Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 15/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G.30898
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 3/26
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai seguenti magistrati:
TO Marco Canu Presidente Gaetano Berretta Giudice relatore Laura De Rentiis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al n.30898 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia, nei confronti del Sig.
OR MA, nato ad [...] il [...], ivi residente in strada San Pietro Caminate nr 2/A (C.F.: [...]), titolare dell’omonima impresa individuale con sede in Asola (MN), strada San Pietro Caminate nr 2/A (indirizzo PEC: lrnmra67a21a470z@impresa.italia.it), non costituito in giudizio.
Visto l'atto introduttivo del giudizio.
Letti gli atti e i documenti di causa.
Udito, all’udienza dibattimentale del 12.11.2025, il Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Valentina Papa. Data per letta la relazione di causa su consenso del rappresentante della Procura Regionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 17.4.2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. OR MA, titolare dell’omonima Azienda Agricola, per sentirlo condannare, con imputazione a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 37.819,78, asseritamente cagionato alla Regione Lombardia in conseguenza dell’intervenuta percezione – nelle annualità 2011, 2012 e 2013 – di un finanziamento liquidato nell’ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.) per la conduzione per “monticazione” di terreni agricoli montani, che in realtà, secondo la prospettazione accusatoria, non sarebbe stata effettuata.
L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a seguito di denuncia in data 23.4.2021 della Guardia di Finanza, Compagnia di Menaggio, e ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa tramite l’analisi della documentazione trasmessa dall’organo di polizia giudiziaria e tramite acquisizioni documentali dalla Regione Lombardia.
A sostegno della prospettazione accusatoria veniva riferito che gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza avrebbero disvelato un meccanismo che avrebbe coinvolto numerose aziende agricole, che avrebbero ottenuto cospicui finanziamenti a valere sui fondi comunitari destinati alla valorizzazione del corretto e proficuo utilizzo dei suoli, in particolare quelli montani, in assenza dei presupposti previsti per l’erogazione dei contributi e per il tramite della produzione di documentazione non veritiera.
L’accertamento della Guardia di Finanza sarebbe intervenuto nell’ambito di specifica attività di indagine penale disposta dalla Procura della Repubblica di Sondrio, nell’ambito della quale venivano eseguiti accertamenti finalizzati ad osservare il corretto adempimento delle vigenti normative nazionali e comunitarie connesse all'erogazione di Fondi Europei P.A.C. su conduzione di terreni agricoli e che determinava l’attivazione di un procedimento penale nei confronti di numerose aziende agricole operanti nel territorio della Lombardia.
Con riguardo alla disciplina dei contributi rilevante nel caso di specie, la Procura Regionale premetteva che i finanziamenti a carico della P.A.C. - successivamente all’introduzione del regime del “disaccoppiamento” (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005), per effetto del quale gli aiuti economici vengono corrisposti all’imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all’estensione delle superfici lavorate – si sarebbero trasformati da “sostegno al prodotto” a “sostegno al reddito dei produttori”, i quali, per poter accedere al contributo pubblico, dovrebbero avere titoli e terreni agricoli per il possesso dei quali sono obbligati ad esporre appositi contratti di conduzione. L’imprenditore agricolo, per ottenere i predetti contributi sarebbe quindi tenuto a presentare una domanda di aiuto all’amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati - entro il 15 maggio di ogni anno, ivi indicando, tra l’altro, l’elenco delle particelle catastali di cui dichiara di essere conduttore, specificando: il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiede il contributo. La liquidazione e l’erogazione dell’aiuto sarebbero effettuate tra l’1 dicembre ed il 30 giugno dell’anno successivo.
Per comprovare l’effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni montani a fini agricolo-pastorali risulterebbe necessario accludere alle domande, presentate annualmente, i c.d. modelli di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall’ASL al proprietario degli animali che attesterebbero la quantità dei capi destinati all’alpeggio e alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza).
