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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/11/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1540/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1540/2023 R.G. promossa da
C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore nonché il socio unico rappresentati e difesi CP_1 CP_2 dagli avv.ti Tosca Sambinello e Nicola Rubiero, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore, in Lendinara (RO), Piazza Risorgimento n. 6, giusta procura in atti;
Parti Appellanti
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._1 dall'avv. Nicola Bergamini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Rovigo, Vicolo Castello n. 3, giusta procura in atti;
Parte Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 405/2023 del Giudice di Pace di Rovigo depositata il 13.7.2023.
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte inviate in via telematica in vista dell'udienza del 23.09.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al Giudizio di primo grado, occorre evidenziare che con atto di citazione regolarmente notificato ha citato in giudizio davanti al Giudice di Controparte_3
Pace di Rovigo in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_1 il socio unico e gli amministratori e , CP_2 CP_1 Controparte_4 lamentando un'azione di disturbo e immissione di rumori molesti, schiamazzi e grida all'attrice medesima e al vicinato che si protraevano sino alle 4 del mattino durante l'attività gestoria serale del Pub gestito dalla convenuta Parte_1
L'attrice ha dedotto di aver rappresentato all'Amministrazione Comunale di Lendinara e al Comando di Polizia Locale lo stato di profondo disagio delle persone residenti nella zona a causa dei rumori molesti, di essersi fatta promotrice di una petizione per tale ragione, di aver sporto denuncia e che all'esito delle indagini è emersa la sussistenza di rumori e schiamazzi ed invocata da parte del P.M. l'applicazione dell'art. 131bis c.p.p.
La ha inoltre lamentato di aver subito quale conseguenza degli schiamazzi CP_3 degli avventori del pub , danni alla salute quali disturbi d'ansia. Pt_1
Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare il disturbo della quiete pubblica arrecato da e per l'effetto condannare la società, ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei Parte_1 danni patrimoniali arrecati e quantificati nella somma omnicomprensiva di € 5.000,00.
La società convenuta non si è costituita nel giudizio di primo grado, Parte_1 nonostante la regolarità della notifica e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 405/2023, depositata il 13.7.2023, il Giudice di Pace di Rovigo ha accolto la domanda attorea e per l'effetto ha condannato a risarcire Parte_1
l'attrice con il pagamento omnicomprensivo di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.265,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA e spese esenti € 125,00.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto provata la doglianza di parte attrice in ordine alla sussistenza del danno patrimoniale subito dalla stessa e dal vicinato, in seguito alle
“numerose e persistenti molestie” derivanti da azioni di disturbo, e immissione di pag. 2/16 rumori molesti, schiamazzi e grida che si protraevano fino alle 4 del mattino e, cioè, durante l'attività gestoria serale del Pub Rifrullo s.r.l. Ciò, sulla scorta delle deposizioni dei testi escussi che hanno confermato i predetti fatti, della documentazione prodotta dall'attrice relativa ai danni alla salute e alla petizione rivolta al Sindaco del di CP_5
Lendinara, oltre alla mancata comparizione della convenuta società a rendere l'interpello, ritenendo integrata la fattispecie ex art. 659 c.p. e la legittimità della pretesa risarcitoria dell'attrice.
In punto di quantum ha ritenuto corretto quantificare in via equitativa nell'importo richiesto di € 5.000,00 indicato in atto di citazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ed il socio unico Parte_1 CP_2 hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo
[...] chiedendone l'integrale riforma.
Quale primo motivo d'appello ha dedotto la nullità della sentenza per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligo posto a carico dell'attrice.
Con il secondo motivo di impugnazione ha lamentato “l'errata e approssimativa valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi e insufficienza della motivazione in ordine ai documenti prodotti dall'appellata e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice”.
Il Giudice di Pace, a dire delle parti appellanti, avrebbe mal interpretato ed erroneamente posto a fondamento della decisione le deposizioni testimoniali sul rilievo che si tratterebbe di normali ed ordinarie emissioni acustiche, ritenendo gli appellanti di non essere responsabili di quanto accade fuori dal locale, che le segnalazioni e petizioni rivolte al Sindaco di Lendinara non hanno avuto alcun seguito, trattandosi di mere allegazioni di parte prive di valore probatorio.
Con il terzo motivo d'appello gli stessi hanno lamentato che il Giudice di Pace avrebbe errato laddove ha riconosciuto il risarcimento del danno a favore della CP_3 poiché è mancato in precedenza l'accertamento del fatto costituente il reato di cui pag. 3/16 all'art. 659 c.c., la cui sussistenza è stata esclusa dalla richiesta di archiviazione formulata dal P.M.
In merito alla quantificazione del danno morale derivante da reato, gli appellanti hanno contestato la liquidazione “omnicomprensiva” e rilevato l'assenza di motivazione in merito all'accertamento e alla liquidazione dei danni posta a fondamento della condanna.
