Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01753/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116, comma 1, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2025, proposto da IN MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la declaratoria di illegittimità, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a.:
- della nota prot. n. 42597 del 29.8.2025, notificata in pari data, con la quale l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia ha parzialmente rigettato l'istanza di accesso agli atti amministrativi presentata dalla ricorrente in data 24.7.2025;
- di ogni atto inerente alla procedura concorsuale in esame potenzialmente lesivo della posizione dell'istante;
per l'accertamento:
del diritto del ricorrente ad avere accesso, mediante visione ed estrazione di copia, della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso agli atti amministrativi ;
nonché per la condanna della parte resistente
ad esibire e consentire estrazione di copia di tutte la documentazione richiesta da parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, rappresentato dalla difesa erariale;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2766 del 19.12.2025 nella quale è stato disposto un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione resistente, che è stato adempiuto in data 8.1.2026;
Visti tutti gli atti della causa e le memorie delle parti;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa NA AT;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone:
a. di aver partecipato al “ Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 ”, per la classe di concorso A050, scienze naturali, chimiche e biologiche;
b. di essere stata collocata nell’elenco non graduato degli idonei con il punteggio complessivo di 199,25;
c. di aver presentato in data 24/7/2025, istanza di accesso agli atti al fine di ottenere:
- “ copia integrale degli elenchi (in qualsiasi altro modo denominati) dei candidati idonei del concorso (classe di concorso A050 - Regione Sicilia), con indicazione dei punteggi, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze attribuite ai candidati ;
- copia dei verbali relativi alla formulazione e approvazione della graduatoria finale del concorso, nonché dei successivi provvedimenti di integrazione della stessa;
- copia dei verbali con cui si dà atto della valutazione dei titoli di riserva dei candidati che ne hanno diritto;
-i nominativi e la collocazione in graduatoria dei candidati idonei, aventi diritto alla riserva dei posti, per come previsto dal bando di concorso (anche previo oscuramento dei dati sensibili);
- indicazione della quota di riserve dei posti della selezione de qua;
- indicazione della posizione in graduatoria della ricorrente, con puntuale indicazione del punteggio attribuito e della valutazione di eventuali titoli di riserva e/o preferenza;
- copia di ogni atto anche solo potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna istante. ”;
d. che in data 29.8.2025 l’Ufficio scolastico regionale, con nota nota prot. n. 42597, ha riscontrato la predetta istanza affermando che:
- l’elenco degli idonei non graduato si configura quale “ documento giuridicamente inesistente ”;
- esiste solo la graduatoria dei vincitori (tra i quali non è compresa la ricorrente), la quale può conoscere il punteggio conseguito attraverso la consultazione del portale telematico;
- i candidati collocati dalla posizione n. 15 alla posizione n. 27 sono inseriti in graduatoria in quanto titolari di riserva (con la dicitura “SI”, stante la minimizzazione dei dati sensibili per la pubblicazione), nel rispetto del limite massimo del 50% dei posti da destinare alle riserve ed in ossequio alle graduazioni delle stesse previste dalla normativa concorsuale e assunzionale;
- “ l’accesso documentale al rilascio di copia delle domande di partecipazione al concorso dei vincitori (beneficiari di titoli di riserva) dovrà essere limitata, per prassi dello scrivente Ufficio, ad un massimo n. 5 candidati ”.
2. Con il presente ricorso parte ricorrente impugna la predetta nota ed insiste per ottenere l’accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, di tutti i documenti richiesti nell’istanza del 24.7.2025, sulla scorta dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. - violazione dell’art. 24, comma 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. - violazione dell’art. 97 cost. - eccesso di potere per sviamento e travalicamento dei limiti propri del procedimento di accesso documentale. - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione e dei principi di imparzialità e trasparenza della p.a.” , atteso che l’elenco non graduato nel quale la ricorrente è iscritta non può essere qualificato come “inesistente”, data la sua indefettibile funzione in caso di scorrimento o integrazione della graduatoria dei vincitori, unitamente all’esigenza di preservare la trasparenza dell’azione della p.a..
2.2. “ Illegittimità della limitazione dell’accesso alle sole cinque domande dei candidati riservisti ”, atteso che una simile indicazione quantitativa non è contemplata dalla normativa primaria che individua tassativamente le limitazioni al diritto di accesso all’art. 24 L. n. 241/1990.
