Articolo 2 della Legge 29 marzo 2012, n. 39
Articolo 1Articolo 3
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27 aprile 2012
Art. 2. Disciplina dei procedimenti pendenti 1. Le disposizioni della presente legge non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non e' stata ancora esercitata l'azione penale.
Entrata in vigore il 27 aprile 2012
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