Gli appellanti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Rovigo, contrariis reiectis:
1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 405/2023 Sent.,
1845/2023 R.G.A.C., n. 2359/2023 cron., rep. 272/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Rovigo, dott. Marco Bresciani in data 11.07.2023, depositata in cancelleria il
13.07.2023 e notificata all'indirizzo digitale dell'appellante in data 17.07.2023, dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'impugnata sentenza, per violazione dell'art. 3 del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito in legge con modifiche dalla Legge 10.11.2014,
n. 162, ossia per mancato adempimento della prevista condizione di procedibilità omessa dall'appellata e dal Giudice, ovvero 3. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 405/2023 Sent.,
1845/2023 R.G.A.C., n. 2359/2023 cron., rep. 272/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Rovigo, dott. Marco Bresciani in data 11.07.2023, depositata in cancelleria il
13.07.2023 e notificata all'indirizzo digitale dell'appellante in data 17.07.2023, dichiarare che nessuna somma è dovuta da in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in favore di Con vittoria di spese e Controparte_3 compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.9.2023 la convenuta Controparte_3 si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare (i) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. non avendo parte appellante indicato le parti della pag. 4/16 sentenza che ha inteso impugnare né le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto da parte del giudice di primo grado e (ii) la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 co. 3 n. 7 c.p.c. per mancato rispetto dei termini minimi di comparizione di settanta giorni prima dell'udienza essendo stato indicato il termine di venti giorni, oltreché degli avvertimenti ivi previsti in particolare l'avviso che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
Inoltre, ha dedotto la tardività dell'eccezione di mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, in quanto la stessa era da formularsi a pena di decadenza (o rilevata dal giudice) non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado, non potendo essere sollevata per la prima volta in appello.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza della doglianza sulla errata valutazione delle prove orali e documentali da parte del Giudice di Pace, evidenziando che la parte appellante ha estrapolato singole frasi dei testimoni togliendole dal contesto in cui sono state rese, rilevando la correttezza della decisione del giudice di prime cure.
Infine, la parte appellata ha evidenziato il diritto della al risarcimento del CP_3 danno per i fatti di cui è causa, essendovi stato l'accertamento della sussistenza dei fatti costituenti il reato previsto e punito dall'art. 659 c.p., avendo il P.M. ritenuto la Parte fondatezza della e formulato richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 131bis
c.p.p. e quindi ritenendo sussistente la condotta e l'accertamento del reato, con esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Pertanto, la parte appellata ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, disattesa ogni contraria conclusione, domanda, deduzione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
1. In via preliminare: Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata n. 405/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo in data 11.07.2023, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 283 comma 1 c.p.c.; 2.
In via pregiudiziale: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.
342 c.p.c., e la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 7
pag. 5/16 c.p.c.
3. Nel merito: Rigettare tutti i motivi d'appello in quanto, per le ragioni sopra esposte, assolutamente infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 405/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo in data 11.07.2023; 4.
Condannare parte appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura di giustizia che riterrà equa l'Ill.mo Giudice adito;
5. Con rifusione di spese e competenze di lite, oltre spese generali ed accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 20.1.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di impugnazione.
La causa, assegnati i termini per il deposito di note scritte contenenti precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito di comparse conclusionali e repliche è stata rimessa in decisione all'udienza del 23.09.2025.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69 , entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pag. 6/16 Anzitutto occorre esaminare l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell'appellante di improcedibilità della domanda.
ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato svolgimento Parte_1 della negoziazione assistita, perché la causa concerne il pagamento di una somma non eccedente la somma di cinquantamila euro.
Va premesso che l'odierna appellante non si è costituita nel giudizio di primo grado avanti il Giudice di Pace, nonostante la regolarità della notifica, prospettando solo con l'atto d'appello l'oggetto della lite come ragione di improcedibilità.
Ciò posto, in punto di diritto, l'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 prevede che "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare
l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, comma 1- bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila Euro.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza";
L'esperimento della negoziazione assistita è concepito come un fatto impeditivo all'esercizio del diritto di agire in giudizio: configura un'eccezione di carattere processuale, rilevabile anche d'ufficio dal giudice ma assoggettata ad una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale rappresentata (per la parte convenuta e per il giudice) dalla prima udienza, ovviamente del giudizio di primo grado.
Nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla (ex multis Cass., 30/08/2018, n. 21381).
La Suprema Corte ha anche affermato che l'eccezione di improcedibilità, sollevata per la prima volta con l'atto di appello, è irrimediabilmente tardiva, atteso che l'eccezione di pag. 7/16 irregolare esperimento della mediazione doveva essere sollevata nel primo atto difensivo utile successivo all'incontro di mediazione, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III,
13/05/2021, n. 12896).
Analogo principio vale nel caso di mancato esperimento della negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 132/2014, convertito in legge 162 2014, ove si consideri che l'art. 3 prevede che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
La Suprema Corte di Cassazione, ha già avuto modo di chiarire che la previsione del limite della prima udienza per l'eccezione o il rilievo della improcedibilità della domanda è del tutto in linea con l'esigenza che la previsione di sistemi di risoluzione alternativa delle liti come condizione di procedibilità per finalità deflattive sia comunque conciliata con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione e, dunque, pure con l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale, così da risolvere in limine litis le questioni di improcedibilità (così Cass. 11/12/2023, n. 34462).
Nel caso di specie, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita non è mai stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che l'eccezione sollevata per la prima volta in appello è tardiva.
