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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 447/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 447/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Angelo Raffaele Dilillo;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Angelo Raffaele Dilillo.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in Fano (PU) in data
07/12/1985, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fano (PU), Anno
1985 – Parte I – Serie N. 20, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2)Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- 1 - 3)Confermare, per quanto necessario e di ragione, le condizioni di separazione del 07/02/2024, come omologate dal Tribunale di Ancona con sentenza N. 81/2024, in data 11/06/2024, avente
R.G. n. 770/2024 e passata in giudicato il 14/01/2025;
4)Dichiarare compensate le spese legali.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
lo scioglimento del matrimonio contratto a Fano (PU) il 07/12/1985.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 11.04.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 81 del 05.06.2024, diventata irrevocabile il 14.01.2025, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al giudice delegato il 05.06.2024. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Fano (PU) il 07/12/1985 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fano (PU) al n. 20, parte I dell'anno
1985.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento all'unico figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
- 2 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
Fano (PU) il 07/12/1985 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2
del Comune di Fano (PU) al n. 20, parte I, dell'anno 1985; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fano (PU) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 447/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Angelo Raffaele Dilillo;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Angelo Raffaele Dilillo.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in Fano (PU) in data
07/12/1985, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fano (PU), Anno
1985 – Parte I – Serie N. 20, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2)Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- 1 - 3)Confermare, per quanto necessario e di ragione, le condizioni di separazione del 07/02/2024, come omologate dal Tribunale di Ancona con sentenza N. 81/2024, in data 11/06/2024, avente
R.G. n. 770/2024 e passata in giudicato il 14/01/2025;
4)Dichiarare compensate le spese legali.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
lo scioglimento del matrimonio contratto a Fano (PU) il 07/12/1985.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 11.04.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 81 del 05.06.2024, diventata irrevocabile il 14.01.2025, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al giudice delegato il 05.06.2024. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Fano (PU) il 07/12/1985 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fano (PU) al n. 20, parte I dell'anno
1985.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento all'unico figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
Fano (PU) il 07/12/1985 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2
del Comune di Fano (PU) al n. 20, parte I, dell'anno 1985; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fano (PU) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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