TAR
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00847/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00003 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00847/2023 REG.RIC. N. 00363/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Voltolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6;
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Voltolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro N. 00847/2023 REG.RIC.
Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 847 del 2023:
- del divieto di detenzione di armi e munizioni e della revoca dei titoli autorizzativi da parte del Prefetto di Brescia;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati ed allo stato non conosciuti; quanto al ricorso n. 363 del 2024:
- del provvedimento (Reg. -OMISSIS-) di revoca della licenza di porto d'armi n. -
OMISSIS- per uso venatorio;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati ed allo stato non conosciuti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia, della
Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO N. 00847/2023 REG.RIC.
I.1.- Con un primo ricorso, iscritto sub RG 847/2023 presso questo Tar, -OMISSIS- ha impugnato il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti notificatogli dal Prefetto di Brescia in data 26.9.2023, chiedendone l'annullamento.
I.2.- Tale provvedimento, anticipato dalla comunicazione di avvio del procedimento,
è stato adottato in seguito alla nota della Stazione dei Carabinieri di Manerba sul
Garda, avente rappresentato che, in data 15.8.2023, il Comando dei Carabinieri di Salò aveva provveduto al ritiro cautelare delle armi, munizioni, esplodenti e titoli autorizzativi alla detenzione nei confronti del ricorrente, in quanto in quella giornata aveva adottato “una condotta di mal utilizzo di armi da fuoco, in quanto lo stesso usciva nel cortile della propria abitazione imbracciando un fucile”.
I.3.- Il successivo 31.8.2023 il ricorrente ha inoltrato alla Prefettura di Brescia istanza di accesso al fascicolo relativo “alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e 8 l. 241/90 e relativo verbale di ritiro cautelare delle armi
e munizioni”, cui l'Amministrazione ha risposto, in data 11.9.2023, rappresentando la non ostensibilità degli atti richiesti ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Ministero dell'Interno del 16.3.2022.
I.4.- Il ricorso si affida ad un motivo di doglianza, ovverosia “difetto di istruttoria per violazione dei criteri di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento – Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, evidente travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta – Difetto di motivazione”: il ricorrente lamenta l'erroneità della determinazione amministrativa, adottata all'esito di un'istruttoria carente, viziata dall'illegittimo diniego di accesso agli atti, sulla base di una motivazione sconosciuta e presupponente una ricostruzione dei fatti inveritiera, con conseguente violazione dei canoni di imparzialità ed efficienza e del proprio legittimo affidamento. A suo dire il provvedimento sarebbe contraddittorio, avendo rilevato la mancata presentazione di osservazioni da parte sua, senza considerare che ciò sarebbe dipeso dal diniego N. 00847/2023 REG.RIC.
amministrativo all'istanza di accesso agli atti, che gli avrebbe impedito di conoscere la dinamica della condotta addebitata.
Lo stesso, inoltre, deduce di non avere pendenze giudiziarie e condanne e lamenta l'assenza di prova del fatto che, dopo essere fuoriuscito dalla propria abitazione, si sarebbe recato nel cortile condominiale imbracciando un fucile.
I.5.- La Prefettura di Brescia si è costituita in giudizio, depositando altresì documentazione relativa agli antefatti – anche giudiziari - della vicenda.
II.1.- Con un secondo ricorso, iscritto sub RG 363/2024 presso questo Tar, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 3.4.2024 con cui la Questura di Brescia gli ha revocato il porto d'armi ad uso venatorio, chiedendone l'annullamento.
II.2.- Detto decreto, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, confuta le osservazioni presentate nel corso del procedimento dal ricorrente, sostenendo l'integrazione dei presupposti per la revoca, dal momento che “essere uscito dalla propria abitazione imbracciando un fucile” sarebbe una condotta “idonea
a generare perplessità in ordine al mantenimento del requisito di affidabilità personale”, quand'anche determinata da mera distrazione, non potendo la pericolosità intrinseca delle armi giustificare alcuna negligenza e, comunque, ribadendo la natura doverosa e vincolata della determinazione in ragione della pregressa emissione di un
DDA da parte del Prefetto.
II.3.- Il ricorso, privo di motivi rubricati come tali, lamenta l'illegittimità del presupposto DDA e riprende le argomentazioni già svolte nel ricorso avverso lo stesso, riverberandole sulla revoca della licenza di porto d'armi: pur non contestando in questa sede la vicenda in fatto, il ricorrente sostiene che la condotta dallo stesso tenuta
- non caratterizzata da interni minatori o minacciosi - sia stata determinata da mera distrazione, poiché, mentre era intento a ripulire le proprie armi all'interno dell'abitazione, si era avveduto dell'arrivo di una automobile sconosciuta nel cortile condominiale. Quanto sopra emergerebbe dalle sommarie informazioni rese dai tre N. 00847/2023 REG.RIC.
cittadini tedeschi che stavano parcheggiando la vettura nella corte dove -OMISSIS- era sopraggiunto imbracciando il fucile, a nulla rilevando quanto affermato dalla vicina -OMISSIS-, sia perché smentito dagli ospiti presenti in loco, sia perché quest'ultima – a causa di un inspiegabile astio nei suoi confronti – sarebbe solita screditarlo (tanto da averlo indotto ad inoltrarle una diffida).
