Il valore globale dell'asse ereditario netto e' costituito dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni del capo II, e l'ammontare complessivo delle passivita' deducibili, diminuita dall'ammontare degli oneri diversi da quelli indicati nel terzo comma dell'art. 32.
In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attivita' che pervengono agli eredi a seguito della chiusura del fallimento.
Il valore delle quote ereditarie e' determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.
Ai soli fini della determinazione delle aliquote il valore globale dell'asse ereditario e' maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, comprese quelle che si presumono tali ai sensi dell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 fatte dal defunto agli eredi e legatari. Il valore delle singole quote o dei singoli legati e' maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore delle donazioni fatte ai singoli eredi o legatari. Il valore delle donazioni di beni diversi dal denaro o da crediti in denaro e' determinato in base al valore venale dei beni medesimi al momento dell'apertura della successione.