Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 3029/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 3029/2022 avente ad oggetto “risarcimento danni”
e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa depositata Parte_1
l'1.10.2022, dall'avv. Amedeo Morrone, presso il cui studio, sito in Nola, alla via On.
Francesco Napolitano n. 2, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1
di procura a margine della comparsa di costituzione depositata 22.11.2024, dall'avv.
Giuseppe Grillo, presso il cui studio, sito in Roma, al viale Giulio Cesare n. 2, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv.
Renato Magaldi, presso il cui studio, sito in Napoli, alla piazza Carità n. 32, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù Controparte_3
di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giovanni Campidoglio, dall'avv.
Andrea Conso e dall'avv. Luca Pisani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli, alla via Caravaggio n. 89/D
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 21.10.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che, nell'anno 2006, Parte_1
allorché si trovava all'interno dei locali dell'edicola sita in Arzano, era stato CP_4
vittima di furto di identità essendogli state sottratte riproduzioni fotostatiche sia della propria carta d'identità (n. rilasciata il 21.2.2002 dal Comune di Numero_1
Sant'Antimo), sia del proprio tesserino di codice fiscale, come si evinceva dalla querela presentata in data 25.9.2007 presso gli uffici della Polizia di Stato, Compartimento Polizia
Postale e delle Comunicazioni Campania;
che tale denuncia era stata preceduta da altre di contenuto analogo presentate in data 11.10.2006, 2.10.2006, 20.9.2006; che le copie dei documenti sottrattigli erano state illecitamente utilizzate da ignoti al fine di aprire a sua insaputa tre distinti rapporti di conto corrente bancario a lui intestati presso altrettanti istituti di credito, rapporti che erano stati creati mediante ricorso a procedure semplificate online;
che un primo rapporto di conto corrente bancario, recante n. 110196133, era stato acceso presso mediante la preventiva registrazione da remoto al sito web CP_5
della banca e successivo inoltro - avvenuto il 30.6.2006 - alla filiale dell'istituto, della modulistica contrattuale recante sottoscrizioni apocrife apposte da terzi e con le quali figurava il suo nominativo , con allegati i documenti che gli erano stati Parte_1
sottratti; che un secondo rapporto di conto corrente bancario, recante n. T352670436610,
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era stato aperto presso in data 8.8.2006, mediante collegamento da Controparte_1
remoto al sito web dell'istituto di credito ed invio mediante mail o servizio postale della modulistica debitamente compilata e recante firme apocrife a lui riferite, come evincibile dalla documentazione poi trasmessa dalla banca alla Polizia di Stato;
che il terzo rapporto di conto corrente bancario, recante n. 321695, era stato aperto con in Controparte_3
data 7.9.2006 in virtù – anche in questo caso - di sottoscrizioni apocrife apposte da ignoti negli spazi previsti dalla modulistica contrattuale precompilata online e poi recapitati a mani al backoffice della banca in uno alle copie della carta d'identità e del tesserino del codice fiscale;
che in tutti e tre i casi l'identificazione del correntista era avvenuta con modalità incaute, in evidente violazione delle regole di diligenza a cui doveva informarsi l'esercizio dell'attività bancaria;
che i tre rapporti bancari erano stati utilizzati da ignoti truffatori al fine di veicolare su tali conti correnti - movimentabili via internet tramite credenziali, codici e carte in loro possesso - i proventi di false vendite online, realizzate sulla piattaforma eBay, vendite a cui puntualmente non seguiva mai la consegna dei beni agli acquirenti da parte degli inserzionisti;
che tanto era emerso dagli esiti delle indagini penali conseguite alle denunce per il reato di truffa presentate;
che, pertanto, tra il 2006 e il 2008, erano stati instaurati a suo carico quattro procedimenti penali da parte della
Procura della Repubblica di Napoli ed altrettanti procedimenti da parte della Procura di
Biella; che le denunce per il reato di truffa erano state presentate da almeno sette utenti registrati al sito eBay e, in particolare dai sigg. , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e;
che nel corso delle indagini erano
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
stati svolti dagli inquirenti accertamenti presso la sua abitazione ed il suo nucleo familiare, nel corso dei quali gli erano state rivolte pressanti e spiacevoli domande, che avevano chiaramente pregiudicato la sua serenità personale e familiare;
di aver quindi a sua volta sporto querele contro ignoti come chiarito in premessa, denunciando il furto della propria identità e, quindi, l'utilizzo abusivo dei suoi dati personali e sensibili per finalità illecite, procedendo formalmente a disconoscere la riferibilità a sé dei conti formalmente intestati a suo nome;
che i predetti procedimenti penali iscritti a suo carico erano tutti stati riuniti in un unico procedimento pendente dinanzi la Procura della
Repubblica di Napoli (R.G.N.R. 44955/2005), che si era concluso con un decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Napoli emesso in data 15.12.2015; che tali vicende avevano profondamente segnato la sua esistenza provocando gravi danni alla sua persona,
