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 CONTR. ODCEC 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 CONTR. ODCEC 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 CONTR. ODCEC 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 CONTR. ODCEC 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 CONTR. ODCEC 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229041044784000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190023594918000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190057625840000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190216137767000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190245692662000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200008399324200 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972020001225320119000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3546/2025 depositato il 21/11/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- In data 18/10/2022 la ricorrente riceveva dall'Agenzia delle entrate ON l'Intimazione di pagamento n. 09720229041044784000 di Euro 54.000,90;
- in data 19/12/2022 la ricorrente notificava il Ricorso all'Agenzia delle Entrate-riscossione; - in data 17/03/2023 (termine procedura reclamo/mediazione) la ricorrente depositava il Ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma;
- in data 16/05/2023 la resistente depositava le Controdeduzioni e gli Allegati presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma;
- in data 03/11/2023 la ricorrente depositava le Memorie Illustrative presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma;
- in data 10/11/2023 la ricorrente depositava la Richiesta Sospensione Processo e la Citazione per Querela di Falso (con Ricevute di notifica all'Agenzia delle entrate-ON e di deposito al Tribunale di Roma) presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma;
- in data 13/11/2023 la ricorrente depositava la Richiesta Rinvio Udienza presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma;
- in data 15/11/2023 veniva discussa in Pubblica Udienza la controversia oggetto del Ricorso;
- in data 16/11/2023 la ricorrente depositava la Iscrizione a Ruolo della Citazione per Querela di Falso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma;
- in data 12/12/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma depositava la Sentenza n. 14625/2023 oggi impugnata.
Con la sentenza in oggetto la Corte di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per la sua tardività, senza entrare nel merito delle questioni fatte valere dalla ricorrente.
In data 17/02/2024, la contribuente proponeva appello contro tale sentenza contestualmente richiedendone in via preliminare la sospensione. successivamente, si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – ON e l'Agenzia delle Entrate.
Questa Corte già in via cautelare, con ordinanza del 18/02/2025, sospendeva l'esecutività di quella sentenza per erronea valutazione di tale termine, da parte del giudice di primo grado, in quanto risulta applicabile al caso di specie, l'art. 155 c. 4 e 5 cpc, che proroga al primo giorno feriale successivo la scadenza del termine che scadrebbe di sabato ( come nel caso di specie ) o domenica, col risultato di dover ritenere tempestivo il ricorso originario.
All'udienza del 06/10/2025, veniva accordato al difensore un rinvio della trattazione della causa al fine di consentire la produzione di apposita memoria riassuntiva della posizione complessiva della contribuente. Si riporta di seguito il contenuto letterale del relativo verbale di udienza:
“La parte appellante si riporta agli atti depositati e insiste per la remissione del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma per la decisione nel merito, dichiarando di volersi avvalere Difensore_2dell'art. 59 comma 1 lett. b) del D. Lgs 546/1992. L'avv. fa presente che è pendente altro giudizio in primo grado avverso un atto della riscossione contenente 3 (tre) delle cartelle sottese al giudizio de quo. Per tale motivo chiede un rinvio della presente discussione atteso che, in quel giudizio, è stata formulata apposita proposta conciliativa. La parte chiede l'estinzione parziale del giudizio in relazione alle residue cartelle elencate nella nota depositata in data 05/10/2025. L'avv. Difensore_2 chiede un breve rinvio al fine di depositare nota esaustiva e documentata circa gli atti della ON oggetto della materia del contendere e di quelli non più tali, a seguito di provvedimenti intervenuti.” In data 05/11/2025, la contribuente depositava una nota riassuntiva con cui si evidenziavano quali cartelle di pagamento dovessero ancora ritenersi “oggetto del contendere”, fra le numerose impugnate in origine:
“a) Cartelle oggetto della materia del contendere:
1) Cartella n. 09720190023594918000 oggetto dell'Istanza di conciliazione giudiziale in attesa di definizione (All. 1);
2) Cartella n. 09720190245692662000 oggetto dell'Istanza di conciliazione giudiziale in attesa di definizione (All. 1);
3) Cartella n. 09720200125320119000 oggetto dell'Istanza di conciliazione giudiziale in attesa di definizione (All. 1);”, precisando per l'appunto trattarsi delle tre cartelle che costituiscono l'oggetto di “istanza di conciliazione giudiziale proposta in data 15/09/2025”, rimasta asseritamente inevasa almeno fino al momento dell'ultima udienza, che si teneva innanzi a questa Corte il 17/11/2025.
Con la nota medesima la contribuente chiedeva di sospendere il giudizio fino alla definizione dell'istanza appena menzionata, mentre con riferimento a tutte le altre cartelle, oggetto dell'originario ricorso, nonché del presente appello, parte privata chiedeva di dichiarare la cessata materia del contendere, avendo prodotto “le relative Attestazioni di Pagamento delle rate della definizione agevolata e i relativi Estratti di Ruolo con evidenza dell'importo carico sgravato rilasciati in data 04/11/2025”.
All'esito di tale udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Dall'esame della copiosa documentazione prodotta dalla contribuente si apprende come risulti pendente per sua stessa ammissione, presso la Corte di primo grado di Roma, un altro ricorso che ha ad oggetto intimazione di pagamento, diversa da quella impugnata originariamente in questa causa, che tuttavia vede quali atti presupposti ( fra gli altri) proprio le tre cartelle di pagamento indicate da ultimo, nello specifico, in parte narrativa, che, a detta della stessa appellante, costituiscono l'attuale oggetto del contendere.
Si tratta della causa contrassegnata dal RGA n. 9331/2024, sorta sulla scorta di ricorso autonomo depositato il 13/05/2024, innanzi alla sezione 16 della CGT di Roma, nell'ambito della quale risulta prodotta dall'attuale appellante, l'istanza di conciliazione giudiziale del 15/09/2025.
In data 26/09/2025, quel giudice di primo grado, emanava una ordinanza nell'ambito di quella causa, prodotta dalla ricorrente, con cui esso così statuiva: “Parte ricorrente chiede rinvio per attendere esito di altro giudizio pendente in secondo grado e per le determinazioni di controparte sulla proposta conciliativa. Agenzia delle Entrate non si oppone. la Corte rinvia a nuovo ruolo.”
Tale circostanza, ed in particolare il fatto che ancora non risulti una decisione di primo grado relativa alle tre cartelle di pagamento che costituiscono anche l'oggetto del presente appello, nonché il fatto che la conciliazione giudiziaria di cui vorrebbe parte privata eventualmente avvantaggiarsi, ove accolta, non risulta avanzata innanzi a questa Corte, esime questo giudice dal giudizio di merito, dell'intero compendio in punto di fatto e diritto, ritenendo inammissibile il presente appello, che eventualmente potrà essere avanzato da parte privata, soltanto a seguito della sentenza che verrà legittimamente adottata da quel giudice, ove non soddisfi le proprie aspettative, anche tenuto conto dell'eventuale esito della istanza di conciliazione giudiziaria, che, come si ripete, non risulta afferente a questa causa.
Con riferimento alle spese di giudizio, anche tenuto conto dell'illegittima pronuncia in primo grado di inammissibilità del ricorso, per i motivi sopra indicati, questa Corte ritiene di poter procedere con la compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile l'appello e compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.