Nelle domande uniche di aiuto il nominativo dell’eventuale pascolatore/monticatore per conto terzi sarebbe identificato in modo univoco dal codice fiscale del soggetto, fermo restando che la responsabilità per la veridicità delle dichiarazioni rese all’amministrazione resterebbe a carico dell’azienda agricola presentatrice della domanda di aiuto.
*********
Con specifico riferimento alla vicenda relativa all’Azienda Agricola OR MA, la Procura Regionale evidenziava che il beneficio finanziario percepito sarebbe stato ottenuto tramite la presentazione di documenti gravemente irregolari, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati nella domanda di aiuto necessari per ottenere il pagamento dei contributi. L’illecito sarebbe stato commesso con il contributo causale delle società di assistenza ai servizi amministrativi SI IE S.r.l. e Alpi Service S.r.l., le quali avrebbero dato corso al reperimento dei terreni da indicare nelle domande di aiuto e degli allevatori/pascolatori.
Dopo aver evidenziato che l’attività di controllo espletata dai militari della Guardia di Finanza si sarebbe rivolta non solo all’accertamento della regolarità amministrativa (contratti di affitto scritti, verbali, contratti di monticazione e alpeggio ecc…), ma anche alla verifica dell’effettiva sussistenza dei titoli di conduzione dei terreni e dell’effettiva avvenuta monticazione, accertata in concreto, al di là di un’apparente regolarità formale di tipo cartolare, l’organo requirente procedeva all’inquadramento fattuale delle domande di aiuto richieste per le annualità 2011, 2012 e 2013 oggetto di contestazione.
Anno 2011
Terreno: Foglio 9, mappali 6071, 12716, 13755, 14470 in località LI (CO).
Allevatore indicato quale pascolatore: NA LO.
Contributo: euro 12.757,69.
Domanda Unica di Aiuto n. 2011/00237098 datata 31.05.2011.
Sentita a s.i.t. dalla Guardia di Finanza, la Sig.ra NA dichiarava (Allegato n.12 del Fascicolo di Procura) di aver sempre svolto l’attività agricola di allevamento per conto proprio senza aver mai prestato alcun tipo di opera o lavorato a qualsiasi titolo per altre aziende agricole, di non conoscere, tra le altre, l’Azienda Agricola OR MA e di non sapere di essere stata inserita nelle domande di richiesta di contributi presentate da altri soggetti utilizzando il suo codice fiscale. In relazione alle domande di contributo presentate per la propria attività negli anni 2009, 2011 e 2013 confermava di aver utilizzato solamente ed esclusivamente i terreni per i quali deteneva il titolo di possesso, sia in affitto che in proprietà, senza aver mai utilizzato terreni non rientranti nella disponibilità e, nello specifico, solo ed esclusivamente i terreni indicati nelle domande di ottenimento di contributo.
L’allevatrice, inserita – senza il suo consenso - quale “pascolatore per conto terzi” nella domanda unica di aiuto presentata dall’Azienda Agricola OR MA, dichiarava quindi di aver svolto attività di pascolamento per proprio conto per l’anno 2011, presentando apposita domanda per l’erogazione del contributo n. 2011/00230311 relativamente a terreni siti nel Comune di LI (CO), nella propria disponibilità, adibiti a pascolo ma recanti numeri di mappale differenti rispetto a quelli indicati nella DUA dall’azienda agricola convenuta. In proposito, la Guardia di Finanza evidenziava che i mappali riportati nella domanda unica dall’Azienda Agricola OR non rientrerebbero nel territorio dell’Alpe “Ingherina” indicato, invece, sul certificato di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza degli animali, “modello 7” n. 75/2011.
Anno 2012
Terreno: Foglio 9, mappali 6071, 12716, 13755, 14470 in località LI (CO).
Allevatore indicato quale pascolatore: ER MA.
Contributo: euro 12.672,44.
Domanda Unica di Aiuto n. 2012/00208049 datata 14.05.2012.