Difetterebbe, in definitiva, tanto la pericolosità della condotta addebitata, quanto un'incapacità di controllo degli impulsi, sicché non sussisterebbero i presupposti per il formulato giudizio di inaffidabilità all'uso delle armi.
II.4.- La Questura di Brescia si è costituita in giudizio, depositando altresì documentazione relativa al procedimento ed una memoria.
II.5.- In data 2.10.2025 il ricorrente ha depositato una memoria/replica tardiva.
III.- Parte ricorrente ha instato per la riunione dei due procedimenti.
IV.- All'udienza pubblica del 22.10.2025 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.
V.- Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- il Collegio, riuniti i ricorsi, ha rilevato “la possibile inammissibilità del ricorso sub RG 363/2024 per mancata formulazione di censure nei confronti dell'atto consequenziale, oggetto di impugnazione; la possibile improcedibilità del medesimo ricorso sub RG 363/2024 per l'ipotesi di ipotetico rigetto del ricorso sub RG 847/2023, costituendo l'autorizzazione alla detenzione di armi presupposto necessario per il conseguimento ed il mantenimento della licenza di porto d'armi, non essendo ammissibile la permanenza di quest'ultima in capo a chi se ne veda preclusa la detenzione”, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 73 comma
3 c.p.a., termine per osservazioni.
VI.- Le parti hanno preso posizione su tale aspetto con memorie.
DIRITTO N. 00847/2023 REG.RIC.
I.- Anzitutto va disposta l'espunzione dal fascicolo sub RG 363/2024 della memoria/replica depositata dal ricorrente 2.10.2025, ben oltre i termini – a ritroso rispetto all'udienza pubblica del 24.9.2025 - entro cui l'art. 73 c.p.a. consente la produzione tanto di memorie, quanto di repliche, scaduti rispettivamente il 20.9.2025
e l'1.10.2025.
II.- In linea teorica occorre rammentare che i provvedimenti di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti sono disciplinati dall'artt. 39 TULPS, secondo cui “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodente…alle persone ritenute capaci di abusarne” e che il rifiuto del rinnovo di porto d'armi va ricondotto alla disciplina di cui all'art. 43 TULPS, a mente del quale, per quanto di rilievo ai fini di causa, “la licenza può essere ricusata…e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Come anche affermato dalla Corte Costituzionale sin dalla pronuncia n. -OMISSIS- del 16.12.1993, infatti “il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”: di conseguenza
“dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti”.
In materia l'Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità, amministrativa e tecnica, nella formulazione del giudizio di natura prognostica circa il pericolo di abuso delle armi: scopo di detto giudizio, di natura prettamente cautelare e non sanzionatorio, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d'armi in capo a soggetti non N. 00847/2023 REG.RIC.
pienamente affidabili (cfr. C.d.S., sez. III, n. 6614 del 29.10.2020). Più in particolare,
l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d'armi e del detentore di armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi, in quanto
“ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato” (C.d.S., Sez. III, n. 6530 del 19.7.2024).
Detto giudizio, operato attraverso un ragionamento induttivo di tipo probabilistico che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, n.
923 del 26.1.2023), potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all'uso delle stesse.
Il divieto, di conseguenza, non richiede una particolare motivazione - se non nei limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie - e il successivo vaglio del giudice amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che la prognosi inferenziale compiuta non sia viziata da irragionevolezza o arbitrarietà (cfr. C.d.S.,
Sez. III, nn. 9818 del 6.12.2024 e 4914 del 31.5.2024).
In proposito va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- sussiste sostanziale autonomia tra l'accertamento a fini penali e quello per scopi di pubblica sicurezza, poiché la valutazione amministrativa differisce da quella compiuta N. 00847/2023 REG.RIC.
in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi o munizioni da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (cfr. Tar Napoli, Sez. V, n. 415 del 15.1.2024);
- il relativo giudizio prognostico viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza (cfr. Tar Torino, Sez. III, n. 34 del 18.1.2024):
- l'Amministrazione può valutare un determinato fatto nella sua obiettiva dimensione storica, espressiva della personalità e della non affidabilità del richiedente, indipendentemente dalla conclusione che la vicenda possa avere in sede penale (cfr.
Tar Salerno, Sez. I, n. 641 del 13.3.2024 e Tar Venezia, Sez. I, n. 79 del 18.1.2023).
In altre parole, salvo il limite dell'onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l'Amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l'apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore (cfr., da ultimo, Tar
Salerno, Sez. I, n. 625 del 3.4.2025).
III.1.- Si rileva l'infondatezza del ricorso sub RG 857/2023, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
III.2.- La Prefettura di Brescia ha emesso nei confronti del ricorrente il gravato divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente in considerazione della
“condotta di mal utilizzo delle armi”, consistita nell'essere “uscito nel cortile della propria abitazione imbracciando un fucile”, che dimostrerebbe il venir meno del requisito dell'affidabilità all'uso delle armi.
Il decreto richiama la nota dei Carabinieri di Manerba sul Garda, che, nell'occasione, hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi (quindici tra pistole, rivoltelle, carabine e fucili) e munizioni (duecentosettantuno) detenute dal -OMISSIS- e dei relativi titoli N. 00847/2023 REG.RIC.
autorizzativi – come si evince dallo stesso verbale versato in atti dal ricorrente – e prende atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito dell'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento.
III.3.- Non paiono sussistere i vizi istruttori e motivazionali denunciati in ricorso.
Quanto al primo profilo, infatti, la Prefettura ha versato in atti la predetta nota
(precisamente “proposta di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e contestuale divieto di detenzione armi e munizioni”), cui sono allegati il verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese da -OMISSIS- e l'annotazione di PG redatta dal Comando Compagnia CC di Salò intervenuta nell'immediatezza dei fatti, oltre al verbale di ritiro cautelare di cui si è già dato conto.
Dalle dichiarazioni testimoniali in atti, infatti, si evince che il pomeriggio del
15.8.2023 il -OMISSIS- era fuoriuscito dal portone di casa con un fucile in mano, accedendo alla corte condominiale dove -OMISSIS-, unitamente agli amici -
OMISSIS- e -OMISSIS-, stava posteggiando l'autovettura all'interno del parcheggio della struttura ricettiva dove erano alloggiati, dopo aver spostato (su indicazione della locataria -OMISSIS-) uno stendi panni ivi presente: il ricorrente si è rivolto loro in italiano - lingua incomprensibile ai tre cittadini tedeschi - e non ha mai puntato il fucile o tenuto un atteggiamento minaccioso.
Gli stranieri, attesa la stravaganza dell'accadimento, utilizzando erroneamente il termine inglese “threat” (minacciare) per un disguido dettato dal non essere quest'ultima la loro lingua madre, hanno notiziato a mezzo Whatsapp la proprietaria dell'abitazione -OMISSIS-, la quale ha allertato i Carabinieri, prontamente intervenuti.
La ricostruzione testé effettuata risulta confermata anche dallo stesso -OMISSIS- nell'immediatezza dei fatti: nell'annotazione di PG si legge infatti “Sulla base di quanto asserito immediatamente dal -OMISSIS-, nei minuti precedenti lo stesso si era reso conto della presenza di un'autovettura sconosciuta all'interno della corte comune N. 00847/2023 REG.RIC.
antistante la propria abitazione che veniva manovrata per essere parcheggiata correttamente quando, ad un certo punto, un ragazzo fuoriusciva e spostava uno stendi-panni, motivo per il quale notando la scena, ed essendo il -OMISSIS- intento nel pulire il suo fucile Winchester cal.12, in preda a distrazione ed impugnando ancora l'arma, fuoriusciva non solo dalla porta della sua abitazione ma anche dai portone dello stabile, il quale -si affaccia sulla corte con parcheggio in condominio, e suggeriva in tranquillità, in lingua italiana agli occupanti l'autovettura di posteggiarla quale metro più distante”.
Risultano, pertanto, essere stati svolti gli accertamenti istruttori del caso.
Inoltre i presupposti di fatto su cui si fonda la motivazione del provvedimento, sebbene richiamati sinteticamente, erano ben chiari al ricorrente: pertanto, facendo applicazione degli insegnamenti giurisprudenziali richiamati al §II, la motivazione esternata dall'Amministrazione appare sufficiente a giustificare l'adozione del gravato divieto, non essendo lo stesso neppure affetto da irragionevolezza, atteso che il comportamento tenuto dal -OMISSIS- – seppur non connotato da aggressività – denota una leggerezza nella detenzione e nell'utilizzo delle armi. E tanto è sufficiente a giustificare il giudizio prognostico negativo circa la possibilità e la capacità del soggetto di abusare delle armi, tenuto conto che la misura adottata non richiede un oggettivo ed accertato abuso già commesso dal destinatario, ma soltanto che egli non dia completo affidamento circa il mancato abuso, essendo sufficiente il pericolo di una lesione dell'ordine e della sicurezza pubblica.
III.4.- Detta valutazione neppure appare irragionevole o arbitraria, né può dirsi costituisca l'esito di un travisamento dei fatti: l'accadimento sul quale è fondato il divieto è sintomatico di un comportamento imprudente contrastante con gli obblighi di oculato utilizzo delle armi che l'ordinamento impone a chi le detiene e non appare giustificabile dalla distrazione allegata dal ricorrente, posto che dai soggetti abilitati all'uso delle armi l'ordinamento esige, oltre che il rispetto di stringenti obblighi di N. 00847/2023 REG.RIC.
custodia, anche il possesso di capacità di autocontrollo e di gestione dei propri impulsi, incompatibili con una “disattenzione” nel loro maneggio, peraltro in luogo aperto al pubblico.
III.5.- Neppure inficia la legittimità del provvedimento che la Prefettura non abbia considerato la condotta di vita limpida del ricorrente e l'asserita assenza di pendenze giudiziarie e di condanne, atteso che tali circostanze non escludono un cattivo utilizzo delle armi tale da minare il giudizio di affidabilità che deve fare capo a chi le detenga.
Difetta, altresì, la denunciata violazione del contraddittorio, atteso che, come risulta per tabulas, il ricorrente ha ricevuto la notifica della comunicazione di avvio del procedimento il 17.8.2023: appare del tutto inverosimile che lo stesso non abbia immediatamente ricondotto l'episodio indicato in detta comunicazione a quanto verificatosi appena due giorni prima e per cui le Forze dell'Ordine – intervenute presso la sua abitazione – avevano adottato il ritiro cautelare di armi, munizioni e del titolo di detenzione (cfr., in senso conforme, questa Sezione, sentenza n. -OMISSIS- del
10.10.2023).
Quanto sopra rilevato, pertanto, priva di concreta rilevanza ai fini de quibus il rigetto prefettizio dell'istanza di accesso agli atti del procedimento, che peraltro non è stato impugnato (quand'anche dovesse ritenersi compreso tra gli atti gravati con il ricorso, lo stesso sarebbe irricevibile in parte qua, perché notificato solo il 5.11.2023, ossia ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 116 c.p.a., decorrenti dal rigetto emesso l'11.9.2023): del resto, detta richiesta è stata formulata ben oltre il termine assegnato per la presentazione di osservazioni, che, evidentemente, il ricorrente non ha ritenuto utile presentare (neppure per richiedere di essere escusso) e che, invece, pretende di avvalorare in questa sede.
IV.- Venendo al ricorso sub RG -OMISSIS-, con cui si censura la legittimità della revoca del porto d'armi, si rileva che il provvedimento questorile, dopo aver dato della condotta di cattivo utilizzo delle armi da fuoco da parte del -OMISSIS-, espressamente N. 00847/2023 REG.RIC.
dichiara di aver fondamento nella pregressa emissione nei suoi confronti del DDA da parte della Prefettura di Brescia, che rende la revoca stessa quale “atto dovuto”, pena incorrere nell'incoerenza di “mantenere la licenza di porto d'armi in capo a chi non può neanche detenerle”.
A ciò consegue che la ritenuta legittimità del DDA importa, quale conseguenza,
l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso la revoca del porto d'armi, dal momento che “il consolidamento del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione esclude un interesse concreto ed attuale rispetto all'impugnazione della revoca della licenza di porto di fucile, atteso che il decreto del
Questore integra un provvedimento dovuto e vincolato, meramente consequenziale al decreto del Prefetto” (Tar Catania, Sez. I, n. 1831 dell'8.7.2022).
Infatti, “tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39
T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca del porto d'armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata secondo cui l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi”
(Tar Potenza, Sez. I, n.154 del 25.2.2022): in definitiva, l'autorizzazione alla detenzione di armi è un presupposto necessario per il conseguimento ed il mantenimento della licenza di porto d'armi (cfr., ex plurimis, Tar Milano, Sez. I, n.
792 dell'8.4.2022) ed il venire meno della stessa comporta – per quanto rilevante ai fini di causa - la revoca della licenza di porto d'armi, non essendo ammissibile che un soggetto possa continuare a “portare” ed eventualmente usare armi che per esplicito provvedimento non possa neppure detenere (cfr. Tar Venezia, Sez. I, n. 247 del
28.2.2019). N. 00847/2023 REG.RIC.
V.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui all'epigrafe, previa loro riunione:
- respinge il ricorso sub RG 847/2023;
- dichiara l'improcedibilità del ricorso sub RG 363/2024.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 22 ottobre 2025 e 19 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
GE CC, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00847/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD GE CC
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00003 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00847/2023 REG.RIC. N. 00363/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Voltolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6;
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Voltolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro N. 00847/2023 REG.RIC.
Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 847 del 2023:
- del divieto di detenzione di armi e munizioni e della revoca dei titoli autorizzativi da parte del Prefetto di Brescia;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati ed allo stato non conosciuti; quanto al ricorso n. 363 del 2024:
- del provvedimento (Reg. -OMISSIS-) di revoca della licenza di porto d'armi n. -
OMISSIS- per uso venatorio;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati ed allo stato non conosciuti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia, della
Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO N. 00847/2023 REG.RIC.
I.1.- Con un primo ricorso, iscritto sub RG 847/2023 presso questo Tar, -OMISSIS- ha impugnato il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti notificatogli dal Prefetto di Brescia in data 26.9.2023, chiedendone l'annullamento.
I.2.- Tale provvedimento, anticipato dalla comunicazione di avvio del procedimento,
è stato adottato in seguito alla nota della Stazione dei Carabinieri di Manerba sul
Garda, avente rappresentato che, in data 15.8.2023, il Comando dei Carabinieri di Salò aveva provveduto al ritiro cautelare delle armi, munizioni, esplodenti e titoli autorizzativi alla detenzione nei confronti del ricorrente, in quanto in quella giornata aveva adottato “una condotta di mal utilizzo di armi da fuoco, in quanto lo stesso usciva nel cortile della propria abitazione imbracciando un fucile”.
I.3.- Il successivo 31.8.2023 il ricorrente ha inoltrato alla Prefettura di Brescia istanza di accesso al fascicolo relativo “alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e 8 l. 241/90 e relativo verbale di ritiro cautelare delle armi
e munizioni”, cui l'Amministrazione ha risposto, in data 11.9.2023, rappresentando la non ostensibilità degli atti richiesti ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Ministero dell'Interno del 16.3.2022.
I.4.- Il ricorso si affida ad un motivo di doglianza, ovverosia “difetto di istruttoria per violazione dei criteri di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento – Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, evidente travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta – Difetto di motivazione”: il ricorrente lamenta l'erroneità della determinazione amministrativa, adottata all'esito di un'istruttoria carente, viziata dall'illegittimo diniego di accesso agli atti, sulla base di una motivazione sconosciuta e presupponente una ricostruzione dei fatti inveritiera, con conseguente violazione dei canoni di imparzialità ed efficienza e del proprio legittimo affidamento. A suo dire il provvedimento sarebbe contraddittorio, avendo rilevato la mancata presentazione di osservazioni da parte sua, senza considerare che ciò sarebbe dipeso dal diniego N. 00847/2023 REG.RIC.
amministrativo all'istanza di accesso agli atti, che gli avrebbe impedito di conoscere la dinamica della condotta addebitata.
Lo stesso, inoltre, deduce di non avere pendenze giudiziarie e condanne e lamenta l'assenza di prova del fatto che, dopo essere fuoriuscito dalla propria abitazione, si sarebbe recato nel cortile condominiale imbracciando un fucile.
I.5.- La Prefettura di Brescia si è costituita in giudizio, depositando altresì documentazione relativa agli antefatti – anche giudiziari - della vicenda.
II.1.- Con un secondo ricorso, iscritto sub RG 363/2024 presso questo Tar, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 3.4.2024 con cui la Questura di Brescia gli ha revocato il porto d'armi ad uso venatorio, chiedendone l'annullamento.
II.2.- Detto decreto, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, confuta le osservazioni presentate nel corso del procedimento dal ricorrente, sostenendo l'integrazione dei presupposti per la revoca, dal momento che “essere uscito dalla propria abitazione imbracciando un fucile” sarebbe una condotta “idonea
a generare perplessità in ordine al mantenimento del requisito di affidabilità personale”, quand'anche determinata da mera distrazione, non potendo la pericolosità intrinseca delle armi giustificare alcuna negligenza e, comunque, ribadendo la natura doverosa e vincolata della determinazione in ragione della pregressa emissione di un
DDA da parte del Prefetto.
II.3.- Il ricorso, privo di motivi rubricati come tali, lamenta l'illegittimità del presupposto DDA e riprende le argomentazioni già svolte nel ricorso avverso lo stesso, riverberandole sulla revoca della licenza di porto d'armi: pur non contestando in questa sede la vicenda in fatto, il ricorrente sostiene che la condotta dallo stesso tenuta
- non caratterizzata da interni minatori o minacciosi - sia stata determinata da mera distrazione, poiché, mentre era intento a ripulire le proprie armi all'interno dell'abitazione, si era avveduto dell'arrivo di una automobile sconosciuta nel cortile condominiale. Quanto sopra emergerebbe dalle sommarie informazioni rese dai tre N. 00847/2023 REG.RIC.
cittadini tedeschi che stavano parcheggiando la vettura nella corte dove -OMISSIS- era sopraggiunto imbracciando il fucile, a nulla rilevando quanto affermato dalla vicina -OMISSIS-, sia perché smentito dagli ospiti presenti in loco, sia perché quest'ultima – a causa di un inspiegabile astio nei suoi confronti – sarebbe solita screditarlo (tanto da averlo indotto ad inoltrarle una diffida).
