Art. 11.
Le disposizioni particolari concernenti le misure prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalita' delle lavorazioni, sono prescritte dai regolamenti speciali.
Le disposizioni particolari concernenti le misure prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalita' delle lavorazioni, sono prescritte dai regolamenti speciali.