Si precisa che la mancata costituzione nel procedimento di primo grado di Parte_1
e la dichiarazione di contumacia non può costituire una scelta che consenta alla parte di ritardare alla sede dell'appello un'eccezione che, a pena di decadenza, deve essere sollevata entro la prima udienza in primo grado e la contumacia non abilita la parte appunto, contumace, ad evitare la decadenza in cui è incorsa, non sollevando la relativa eccezione in sede di primo grado.
L'eccezione va pertanto rigettata.
pag. 8/16 Ancora in via preliminare vanno esaminate le eccezioni per violazione degli artt. 163 comma 3 n. 7 c.p.c. e 342 c.p.c. sollevate dalla difesa della convenuta.
Parte appellata ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per mancata concessione del termine di 70 giorni previsto per la costituzione in appello previsto dall'art. 163 comma
3 n. 7 c.p.c. avendo indicato il termine di 20 giorni nonché per l'omissione degli avvertimenti previsti nella medesima norma.
Ebbene l'art. 343 c.p.c., ratione temporis applicabile ed oggetto di recente novella, recita: “L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349-bis, secondo comma”.
Tale esplicita indicazione di un termine per il deposito della comparsa di risposta – e dunque per la costituzione – e per la proposizione tempestiva dell'appello incidentale appare inconciliabile con quanto invece previsto dall'art. 347, comma 1, c.p.c. il quale, non oggetto di modifica nell'ambito della recente riforma del codice di rito, prevede:
“La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”.
Inoltre, l'art. 342, comma 1, c.p.c. continua a prevedere “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163”, il quale a sua volta dispone, come riformato, che la citazione debba contenere, insieme all'”indicazione del giorno di udienza di comparizione”, “l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dell'art. 166”
(art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.).
Ebbene, a parere di questo giudicante, l'unica soluzione ermeneutica effettivamente praticabile, peraltro in conformità con quanto disposto dall'art. 359 c.p.c., è quella per cui il riferimento al termine di settanta giorni non può essere esteso all'ipotesi del giudizio d'appello.
Infatti, l'art. 342 comma 1, c.p.c., come riformato, prevede espressamente: ”Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere
pag. 9/16 termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in
Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”; invece nella versione precedente, si limitava a fare mero rinvio ai termini liberi previsti dall'art. 163-bis c.p.c.
Nondimeno, va posto in rilievo che, proprio con riferimento a tale specifico profilo, nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 si legge che è stata inserita “la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all'art. 163-bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza”.
De iure, se il termine a comparire può, da espressa previsione, consistere in novanta giorni liberi, non appare in concreto predicabile la possibilità di invitare l'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, avendo questi in tal modo circa venti giorni per formalizzare la costituzione.
In buona sostanza, il rinvio alle “forme” e ai “termini per i procedimenti davanti al
Tribunale” non può che essere inteso quale mero difetto di coordinamento normativo, in quanto tale non avente concreta ricaduta applicativa ed interpretativa sulle ulteriori norme che regolano la costituzione dell'appellato.
D'altronde, la questione risulta definitivamente superata, in conformità alla soluzione interpretativa proposta, a seguito del recente correttivo che ha interessato l'art. 347
c.p.c., il quale, a seguito della modifica apportata con D.Lgs. 164/2024, recita:
“L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o in quella fissata ai sensi dell'articolo
349bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”.
In ogni caso, con riferimento all'esaminata eccezione, è utile richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui “la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la
“vocatio in ius”, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria “ex tunc” previsti dal secondo e terzo
pag. 10/16 comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta a ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4,
c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione” (Cass. Civ. ord. n. 23979 del 16.9.2019).
E ancora, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “in tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163 comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164 comma 3,
c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità” (Cass. Civ. Sez. 1, ord. n. 28686 del
15.12.2020).
Ebbene, deve darsi rilievo alla circostanza che l'appellata, regolarmente costituita in giudizio, nella comparsa difensiva abbia svolto le proprie deduzioni nel merito delle domande formulate dalla società appellante.
La condotta della convenuta è elemento sufficiente ad escludere la fondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione che, pertanto, deve essere rigettata.
Infine, ancora in via preliminare, va disattesa altresì l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto dall'atto di gravame sono desumibili sia il quantum appellatum sia le ragioni di dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo Giudice.
Tanto basta ad escludere l'inammissibilità prospettata dall'appellato, atteso che costituisce ormai ius receptum il principio di diritto secondo cui "Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
pag. 11/16 con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. civ., Sez. Un., sent. 16.11.2017, n. 27199. Cfr. anche Cass. civ., sez. VI, ord. 17.12.2021, n. 40560;
Cass. civ., sez. VI, ord. 30.5.2018, n. 13535).
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.