In sede di indagini, il pascolatore dichiarava alla Guardia di Finanza (Allegato n.13 del Fascicolo di Procura) di aver sempre svolto l’attività agricola di allevamento per conto proprio, senza mai aver prestato alcun tipo di opera per altre aziende agricole, di non conoscere, tra le altre, l’Azienda Agricola OR MA e di non sapere di essere stato inserito nelle domande di richiesta di contributi da parte di altri soggetti. In relazione alle domande di contributo presentate dallo stesso per la propria attività negli anni dal 2007 al 2014, dichiarava di aver utilizzato solamente ed esclusivamente i terreni per i quali deteneva il titolo di possesso, sia in affitto che di proprietà, senza aver mai utilizzato terreni non rientranti nella sua disponibilità. Il Sig. ER precisava tuttavia che dall’anno 2009 iniziava ad intrattenere rapporti inerenti i pascoli con il signor CC IE quale socio della SI IE - che risultava essere gestore e detentore dei terreni adibiti a pascolo nel Comune di LI (CO).
L’allevatore risulterebbe essere stato quindi inserito – senza il suo consenso - quale “pascolatore per conto terzi” nella domanda unica di aiuto presentata dall’Azienda Agricola OR MA, circostanza questa, secondo la Procura Regionale, incompatibile con le dichiarazioni rese in merito alle attività di pascolamento sempre rese per proprio conto.
L’allevatore TANERA MA avrebbe presentato, per la medesima annualità, la Domanda Unica di aiuto n. 2012/00205098 per l’erogazione del contributo relativamente a terreni, nella propria disponibilità, adibiti a pascolo e siti nel Comune LI (CO), ma recanti numeri di mappale differenti rispetto a quelli indicati nella DUA dall’azienda agricola convenuta. Anche in questo caso, la Guardia di Finanza evidenziava che i mappali riportati nella domanda unica dall’Azienda Agricola OR non rientravano nel territorio dell’Alpe “Darengo” indicato, invece, sul certificato di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza degli animali, “modello 7” n. 482/2012.
Anno 2012
Terreno: Foglio 9, mappale 14244 in località LI (CO).
Allevatore indicato quale pascolatore: AZ AB TO.
Contributo: euro 12.389,65.
Domanda Unica di Aiuto n. 2013/00223275 datata 29.05.2013.
Il pascolatore, nel corso delle indagini, dichiarava (Allegato n.14 del Fascicolo di Procura) di aver sempre svolto l’attività agricola di allevamento per conto proprio, utilizzando terreni rientranti nella sua disponibilità, sia quelli di proprietà che quelli derivanti dalla sottoscrizione di contratti di locazione terreni agricoli (venivano forniti i contratti stipulati con la sig.ra AR AR per l’anno 2013). Dichiarava altresì di non conoscere, tra le altre, l’Azienda Agricola OR MA e di non sapere di essere stato inserito nelle domande di richiesta di contributi che altri soggetti avrebbero presentato utilizzando il suo codice fiscale. Il Sig. AZ precisava di essere originario di LI (CO) e di possedere nel medesimo comune terreni di famiglia. Dal 2013 sarebbe tuttavia venuta a mancare una disponibilità di terreni a pascolo dovuta all’aggiornamento da parte della Regione Lombardia dei terreni utilizzabili. In tale contesto avrebbe iniziato a prendere in sub-affitto porzioni di terreno che già detenevano altri soggetti, tra cui tale AR AR e RI LO. Al fine di poterli avere, in contraccambio, oltre al pagamento del canone di locazione, veniva chiesto di consegnare anche i certificati di monticazione utilizzati. Il Sig. AZ riferiva infine di non aver mai percepito compensi di qualsiasi natura dal sig. SI IE né da altri soggetti che ruotavano nell’ambito dell’attività agricola.
Secondo l’organo requirente, l’allevatore AZ sarebbe stato dunque inserito – senza il suo consenso - quale “pascolatore per conto terzi” nella domanda unica di aiuto presentata dall’Azienda Agricola OR MA, atteso che avrebbe svolto l’attività di pascolamento per proprio conto presentando, per la medesima annualità, Domanda Unica di aiuto n. 2013/00219418 per l’erogazione del contributo relativamente a terreni presi in concessione dalla sig.ra AR, nella propria disponibilità, adibiti a pascolo e siti nel Comune LI (CO), ma recanti numeri di mappale differenti rispetto a quelli indicati nella DUA dall’azienda agricola convenuta. Anche in questo caso, la Guardia di Finanza evidenziava che il mappale riportato nella domanda unica dall’Azienda Agricola OR non rientrava nel territorio dell’Alpe “Semendo” indicato, invece, sul certificato di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza degli animali, “modello 7” n. 85/2013 dell’allevatore AZ.
