Ordinanza collegiale 27 febbraio 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02297/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2297 del 2023, proposto da
NA IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Raoul Scotto Di Tella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege, in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1132/2020, pubblicata il 29/09/2020, nella causa iscritta al r.g. n. 4893/2019 del Tribunale di Torre Annunziata Sez. Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa GI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sez, Lavoro, n. 1132/2020, pubblicata il 29/09/2020, che, quantificando le somme dovute in forza della sentenza di condanna generica, emessa dal medesimo Tribunale, n. 2111/2016 del 8.11.2016, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito) al pagamento in suo favore della somma di € 1.662,61 oltre accessori di legge, a titolo di differenze retributive, per i periodi lavorati alle dipendenze del MIUR con contratti a tempo determinato.
Lamenta parte ricorrente che, pur avendo ritualmente notificato la sentenza, munita di formula esecutiva, al Ministero ed atteso il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 D.L. 669/96, questo non avrebbe provveduto a darvi esecuzione.
Ha chiesto, pertanto, che sia accertata l'inottemperanza al giudicato, nominando, in caso di ulteriore ritardo, un commissario ad acta .
Ha, inoltre, chiesto la condanna del Ministero al pagamento del contributo unificato (€ 300,00) e alle spese di registrazione della sentenza ottemperanda, nonché delle ulteriori somme maturate a titolo di rivalutazione ed interessi dopo il passaggio in giudicato della sentenza stessa e sino al soddisfo, nonchè, infine, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di stile.
Con ordinanza collegiale n. 1633/25 del 27/2/2025, è stata disposta l’acquisizione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2111/2016, alla quale la pronuncia in epigrafe ha dato attuazione, ciò ai fini della prova dell’ammissibilità e della fondatezza del ricorso in ottemperanza in esame.
Il ricorrente ha dato esecuzione all’incombente con deposito documentale del 28/2/2025.
All’esito della camera di consiglio del 12 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
In applicazione del generale principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento ha l'onere di provare soltanto il titolo della pretesa azionata, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte contrattuale, mentre spetta al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo del diritto ex adverso azionato, può ritenersi provata l'inottemperanza al giudicato da parte dell'Amministrazione resistente.
Il Ministero, infatti, costituendosi in giudizio, non ha contestato l’inadempimento allegato dalla parte ricorrente, né, tantomeno, provato di aver provveduto al pagamento delle somme dovute.
Pertanto la decisione può essere assunta sulla scorta delle sole allegazioni di parte ricorrente e in forza del principio di non contestazione.
Sussistono, inoltre, gli ulteriori presupposti necessari all'accoglimento della domanda di esecuzione del giudicato, essendovi prova in atti del passaggio in giudicato della sia della sentenza n. 1132/2020, come da certificato della competente cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata, sezione Lavoro, del giorno 14.03.2023, sia della sentenza del medesimo Tribunale n. 2111/2016, come da attestazione di cancelleria rilasciata il 16.7.2019, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica (avvenuta in data 5 maggio 2023) della sentenza in forma esecutiva, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero dell'Istruzione abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
2. Dunque la domanda di parte ricorrente va accolta e, per l'effetto, va ordinato all'Amministrazione convenuta di dare integrale esecuzione alla sentenza, dando luogo al pagamento di quanto dovuto nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
2.1. Quanto agli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), pure richiesti da parte ricorrente, essi competono, anche in mancanza di espressa statuizione in merito da parte del giudice, sulla somma complessiva, come sopra liquidata, a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa e fino al soddisfo (cfr. TAR Napoli, Sez. III, 18 gennaio 2022, n. 364, TAR Napoli, Sez. VIII, 6 febbraio 2018, n.759 e 28 novembre 2017, n. 5617; Cass. Civ. n. 3944 del 21 aprile 1999).
Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n.1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I,11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n.1348; Tar Campania — Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania — Napoli n.12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Va, quindi, riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso del contributo unificato sostenuto per introdurre il presente giudizio e le spese di registrazione della sentenza ottemperanda, così come richiesto.
3. In conclusione, richiamate le suesposte considerazioni, deve essere ribadito l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
3.1 In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario
ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a altro dirigente/funzionario dell’Amministrazione, affinché agisca, in sostituzione dell’Amministrazione intimata entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), compiendo tutti gli atti necessari per l’effettuazione dei pagamenti, e ponendosi le spese per l’eventuale funzione commissariale a carico dell’Amministrazione stessa, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito resistente di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione, se anteriore;
- per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario dell’Amministrazione, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nell’ulteriore termine di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario e alla rifusione del contributo unificato, se dovuto e versato .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AP, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
GI RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RI | NA AP |
IL SEGRETARIO