Difetterebbe, in definitiva, tanto la pericolosità della condotta addebitata, quanto un'incapacità di controllo degli impulsi, sicché non sussisterebbero i presupposti per il formulato giudizio di inaffidabilità all'uso delle armi.
II.4.- La Questura di Brescia si è costituita in giudizio, depositando altresì documentazione relativa al procedimento ed una memoria.
II.5.- In data 2.10.2025 il ricorrente ha depositato una memoria/replica tardiva.
III.- Parte ricorrente ha instato per la riunione dei due procedimenti.
IV.- All'udienza pubblica del 22.10.2025 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.
V.- Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- il Collegio, riuniti i ricorsi, ha rilevato “la possibile inammissibilità del ricorso sub RG 363/2024 per mancata formulazione di censure nei confronti dell'atto consequenziale, oggetto di impugnazione; la possibile improcedibilità del medesimo ricorso sub RG 363/2024 per l'ipotesi di ipotetico rigetto del ricorso sub RG 847/2023, costituendo l'autorizzazione alla detenzione di armi presupposto necessario per il conseguimento ed il mantenimento della licenza di porto d'armi, non essendo ammissibile la permanenza di quest'ultima in capo a chi se ne veda preclusa la detenzione”, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 73 comma
3 c.p.a., termine per osservazioni.
VI.- Le parti hanno preso posizione su tale aspetto con memorie.
DIRITTO N. 00847/2023 REG.RIC.
I.- Anzitutto va disposta l'espunzione dal fascicolo sub RG 363/2024 della memoria/replica depositata dal ricorrente 2.10.2025, ben oltre i termini – a ritroso rispetto all'udienza pubblica del 24.9.2025 - entro cui l'art. 73 c.p.a. consente la produzione tanto di memorie, quanto di repliche, scaduti rispettivamente il 20.9.2025
e l'1.10.2025.
II.- In linea teorica occorre rammentare che i provvedimenti di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti sono disciplinati dall'artt. 39 TULPS, secondo cui “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodente…alle persone ritenute capaci di abusarne” e che il rifiuto del rinnovo di porto d'armi va ricondotto alla disciplina di cui all'art. 43 TULPS, a mente del quale, per quanto di rilievo ai fini di causa, “la licenza può essere ricusata…e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Come anche affermato dalla Corte Costituzionale sin dalla pronuncia n. -OMISSIS- del 16.12.1993, infatti “il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”: di conseguenza
“dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti”.
In materia l'Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità, amministrativa e tecnica, nella formulazione del giudizio di natura prognostica circa il pericolo di abuso delle armi: scopo di detto giudizio, di natura prettamente cautelare e non sanzionatorio, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d'armi in capo a soggetti non N. 00847/2023 REG.RIC.
pienamente affidabili (cfr. C.d.S., sez. III, n. 6614 del 29.10.2020). Più in particolare,
l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d'armi e del detentore di armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi, in quanto
“ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato” (C.d.S., Sez. III, n. 6530 del 19.7.2024).
Detto giudizio, operato attraverso un ragionamento induttivo di tipo probabilistico che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, n.
923 del 26.1.2023), potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all'uso delle stesse.
Il divieto, di conseguenza, non richiede una particolare motivazione - se non nei limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie - e il successivo vaglio del giudice amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che la prognosi inferenziale compiuta non sia viziata da irragionevolezza o arbitrarietà (cfr. C.d.S.,
Sez. III, nn. 9818 del 6.12.2024 e 4914 del 31.5.2024).
In proposito va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- sussiste sostanziale autonomia tra l'accertamento a fini penali e quello per scopi di pubblica sicurezza, poiché la valutazione amministrativa differisce da quella compiuta N. 00847/2023 REG.RIC.
in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi o munizioni da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (cfr. Tar Napoli, Sez. V, n. 415 del 15.1.2024);
- il relativo giudizio prognostico viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza (cfr. Tar Torino, Sez. III, n. 34 del 18.1.2024):
- l'Amministrazione può valutare un determinato fatto nella sua obiettiva dimensione storica, espressiva della personalità e della non affidabilità del richiedente, indipendentemente dalla conclusione che la vicenda possa avere in sede penale (cfr.