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Sulla base delle riferite evidenze fattuali, la Procura Regionale contestava al Sig. OR MA di aver indebitamente percepito la contribuzione pubblica tramite una falsa rappresentazione dei presupposti legittimanti.
La responsabilità erariale veniva imputata dall’organo requirente a titolo di dolo.
La Procura Regionale riferiva inoltre che gli esiti istruttori compiuti dalla Guardia di Finanza avrebbero ottenuto riscontro in sede penale mediante l’emissione di un decreto di sequestro preventivo a cura del GIP presso il Tribunale di Sondrio emesso in data 8.8.2019 con il quale veniva sottolineata la pratica di procurare alle aziende che si rivolgevano alle società di servizi SI IE S.r.l. e Alpi Service S.r.l. il nominativo di un falso “pascolatore” da inserire nelle domande di contribuzione, espediente disvelato solo all’esito di sistematica escussione a s.i.t. dei “monticatori” che negavano detta circostanza.
Dopo aver richiamato la normativa comunitaria e statale di riferimento nella materia della c.d. Politica Agricola Comune e, in particolare, della attuazione dei piani di sostegno, l’organo requirente dava conto di aver proceduto alla notificazione dell’invito a fornire deduzioni nei confronti del convenuto e dopo aver riferito che non veniva svolta attività difensiva nella fase preprocessuale, concludeva domandando la condanna del Sig. OR MA al risarcimento del pregiudizio arrecato alla Regione Lombardia, quantificato nella somma complessiva di euro 37.819,78 (oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio).
Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 23.4.2025, il giudizio veniva fissato per l’odierna udienza di discussione.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All’odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha richiamato le argomentazioni contenute nell’atto di citazione e ha concluso in conformità.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta non risulta costituita in giudizio.
Dall’analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo di giudizio, segnatamente la relata di notificazione dell’atto di citazione - effettuata in data 5.5.2025 presso la casella di posta elettronica certificata dell’Azienda Agricola individuale OR MA “lrnmra67a21a470z@impresa.italia.it” - deve ritenersi che il contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.
Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia del convenuto ex art. 93 c.g.c..
2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.
La domanda formulata dalla Procura Regionale è parzialmente fondata, nei limiti d’appresso indicati.
2.1. Il regime di sostegno cui ha avuto accesso l’azienda agricola OR era finalizzato a sostenere l’attività agricola geograficamente svantaggiata a causa della localizzazione territoriale, così da mitigare l’abbandono dei pascoli e delle superficie agricole di altura (reg. CE del Consiglio n.1698/2005; Regolamento CE del Consiglio n.637/2008; Regolamento CE del Consiglio n.73/2009).
A tal fine, con l’introduzione del regime del cd. “disaccoppiamento” (recato dai regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) gli aiuti economici in campo agricolo sono corrisposti all’imprenditore richiedente secondo un regime di pagamento unico, collegato al possesso di determinate condizioni all’atto della presentazione della domanda unica di aiuto all’ente erogatore (O.P.R. in questo caso, corrispondente alla Regione Lombardia), nella quale le stesse devono essere dichiarate e comprovate.
Nel caso esaminato, le domande uniche di aiuto dovevano indicare l’elenco delle particelle catastali, di cui si dichiarava la conduzione, specificando: il Comune in cui i terreni erano situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.), la superficie per cui si chiedeva il contributo nonché, per lo specifico aiuto montano, il pascolatore per conto terzi (o cd. monticatore) di cui ci si intendeva avvalere per il pascolo o lo sfalcio del fieno, indentificato attraverso l’indicazione del codice fiscale.