In ordine ai rapporti tra accertamento del reato in sede penale e risarcimento in sede civile, si rileva che con la sentenza dell'11.06.2012, n. 9445 la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui in tema di responsabilità civile e di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quando è prospettato un illecito, astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti, per il quale la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. spetta al giudice accertare, incindenter tantum e secondo la legge penale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, indipendentemente dalla norma penale cui l'attore riconduce la fattispecie;
accertamento che è logicamente preliminare all'indagine sull'esistenza di un diritto leso di rilievo costituzionale (cui sia eventualmente ricollegabile il risarcimento del danno non patrimoniale, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità oramai consolidata) potendo quest'ultimo venire in rilievo solo dopo l'esclusione della configurabilità di un reato;
accertamenti, entrambi, preliminari alla indagine in ordine alla sussistenza in concreto (alla prova) del pregiudizio patito dal titolare dell'interesse tutelato.
Sulla base di tali principi deve essere improntata la valutazione del Giudice Civile.
pag. 12/16 Correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente una condotta astrattamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 659 c.p. che prevede e punisce il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone nella condotta
Le doglianze dell'odierna appellata rappresentate dai continui disturbi serali e notturni sono risultati connessi all'esistenza del locale-pub gestito da e dallo stesso Parte_1 provenienti.
Con particolare riferimento al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone che interessa il presente giudizio, con sentenza n. 3952 del 6 ottobre 2021 (dep.
4 febbraio 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del reato di disturbo della quiete pubblica, di cui all'art. 659 c.p., il quale punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.
In materia, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Cass. pen., sez. III, 5 febbraio
2015, n. 11031).
Per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio (Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n.
45616).
pag. 13/16 Inoltre, è stato già ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte che risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica (Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2020, n. 14750).
Ciò posto, correttamente il primo Giudice, proprio in ragione degli esiti dell'indagine istruttoria testimoniale e documentale, ha ritenuto sussistente e provata l'idoneità delle emissioni sonore provenienti dall'attività del Pub Rifrullo in grado di arrecare disturbo alla pubblica quiete.
In particolare, i testimoni escussi nel giudizio di primo grado, residenti nelle vicinanze ove è ubicato il locale gestito dall'appellante, hanno confermato il disturbo notturno connesso all'esistenza del pub consistente in urla e schiamazzi. Pt_1
Ad ulteriore dimostrazione dei predetti fatti è rilevante la denuncia querela sporta da la segnalazione inviata al Sindaco del e al Controparte_3 Parte_3
Comando di Polizia Municipale e la petizione rivolta al Sindaco (docc. 3-4-5 fascicolo di promo grado . CP_3
La doglianza di parte appellante sulla errata valutazione delle prove testimoniali da parte del Giudice di prime cure è infondata in quanto si è limitata ad Parte_1 operare una valutazione solo su parti delle dichiarazioni estrapolandole dal loro contesto, al fine di giungere ad escludere la sussistenza del reato.
Peraltro e ad abundantiam ai fini della sussistenza della fattispecie di reato invocata dalla soccorre anche la valutazione del P.M., che a seguito della denuncia CP_3 querela sporta dall'appellata ha aperto un fascicolo a carico dei rappresentanti della società per il reato di cui agli artt. 110, 659 c.p., ha richiesto Parte_1
l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131bis c.p.p. e non per l'insussistenza del fatto reato, ritenendo pertanto accertata come esistente la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. e decidendo di applicare una causa di non pag. 14/16 Parte punibilità (“dagli atti di indagine risulta la fondatezza della e non emergono motivi per richiedere l'archiviazione per ragioni diverse dalla presente” (doc. 8 fascicolo do primo grado . CP_3
Integrata la fattispecie di cui all'art. 659 c.p., condivisibilmente il primo Giudice ha ritenuto legittima la pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno subito dalla
CP_3
Infondato è anche il terzo motivo d'appello, con cui è stato sollevato il difetto di motivazione sull'accertamento e la quantificazione del risarcimento del danno liquidato.
La quantificazione del danno nella misura di € 5.000,00 liquidata in via equitativa da parte del Giudice di Pace, è corretta e condivisibile alla luce della qualità e della durata della condotta lesiva posta in essere da dalla sussistenza del nesso di Parte_1 causalità e anche dalla documentazione sanitaria prodotta in giudizio dalla CP_3 attestante una “riacutizzazione di uno stato ansioso depressivo sempre reattivo a situazione ambientale (rumori molesti notturni)” (doc. 9 , e quindi CP_3 dall'insorgere di una sofferenza a fronte di persistenti e accertate molestie acustiche.
Il danno morale, per cui è intervenuta condanna, non è di natura economica ma è rappresentato da un turbamento psichico non quantificabile in modo aritmetico bensì sulla base di un apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice come sopra esposto.
In conclusione, l'appello odierno appare, pertanto, infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata non può trovare accoglimento, non rilevandosi alcuna attività o difesa in giudizio con mala fede o colpa grave da parte della società appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, sulla base del valore della causa di € 5.000,00 (scaglione da €
pag. 15/16 1.101,00 a € 5.200,00), valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non celebrata.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 405/2023 (R.G. 1845/23) emessa dal Giudice di Pace di Rovigo in data 11.7.2023 e depositata il
13.7.2023;
2) Rigetta la domanda di di condanna dell'appellante Controparte_3 Parte_1 ex art. 96 c.p.c.;
[...]
3) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio d'appello in favore di liquidate in euro 1.701,00 per Controparte_3 compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Dispone l'applicazione altresì l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n.