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alla sua salute ed alla serenità della sua sfera familiare nonché pregiudizi patrimoniali considerevoli;
che, oltre al colloquio del settembre 2006 con gli ispettori della Polizia
Postale recatisi presso la residenza familiare, vi erano stati molteplici inviti a comparire presso gli uffici della Tenenza dei Carabinieri di Sant'Antimo, inizialmente finalizzati alle notificazioni di numerosi atti giudiziari a suo carico, situazioni nel corso dei quali aveva vissuto momenti di forte stress e tensione psicofisica;
di aver anche subito un grave nocumento in ambito lavorativo, essendosi visto costretto a richiedere continuamente permessi e giorni di ferie per dedicarsi alle incombenze dovute al proprio status di indagato e per aver dovuto chiarire con forte imbarazzo alla dirigenza della società per cui lavorava la ragione per cui il suo nominativo risultasse nel database delle Forze dell'Ordine come soggetto segnalato agli organi di P.G.; che, inoltre, a causa delle indagini a suo carico, aveva dovuto fare ricorso all'assistenza tecnica di un avvocato penalista, cosa che aveva per lui comportato conseguenze patrimoniali significative, tali da rendere necessario ricorrere all'aiuto economico dei genitori e dei fratelli;
che era evidente una responsabilità dei tre istituti di credito ai sensi degli artt. 2043, 2050 c.c. o eventualmente dell'art. 1218 c.c. data la negligenza con cui era stata effettuata l'identificazione dei soggetti che avevano aperto i rapporti di conto corrente;
di aver inviato a mezzo pec, in data 3.12.2018, ai tre istituti di credito, una richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, con invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio , Controparte_1 [...]
e affinché fossero condannate al Controparte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti in dipendenza dei fatti illeciti loro rispettivamente ascrivibili.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la quale in via preliminare Controparte_1
eccepiva la prescrizione della pretesa risarcitoria azionata dall'attore atteso che alla data della notifica della richiesta trasmessa a mezzo pec il 3.12.2018, era già maturato il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data dei fatti, risalenti al 2006. In ogni caso, alcuna responsabilità poteva essere ascritta alla che, in relazione CP_1
al conto corrente n. T352670436610, aveva sempre operato correttamente;
indimostrati erano inoltre i danni lamentati dall'attore. Concludeva per l'integrale rigetto della domanda.
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Si costituiva tempestivamente la la Controparte_2
quale assumeva: la nullità dell'atto di citazione, privo della indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della pretesa;
che il diritto risarcitorio avanzato dall'attore doveva ritenersi prescritto dal momento che il contestato conto corrente aperto dalla
[...]
nel giugno 2006 era stato chiuso nel settembre del medesimo anno e, pertanto, da CP_5
quel momento e sino alla richiesta risarcitoria stragiudiziale risalente al 2018 erano decorsi ben dodici anni;
che, in ogni caso, la condotta dell'istituto di credito non era risultata in alcun modo connotata da negligenza, imperizia o imprudenza dal momento che l'apertura del conto corrente era avvenuta nel pieno rispetto di una rigida procedura di riconoscimento;
che, comunque, nessuna conseguenza pregiudizievole risultava eziologicamente riconducibile alle condotte contestate alla banca, anche tenuto conto del fatto che il conto corrente era stato chiuso dopo pochissimo tempo dalla sua apertura.
Ciò posto, concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva altresì tempestivamente in giudizio la quale deduceva: Controparte_3
l'improcedibilità della domanda dato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, che l'apertura del conto corrente n. 3221695 era avvenuta nel pieno rispetto delle condizioni richieste dalla normativa di settore;
che, in particolare, il cliente era stato identificato sulla base della precedente identificazione effettuata da al CP_1
momento dell'apertura di altro rapporto di conto corrente;
che nell'ottobre del 2006 era stato ricevuto un decreto di sequestro del conto, a cui si era accompagnato l'atto di disconoscimento del medesimo conto da parte dell'attore, circostanze che avevano comportato l'immediato blocco del conto e la sua successiva estinzione avvenuta il
24.3.2010; che solo a distanza di otto anni era pervenuta una richiesta risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore; che, pertanto, così ricostruita la vicenda, alcuna censura poteva essere mossa all'operato dell'istituto di credito nella fase di apertura del conto corrente, avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
che, stante la natura extracontrattuale della responsabilità contestata, la pretesa risarcitoria azionata doveva intendersi prescritta per avvenuto decorso del termine di cinque anni.
Tanto premesso, concludeva per una declaratoria di improcedibilità della domanda o affinché questa fosse rigettata nel merito. In caso di suo accoglimento chiedeva che fosse condannata al pagamento di tutte le somme che fosse Controparte_1 CP_3
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tenuta a dover versare all'attore.
Rigettate le istanze istruttorie articolate da parte attrice, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 24.10.2024.
