Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00615/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01831/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2025, proposto da
MO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A02D8C357A, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Sansone, Antonio Zago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Zero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Cacciavillani, Marta Cendron, Simone Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienza Ospedale - Università Padova (AOPD), Istituto Oncologico Veneto (IOV), non costituiti in giudizio;
nei confronti
VI Public Solutions s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera di aggiudicazione n. 658 del 16 settembre 2025 (come rettificata dalla deliberazione n. 693 del 29 settembre 2025) con cui è stata aggiudicata la gara multilotto denominata « Procedura aperta telematica per l’affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (G.V.E.) Numero gara: 9436015; Identificativo procedura n. 176837685; Codice Gara 2023.026 », limitatamente al Lotto n. 1 - CIG A02D8C357A;
- del provvedimento di diniego di avvio del procedimento in autotutela che la ricorrente ha ricevuto da Azienda Zero in data 3 settembre 2025;
- di tutti gli atti (pubblicati per esteso su piattaforma Sintel) di indizione e di svolgimento della procedura di gara, graduatorie incluse, intendendosi fra essi espressamente inclusi: A) il bando e il disciplinare di gara e tutti i relativi allegati ivi compreso l’allegato 7 criteri GVE, di cui alla delibera del D.G. n. 730 del 28 novembre 2023, come modificati nell’edizione approvata con la delibera del D.G. n. 104 del 1° marzo 2024 (pubblicazioni nella G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 145 del 18 dicembre 2023 e n. 38 del 29 marzo 2024) e la successiva delibera del D.G. n. 229 del 22 maggio 2024 (tutte impugnate), e i chiarimenti tutti resi prima della presentazione delle offerte (in quanto attinti dalle censure svolte nel ricorso); B) tutti gli atti adottati dal seggio di gara e dal RUP nel corso della procedura, ivi compresi quelli di cui ai verbali del 26 settembre 2024, in punto di riparametrazione punteggi, del 16, 18 e 20 giugno 2025, in punto di assegnazione lotti con vincolo di aggiudicazione, nonché del 9 settembre 2025, in punto di verifica della congruità del costo della manodopera e dell’offerta aggiudicataria; C) tutti i verbali della commissione giudicatrice di valutazione delle offerte e di assegnazione dei punteggi e, in particolare, quello del 5 giugno 2025, che recepisce l’applicazione del criterio della doppia riparametrazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, e quelli dell’11 giugno 2025 recanti le graduatorie (oltre a quelli del 29 settembre, 10 ottobre, 15 ottobre, 22 ottobre e 17 dicembre 2024, quello dal 5 novembre 2024 al 28 gennaio 2025; quello del 18 febbraio 2025 e quelli dal 6 al 20 marzo 2025, dal 1° aprile al 15 maggio 2025 e del 27 maggio 2025), nonché dell’allegato A al verbale del 27 maggio 2025;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da VI Public Solutions s.p.a. il 4 novembre 2025:
- della graduatoria finale specificata nella delibera di aggiudicazione n. 658 del 16 settembre 2025, come rettificata dalla deliberazione n. 693 del 29 settembre 2025, della gara multilotto avente ad oggetto « Procedura aperta telematica per l’affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (G.V.E.) Numero gara: 9436015; Identificativo procedura n. 176837685; Codice Gara 2023.026 », limitatamente al Lotto n. 1 – CIG A02D8C357A, nella parte in cui MO s.p.a. è utilmente collocata in terza posizione;
- dell’allegato A al verbale della Commissione Giudicatrice del 27 maggio 2025, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 40,40 all’offerta tecnica di MO s.p.a.;
- di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice, ivi compresi quelli del 5 giugno 2025 e del 1° aprile 2025, nella parte in cui sono stati attribuiti punti 40,40 all’offerta tecnica di MO s.p.a., con superamento della soglia di sbarramento;
- dei verbali del Responsabile Unico del Progetto e della Commissione di gara, nella parte in cui MO s.p.a. non è stata esclusa a fronte del mancato rispetto delle condizioni minime previste dalla lex specialis nonché per mancato superamento della soglia di sbarramento;
- di ogni ulteriore atto prodromico, connesso o comunque correlato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Zero e di VI Public Solutions S.p.A.;
Visto l’atto del 28 novembre 2025, notificato in pari data, con il quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. GI De ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. MO s.p.a. (di seguito, breviter , MO) partecipava alla gara indetta da Azienda Zero per l’affidamento di una convenzione quadro ex art. 26, comma 1, legge n. 488 del 1999 per la « Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto (G.V.E.) » suddivisa in sei lotti da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con soglia di sbarramento riferita al punteggio tecnico complessivo (minimo 40 su 70) e con vincolo di aggiudicazione ad un solo lotto (rimesso alla volontà del concorrente primo classificato).
Con riferimento al lotto n. 1 (oggetto del presente giudizio), all’esito della gara MO si classificava al terzo posto in graduatoria per effetto dell’applicazione del vincolo di aggiudicazione ad un solo lotto previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara, nonché del meccanismo di espunzione dei concorrenti che avevano optato per altri lotti.
2. MO impugnava gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento e proponendo altresì domanda di dichiarazione di inefficacia sia del contratto di convenzione stipulato e/o stipulando nelle more dalla stazione appaltante con l’aggiudicataria, che dei successivi contratti attuativi.
3. Si costituivano ritualmente Azienda Zero e VI Public Solutions s.p.a. (di seguito, breviter , VI), chiedendo il rigetto del ricorso. Inoltre, VI presentava ricorso incidentale per ottenere l’esclusione di MO dalla procedura di gara.
4. Con atto del 28 novembre 2025, ritualmente notificato alle altre parti, MO dichiarava di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di giudizio. La dichiarazione era sottoscritta per accettazione dalla difesa di VI.
5. Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. L’art. 84, comma 1, c.p.a. prevede il potere della parte di “ rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia ” mediante apposita dichiarazione e dispone, al successivo comma 3, che se le altre parti – che possono avere interesse alla prosecuzione del giudizio – non si oppongono, il processo si estingue. La previsione è ribadita nell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., secondo cui il giudice “ dichiara estinto il giudizio ” in caso di rinuncia.
Poiché nessuna delle parti resistenti si è opposta, al Collegio non resta che dichiarare l’estinzione del presente giudizio sulla base della norma da ultimo riportata.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate attesa l’accettazione manifestata sul punto dalle parti resistenti, poiché VI ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia a spese compensate ed Azienda Zero ha dichiarato in udienza – come da verbale – di accettare la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL DO, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
GI De ZI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI De ZI | RL DO |
IL SEGRETARIO