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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. V.G. 7740/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Pietro Cesare Vincenti e avv. Luigi Di Gennaro
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Pietro Cesare Vincenti e avv. Luigi Di Gennaro
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.25, depositate in data 25.2.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “a)accertata l'esistenza delle condizioni previste dall'art.
3, co 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificata dalla legge n. 74/1987, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 6 maggio 1995 tra il sig. e la Sig.ra regolarmente trascritto nei registri degli atti Parte_1 Parte_2 civili dell'ufficio anagrafico del Comune di GU ON anno 1995, atto n. 6 parte 1 serie
A; b)le parti si dichiarano entrambe economicamente indipendenti, e rinunciano per l'effetto a qualunque assegno alimentare o di mantenimento;
c)le parti si danno reciproco atto che non sussistono denari da distribuirsi né altri beni da dividersi;
d)il figlio nato 31 Persona_1 maggio 1995 è maggiorenne ed economicamente autonomo e pertanto, in modifica delle condizioni di separazione, cessa qualsiasi previsione economica in favore dello stesso;
e)le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 6.5.1995 in GU
ON (RM), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di GU ON
(RM), atto n. 6 parte 1 serie A - anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 3.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. V.G. 7740/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Pietro Cesare Vincenti e avv. Luigi Di Gennaro
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Pietro Cesare Vincenti e avv. Luigi Di Gennaro
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.25, depositate in data 25.2.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “a)accertata l'esistenza delle condizioni previste dall'art.
3, co 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificata dalla legge n. 74/1987, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 6 maggio 1995 tra il sig. e la Sig.ra regolarmente trascritto nei registri degli atti Parte_1 Parte_2 civili dell'ufficio anagrafico del Comune di GU ON anno 1995, atto n. 6 parte 1 serie
A; b)le parti si dichiarano entrambe economicamente indipendenti, e rinunciano per l'effetto a qualunque assegno alimentare o di mantenimento;
c)le parti si danno reciproco atto che non sussistono denari da distribuirsi né altri beni da dividersi;
d)il figlio nato 31 Persona_1 maggio 1995 è maggiorenne ed economicamente autonomo e pertanto, in modifica delle condizioni di separazione, cessa qualsiasi previsione economica in favore dello stesso;
e)le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 6.5.1995 in GU
ON (RM), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di GU ON
(RM), atto n. 6 parte 1 serie A - anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 3.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi