Ordinanza cautelare 17 novembre 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/03/2026, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01657/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05686/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5686 del 2025, proposto da
Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sovrintendenza Speciale per P.N.R.R., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
Comune di Capriati A Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
a) della determina del Responsabile dell’Area Tecnico – Urbanistica Reg. gen. n. 208 del 7.8.2025 e Registro servizio n. 32 del 7.8.2025 (successivamente pervenuta) con cui è stata conclusa positivamente la conferenza di servizi relativa all’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche di proprietà della società ricorrente, nella parte in cui ha recepito la prescrizione del camuffamento della stessa con un finto albero, disposta dai prodromici pareri resi dagli enti preposti;
b) per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 0003804 del 7.8.2025, di trasmissione della predetta determina dell’Area Tecnico Urbanistica e dei pareri prodromici (successivamente pervenuta);
c) per quanto possa occorrere, del verbale conclusivo della conferenza di servizi prot. n. 3601 del 29.7.2025 in parte qua (solo adesso conosciuto negli estremi e divenuto lesivo);
d-e-f) del parere della Soprintendenza speciale per il P.N.R.R. prot. NR_UO6/21/07/20- 25/0020728-P del 21.7.2025, della proposta della Soprintendenza A.B.A.P. per le province di Caserta e Benevento MIC_SABAP-CE/09/07/2025/0015888-P del 9.7.2025 e del parere della Commissione locale per il paesaggio di cui al verbale n. 2 del 19.6.2025, nella parte in cui hanno disposto la prescrizione del camuffamento dell’impianto con un finto albero (atti solo adesso conosciuti e divenuti lesivi);
g) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Sovrintendenza Speciale per P.N.R.R.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NA BB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso notificato il 28/10/2025 e depositato in giudizio in pari data, impugna a) la determina del Responsabile dell’Area Tecnico - Urbanistica Reg. gen. n. 208 del 7.8.2025 e Registro servizio n. 32 del 7.8.2025 (successivamente pervenuta) con cui è stata conclusa positivamente la conferenza di servizi relativa all’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche di proprietà della società ricorrente, nella parte in cui ha recepito la prescrizione del camuffamento della stessa con un finto albero, disposta dai prodromici pareri resi dagli enti preposti; b) per quanto possa occorrere, la nota prot. n. 0003804 del 7.8.2025, di trasmissione della predetta determina dell’Area Tecnico Urbanistica e dei pareri prodromici (successivamente pervenuta); c) per quanto possa occorrere, il verbale conclusivo della conferenza di servizi prot. n. 3601 del 29.7.2025 in parte qua; d-e-f) il parere della Soprintendenza speciale per il NR prot. NR_UO6/21/07/20-25/0020728-P del 21.7.2025, la proposta della Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento MIC_SABAP-CE/09/07/2025/0015888-P del 9.7.2025 e il parere della Commissione locale per il paesaggio di cui al verbale n. 2 del 19.6.2025, nella parte in cui hanno disposto la prescrizione del camuffamento dell’impianto con un finto albero (“ la struttura sia mimetizzata da albero di essenza autoctona, sia per quanto riguarda i tronco che la chioma, in modo da inserirsi in modo più coerente rispetto all’ambiente circostante ”); g) ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I) Violazione del Bando per l’assegnazione di fondi del NR nell’ambito del Piano “Italia 5G” – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti.
II) Violazione del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. – Eccesso di potere difetto di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia.
III) Invalidità derivata.
Il 31/10/2025, si sono costituiti in giudizio, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Sovrintendenza Speciale per P.N.R.R., depositando all’uopo un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 09/11/2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza delle domande, chiedendo di rigettare l’avversa domanda siccome inammissibile e infondata in fatto e in diritto, allegando la relazione prot. n. 30105 – P del 7/11/2025 della Sovrintendenza Speciale per P.N.R.R., la quale ha eccepito la radicale inammissibilità del ricorso “ in quanto muove da un erroneo presupposto di fatto, ossia che la SS-NR, in sede di autorizzazione ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, avrebbe prescritto il cammuffamento dell’impianto con un “finto” albero ”, nel mentre “ Non vi è dunque - con tutta evidenza - alcun riferimento ad un finto albero, bensì ad un albero, che, in assenza di ulteriori qualificazioni, non può che essere inteso nell’unico senso possibile, ossia un albero vero ”.