Tar Salerno, Sez. I, n. 641 del 13.3.2024 e Tar Venezia, Sez. I, n. 79 del 18.1.2023).
In altre parole, salvo il limite dell'onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l'Amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l'apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore (cfr., da ultimo, Tar
Salerno, Sez. I, n. 625 del 3.4.2025).
III.1.- Si rileva l'infondatezza del ricorso sub RG 857/2023, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
III.2.- La Prefettura di Brescia ha emesso nei confronti del ricorrente il gravato divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente in considerazione della
“condotta di mal utilizzo delle armi”, consistita nell'essere “uscito nel cortile della propria abitazione imbracciando un fucile”, che dimostrerebbe il venir meno del requisito dell'affidabilità all'uso delle armi.
Il decreto richiama la nota dei Carabinieri di Manerba sul Garda, che, nell'occasione, hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi (quindici tra pistole, rivoltelle, carabine e fucili) e munizioni (duecentosettantuno) detenute dal -OMISSIS- e dei relativi titoli N. 00847/2023 REG.RIC.
autorizzativi – come si evince dallo stesso verbale versato in atti dal ricorrente – e prende atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito dell'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento.
III.3.- Non paiono sussistere i vizi istruttori e motivazionali denunciati in ricorso.
Quanto al primo profilo, infatti, la Prefettura ha versato in atti la predetta nota
(precisamente “proposta di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e contestuale divieto di detenzione armi e munizioni”), cui sono allegati il verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese da -OMISSIS- e l'annotazione di PG redatta dal Comando Compagnia CC di Salò intervenuta nell'immediatezza dei fatti, oltre al verbale di ritiro cautelare di cui si è già dato conto.
Dalle dichiarazioni testimoniali in atti, infatti, si evince che il pomeriggio del
15.8.2023 il -OMISSIS- era fuoriuscito dal portone di casa con un fucile in mano, accedendo alla corte condominiale dove -OMISSIS-, unitamente agli amici -
OMISSIS- e -OMISSIS-, stava posteggiando l'autovettura all'interno del parcheggio della struttura ricettiva dove erano alloggiati, dopo aver spostato (su indicazione della locataria -OMISSIS-) uno stendi panni ivi presente: il ricorrente si è rivolto loro in italiano - lingua incomprensibile ai tre cittadini tedeschi - e non ha mai puntato il fucile o tenuto un atteggiamento minaccioso.
Gli stranieri, attesa la stravaganza dell'accadimento, utilizzando erroneamente il termine inglese “threat” (minacciare) per un disguido dettato dal non essere quest'ultima la loro lingua madre, hanno notiziato a mezzo Whatsapp la proprietaria dell'abitazione -OMISSIS-, la quale ha allertato i Carabinieri, prontamente intervenuti.
La ricostruzione testé effettuata risulta confermata anche dallo stesso -OMISSIS- nell'immediatezza dei fatti: nell'annotazione di PG si legge infatti “Sulla base di quanto asserito immediatamente dal -OMISSIS-, nei minuti precedenti lo stesso si era reso conto della presenza di un'autovettura sconosciuta all'interno della corte comune N. 00847/2023 REG.RIC.
antistante la propria abitazione che veniva manovrata per essere parcheggiata correttamente quando, ad un certo punto, un ragazzo fuoriusciva e spostava uno stendi-panni, motivo per il quale notando la scena, ed essendo il -OMISSIS- intento nel pulire il suo fucile Winchester cal.12, in preda a distrazione ed impugnando ancora l'arma, fuoriusciva non solo dalla porta della sua abitazione ma anche dai portone dello stabile, il quale -si affaccia sulla corte con parcheggio in condominio, e suggeriva in tranquillità, in lingua italiana agli occupanti l'autovettura di posteggiarla quale metro più distante”.
Risultano, pertanto, essere stati svolti gli accertamenti istruttori del caso.
Inoltre i presupposti di fatto su cui si fonda la motivazione del provvedimento, sebbene richiamati sinteticamente, erano ben chiari al ricorrente: pertanto, facendo applicazione degli insegnamenti giurisprudenziali richiamati al §II, la motivazione esternata dall'Amministrazione appare sufficiente a giustificare l'adozione del gravato divieto, non essendo lo stesso neppure affetto da irragionevolezza, atteso che il comportamento tenuto dal -OMISSIS- – seppur non connotato da aggressività – denota una leggerezza nella detenzione e nell'utilizzo delle armi. E tanto è sufficiente a giustificare il giudizio prognostico negativo circa la possibilità e la capacità del soggetto di abusare delle armi, tenuto conto che la misura adottata non richiede un oggettivo ed accertato abuso già commesso dal destinatario, ma soltanto che egli non dia completo affidamento circa il mancato abuso, essendo sufficiente il pericolo di una lesione dell'ordine e della sicurezza pubblica.