115, con obbligo di versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Rovigo, 17.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1540/2023 R.G. promossa da
C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore nonché il socio unico rappresentati e difesi CP_1 CP_2 dagli avv.ti Tosca Sambinello e Nicola Rubiero, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore, in Lendinara (RO), Piazza Risorgimento n. 6, giusta procura in atti;
Parti Appellanti
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._1 dall'avv. Nicola Bergamini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Rovigo, Vicolo Castello n. 3, giusta procura in atti;
Parte Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 405/2023 del Giudice di Pace di Rovigo depositata il 13.7.2023.
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte inviate in via telematica in vista dell'udienza del 23.09.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al Giudizio di primo grado, occorre evidenziare che con atto di citazione regolarmente notificato ha citato in giudizio davanti al Giudice di Controparte_3
Pace di Rovigo in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_1 il socio unico e gli amministratori e , CP_2 CP_1 Controparte_4 lamentando un'azione di disturbo e immissione di rumori molesti, schiamazzi e grida all'attrice medesima e al vicinato che si protraevano sino alle 4 del mattino durante l'attività gestoria serale del Pub gestito dalla convenuta Parte_1
L'attrice ha dedotto di aver rappresentato all'Amministrazione Comunale di Lendinara e al Comando di Polizia Locale lo stato di profondo disagio delle persone residenti nella zona a causa dei rumori molesti, di essersi fatta promotrice di una petizione per tale ragione, di aver sporto denuncia e che all'esito delle indagini è emersa la sussistenza di rumori e schiamazzi ed invocata da parte del P.M. l'applicazione dell'art. 131bis c.p.p.
La ha inoltre lamentato di aver subito quale conseguenza degli schiamazzi CP_3 degli avventori del pub , danni alla salute quali disturbi d'ansia. Pt_1
Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare il disturbo della quiete pubblica arrecato da e per l'effetto condannare la società, ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei Parte_1 danni patrimoniali arrecati e quantificati nella somma omnicomprensiva di € 5.000,00.
La società convenuta non si è costituita nel giudizio di primo grado, Parte_1 nonostante la regolarità della notifica e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 405/2023, depositata il 13.7.2023, il Giudice di Pace di Rovigo ha accolto la domanda attorea e per l'effetto ha condannato a risarcire Parte_1
l'attrice con il pagamento omnicomprensivo di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.265,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA e spese esenti € 125,00.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto provata la doglianza di parte attrice in ordine alla sussistenza del danno patrimoniale subito dalla stessa e dal vicinato, in seguito alle
“numerose e persistenti molestie” derivanti da azioni di disturbo, e immissione di pag. 2/16 rumori molesti, schiamazzi e grida che si protraevano fino alle 4 del mattino e, cioè, durante l'attività gestoria serale del Pub Rifrullo s.r.l. Ciò, sulla scorta delle deposizioni dei testi escussi che hanno confermato i predetti fatti, della documentazione prodotta dall'attrice relativa ai danni alla salute e alla petizione rivolta al Sindaco del di CP_5
Lendinara, oltre alla mancata comparizione della convenuta società a rendere l'interpello, ritenendo integrata la fattispecie ex art. 659 c.p. e la legittimità della pretesa risarcitoria dell'attrice.
In punto di quantum ha ritenuto corretto quantificare in via equitativa nell'importo richiesto di € 5.000,00 indicato in atto di citazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ed il socio unico Parte_1 CP_2 hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo
[...] chiedendone l'integrale riforma.
Quale primo motivo d'appello ha dedotto la nullità della sentenza per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligo posto a carico dell'attrice.
Con il secondo motivo di impugnazione ha lamentato “l'errata e approssimativa valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi e insufficienza della motivazione in ordine ai documenti prodotti dall'appellata e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice”.
Il Giudice di Pace, a dire delle parti appellanti, avrebbe mal interpretato ed erroneamente posto a fondamento della decisione le deposizioni testimoniali sul rilievo che si tratterebbe di normali ed ordinarie emissioni acustiche, ritenendo gli appellanti di non essere responsabili di quanto accade fuori dal locale, che le segnalazioni e petizioni rivolte al Sindaco di Lendinara non hanno avuto alcun seguito, trattandosi di mere allegazioni di parte prive di valore probatorio.
Con il terzo motivo d'appello gli stessi hanno lamentato che il Giudice di Pace avrebbe errato laddove ha riconosciuto il risarcimento del danno a favore della CP_3 poiché è mancato in precedenza l'accertamento del fatto costituente il reato di cui pag. 3/16 all'art. 659 c.c., la cui sussistenza è stata esclusa dalla richiesta di archiviazione formulata dal P.M.
In merito alla quantificazione del danno morale derivante da reato, gli appellanti hanno contestato la liquidazione “omnicomprensiva” e rilevato l'assenza di motivazione in merito all'accertamento e alla liquidazione dei danni posta a fondamento della condanna.