Le domande sono infondate e vanno quindi rigettate.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25/09/2014) consente di comprendere a pieno l'oggetto delle domande e le circostanze di fatto poste a loro fondamento ponendo le parti convenute nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa delle controparti, senza dubbio poste in grado – come hanno concretamente fatto
– di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
In via ulteriormente preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione. Tra le parti non risulta stipulato alcun contratto bancario o finanziario, di talché si ritiene che la presente controversia non rientri nell'ambito delle materie per le quali la mediazione costituisca condizione di procedibilità.
Passando al merito, è fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in giudizio da tutte e tre le società convenute.
Non essendo stato instaurato tra le parti alcun rapporto di tipo contrattuale, la pretesa risarcitoria azionata è soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
L'art. 2947, co. 1, c.c. stabilisce che “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
In particolare, va chiarito che in materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, in presenza di illecito che determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente ad esse decorre dal loro verificarsi.
Il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno decorre allora dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile all'esterno (cfr. Cass. 3176/2016; Cass. 11119/2013; Cass.
9927/2000) e, comunque, da quando si verifica la lesione effettiva, e non solo potenziale,
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nella sfera giuridica del danneggiato (cfr. Cass. 311/2003). In sostanza il termine di prescrizione dell'azione di danno decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
Tanto premesso in punto di diritto, a fondamento della pretesa risarcitoria azionata,
ha dedotto, quale fatto illecito causativo del danno, la condotta negligente Parte_1
tenuta dagli istituti di credito convenuti, i quali avrebbero consentito a terzi ignoti di conseguire l'apertura di conti correnti bancari senza procedere ad attente verifiche in ordine all'identità del cliente, consentendo in tal modo che i conti risultassero a lui intestati benché egli fosse del tutto estraneo alla vicenda.
Con riferimento al profilo relativo ai danni che da tali condotte illecite delle banche l'attore avrebbe subito – e da cui può evidentemente farsi decorrere il termine di prescrizione – il ha allegato la condizione di forte stress e perdita di serenità patiti Pt_1
per l'essersi trovato sottoposto a plurimi procedimenti penali instauratisi a suo carico a seguito delle denunce presentate da soggetti truffati nell'ambito di vendite online sulla piattaforma eBay, i cui proventi erano confluiti sui conti correnti formalmente intestati a suo nome.
In particolare, l'attore ha richiesto il ristoro dei danni patrimoniali, derivanti dalle spese legali sostenute nell'ambito dei procedimenti penali a suo carico, e dei danni non patrimoniali, derivanti dallo stress e dalla sofferenza patiti nel corso delle indagini, connessi all'attività accertativa svolta dalla polizia giudiziaria, in primis ai colloqui avuti con gli inquirenti.
Orbene, il sin dagli anni 2006/2007 aveva scoperto dei tre rapporti conto corrente Pt_1
intestati a suo nome presso i tre istituti di credito convenuti;
aveva quindi provveduto a sporgere denuncia contro ignoti per tali fatti.
I danni lamentati e di cui è stato richiesto il ristoro con l'avvio del presente giudizio, sono collegati all'attività di indagine svolta dagli inquirenti, attività che, sulla base di quanto affermato dalla stessa parte attrice e da quanto emergente dagli atti del procedimento penale così come allegati dalla difesa attorea, va collocata temporalmente al periodo
2006/2008.
Le emergenze probatorie non hanno in alcun modo fatto emergere che i danni allegati
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dall'attore si possano riferire a periodi successivi al 2008 (o comunque successivi al
2013). Nemmeno i capitoli di prova testimoniale articolati dalla difesa attorea con la memoria ex art 183, co. 6, n. 2 c.p.c. avrebbero potuto consentire di collocare le conseguenze pregiudizievoli patite dall'attore in un arco temporale tale da non far ritenere maturata la prescrizione del diritto risarcitorio azionato (ragione per cui la richiesta di prova orale è stata disattesa).
Non può certamente condividersi la tesi attorea, secondo cui dovrebbe farsi decorrere il termine di prescrizione dalla data di emissione del decreto di archiviazione del procedimento penale a suo carico, non potendosi chiaramente farsi risalire a tale momento l'acquisita conoscenza, da parte del dei danni sofferti e della loro astratta Pt_1
riconducibilità eziologica all'apertura dei rapporti di conto correnti.
Pertanto, deve giungersi alla conclusione che alla data della prima richiesta risarcitoria stragiudiziale – 3.12.2018 – il diritto al risarcimento dei danni fosse già prescritto.
La domanda attorea proposta nei confronti di tutti e tre gli istituti di credito convenuti va quindi rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituiti per le parti convenute.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta le domande proposte da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che si liquidano in € 3.300,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese processuali che si liquidano in € 3.300,00 per
[...]
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compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_3
processuali che si liquidano in € 3.300,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 7.2.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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