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Articolo 13 della Legge 29 maggio 1982, n. 304
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Legge 29 maggio 1982, n. 304
Articolo 13 della Legge 29 maggio 1982, n. 304
Versione
3 giugno 1982
Art. 13.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 3 giugno 1982
Vedi fonte istituzionale
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