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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6123 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa VE EL Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa IA GE Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8452/2022 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Rosario Leotta, presso C.F._1 il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] ( , rappr. e CP_1 C.F._2 dif. per procura in atti dall'Avv. Rosanna Ciavola, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato
Resistente Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione con decreto del 10.10.2025, emesso a seguito dell'udienza del 06.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.06.2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e celebrato ad Acireale (CT) il 05.06.1993; matrimonio nel corso del quale CP_1
è stato adottato nel 2008 il figlio nato il [...] in Persona_1
TO (Ucraina).
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi tenutasi nel giudizio di separazione personale e che non si erano più riconciliati, a tal fine allegava copia del decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 19.04.2013 n. 305.
Chiedeva che fossero confermate le condizioni precedentemente concordate in sede di separazione e omologate dal Tribunale di Catania e, in considerazione delle condizioni di salute del domandava, inoltre, che fosse esclusa la possibilità per il padre di CP_1
pernottare con il figlio o di tenerlo con sé senza supervisione, prevedendosi che gli incontri avvenissero solo alla presenza degli assistenti sociali.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di divorzio e alla CP_1 richiesta di confermare le condizioni concordate in sede di separazione, ma chiedeva il rigetto delle ulteriori domande relative al figlio, ritenendole prive di rilevanza in quanto prossimo alla maggiore età.
All'udienza del 21.09.2022 non si è potuto esperire il tentativo di conciliazione, atteso che il resistente non era presente.
All'udienza del 12.12.2022 la parte ricorrente chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni ovvero, in subordine, la pronuncia di sentenza parziale sullo status;
parte resistente si opponeva e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. Il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni limitatamente allo status e rimetteva la causa al Collegio per la decisione su tale profilo, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
In data 06.05.2024 il Tribunale emetteva sentenza parziale, con la quale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per definire le ulteriori questioni, con concessione dei termini ex art. 183 cpc.
All'udienza del 04.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione del sopraggiunto compimento della maggiore età del figlio e dell'auspicata prossima autonomia economica;
parte resistente chiedeva dichiararsi che nessun contributo economico dovesse essere posto a suo carico, deducendo il proprio stato di indigenza e di inabilità a qualunque attività lavorativa.
Quindi, all'udienza del 06.10.2025, anch'essa tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni;
il subentrato G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., assegnando termine di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
******
Va premesso che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è già intervenuta con sentenza emessa da questo Tribunale il 06.05.2024.
Quanto alle questioni accessorie, la parte ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, rappresentando che il figlio, per il quale pendevano le questioni oggetto del presente giudizio, è divenuto nel frattempo maggiorenne.
Tale richiesta deve essere intesa quale rinuncia alla domanda di mantenimento formulata in favore del figlio, non residuando più l'interesse ad una pronuncia nel merito a seguito del sopraggiunto raggiungimento della maggiore età e dell'avvio di un percorso di autonomia personale e lavorativa. La rinuncia, tuttavia, non è stata accettata avendo il resistente chiesto di statuire che nessun mantenimento è dovuto. Dovendosi quindi statuire nel merito, si dà atto che la domanda va rigettata avendo la ricorrente fatto presente che il figlio è maggiorenne ed economicamente sufficiente.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 8452/2022 R.G., premessa la già pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta tra le parti il 06.05.2024, rigetta le domande residue.
Spese compensate. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 05.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
IA GE VE EL
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa VE EL Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa IA GE Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8452/2022 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Rosario Leotta, presso C.F._1 il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] ( , rappr. e CP_1 C.F._2 dif. per procura in atti dall'Avv. Rosanna Ciavola, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato
Resistente Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione con decreto del 10.10.2025, emesso a seguito dell'udienza del 06.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.06.2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e celebrato ad Acireale (CT) il 05.06.1993; matrimonio nel corso del quale CP_1
è stato adottato nel 2008 il figlio nato il [...] in Persona_1
TO (Ucraina).
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi tenutasi nel giudizio di separazione personale e che non si erano più riconciliati, a tal fine allegava copia del decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 19.04.2013 n. 305.
Chiedeva che fossero confermate le condizioni precedentemente concordate in sede di separazione e omologate dal Tribunale di Catania e, in considerazione delle condizioni di salute del domandava, inoltre, che fosse esclusa la possibilità per il padre di CP_1
pernottare con il figlio o di tenerlo con sé senza supervisione, prevedendosi che gli incontri avvenissero solo alla presenza degli assistenti sociali.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di divorzio e alla CP_1 richiesta di confermare le condizioni concordate in sede di separazione, ma chiedeva il rigetto delle ulteriori domande relative al figlio, ritenendole prive di rilevanza in quanto prossimo alla maggiore età.
All'udienza del 21.09.2022 non si è potuto esperire il tentativo di conciliazione, atteso che il resistente non era presente.
All'udienza del 12.12.2022 la parte ricorrente chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni ovvero, in subordine, la pronuncia di sentenza parziale sullo status;
parte resistente si opponeva e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. Il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni limitatamente allo status e rimetteva la causa al Collegio per la decisione su tale profilo, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
In data 06.05.2024 il Tribunale emetteva sentenza parziale, con la quale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per definire le ulteriori questioni, con concessione dei termini ex art. 183 cpc.
All'udienza del 04.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione del sopraggiunto compimento della maggiore età del figlio e dell'auspicata prossima autonomia economica;
parte resistente chiedeva dichiararsi che nessun contributo economico dovesse essere posto a suo carico, deducendo il proprio stato di indigenza e di inabilità a qualunque attività lavorativa.
Quindi, all'udienza del 06.10.2025, anch'essa tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni;
il subentrato G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., assegnando termine di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
******
Va premesso che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è già intervenuta con sentenza emessa da questo Tribunale il 06.05.2024.
Quanto alle questioni accessorie, la parte ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, rappresentando che il figlio, per il quale pendevano le questioni oggetto del presente giudizio, è divenuto nel frattempo maggiorenne.
Tale richiesta deve essere intesa quale rinuncia alla domanda di mantenimento formulata in favore del figlio, non residuando più l'interesse ad una pronuncia nel merito a seguito del sopraggiunto raggiungimento della maggiore età e dell'avvio di un percorso di autonomia personale e lavorativa. La rinuncia, tuttavia, non è stata accettata avendo il resistente chiesto di statuire che nessun mantenimento è dovuto. Dovendosi quindi statuire nel merito, si dà atto che la domanda va rigettata avendo la ricorrente fatto presente che il figlio è maggiorenne ed economicamente sufficiente.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 8452/2022 R.G., premessa la già pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta tra le parti il 06.05.2024, rigetta le domande residue.
Spese compensate. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 05.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
IA GE VE EL