Il presupposto per ottenere il beneficio commisurato all’ettaro (diritto all’aiuto standard) è la c.d. condizionalità, ossia l’abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell’azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno che si realizza mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o, in alternativa, con l’esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno. Per comprovare l’effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni montani a fini agricolo-pastorali è necessario accludere alle domande, presentate annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall’ASL al proprietario degli animali, in cui si attesta la quantità dei capi destinati all’alpeggio e alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza).
2.2. Secondo la prospettazione accusatoria, il Sig. OR MA avrebbe illecitamente beneficiato, nelle annualità 2011, 2012 e 2013, di contributi pubblici – per complessivi euro 37.819,78 – obiettivamente non spettanti, atteso che l’attività di monticazione e demonticazione posta a presupposto della domanda di aiuto non sarebbe stata svolta, come dimostrato dalle dichiarazioni rese dai pascolatori indicati nelle diverse domande annuali, i quali avrebbero negato di aver pascolato nei terreni indicati nelle domande presentate dal convenuto.
La Sezione osserva, con riferimento all’annualità 2011, che effettivamente le dichiarazioni rese dall’allevatore NA - indicato nella domanda di aiuto quale pascolatore per conto terzi – risultano categoriche nell’escludere l’intervenuto pascolamento in terreni diversi da quelli detenuti ed oggetto della domanda di contribuzione presentata dal medesimo allevatore nell’annualità, con la conseguenza che in assenza di argomentazioni contrarie da parte dell’azienda individuale OR, può ritenersi dimostrato che all’inserimento, da parte del convenuto, dei mappali n. 6071, 12716, 13755, 14470 in territorio di LI (CO) nella domanda di aiuto per l’anno 2011, non sia seguita la regolare attività di pascolamento oggetto di aiuto contributivo. L’illecito deve essere imputato al Sig. OR MA a titolo di dolo, atteso che la predisposizione della domanda di aiuto risulta effettuata in palese assenza dei presupposti legittimanti, circostanza ragionevolmente riconosciuta ed accettata dal convenuto all’atto della sottoscrizione dei moduli previsti per dare corso all’inoltro della domanda annuale.
A diversa conclusione perviene la Sezione con riguardo alla sorte delle domande relative alle annualità 2012 e 2013. In entrambe le annualità il pascolatore, sentito in audizione, non ha escluso in radice di aver pascolato per conto di terzi soggetti, avendo sia il Sig. ER MA (anno 2012), sia il Sig. AZ AB TO (anno 2013), ammesso di aver accettato di pascolare anche terreni non rientranti nella propria disponibilità. Questa circostanza, unita al fatto che le attività dei pascolatori risultano svolte nel territorio di LI (CO) e che dalla documentazione catastale versata in atti non è riscontrabile una precisa individuazione delle aree di pascolo – porta a ritenere che la piena dimostrazione del mancato pascolamento e della conseguente falsità delle domande di aiuto presentate per dette annualità, non sia stata raggiunta.
3. In conclusione, la domanda formulata dall’organo requirente deve essere accolta limitatamente al contributo percepito per l’anno 2011, in relazione al quale devono essere accertati, a carico dell’azienda individuale OR MA, gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio della Regione Lombardia, definitivamente quantificato nella somma di euro 12.757,69:
1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;
2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e la condotta posta in essere;
3) l’elemento soggettivo del dolo.
La somma risarcitoria sarà rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza a far data dall’intervenuta liquidazione del finanziamento pubblico e sarà inoltre gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo,
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,
Dichiara
La contumacia del convenuto OR MA ex art.93 c.g.c..
NN
OR MA, per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento in favore della Regione Lombardia, della somma di euro 12.757,69.
La predetta somma, rivalutata secondo quanto statuito in parte motiva, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 74,47.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Gaetano Berretta) (Dott. TO Marco Canu)
(firma apposta digitalmente) (firma apposta digitalmente)
Depositato in Segreteria il 15/01/2026 Il Direttore della Segreteria
(Dott. Salvatore Carvelli)
(firmato digitalmente)