Gli appellanti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Rovigo, contrariis reiectis:
1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 405/2023 Sent.,
1845/2023 R.G.A.C., n. 2359/2023 cron., rep. 272/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Rovigo, dott. Marco Bresciani in data 11.07.2023, depositata in cancelleria il
13.07.2023 e notificata all'indirizzo digitale dell'appellante in data 17.07.2023, dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'impugnata sentenza, per violazione dell'art. 3 del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito in legge con modifiche dalla Legge 10.11.2014,
n. 162, ossia per mancato adempimento della prevista condizione di procedibilità omessa dall'appellata e dal Giudice, ovvero 3. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 405/2023 Sent.,
1845/2023 R.G.A.C., n. 2359/2023 cron., rep. 272/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Rovigo, dott. Marco Bresciani in data 11.07.2023, depositata in cancelleria il
13.07.2023 e notificata all'indirizzo digitale dell'appellante in data 17.07.2023, dichiarare che nessuna somma è dovuta da in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in favore di Con vittoria di spese e Controparte_3 compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.9.2023 la convenuta Controparte_3 si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare (i) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. non avendo parte appellante indicato le parti della pag. 4/16 sentenza che ha inteso impugnare né le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto da parte del giudice di primo grado e (ii) la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 co. 3 n. 7 c.p.c. per mancato rispetto dei termini minimi di comparizione di settanta giorni prima dell'udienza essendo stato indicato il termine di venti giorni, oltreché degli avvertimenti ivi previsti in particolare l'avviso che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
Inoltre, ha dedotto la tardività dell'eccezione di mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, in quanto la stessa era da formularsi a pena di decadenza (o rilevata dal giudice) non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado, non potendo essere sollevata per la prima volta in appello.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza della doglianza sulla errata valutazione delle prove orali e documentali da parte del Giudice di Pace, evidenziando che la parte appellante ha estrapolato singole frasi dei testimoni togliendole dal contesto in cui sono state rese, rilevando la correttezza della decisione del giudice di prime cure.
Infine, la parte appellata ha evidenziato il diritto della al risarcimento del CP_3 danno per i fatti di cui è causa, essendovi stato l'accertamento della sussistenza dei fatti costituenti il reato previsto e punito dall'art. 659 c.p., avendo il P.M. ritenuto la Parte fondatezza della e formulato richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 131bis
c.p.p. e quindi ritenendo sussistente la condotta e l'accertamento del reato, con esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Pertanto, la parte appellata ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, disattesa ogni contraria conclusione, domanda, deduzione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
1. In via preliminare: Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata n. 405/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo in data 11.07.2023, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 283 comma 1 c.p.c.; 2.
In via pregiudiziale: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.
342 c.p.c., e la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 7
pag. 5/16 c.p.c.
3. Nel merito: Rigettare tutti i motivi d'appello in quanto, per le ragioni sopra esposte, assolutamente infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 405/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo in data 11.07.2023; 4.
Condannare parte appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura di giustizia che riterrà equa l'Ill.mo Giudice adito;
5. Con rifusione di spese e competenze di lite, oltre spese generali ed accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 20.1.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di impugnazione.
La causa, assegnati i termini per il deposito di note scritte contenenti precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito di comparse conclusionali e repliche è stata rimessa in decisione all'udienza del 23.09.2025.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69 , entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
pag. 6/16 Anzitutto occorre esaminare l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell'appellante di improcedibilità della domanda.
ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato svolgimento Parte_1 della negoziazione assistita, perché la causa concerne il pagamento di una somma non eccedente la somma di cinquantamila euro.
Va premesso che l'odierna appellante non si è costituita nel giudizio di primo grado avanti il Giudice di Pace, nonostante la regolarità della notifica, prospettando solo con l'atto d'appello l'oggetto della lite come ragione di improcedibilità.
Ciò posto, in punto di diritto, l'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 prevede che "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare
l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, comma 1- bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila Euro.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza";
L'esperimento della negoziazione assistita è concepito come un fatto impeditivo all'esercizio del diritto di agire in giudizio: configura un'eccezione di carattere processuale, rilevabile anche d'ufficio dal giudice ma assoggettata ad una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale rappresentata (per la parte convenuta e per il giudice) dalla prima udienza, ovviamente del giudizio di primo grado.
Nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla (ex multis Cass., 30/08/2018, n. 21381).
La Suprema Corte ha anche affermato che l'eccezione di improcedibilità, sollevata per la prima volta con l'atto di appello, è irrimediabilmente tardiva, atteso che l'eccezione di pag. 7/16 irregolare esperimento della mediazione doveva essere sollevata nel primo atto difensivo utile successivo all'incontro di mediazione, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III,
13/05/2021, n. 12896).
Analogo principio vale nel caso di mancato esperimento della negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 132/2014, convertito in legge 162 2014, ove si consideri che l'art. 3 prevede che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
La Suprema Corte di Cassazione, ha già avuto modo di chiarire che la previsione del limite della prima udienza per l'eccezione o il rilievo della improcedibilità della domanda è del tutto in linea con l'esigenza che la previsione di sistemi di risoluzione alternativa delle liti come condizione di procedibilità per finalità deflattive sia comunque conciliata con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione e, dunque, pure con l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale, così da risolvere in limine litis le questioni di improcedibilità (così Cass. 11/12/2023, n. 34462).
Nel caso di specie, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita non è mai stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che l'eccezione sollevata per la prima volta in appello è tardiva.
