TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/03/2026, n. 1657
TAR
Ordinanza cautelare 17 novembre 2025
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TAR
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del Bando per l’assegnazione di fondi del NR nell’ambito del Piano “Italia 5G” – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti

    La società ricorrente non dimostra l'oggettiva impossibilità tecnica di ottemperare alla prescrizione, ma solo difficoltà soggettive legate alla reperibilità di soluzioni sul mercato e ai tempi di attuazione del PNRR. La relazione della Presidenza del Consiglio chiarisce che non vi è un vincolo sulla provenienza europea dei materiali, e la ricorrente non prova che i prodotti internazionali non rispettino gli standard europei. Le tempistiche di attuazione dipendono dalle scelte della ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. – Eccesso di potere difetto di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia

    La società ricorrente si limita ad affermare di aver prospettato le difficoltà in casi analoghi, ma non risulta aver intrapreso un'interlocuzione preventiva o proposto soluzioni alternative nel procedimento autorizzatorio specifico. Le obiezioni dovevano essere sollevate nella sede procedimentale deputata.

  • Rigettato
    Vizi dei pareri prodromici che si riverberano sulla determina finale

    Rigettato in conseguenza del rigetto dei motivi di gravame relativi ai pareri prodromici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/03/2026, n. 1657
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1657
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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