Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 13 della Legge 29 maggio 1982, n. 304
Copia
Articolo 12
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 29 maggio 1982, n. 304
Articolo 13 della Legge 29 maggio 1982, n. 304
Versione
3 giugno 1982
Art. 13.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 3 giugno 1982
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0