Articolo 28 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 settembre 1984
Art. 28. (Trasferimento della posizione assicurativa dalla Gestione speciale alla Gestione marittimi della soppressa Cassa)

La facolta' di cui all' articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , nel testo modificato dall' articolo 26 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 , puo' essere esercitata entro il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984