3. Con ordinanza collegiale n. 2766/2025, il Collegio ha richiesto all’Ufficio scolastico regionale documentati chiarimenti sull’esistenza o meno, “ anche come mero atto interno agli uffici, di un file di qualsiasi formato (es. excel) contenente i nominativi dei candidati idonei non vincitori, specificando in quale ordine sono inseriti (es. alfabetico o per punteggio conseguito) e quali dati siano indicati ” e sul fatto “se l’attività della Commissione di concorso e dell’Ufficio Scolastico regionale relativamente alla valutazione dei titoli, all’attribuzione delle riserve e/o delle preferenze, alla formulazione delle graduatorie e alle successive integrazioni sia o meno oggetto di verbalizzazione, anche solo in formato elettronico ad uso interno ”.
In data 8.1.2026, l’Ufficio scolastico regionale ha ottemperato, da un lato, allegando l’elenco (non graduato) in ordine alfabetico degli idonei con l’indicazione dei relativi punteggi di merito e dei titoli di preferenza e di riserva e, dall’altro lato, ha escluso l’esistenza di verbali, rappresentando “ che la Commissione giudicatrice conclude i lavori caricando gli esiti della prova orale e valutando i titoli culturali e di servizio sulla piattaforma ministeriale ed al termine di dette operazioni le graduatorie di merito vengono elaborate direttamente dalla medesima piattaforma ministeriale appositamente dedicata, tenuto conto del punteggio conseguito dai candidati nelle prove concorsuali, dei titoli di preferenza dichiarati in domanda e delle quote di riserva come da bando ” ed anche che “ l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nei casi in cui [debba] rettificare d’ufficio la valutazione dei titoli culturali o di servizio o il riconoscimento dei titoli di riserva e di preferenza opera direttamente sulla richiamata piattaforma ministeriale ”.
4. Alla luce di quanto sopra esposto in parte deve essere dichiarata cessata materia del contendere e per il resto, il ricorso va rigettato.
In particolare è cessata la materia del contendere quanto all’elenco (non graduato) dei candidati idonei e ciò tenuto conto del documento prodotto in giudizio dalla p.a. in data 8/1/2026.
Per il resto il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto ai verbali “ relativi alla formulazione e approvazione della graduatoria finale del concorso, nonché dei successivi provvedimenti di integrazione della stessa ” e ai “ verbali con cui si dà atto della valutazione dei titoli di riserva dei candidati che ne hanno diritto ”, si tratta evidentemente di atti non esistenti, posto che è emerso chiaramente in sede istruttoria che l’attività di valutazione e attribuzione dei titoli viene fatta mediante l’utilizzo diretto della piattaforma telematica, senza verbalizzazione.
Quanto ai “ nominativi e alla collocazione in graduatoria dei candidati idonei, aventi diritto alla riserva dei posti, per come previsto dal bando di concorso (anche previo oscuramento dei dati sensibili) ”, non si tratta evidentemente di un “documento”, ma di “informazioni” e cui non si applica l’art. 25 l. n. 241/1990 (fermo restando che tali informazioni risultano evidentemente dalla lettura combinata della graduatoria dei vincitori pubblicata e dall’elenco degli idonei prodotto in atti).
Quanto all’ “ indicazione della quota di riserve dei posti della selezione de qua ”, si tratta anche in tal caso di una “informazione” (peraltro di un dato normativo) e non di un “documento” (fermo restando che l’informazione è stata comunque fornita nell’atto di diniego impugnato).
Quanto all’“ indicazione della posizione in graduatoria della ricorrente, con puntuale indicazione del punteggio attribuito e della valutazione di eventuali titoli di riserva e/o preferenza ”, ancora una volta si tratta di una “informazione” e non di un “documento” (fermo restando che in base alla stessa lex specialis , non esiste una “graduatoria” per gli idonei e che le informazioni sul punteggio e i titoli di riserva e/o preferenza risultano dal portale telematico e dall’elenco non graduato).
Osserva, infine, il Collegio che con il secondo motivo di ricorso e con le memorie difensive parte ricorrente chiede il rilascio di copia delle “domande di partecipazione” di tutti i candidati vincitori beneficiari di titoli di riserva, contestando l’assenso della p.a. limitato ad un massimo di cinque candidati; orbene, si osserva che tale richiesta non è contenuta nell’istanza di accesso del 24.7.2025 e quindi non può essere oggetto di esame in questa sede.
5. In conclusione, in parte deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e, per il resto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di giudizio devono essere liquidate, come da dispositivo, in ossequio al principio della parziale e limitata soccombenza (virtuale), atteso che l’elenco dei candidati idonei è un documento, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), L. n. 241/1990, in possesso della p.a. fin dal momento dell’istanza di accesso in parte qua disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessata materia del contendere, per il resto lo rigetta.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della ricorrente in complessivi euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA CA, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
NA AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AT | CA CA |
IL SEGRETARIO