Art. 2. Disciplina dei procedimenti pendenti 1. Le disposizioni della presente legge non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non e' stata ancora esercitata l'azione penale.
Versione
27 aprile 2012
27 aprile 2012
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 12Provvedimento: […] Preso atto del contenuto di tale sentenza, il signor RD AN ha inviato via pec, in data 3 giugno 2025, formale istanza alla Regione Abruzzo, odierna resistente, perché la stessa definisca le aree sciistiche attrezzate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 39/2012, precisando che “ Per effetto dell'inerzia della Regione, l'istante dal 2016 non vede riscontrate, o vede opposte, dal Comune di Roccaraso le sue differenti istanze per esercitare in Roccaraso. ”.Leggi di più...
- obbligo di provvedere·
- spese legali·
- silenzio amministrativo·
- ricorso per silenzio·
- giurisdizione amministrativa·
- commissario ad acta·
- aree sciistiche attrezzate·
- legge regionale 39/2012·
- art. 2 comma 2 LR 39/12·
- art. 117 c.p.a.