Il 10/11/2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza delle domande, chiedendo di rigettare l’avversa domanda siccome inammissibile e infondata in fatto e in diritto, allegando la relazione prot. n. 0007249 – P del 10/11/2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ad esito della Camera di Consiglio del 12/11/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, questa Sezione, con ordinanza n. 2858 del 17/11/2025, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la data della discussione nel merito del ricorso all’udienza pubblica del 13/01/2026, ordinando alle Amministrazioni resistenti/intimate e a Inwit S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , di depositare, presso la Segreteria di questo Tribunale, le relazioni di chiarimenti e i documenti indicati in parte motiva, nel termine di giorni 20 (venti) dalla notifica o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente possono, nel particolare caso di specie, essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la fissazione della trattazione del ricorso alla data indicata in dispositivo, anche considerato che le questioni agitate in giudizio necessitano l’approfondimento proprio della sede di merito;
Ritenuto, altresì, opportuno, in vista della discussione del merito del ricorso, chiedere preliminarmente alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e alla Commissione Locale per il paesaggio - che ha espresso il gravato parere di cui al verbale n. 2 del 19.6.2025 - istituita presso il Comune di Capriati A Volturno (allo stato non costituito in giudizio) di chiarire se le prescrizioni imposte nel provvedimento impugnato riguardino la previsione di un albero artificiale o di un albero vero per il camuffamento del sito;
Ritenuto, inoltre, opportuno disporre i seguenti incombenti istruttori a carico di tutte Amministrazioni resistenti/intimate e di Inwit S.p.A., ordinando la produzione: a) di una dettagliata relazione di chiarimenti (con relativa documentazione a comprova) sulla circostanza allegata nel ricorso secondo cui “il bando di assegnazione dei fondi del NR prevede, per i soggetti aggiudicatari della relativa gara, l’obbligo di garantire, sulle infrastrutture da installare, la presenza degli apparati trasmittenti di tre operatori del servizio di telefonia mobile, in modo da consentire il c.d. co-siting (coubicazione) degli impianti.”, il che impedirebbe - secondo la prospettazione di parte ricorrente - la possibilità di adottare soluzioni di mitigazione quale quella prevista dal provvedimento della Soprintendenza, riferendo in particolare se questa previsione sia o meno inderogabile anche in presenza di esigenze di tutela paesaggistica o se esistano in commercio e siano utilizzabili strumenti tecnici - ad esempio antenne ibride (ovvero per G4 e G5) - idonei a ridurre l’impatto complessivo della struttura e facilitarne il camuffamento, pur mantenendone la funzionalità;
b) degli allegati del suddetto bando di gara per l’attribuzione dei fondi del P.N.R.R. e, in particolare, dell’Allegato C “Capitolato tecnico” che individua i requisiti minimi che devono rispettare le proposte progettuali, secondo quanto riportato all’art. 7.2. del bando di gara de quo; e
c) del parere della Commissione Locale per il paesaggio di cui al verbale n. 2 del 19/06/2025;
Ritenuto, infine, di chiedere alla Presidenza del Consiglio, – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, avvalendosi anche - ove ritenuto necessario - di uffici tecnici e del Ministero delle imprese e del made in Italy, una documentata relazione sulle questioni sollevate nel presente ricorso in relazione ai limiti e modalità di effettuazione del c.d. camuflage mediante alberi artificiali, chiarendo in particolare se risponda al vero che non sarebbe possibile reperire sul mercato internazionale un albero mimetico (tree tower) a causa della necessità di usare unicamente materiali prodotti in Europa nell’ambito del progetto finanziato con fondi P.N.R.R.;
Ritenuto di assegnare per l’adempimento di tali incombenti il termine di 20 (venti) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, segnalando la particolare urgenza, trattandosi di rito abbreviato P.N.R.R.; ”.
Il 02/12/2025, il Comune resistente ha adempiuto alla predetta ordinanza istruttoria, depositando in atti la documentazione richiesta, ivi inclusa la relazione di chiarimenti dell’Ufficio locale del paesaggio, il quale ha precisato che “ La commissione intendeva un albero artificiale per il cammuffamento della struttura ”.
Il 09/12/2025, il Ministero della Cultura ha depositato in giudizio la relazione di chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 05/12/2025.
Il 09/12/2025, Inwit S.p.A. ha depositato in giudizio una relazione tecnica di riscontro all’ordinanza n. 2858 del 17/11/2025 di questo Tribunale, corredata dai documenti richiesti.
Il 22/12/2025, Inwit S.p.A. ha depositato in giudizio una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 13/01/2026, la causa è stata chiamata congiuntamente a quella avente N.R.G. 4758/2025 e, quindi, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
1. - Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta che la prescrizione del camuffamento dell’impianto con un finto albero di essenza autoctona “ è, però, insuscettibile di essere ottemperata (v. relazione tecnica) e, quindi, illegittima”, in quanto “il bando di assegnazione dei fondi del NR prevede, per i soggetti aggiudicatari della relativa gara, l’obbligo di garantire, sulle infrastrutture da installare, la presenza degli apparati trasmittenti di tre operatori del servizio di telefonia mobile, in modo da consentire il c.d. co-siting (coubicazione ) degli impianti, evitando la loro proliferazione sul territorio (che si verificherebbe inevitabilmente se ogni operatore dovesse installare impianti autonomi) ” e “ Atteso ciò, non esistono in commercio in Italia prototipi di finti alberi che consentono di camuffare un’infrastruttura che deve ospitare i descritti apparati tecnici, in modo da garantire ai tre operatori gli spazi minimi previsti dal bando NR (si producono, infatti, solo finti alberi in grado di camuffare impianti con gli apparati tecnici al massimo di due operatori):
E, anche a voler ricercare il finto albero necessario per il camuffamento sui mercati internazionali, esistono comunque difficoltà insormontabili.
Infatti, per la rendicondazione del bando pubblico NR è fondamentale che il materiale utilizzato, di qualsiasi genere, rispetti le certificazioni e la normativa CEE. Atteso ciò, i cc.dd. “monopole tree towers” che potrebbero garantire il camuffamento nella specie richiesto e che sono reperibili in ambito extraeuropeo non hanno le certificazioni CEE necessarie.
Né è possibile un eventuale percorso per la loro omologazione, in quanto la relativa tempistica non sarebbe compatibile con i tempi di attuazione del NR (che prevedono il completamento e l’attivazione degli impianti entro e non oltre il 30.6.2026), dovendo sottoporre a processo di qualifica il prodotto da utilizzare anche mediante controllo di qualità della catena di montaggio, in modo che il prodotto risulti conforme alle norme UNI EN IS09001:2015, certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica a norma EN 1090-1:2009+A1:2011 in classe di esecuzione EXC3 a norma EN1090- 2+A1:2011.
Aggiungasi che, anche a voler, per ipotesi, ricorrere ad una progettazione fuori standard in campo europeo, oltre ai costi sicuramente elevatissimi che ciò comporterebbe, vi sarebbe comunque una incompatibilità tra i tempi di fornitura e l’attuazione del bando NR ”.
Il motivo è infondato.
Occorre, anzitutto, premettere che la Commissione Locale per il paesaggio del Comune resistente, ha chiarito, con apposita nota del 01/12/2025, che la mimetizzazione dell’impianto da essa prescritta nel verbale n. 2 del 19/6/2025 (che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha espressamente recepito nel parere di cui alla nota prot. n. 15888 del 09/07/2025, il quale, a sua volta, è stato recepito dalla Soprintendenza speciale per il P.N.R.R. nel parere di cui alla nota prot. n. 20728 del 21/7/2025) deve avvenire mediante l’utilizzo di un finto albero e non di un albero vero.
Ciò premesso, osserva il Collegio che la Società ricorrente non allega né tantomeno dimostra l’oggettiva impossibilità tecnica di ottemperare alla prescrizione impugnata, ma allega soltanto difficoltà (asseritamente) insormontabili per la necessità di dover alternativamente reperire il finto albero su mercati extraeuropei, con la conseguente necessità di intraprendere un percorso per la relativa omologazione che avrebbe tempistiche incompatibili con i tempi di attuazione del P.N.R.R., ovvero di dover ricorrere ad una progettazione fuori standard in campo europeo, con costi elevatissimi e una incompatibilità tra i tempi di fornitura e l’attuazione del bando P.N.R.R.
Peraltro, quanto alla possibilità di reperire il finto albero su mercati extraeuropei, nella relazione di chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 05/12/2025, si chiarisce che “ Nel capitolato tecnico della procedura competitiva ad evidenza pubblica del Piano Italia 5G - Densificazione del 2022 - non è stato posto un vincolo circa la provenienza europea dei materiali impiegati.
Si segnala, inoltre, che vincoli circa la provenienza dei soli apparati "attivi" sono posti nel regolamento “golden power 5G” (artt. 1-bis e 2 del D.L. n. 21/2012).
L’art. 1-bis prevede, infatti, che le imprese (i beneficiari, ma non Infratel, nel caso dei bandi ad incentivo), qualora intendano acquisire beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla
tecnologia 5G, notifichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dettagliate informazioni ai fini
della valutazione ed eventuale applicazione del potere di veto da parte del Governo ”.
A ciò si aggiunga che IT non ha offerto alcuna prova che gli operatori internazionali presso i quali possono essere acquistati i prodotti in esame (operatori che si rivolgono evidentemente al mercato internazionale e quindi anche al mercato europeo) non rispettino gli standard europei e le certificazioni CE necessarie per il mercato europeo, limitandosi ad affermarlo nella relazione depositata come un fatto pacifico, non supportato però da alcuna fonte di prova.