III.4.- Detta valutazione neppure appare irragionevole o arbitraria, né può dirsi costituisca l'esito di un travisamento dei fatti: l'accadimento sul quale è fondato il divieto è sintomatico di un comportamento imprudente contrastante con gli obblighi di oculato utilizzo delle armi che l'ordinamento impone a chi le detiene e non appare giustificabile dalla distrazione allegata dal ricorrente, posto che dai soggetti abilitati all'uso delle armi l'ordinamento esige, oltre che il rispetto di stringenti obblighi di N. 00847/2023 REG.RIC.
custodia, anche il possesso di capacità di autocontrollo e di gestione dei propri impulsi, incompatibili con una “disattenzione” nel loro maneggio, peraltro in luogo aperto al pubblico.
III.5.- Neppure inficia la legittimità del provvedimento che la Prefettura non abbia considerato la condotta di vita limpida del ricorrente e l'asserita assenza di pendenze giudiziarie e di condanne, atteso che tali circostanze non escludono un cattivo utilizzo delle armi tale da minare il giudizio di affidabilità che deve fare capo a chi le detenga.
Difetta, altresì, la denunciata violazione del contraddittorio, atteso che, come risulta per tabulas, il ricorrente ha ricevuto la notifica della comunicazione di avvio del procedimento il 17.8.2023: appare del tutto inverosimile che lo stesso non abbia immediatamente ricondotto l'episodio indicato in detta comunicazione a quanto verificatosi appena due giorni prima e per cui le Forze dell'Ordine – intervenute presso la sua abitazione – avevano adottato il ritiro cautelare di armi, munizioni e del titolo di detenzione (cfr., in senso conforme, questa Sezione, sentenza n. -OMISSIS- del
10.10.2023).
Quanto sopra rilevato, pertanto, priva di concreta rilevanza ai fini de quibus il rigetto prefettizio dell'istanza di accesso agli atti del procedimento, che peraltro non è stato impugnato (quand'anche dovesse ritenersi compreso tra gli atti gravati con il ricorso, lo stesso sarebbe irricevibile in parte qua, perché notificato solo il 5.11.2023, ossia ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 116 c.p.a., decorrenti dal rigetto emesso l'11.9.2023): del resto, detta richiesta è stata formulata ben oltre il termine assegnato per la presentazione di osservazioni, che, evidentemente, il ricorrente non ha ritenuto utile presentare (neppure per richiedere di essere escusso) e che, invece, pretende di avvalorare in questa sede.
IV.- Venendo al ricorso sub RG -OMISSIS-, con cui si censura la legittimità della revoca del porto d'armi, si rileva che il provvedimento questorile, dopo aver dato della condotta di cattivo utilizzo delle armi da fuoco da parte del -OMISSIS-, espressamente N. 00847/2023 REG.RIC.
dichiara di aver fondamento nella pregressa emissione nei suoi confronti del DDA da parte della Prefettura di Brescia, che rende la revoca stessa quale “atto dovuto”, pena incorrere nell'incoerenza di “mantenere la licenza di porto d'armi in capo a chi non può neanche detenerle”.
A ciò consegue che la ritenuta legittimità del DDA importa, quale conseguenza,
l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso la revoca del porto d'armi, dal momento che “il consolidamento del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione esclude un interesse concreto ed attuale rispetto all'impugnazione della revoca della licenza di porto di fucile, atteso che il decreto del
Questore integra un provvedimento dovuto e vincolato, meramente consequenziale al decreto del Prefetto” (Tar Catania, Sez. I, n. 1831 dell'8.7.2022).
Infatti, “tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39
T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca del porto d'armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata secondo cui l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi”
(Tar Potenza, Sez. I, n.154 del 25.2.2022): in definitiva, l'autorizzazione alla detenzione di armi è un presupposto necessario per il conseguimento ed il mantenimento della licenza di porto d'armi (cfr., ex plurimis, Tar Milano, Sez. I, n.
792 dell'8.4.2022) ed il venire meno della stessa comporta – per quanto rilevante ai fini di causa - la revoca della licenza di porto d'armi, non essendo ammissibile che un soggetto possa continuare a “portare” ed eventualmente usare armi che per esplicito provvedimento non possa neppure detenere (cfr. Tar Venezia, Sez. I, n. 247 del
28.2.2019). N. 00847/2023 REG.RIC.
V.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui all'epigrafe, previa loro riunione:
- respinge il ricorso sub RG 847/2023;
- dichiara l'improcedibilità del ricorso sub RG 363/2024.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 22 ottobre 2025 e 19 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
GE CC, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00847/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD GE CC
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.