Si precisa che la mancata costituzione nel procedimento di primo grado di Parte_1
e la dichiarazione di contumacia non può costituire una scelta che consenta alla parte di ritardare alla sede dell'appello un'eccezione che, a pena di decadenza, deve essere sollevata entro la prima udienza in primo grado e la contumacia non abilita la parte appunto, contumace, ad evitare la decadenza in cui è incorsa, non sollevando la relativa eccezione in sede di primo grado.
L'eccezione va pertanto rigettata.
pag. 8/16 Ancora in via preliminare vanno esaminate le eccezioni per violazione degli artt. 163 comma 3 n. 7 c.p.c. e 342 c.p.c. sollevate dalla difesa della convenuta.
Parte appellata ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per mancata concessione del termine di 70 giorni previsto per la costituzione in appello previsto dall'art. 163 comma
3 n. 7 c.p.c. avendo indicato il termine di 20 giorni nonché per l'omissione degli avvertimenti previsti nella medesima norma.
Ebbene l'art. 343 c.p.c., ratione temporis applicabile ed oggetto di recente novella, recita: “L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349-bis, secondo comma”.
Tale esplicita indicazione di un termine per il deposito della comparsa di risposta – e dunque per la costituzione – e per la proposizione tempestiva dell'appello incidentale appare inconciliabile con quanto invece previsto dall'art. 347, comma 1, c.p.c. il quale, non oggetto di modifica nell'ambito della recente riforma del codice di rito, prevede:
“La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”.
Inoltre, l'art. 342, comma 1, c.p.c. continua a prevedere “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163”, il quale a sua volta dispone, come riformato, che la citazione debba contenere, insieme all'”indicazione del giorno di udienza di comparizione”, “l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dell'art. 166”
(art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.).
Ebbene, a parere di questo giudicante, l'unica soluzione ermeneutica effettivamente praticabile, peraltro in conformità con quanto disposto dall'art. 359 c.p.c., è quella per cui il riferimento al termine di settanta giorni non può essere esteso all'ipotesi del giudizio d'appello.
Infatti, l'art. 342 comma 1, c.p.c., come riformato, prevede espressamente: ”Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere
pag. 9/16 termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in
Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”; invece nella versione precedente, si limitava a fare mero rinvio ai termini liberi previsti dall'art. 163-bis c.p.c.
Nondimeno, va posto in rilievo che, proprio con riferimento a tale specifico profilo, nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 si legge che è stata inserita “la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all'art. 163-bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza”.
De iure, se il termine a comparire può, da espressa previsione, consistere in novanta giorni liberi, non appare in concreto predicabile la possibilità di invitare l'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, avendo questi in tal modo circa venti giorni per formalizzare la costituzione.
In buona sostanza, il rinvio alle “forme” e ai “termini per i procedimenti davanti al
Tribunale” non può che essere inteso quale mero difetto di coordinamento normativo, in quanto tale non avente concreta ricaduta applicativa ed interpretativa sulle ulteriori norme che regolano la costituzione dell'appellato.
D'altronde, la questione risulta definitivamente superata, in conformità alla soluzione interpretativa proposta, a seguito del recente correttivo che ha interessato l'art. 347
c.p.c., il quale, a seguito della modifica apportata con D.Lgs. 164/2024, recita:
“L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o in quella fissata ai sensi dell'articolo
349bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”.
In ogni caso, con riferimento all'esaminata eccezione, è utile richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui “la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la
“vocatio in ius”, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria “ex tunc” previsti dal secondo e terzo
pag. 10/16 comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta a ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4,
c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione” (Cass. Civ. ord. n. 23979 del 16.9.2019).
E ancora, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “in tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163 comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164 comma 3,
c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità” (Cass. Civ. Sez. 1, ord. n. 28686 del
15.12.2020).
Ebbene, deve darsi rilievo alla circostanza che l'appellata, regolarmente costituita in giudizio, nella comparsa difensiva abbia svolto le proprie deduzioni nel merito delle domande formulate dalla società appellante.
La condotta della convenuta è elemento sufficiente ad escludere la fondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione che, pertanto, deve essere rigettata.
Infine, ancora in via preliminare, va disattesa altresì l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto dall'atto di gravame sono desumibili sia il quantum appellatum sia le ragioni di dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo Giudice.
Tanto basta ad escludere l'inammissibilità prospettata dall'appellato, atteso che costituisce ormai ius receptum il principio di diritto secondo cui "Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
pag. 11/16 con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. civ., Sez. Un., sent. 16.11.2017, n. 27199. Cfr. anche Cass. civ., sez. VI, ord. 17.12.2021, n. 40560;
Cass. civ., sez. VI, ord. 30.5.2018, n. 13535).
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.
In ordine ai rapporti tra accertamento del reato in sede penale e risarcimento in sede civile, si rileva che con la sentenza dell'11.06.2012, n. 9445 la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui in tema di responsabilità civile e di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quando è prospettato un illecito, astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti, per il quale la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. spetta al giudice accertare, incindenter tantum e secondo la legge penale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, indipendentemente dalla norma penale cui l'attore riconduce la fattispecie;
accertamento che è logicamente preliminare all'indagine sull'esistenza di un diritto leso di rilievo costituzionale (cui sia eventualmente ricollegabile il risarcimento del danno non patrimoniale, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità oramai consolidata) potendo quest'ultimo venire in rilievo solo dopo l'esclusione della configurabilità di un reato;
accertamenti, entrambi, preliminari alla indagine in ordine alla sussistenza in concreto (alla prova) del pregiudizio patito dal titolare dell'interesse tutelato.
Sulla base di tali principi deve essere improntata la valutazione del Giudice Civile.
pag. 12/16 Correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente una condotta astrattamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 659 c.p. che prevede e punisce il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone nella condotta
Le doglianze dell'odierna appellata rappresentate dai continui disturbi serali e notturni sono risultati connessi all'esistenza del locale-pub gestito da e dallo stesso Parte_1 provenienti.
Con particolare riferimento al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone che interessa il presente giudizio, con sentenza n. 3952 del 6 ottobre 2021 (dep.
4 febbraio 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del reato di disturbo della quiete pubblica, di cui all'art. 659 c.p., il quale punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.
In materia, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Cass. pen., sez. III, 5 febbraio
2015, n. 11031).
Per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio (Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n.
45616).
pag. 13/16 Inoltre, è stato già ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte che risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica (Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2020, n. 14750).
Ciò posto, correttamente il primo Giudice, proprio in ragione degli esiti dell'indagine istruttoria testimoniale e documentale, ha ritenuto sussistente e provata l'idoneità delle emissioni sonore provenienti dall'attività del Pub Rifrullo in grado di arrecare disturbo alla pubblica quiete.
In particolare, i testimoni escussi nel giudizio di primo grado, residenti nelle vicinanze ove è ubicato il locale gestito dall'appellante, hanno confermato il disturbo notturno connesso all'esistenza del pub consistente in urla e schiamazzi. Pt_1
Ad ulteriore dimostrazione dei predetti fatti è rilevante la denuncia querela sporta da la segnalazione inviata al Sindaco del e al Controparte_3 Parte_3
Comando di Polizia Municipale e la petizione rivolta al Sindaco (docc. 3-4-5 fascicolo di promo grado . CP_3
La doglianza di parte appellante sulla errata valutazione delle prove testimoniali da parte del Giudice di prime cure è infondata in quanto si è limitata ad Parte_1 operare una valutazione solo su parti delle dichiarazioni estrapolandole dal loro contesto, al fine di giungere ad escludere la sussistenza del reato.
Peraltro e ad abundantiam ai fini della sussistenza della fattispecie di reato invocata dalla soccorre anche la valutazione del P.M., che a seguito della denuncia CP_3 querela sporta dall'appellata ha aperto un fascicolo a carico dei rappresentanti della società per il reato di cui agli artt. 110, 659 c.p., ha richiesto Parte_1
l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131bis c.p.p. e non per l'insussistenza del fatto reato, ritenendo pertanto accertata come esistente la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. e decidendo di applicare una causa di non pag. 14/16 Parte punibilità (“dagli atti di indagine risulta la fondatezza della e non emergono motivi per richiedere l'archiviazione per ragioni diverse dalla presente” (doc. 8 fascicolo do primo grado . CP_3
Integrata la fattispecie di cui all'art. 659 c.p., condivisibilmente il primo Giudice ha ritenuto legittima la pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno subito dalla
CP_3
Infondato è anche il terzo motivo d'appello, con cui è stato sollevato il difetto di motivazione sull'accertamento e la quantificazione del risarcimento del danno liquidato.
La quantificazione del danno nella misura di € 5.000,00 liquidata in via equitativa da parte del Giudice di Pace, è corretta e condivisibile alla luce della qualità e della durata della condotta lesiva posta in essere da dalla sussistenza del nesso di Parte_1 causalità e anche dalla documentazione sanitaria prodotta in giudizio dalla CP_3 attestante una “riacutizzazione di uno stato ansioso depressivo sempre reattivo a situazione ambientale (rumori molesti notturni)” (doc. 9 , e quindi CP_3 dall'insorgere di una sofferenza a fronte di persistenti e accertate molestie acustiche.
Il danno morale, per cui è intervenuta condanna, non è di natura economica ma è rappresentato da un turbamento psichico non quantificabile in modo aritmetico bensì sulla base di un apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice come sopra esposto.
In conclusione, l'appello odierno appare, pertanto, infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata non può trovare accoglimento, non rilevandosi alcuna attività o difesa in giudizio con mala fede o colpa grave da parte della società appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, sulla base del valore della causa di € 5.000,00 (scaglione da €
pag. 15/16 1.101,00 a € 5.200,00), valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non celebrata.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 405/2023 (R.G. 1845/23) emessa dal Giudice di Pace di Rovigo in data 11.7.2023 e depositata il
13.7.2023;
2) Rigetta la domanda di di condanna dell'appellante Controparte_3 Parte_1 ex art. 96 c.p.c.;
[...]
3) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio d'appello in favore di liquidate in euro 1.701,00 per Controparte_3 compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Dispone l'applicazione altresì l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n.
115, con obbligo di versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Rovigo, 17.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 16/16