Dunque, non solo è stato ammesso da IT che esistono in commercio strutture idonee al camuffamento dell’impianto in questione, ma la ricorrente non ha nemmeno offerto prova che quelle esistenti sul mercato internazionale non siano dotate delle necessarie certificazioni CE per l’importazione in Italia.
Peraltro, deve rilevarsi che se fosse vero che i maggiori produttori di “ tree monopole tower ” nel mondo non si muniscono di certificazioni CE e delle certificazioni ISO per poter commerciare con un partener importante come l’Europa per i loro prodotti, si tratterebbe invero di una circostanza ben strana, tenuto conto della scarsità dei prodotti in questione sul mercato europeo e dello sviluppo delle relazioni commerciali con i Paesi extra europei in questi settori.
Anzi, di contro, deve ragionevolmente ritenersi proprio il contrario, trattandosi di operatori commerciali internazionali che naturalmente si rivolgono al mercato estero, attesa la natura dei prodotti in questione e la limitatezza della platea degli acquirenti. D’altro canto, anche su internet, informazioni in merito sono agevolmente reperibili.
Non vi è di conseguenza alcuna prova del fatto che occorrerebbe procedere alla costosa e lunga procedura di omologazione, come ritenuto invece nella relazione depositata da IT.
Quanto alla questione della asserita impossibilità del rispetto della tempistica imposta per la realizzazione dell’impianto dal NR (vuoi per l’espletamento della gara vuoi per i tempi di consegna), impossibilità peraltro anch’essa non dimostrata, rileva il Collegio che comunque non si tratta di una condizione oggettivamente ostativa al rispetto della prescrizione, poiché avrebbe potuto essere adempiuta, se IT si fosse attivata tempestivamente in quel senso (la prescrizione risulta infatti prevista sin dall’agosto 2025). Inoltre, non sono noti i tempi di invio di tali materiali dall’estero, ma è ragionevole ritenere che non si tratti di tempi superiori a qualche mese.
Pertanto, anche all’esito della disposta istruttoria, il Collegio osserva che le ragioni ostative sollevate da parte ricorrente rispetto alla possibilità di ottemperare alla prescrizione del finto albero sono valutazioni soggettive che, per quanto legittime, attengono, però, alla convenienza/fattibilità da un punto di vista economico e anche temporale (con riferimento ai tempi di attuazione del P.N.R.R.) del progettato intervento e non alla assoluta ineseguibilità, da un punto di vista tecnico, della gravata prescrizione del finto albero, sicché non si ravvisa il denunciato vizio di eccesso di potere, anche considerato che le tempistiche di attuazione dell’intervento dipendono dalle scelte della ricorrente.
2. - Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta che “ La Soprintendenza speciale per il NR (competente ad esprimere nella specie il parere paesaggistico finale) era già a conoscenza delle insormontabili difficoltà di realizzazione del camuffamento degli impianti finanziati dal NR con il finto albero, atteso che, in riferimento ad un caso analogo (v. documento allegato), la società ricorrente gliele aveva precedentemente prospettate. Nonostante ciò, anche nel caso di specie, ha ribadito la necessità ineludibile di realizzare l’infrastruttura con il predetto camuffamento ”.
Anche il predetto motivo è infondato.
Osserva, infatti, il Collegio che la Società ricorrente si limita ad affermare di avere precedentemente prospettato le difficoltà di realizzazione del camuffamento degli impianti finanziati dal P.N.R.R. con il finto albero in riferimento ad un caso analogo, mentre si ritiene che ciò sia irrilevante ai fini di causa, in quanto la Società ricorrente, tutt’al più, avrebbe dovuto rappresentare le suddette difficoltà e proporre eventuali soluzioni alternative per il camuffamento dell’impianto de quo nel procedimento autorizzatorio per cui è causa, avviando con la Soprintendenza un’interlocuzione preventiva in sede procedimentale sulle questioni oggetto del presente giudizio. Invece, non risulta che vi sia stata alcuna interlocuzione nel procedimento in esame da parte della Società ricorrente, che avrebbe dovuto sollevare le obiezioni prospettate nel ricorso rispetto alla possibilità di ottemperare alla prescrizione del finto albero nella deputata sede procedimentale.
3. - Il rigetto dei primi due motivi di gravame comporta altresì il rigetto del terzo motivo di gravame, con cui la Società ricorrente lamenta il vizio di invalidità derivata, ovvero che “ I vizi che inficiano in parte qua i pareri prodromici si riverberano sulla determina di conclusione della conferenza di servizi che li ha recepiti, invalidandola parimenti in parte qua ”.
4. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso va respinto.
5. - Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio, anche considerata la natura della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 e nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AU NA, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NA BB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA BB | IA AU NA |
IL SEGRETARIO