Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03473/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3473 del 2025, proposto da Carlo Claps, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Claps, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di AP, domiciliataria ex lege in AP, via Diaz 11;
per l'esatta ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di AP Sez. Lavoro n. 1378/2018 per compensi professionali ed accessori di legge liquidati in sentenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa OS AL nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in trattazione notificato a mezzo p.e.c. il 24 giugno 2025 e depositato il successivo 8 luglio 2025 l’avvocato Carlo Claps agisce nella qualità di procuratore antistatario della signora VI TA per l’ottemperanza della sentenza n. 1378/2018 resa dal Tribunale di AP Sez. Lavoro nel giudizio recante n.rg. 8993/2017, lamentando il mancato pagamento delle spese di lite imputate al Ministero della Salute in quanto soccombente nell’anzidetto giudizio.
2. Espone parte ricorrente che detta sentenza munita di formula esecutiva (apposta il 5 marzo 2028) veniva notificata al Ministero della Salute nella sua sede reale in data 30 marzo 2018, nel rispetto del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
3. Sono state quindi formulate le seguenti conclusioni:
- ordinare l’ottemperanza al Ministero della Salute della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità con obbligo di conformarsi, disponendo il pagamento di complessivi €.1924,68 (di cui €.1600,00 per compensi professionali indicati in sentenza, €.240,60 per spese generali al 15%, €.73,60
per CPA, oltre €.11,08 per esborsi documentati, notifica al debitore titolo in forma esecutiva ed accessori di legge per ritardo nel pagamento), oltre gli interessi legali maturati a far data dal 30 luglio 2018 (decorsi 120 giorni dalla notifica in data 30 marzo 2018 del titolo in forma esecutiva) fino all’effettivo soddisfo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore del ricorrente;
- nominare, per il caso di ulteriore inadempimento della P.A., un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
- fissare la somma che la PA soccombente ed intimata dovrà versare in caso di ulteriore inadempimento per la reiterata violazione del giudicato, a decorrere dal giorno di comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella emananda sentenza di ottemperanza;
- con vittoria di competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA, e rimborso contributo unificato, con espressa attribuzione al procuratore costituito resosi antistatario.
4. Il Ministero della Salute si è costituito con memoria di stile.
5. All’udienza del 21 ottobre 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
6. Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo alla mancata esecuzione ed impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all'inutile decorso del termine ante quem di cui all'art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
7. Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all'intimata Amministrazione di provvedere nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate in ricorso, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato.
8. A tal proposito, invero, il Collegio osserva che le spese generali vanno riconosciute, come richiesto da parte ricorrente, nella misura del 15%, dal momento che allorquando la sentenza ottemperanda, come nel caso in esame, non indichi espressamente la percentuale delle spese forfettarie rimborsabili o non si pronunci sulla loro debenza – ai sensi della l. n. 247 del 2012, art. 13, comma 10 e del d.m. n. 55 del 2014, art. 2 – la stessa costituisce titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale. La predetta percentuale rappresenta, invero, il massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto diminuita dal giudice con idonea motivazione (in termini, Cassazione civile sez. II, 4 aprile 2019, n. 9385).
9. Per l'ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Prefetto di AP, o un funzionario della stessa Prefettura da lui delegato, per l'adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine in precedenza imposto all’Amministrazione.
10. A detto Commissario l'Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuto adempimento.
11. A tal riguardo, devesi precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, AP, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato a carico dell’Amministrazione successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l'utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all'art. 55 del citato d.P.R., all'art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico, all'art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT";
- di dover altresì disporre, a carico dell'Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all'articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all'Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l'insediamento del Commissario ad acta);
12. Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza - secondo l'ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina all'Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, della penalità di mora, di cui all'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicato in motivazione;
c) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di AP o ad un funzionario della Prefettura da lui delegato, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
d) condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GU LL Di AP, Presidente
OS AL, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS AL | GU LL Di AP |
IL SEGRETARIO