Art. 28. (Trasferimento della posizione assicurativa dalla Gestione speciale alla Gestione marittimi della soppressa Cassa)
La facolta' di cui all' articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , nel testo modificato dall' articolo 26 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 , puo' essere esercitata entro il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27.
La facolta' di cui all' articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , nel testo modificato dall' articolo 26 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 , puo' essere esercitata entro il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27.